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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 12/12/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3357/2023 Ruolo Generale
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa IA AN Presidente dr. Fabio Luongo Giudice dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difeso e rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'avv.to AMENTA MARIA ricorrente contro
( ) difesa e rappresentata CP_1 C.F._2 dall'avv.to PASCOLAT ROBERTO resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario nonché
e , rappresentate e difese dal curatore CP_2 CP_3 speciale avv. NN IL,
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
1 “… si insiste che la minore venga assegnata al padre e che quindi CP_3 venga disposto il suo trasferimento presso la casa dello stesso. Nella denegata ipotesi in cui tale richiesta non fosse accolta, ritenendosi che temporaneamente la stessa dovesse rimanere in comunità stante la sua condizione di salute, disporsi almeno per due giorni la settimana il suo trasferimento a casa del padre anche per la notte. In subordine anche un solo giorno comprensivo della notte. Si insiste perché comunque venga disposto un avvicinamento della minore in una comunità piu' vicina CP_3
a Udine. Rigettarsi la richiesta di assegno divorzile alla madre, convivente col compagno e stante che il mantenimento della figlia ed il CP_2 contributo per quanto necessario ad vengono eseguiti CP_3 esclusivamente dal . Si tenga conto che la signora Parte_1 CP_1 ha percepito un contributo per raggiungere la figlia in comunità, cosa che non ha mai fatto. Con vittoria di spese e sentenza munita di clausola …”;
Per la parte resistente
“… respinta qualsiasi domanda di addebito a carico della resistente, disporsi l'affido esclusivo alla madre delle figlie minori della coppia alla madre onerando il padre del pagamento di un assegno di mantenimento di
€.250 per ogni figlia;
in via denegata, qualora invece il Tribunale ritenga di mantenere le condizioni attuali di affidamento, disporsi, fino alla decisione su una maggiore estensione, per la sig.ra il diritto di visita, da CP_1 intendersi come turno di responsabilità genitoriale, per un giorno (24 ore) con un pernottamento alla settimana presso l'abitazione della sig.ra CP_1 di entrambe le figlie minori, o, in via subordinata, il diritto di visita fuori dalla comunità per e dalla casa paterna per fino a 12 ore CP_3 CP_2 per un giorno della settimana, ordinando, se ritenuto necessario, in via denegata subordinata ulteriore, ai servizi di realizzare le visite protette per quest'ultima per un periodo iniziale di 1 mese, lasciando libere le visite successive come sopra indicate;
vista l'attuale condizione di disoccupazione
(o comunque di difficoltà economica come sarà in seguito argomentato) attribuirsi alla sig.ra a carico del sig. un assegno divorzile CP_1 Pt_1 di €.250 mensili;
Spese legali rifuse …”
2 Per la curatrice speciale
“… ritiene non accoglibili le richieste così come formulate in sede di conclusioni dalla Signora rimettendosi al Tribunale per CP_1 quanto concerne la scelta delle misure più confacenti per una opportuna tutela di e , con riserva di replicare anche alle conclusioni CP_3 CP_2 del Signor qualora depositate;
diversamente, rifacendosi Parte_1 alle conclusioni di cui agli atti del processo depositati dal padre delle minori, estrapolate dalla sentenza non definitiva di declaratoria di scioglimento del matrimonio, si ritiene anch'esse non accoglibili se la loro formulazione restasse ancorata alla richiesta di affido esclusivo delle figlie minori per le anzidette motivazioni …”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo.
Con ricorso, depositato in data 10.11.2023 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il 19.6.1997 Parte_1 con e che dalla loro unione sono nati quattro figli e CP_1 precisamente (28/9/1997), (18/06/1999), Persona_1 Per_2 CP_2
(14/4/2009) e (30/01/2017), ha chiesto la pronuncia di scioglimento CP_3 del vincolo matrimoniale. In particolare, ha riferito che il Tribunale di
Udine, con sentenza non definitiva n. 1107/2022, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi che era, pertanto, decorso il termine di un anno dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Va precisato che il procedimento separativo si era concluso con sentenza n.
200/2023 con la quale: 1) le figlie minori e erano state CP_2 CP_3 affidate al competente Ente locale (segnatamente per il tramite del Servizio
Sociale competente per il Comune di Udine quanto a e per il CP_2 tramite del Servizio Sociale competente per il Comune di Tarcento quanto ad , con la conseguenza che tutte le decisioni relative alla salute, alla CP_3 scuola e alle attività extrascolastiche delle minori sarebbero state assunte
3 autonomamente dall'Ente affidatario;
2) era stato confermato il collocamento di presso il padre, invitando l'ente competente a CP_2 integrare tale collocamento con un indispensabile progetto diurno dotato di attività strutturate e affiancamento costante e con prosecuzione di un massiccio aiuto psicologico per la minore;
3) era stato disposto che le visite tra e la madre venissero organizzate e calendarizzate da parte del CP_2 servizio sociale competente, sempre in forma presenziata da un educatore, a condizione che la madre superasse positivamente il prescritto prodromico percorso psicologico;
4) era stato confermato il collocamento extrafamiliare della minore , attualmente presso la comunità educativa CP_3
Sicomoro di GR, con invito rivolto ai servizi sociali di monitorare la disponibilità offerta da strutture più vicine (in particolare a Udine); 6) era stato precisato che le visite tra e i genitori e i fratelli sarebbero CP_3 proseguite in forma presenziata da un educatore, con onere per il servizio sociale di procedere alla relativa calendarizzazione;
7) era stato suggerito con forza ai genitori di avviare/proseguire il percorso di sostegno, recupero e valorizzazione della loro funzione genitoriale;
8) era stato posto a carico del padre l'obbligo di provvedere all'integrale mantenimento di CP_2
9) era stato disposto che il padre percepisse integralmente l'a.u.u. per
10) era stato posto a carico della madre l'obbligo di versare alla CP_2 struttura ospitante una somma mensile di euro 100,00, annualmente CP_3 rivalutabile ex indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.
Oltre alla pronuncia di divorzio, il ricorrente ha chiesto altresì l'addebito del divorzio alla moglie, l'affido esclusivo delle minori al padre con diritto della madre di vederli in forma protetta una volta la settimana.
Si è costituita che si è dichiarata remissiva alla CP_1 pronuncia di divorzio ma ha chiesto l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre e la previsione di un assegno per il mantenimento delle figlie da porre a carico del padre pari ad euro 500,00; per sé ha chiesto un assegno divorzile di euro 250,00.
Le parti non hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c..
4 Nel frattempo, sono pervenute le relazioni di aggiornamento richieste d'ufficio agli Enti affidatari delle minori.
All'udienza del 14.2.2024 il giudice istruttore ha esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e, con separata ordinanza depositata il 28.2.2024, ha dettato i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. con i quali ha confermato le statuizioni assunte dal Tribunale di Udine a definizione del procedimento di separazione;
ha nominato l'avv. NN
IL curatore speciale delle minori e conferendo CP_2 CP_3 alla stessa specifici poteri sostanziali ex art. 473-bis.8 c.p.c. e autorizzandone la costituzione in giudizio.
All'udienza del 14.2.2024, le parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione;
pertanto, con l'ordinanza di cui sopra il giudice istruttore ha rimesso altresì la causa al Collegio per la decisione.
Pronunciata sentenza non definitiva n. 344/2024 sullo status, le parti sono state nuovamente rimesse avanti al giudice istruttore.
È seguito l'ascolto della minore con l'ausilio della dott.ssa CP_2
e un lungo periodo di monitoraggio con acquisizione di Persona_3 plurime relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sociali e specialistici coinvolti.
All'esito, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c. con concessione a ritroso da quella data dei termini previsti per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sull'affido e sul collocamento delle figlie minori.
Va ribadito che, a definizione del giudizio di separazione, con sentenza del
9.2.2023 il Tribunale di Udine 1) aveva affidato le figlie minori e CP_2 al competente Ente locale (segnatamente per il tramite del Servizio CP_3
5 Sociale competente per il Comune di Udine quanto a e per il CP_2 tramite del Servizio Sociale competente per il Comune di Tarcento quanto ad , con la conseguenza che tutte le decisioni relative alla salute, alla CP_3 scuola e alle attività extrascolastiche delle minori sarebbero state assunte autonomamente dall'Ente affidatario;
2) era stato confermato il collocamento di presso il padre, invitando l'Ente competente a CP_2 integrare tale collocamento con un indispensabile progetto diurno dotato di attività strutturate e affiancamento costante e con prosecuzione di un massiccio aiuto psicologico per la minore;
3) era stato disposto che le visite tra e la madre venissero organizzate e calendarizzate da parte del CP_2 servizio sociale competente, sempre in forma presenziata da un educatore, a condizione che la madre superasse positivamente il prescritto prodromico percorso psicologico;
4) era stato confermato il collocamento extrafamiliare della minore , all'epoca presso la comunità educativa CP_3
Sicomoro di GR, con invito rivolto ai servizi sociali di monitorare la disponibilità offerta da strutture più vicine (in particolare a Udine); 6) era stato precisato che le visite tra e i genitori e i fratelli sarebbero CP_3 proseguite in forma presenziata da un educatore, con onere per il servizio sociale di procedere alla relativa calendarizzazione;
7) era stato suggerito con forza ai genitori di avviare/proseguire il percorso di sostegno, recupero e valorizzazione della loro funzione genitoriale;
8) era stato posto a carico del padre l'obbligo di provvedere all'integrale mantenimento di CP_2
9) era stato disposto che il padre percepisse integralmente l'a.u.u. per
10) era stato posto a carico della madre l'obbligo di versare alla CP_2 struttura ospitante una somma mensile di euro 100,00, annualmente CP_3 rivalutabile ex indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.
Un tanto all'esito di tre anni di monitoraggio nel corso dei quali erano stati messi in campo numerosi strumenti di supporto e di indagine.
Vanno qui ora segnalati i passaggi salienti del giudizio di separazione.
Invero, con la relazione di aggiornamento dd.
4.2.2021 relativa all'intervento educativo a favore delle minori (collocata CP_2 provvisoriamente presso il padre) e (collocata, invece, CP_3
6 provvisoriamente presso la madre, convivente con il compagno), il servizio sociale di Udine aveva riportato al giudice istruttore del giudizio separativo:
1- che la piccola all'epoca di anni 4, negli ultimi mesi aveva CP_3 mostrato accentuati comportamenti sessualizzati utilizzando anche espressioni e termini inadatti alla sua età e che, sottolineato un tanto alla madre, quest'ultima aveva sempre sminuito quanto fatto notare descrivendolo, piuttosto, come momento normale della crescita dei bambini;
2- che permanevano elementi di grave trascuratezza da parte della madre sia in termini di cura e igiene personale (permanente pediculosi, macchie e croste di cibo in viso, vestiti non sempre puliti),sia in termini educativi ed affettivi (linguaggio della bambina, tentativo di correzione rappresentato da urla o minacce di botte);
3- che, premesso che la minore non aveva ancora un linguaggio completo, era capitato che riportasse alle educatrici espressioni come “papà brutto” o “papà bua” e che con il termine papà la bimba identificava solamente il compagno della madre, tal signor 4- Pt_2 che, nonostante i tentativi di spiegare alla figlia i ruoli del padre e del compagno della madre (tal signor , sembrava che la piccola nella Pt_2 quotidianità continuasse a ricevere messaggi sbagliati, in quanto al momento degli incontri con il padre risultava confusa e disorientata;
5- che la bambina viveva in un contesto trascurante e non tutelante per la CP_3 propria incolumità psico-fisica. I servizi sociali avevano riportato le forti preoccupazioni e i numerosi elementi di rischio del collocamento di CP_3 presso la madre, proponendo sul punto soluzioni drastiche nell'interesse della minore.
Alla luce di tale relazione il giudice istruttore aveva dato immediato ingresso a c.t.u. con incarico conferito alla dott.ssa alla Persona_3 quale era stato richiesto di individuare “… in ogni caso con urgenza nei tempi più contenuti possibili quale sia la collocazione e l'eventuale modalità di visita del genitore non collocatario da adottare in via provvisoria per …”. CP_3
Nel mese di aprile 2021 la c.t.u. aveva fatto pervenire la relazione urgente, riportando le risultanze dei primi colloqui svolti con i coniugi, con
7 e con (il figlio più grande della coppia), nonché con le CP_2 Per_2 assistenti sociali ed il signor e le valutazioni circa gli ultimi diari Pt_2 descrittivi che erano stati elaborati dall'educatrice che si occupava delle visite di col padre e fratelli. In sintesi, la dott.ssa aveva CP_3 Per_3 espresso parere favorevole al collocamento extrafamiliare della minore alla luce dei molteplici fattori di rischio riscontrati a carico del CP_3 nucleo Meglio-Lupieri, in particolare: trascuratezza delle cure primarie essenziali;
difficoltà a preparare un ambiente fisico pulito, sicuro, prevedibile (ad esempio, ridotta igiene delle abitazioni e delle persone di famiglia); difficoltà economiche tali da richiedere supporti statali e aiuti locali, che impediscono di offrire ai figli necessità e strumenti adeguati ai loro bisogni (ad esempio, le cure dentistiche per oppure abiti CP_3 adeguati: 'vestiti stracciati, macchiati, bucati' - vedasi diario di aprile
2021); difficoltà a trovare occupazione, isolamento sociale, difficoltà organizzative nei genitori tali da causare assenze prolungate da scuola;
conflittualità fra adulti con rischio di agiti aggressivi a cui sono esposte le minori;
storie pregresse di degrado, abuso e abbandono nelle famiglie di origine dei genitori delle minori, in particolare nella storia CP_1 giudiziaria nel compagno della che peraltro affermava di non CP_1 pentirsi di avere reagito in modo aggressivo verso il Meglio nel recente passato nel contesto di una visita protetta;
conflittualità all'interno della coppia genitoriale;
difficoltà nell'esercizio della genitorialità a più livelli: difficoltà a comprendere comunque le esigenze di base di un minore;
ridotta capacità di chiedere aiuto all'esterno; difficoltà a comprendere e interpretare le richieste dei figli con conseguente inversione di ruoli;
difficoltà ad utilizzare con i figli un linguaggio chiaro, congruo e non volgare;
difficoltà
a non coinvolgere i figli nelle dinamiche conflittuali fra genitori e adulti;
difficoltà ad evitare comunicazioni confusive sul ruolo degli adulti (ad esempio, il chiamato papà dalla bambina); presunto coinvolgimento Pt_2 della bambina in gravi accuse mosse a carico di un familiare.
Vista la situazione di pregiudizio e di grave difficoltà accertata dalla c.t.u., era apparso, quindi, necessario assumere provvedimenti drastici a tutela di
8 allo scopo di fornire alla predetta un contesto di vita favorevole, CP_3 protettivo e riparativo.
Con ordinanza dd. 17.5.2021, il giudice istruttore aveva conseguentemente disposto il collocamento extrafamiliare della minore, con la possibilità per entrambi i genitori e i fratelli di incontrare in ambiente protetto e facilitante la bambina alla presenza di un educatore per almeno una o due volte alla settimana.
Non era stato possibile, infatti, collocare temporaneamente presso il CP_3 padre, posto che il predetto già all'epoca - per motivi di salute, età (il ricorrente si era definito alla c.t.u. 'ormai vecchio', quindi in difficoltà a pensarsi di nuovo padre all'epoca della nascita della piccola e di sostenere le cure necessarie ad un bimbo piccolo), precarietà della situazione economica e familiare, difficoltà nelle competenze genitoriali -, non avrebbe potuto garantire, ad avviso della esperta di nomina giudiziale, le cure necessarie all'accudimento e alla crescita di una bambina in tenera età, bisognosa di un ambiente stabile, prevedibile e sicuro nonché di insegnamenti specifici per la costruzione dell'autonomia personale.
Sempre alla luce dei suggerimenti peritali, per era stata poi CP_2 introdotta una forma parziale di collocamento comunitario dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana, dopo l'uscita da scuola fino alle 18:15 circa.
Nel mese di giugno 2021 pervenivano delle note di aggiornamento da parte dei servizi sociali e da parte della c.t.u..
L'ausiliaria segnalava come avesse iniziato a frequentare CP_2 regolarmente la scuola e il doposcuola della Comunità AN ogni pomeriggio, oltre a beneficiare dell'intervento educativo domiciliare per due volte a settimana. La minore veniva descritta dagli insegnanti come una ragazza dotata di risorse e margini di miglioramento se adeguatamente supportata, non solo nei compiti pomeridiani ma anche nella socializzazione e nell'apprendimento delle norme sociali e del vivere comune, dedicando attenzione all'igiene personale e alla cura di sé. Al secondo colloquio
9 aveva chiaramente verbalizzato il disagio nella relazione con la CP_2 mamma e con il Pt_2
Visto il pesante carico emotivo richiesto dalla situazione familiare che stava affrontando e considerati i vissuti di solitudine e delusione CP_2 che stava esprimendo, il giudice istruttore aveva, quindi, disposto l'attivazione immediata di un percorso di sostegno psicologico presso i servizi specialistici in aggiunta agli altri strumenti di supporto già attivati per la ragazzina (piano didattico personalizzato, intervento educativo domiciliare, inserimento in comunità diurna e visite protette con la sorella minore).
Nel contempo, in data 26.5.2021, era stata effettivamente collocata CP_3 presso la comunità educativa “Sicomoro” di Pramaggiore (VE). La condizione odontoiatrica era 'drammatica' e al contempo la bimba presentava irritazione alla zona genitale. Rispetto all'igiene personale, la bambina aveva da subito mostrato forte difficoltà nell'accettare una routine.
Inoltre, erano comparsi riferimenti di natura sessuale, ad esempio CP_3 aveva dichiarato che il papà (espressione con cui si rivolgeva al era Pt_2 solito baciarla “sulla bocca, sulla patatina e sulle tette” (la relazione di aggiornamento in questione veniva immediatamente trasmessa alla competente Procura della Repubblica che, poco tempo dopo, restituiva l'esito degli accertamenti compiuti anche a mezzo audizione della minore.
Sentita da personale delegato dal Pubblico Ministero, la minore non aveva espresso concetti analoghi).
In comunità erano state impostate fin da subito le visite con i genitori, una a settimana per la mamma, sostenuta economicamente con 50,00 euro a visita per le spese di viaggio, e una per il padre e fratelli, accompagnati da un operatore del servizio di Udine. I genitori avevano avuto, inoltre, la possibilità di telefonare in comunità ogni giorno.
Il giudice istruttore aveva, quindi: 1) invitato i servizi sociali a segnalare la disponibilità in comunità più vicine al nucleo familiare;
2) raccomandato ai servizi sociali di organizzare un numero maggiore di visite con i genitori e garantire e favorire le visite anche dei fratelli di di implementare i CP_3
10 collegamenti via web nonché predisporre con urgenza per la minore una verifica delle sue condizioni di salute con una visita pediatrica;
3) invitato i servizi sociali a predisporre senza ritardo un progetto di sostegno, valorizzazione e recupero della funzione genitoriale per entrambe le parti.
Con l'aggiornamento trasmesso nel mese di settembre 2021, i servizi sociali di Tarcento avevano riportato come avesse partecipato a tutte le CP_3 attività proposte durante l'estate, ambientandosi nel gruppo dei pari. Il mese di luglio l'aveva vista partecipe al trasloco della comunità da Pramaggiore a
GR e la minore aveva affrontato il cambiamento con serenità. Inoltre, non aveva più fatto riferimento ai comportamenti sessualizzati precedentemente segnalati.
I servizi sociali di Udine avevano evidenziato, invece, la proficuità per del contesto extrafamiliare: in un contesto connotato da regole CP_2 chiare e definite, risultava cogliere gli stimoli e si dimostrava CP_2 capace di raggiungere obiettivi e autonomie adeguati all'età, riuscendo parimenti a rivolgere richieste di aiuto;
al contrario, a casa – come peraltro riportato dalla ragazza agli operatori coinvolti – continuava a trovare un ambiente poco accogliente e stimolante, nel quale non riusciva a trovare spazi consoni per esprimere adeguatamente emozioni e pensieri, con la conseguenza che in ambito domestico la ragazza continuava a perpetuare vecchi comportamenti senza riuscire a riproporre le autonomie acquisite. I servizi avevano riportato, in ogni caso, forte preoccupazione per una intenzione di natura autolesionistica verbalizzata da ai compagni. CP_2
Sentita immediatamente al proposito, la minore aveva sminuito i fatti, riportando vissuti di solitudine e sensazione di incomprensione, nonché difficoltà ad aprirsi con il padre. Avvisato di un tanto, il padre era parso, tuttavia, sminuente, affermandosi convinto del fatto che la figlia avrebbe posto in essere il gesto descritto per attirare l'attenzione. Il sig. Pt_1 aveva continuato, inoltre, a negare l'esistenza di problemi di natura psicologica nella figlia. Peraltro, sino a quel momento, il padre non aveva ottemperato all'invito giudiziale di avviare il percorso di sostegno, recupero e valorizzazione della sua funzione genitoriale.
11 Nel frattempo, la c.t.u. depositava l'elaborato conclusivo confermando l'esistenza di molteplici difficoltà nelle capacità genitoriali dei coniugi suggerendo ai predetti di continuare a collaborare al Persona_4 progetto di recupero e potenziamento delle capacità genitoriali1. 1Più in particolare, il sig. era parso alla c.t.u. “persona disponibile e generalmente Pt_1 puntuale e di riferimento in termini di stabilità affettiva per i figli. Egli mostra una reattività eccessiva verso le situazioni, caratterizzata da teatralità ed esibizionismo, mette in atto condotte grossolane, piuttosto brusche, polemiche, agisce con impazienza, oppositività e irritazione, manifestando agiti non idonei con cui si approccia all'Altro e al contesto, presenta una salute cagionevole, appare affaticato, a volte trascurato. Si descrive come bisognoso di attenzioni, approvazione, stimolazione che cerca in modo indiscriminato e superficiale. Dai narrati il signor può abusare di alcol, condizione che amplifica Pt_1 le caratteristiche del suo comportamento. Il signor ha aderito alle proposte della Pt_1 CTU e ha saputo riportare alcuni elementi di riflessione apprezzabili sul proprio comportamento e sui figli. Indiscutibile il forte legame affettivo con i figli”. La CP_1 invece, “presenta tratti di dipendenza, sottomissione e passività nella relazione con l'Altro, incoerenti con l'immagine di persona sicura, espansiva, speciale e superiore agli altri che descrive e con cui maschera l'insicurezza e le fragilità personali. Presenta altresì una forte instabilità, inaffidabilità e impulsività del comportamento, senza saper rispettare impegni assunti anche nei confronti delle stesse bambine, si organizza con fatica e non mette in evidenza una sufficiente capacità di previsione/pianificazione, è poco puntuale e non risulta una figura solida e stabile per i figli. La signora inoltre tende a sminuire le proprie CP_1 difficoltà e a delegare agli altri le responsabilità, tende a giustificare sé medesima con motivazioni banali e semplici ma anche le condotte improprie del compagno da cui fatica a svincolarsi, idealizzando la propria persona e quella del signor rinunciando alla Pt_2 possibilità di entrare in comunità assieme alla figlia , limitando le sue possibilità di CP_3 riscatto, recupero e cambiamento. La signora non sembra avere tutelato i figli nella fase separativa, abbandonando la casa coniugale assieme a loro e convivendo immediatamente col signor che ha mostrato ridotte capacità di accogliere i figli della signora e di Pt_2 non saper rispettare il suo ruolo. La signora tende a presentare un pensiero e riferiti di tipo incongruente, si descrive come diffidente, sospettosa, non si fida dell'Altro, che teme possa criticarla, giudicarla, deriderla, spiarla, derubarla, guardarla con occhio critico, aspetti che le impediscono di costruire legami di fiducia. Oltre le difficoltà nelle competenze genitoriali già descritte, la signora descrive una condizione di stress genitoriale appesantita dagli impegni da sostenere circa l'accudimento dei figli e le restrizioni poste su altri ruoli giocati nella vita. Forte il legame affettivo con i figli, positiva la collaborazione nell'accompagnare la figlia in comunità”. CP_3 Ad avviso della dott.ssa “descrive una situazione di mancanza / Per_3 CP_2 insufficienza di cure primarie da parte dei genitori. Non ha ricevuto gli insegnamenti di base per la cura della propria persona e per costruire una autonomia in tal senso. Solo un percorso educativo mirato con l'educatrice ha consentito di raggiungere Persona_5 buoni risultati nella cura di sé, degli spazi, del materiale, del vestiario, ecc. CP_2 descrive la mancanza di affetto, ascolto, comprensione, protezione e stabilità. Il suo funzionamento appare altalenante, anche in sede scolastica, lavorando in modo impreciso, poco puntuale, frettoloso. La ragazza vive momenti di solitudine, disistima e vuoto, a cui reagisce da un lato con meccanismi repressivi, di inibizione e chiusura, dall'altro con verbalizzazione di intenzioni autolesive, per cui necessita di uno spazio individuale di sostegno psicologico. descrive il coinvolgimento dei minori nella conflittualità CP_2 fra adulti, pregiudizievole verso la loro crescita e severi comportamenti da parte degli adulti (uso e abuso di alcol, uso e abuso di potere, uso del cellulare non appropriato ai minori, episodi di aggressività agita dinnanzi ai minori). A parere della CTU è CP_2 dotata di risorse e margini di crescita e sviluppo delle proprie potenzialità, se guidata e
12 Nel mese di gennaio 2022 pervenivano ulteriori relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sociali.
Quanto ad era stata riportata la costanza del padre nelle visite CP_3 settimanali, spostate nella giornata del sabato per consentire anche ai fratelli più grandi di giungere in comunità; tuttavia, il predetto era sempre stato critico nei confronti degli educatori, di cui aveva continuato a non riconoscerne l'utilità e gli sforzi2. La madre, invece, nel mese di novembre
2021 non si era mai presentata in comunità, mentre nel mese di dicembre
2021 una volta solamente. Le visite erano saltate per i motivi più vari, tuttavia la aveva continuato a riscuotere regolarmente il contributo CP_1 economico messo a disposizione dal Comune per recarsi da La CP_3 signora aveva continuato a mostrarsi molto dipendente dal compagno e a non mostrare un pensiero autonomo. Purtroppo, contestualmente alla assenza materna, gli educatori della comunità avevano registrato nella piccola un forte disagio oltre a seri problemi di contenimento, sia sul CP_3 piano fisico (enuresi ed encopresi), sia sul piano comportamentale e relazionale (aggressività, sbalzi di umore, difficoltà nel gioco con i coetanei). Inoltre, erano riemersi alcuni comportamenti sessualizzati che ciclicamente solevano comparire (ad esempio, giocava in modo inadeguato con le bambole simulando baci e carezze intime e facendo lo stesso con le altre bambine. In qualche occasione aveva altresì toccato intimamente le educatrici;
in altre aveva mostrato se stessa nell'atto di toccarsi durante la
sostenuta da un contesto strutturato, stabile, accogliente e facilitante il suo bisogno di essere ascoltata …”. Infine, “dalla descrizione degli adulti di riferimento, è una bambina che si adatta CP_3 con una certa fatica alle nuove situazioni, mostrandosi diffidente, ritirata, sfiduciata (ad esempio la scuola dell'infanzia), può agire con aggressività, trovando difficoltà ad esprimersi (la produzione verbale pare essersi evoluta molto con la frequenza scolastica). È una bambina a cui mancavano 'le basi', che tuttavia apprende velocemente, riportandosi in linea con l'età. Dalla crescita regolare, forse dai primi accertamenti un po' più piccola per l'età, presenta una situazione critica nello sviluppo odontoiatrico, dovuto a CP_3 trascuratezza, insufficiente igiene, alimentazione scorretta. Preoccupano i riferiti di CP_3 sia circa ipotetici maltrattamenti sia sulle modalità di condotta da lei imitati dagli adulti di riferimento”. doccia con fare provocatorio). La scuola per l'infanzia aveva nel contempo segnalato un sospetto ritardo cognitivo per il quale erano stati disposti approfondimenti clinici.
invece, aveva interrotto tanto il percorso semi-residenziale
CP_2 presso la comunità diurna Il AN (essendo venuta meno nella minore la motivazione alla relativa frequentazione;
d'altra parte il padre ne aveva sempre sminuito il valore), quanto il progetto educativo “Punto Luce” in cui era stata inserita con finalità socializzanti e ludico-ricreative (la
CP_2 ragazzina si sarebbe aspetta attività diverse da quelle organizzate;
il padre nel contempo aveva giustificato la decisione riportando la necessità di lasciare più spazio alla figlia per lo studio). era stata, quindi,
CP_2 iscritta al Doposcuola specialistico di Hattivalab. Quantomeno, alla visita domiciliare gli operatori avevano segnalato un netto miglioramento delle condizioni domestiche in termini di igiene e di sgombramento degli ambienti da oggetti superflui. inoltre, aveva iniziato a fare la
CP_2 doccia regolarmente e a cambiarsi quotidianamente i propri indumenti. Nel contesto scolastico, permanevano, però, difficoltà di concentrazione/attenzione/memorizzazione.
Se, dunque, negli ultimi mesi si era riscontrato un lieve miglioramento sul piano della cura personale, parallelamente si era registrata una significativa difficoltà a mantenere costante l'impegno nelle attività di supporto ed inclusione sociale. Le adesioni della ragazza erano risultate di tempo limitato, con la conseguenza che non era stato possibile intraprendere dei percorsi costruttivi e adeguatamente supportivi per la stessa. Inoltre, se, per un verso, il padre si era mostrato adeguato nelle cure primarie e nell'affetto; dall'altro lato, aveva continuato a presentare fragilità profonde dal punto di vista dei bisogni educativi dell'adolescente Il predetto aveva CP_2 continuato a sottovalutare i problemi scolastici della figlia e, allo stesso modo, a porsi in una posizione deresponsabilizzante nei confronti della figlia – a suo dire molto impegnata – e colpevolizzante nei confronti dei servizi – che, secondo la sua opinione, enfatizzavano solo limiti e criticità.
Il monitoraggio era, dunque, proseguito coinvolgendo altresì la c.t.u.
14 Nel frattempo, nella primavera del 2022 la si era trasferita assieme CP_1 al compagno prima a Nimis in coabitazione con altra persona e successivamente a presso un affittacamere in un Parte_3 monolocale.
Nel mese di aprile 2022, durante una videochiamata con la figlia, la CP_1 aveva messo in atto ripetute e gravi condotte di condizionamento e strumentalizzazione nei confronti di in riferimento al suo desiderio CP_3 di vedere la bambina per Pasqua. Anche successivamente, inoltre, aveva cercato di coinvolgere nelle visite e nelle videochiamate il suo compagno, nonostante i provvedimenti giudiziali restrittivi sul punto.
Ancora, nonostante si fosse dichiarata disponibile a riprendere le CP_2 visite con la madre, da tempo volontariamente sospese, purché in un contesto di protezione e rassicurazione, la madre non aveva assunto un comportamento adeguato e responsabile: oltre ad avere affermato di dover ricevere necessariamente le scuse della figlia per non aver tenuto con lei i contatti negli ultimi mesi e che solo successivamente avrebbe potuto
“perdonarla”, non si era mai presentata ai colloqui di preparazione agli incontri calendarizzati (v. relazione di aggiornamento di giugno 2022). Nel contempo, la aveva pure interrotto il percorso di sostegno alla CP_1 genitorialità.
La c.t.u. aveva, quindi, depositato nel mese di giugno 2022 la relazione finale sottolineando come i servizi sociali competenti stessero cercando di costruire con grande fatica una relazione di fiducia e un'alleanza con entrambi i genitori, ancorché senza risultati: “… a fronte del massiccio, intensivo e puntuale intervento predisposto dei Servizi Sociali, forte anche della solida rete di scambio fra servizi sociali, specialistici ed educativi coinvolti che operano in sinergia per sostenere il nucleo e le minori CP_3
e , nei genitori si riconoscono incostanza di attivazione e CP_2 adesione alle proposte, scarsa tenuta rispetto al progetto pensato per loro, ostinata difficoltà ad anteporre l'interesse per le figlie minori e a cogliere le priorità per il benessere di e . Ne sono recenti esempi il CP_3 CP_2 fatto che la signora non ha ancora chiamato la dottoressa CP_1
15 Malacaria per partecipare alla preparazione degli incontri con , CP_2 il signor non ha risposto in modo adeguato agli inviti delle Pt_1 insegnanti rispetto le ultime segnalazioni sull'alunna (vedasi CP_2 mail della dottoressa Malacaria a pagina 16). Il signor ha Pt_1 raggiunto una stabilità abitativa con rinnovata qualità dell'igiene della stessa, una relazione con i figli affettivamente valida, mantiene una regolarità nelle visite con la piccola , ma presenta una modalità CP_3 relazionale fortemente critica e oppositiva verso l'Altro e incostanza nel cogliere le opportunità di sostegno alla figlia che impediscono di CP_2 fatto una progressione ulteriore. La signora mostra una CP_1 insufficiente stabilità personale, abitativa, lavorativa, una bassa disponibilità ad incontrare le figlie minori, riferisce di non avere contatti con i figli maggiori e mantiene modalità relazionali incoerenti e poco trasparenti verso gli operatori dei Servizi. ... Sono ancora in corso gli accertamenti di cui le minori necessitano, utili per la programmazione di interventi mirati a favore della loro crescita (cure dentistiche e approfondimenti genetici e psicodiagnostici per , percorso di CP_3 sostegno psicologico per ). e hanno recuperato CP_2 CP_3 CP_2 sotto l'aspetto della trascuratezza fisica e dell'igiene, come della stimolazione e delle opportunità, solo parzialmente nei bisogni medici (solo con il rinnovarsi della CTU il padre ha acconsentito agli approfondimenti suggeriti dal pediatra di e si è detto disponibile al percorso di CP_3 sostegno alla genitorialità), meno su quello dei bisogni emotivo/psichici.
…”.
La discontinuità e la multi-problematicità registrate a carico dei genitori medesimi erano state ribadite dai servizi sociali anche nelle relazioni di aggiornamento trasmesse nel mese di settembre 2022: la non aveva CP_1 più preso contatti con il Consultorio per portare avanti il percorso di sostegno alla genitorialità, non aveva cercato il servizio sociale di Udine per avviare il programma prodromico alla ripresa delle visite presenziate con e non aveva garantito continuità neppure nelle visite di CP_2 CP_3 così impedendo il consolidarsi di una relazione significativa con la figlia
16 anche dal punto di vista educativo. Da ultimo, la nelle telefonate CP_1 aveva finanche richiesto l'invio di fotografie di in doccia (richiesta, CP_3 questa, arginata dagli operatori in quanto legata a un momento intimo che non va messo in mostra). Il sig. parimenti non aveva dato seguito al Pt_1 percorso di sostegno alla genitorialità.
Alla luce di tali elementi, con sentenza del 9.2.2023 il Tribunale di Udine si era determinato, in definitiva, a disporre come indicato in esordio.
Il procedimento di divorzio è stato iscritto a ruolo qualche mese dopo la definizione del giudizio separativo, segnatamente nel mese di novembre
2023, e in quel contesto, nominata l'avv. NN IL curatrice speciale delle minori e è stato dato corso ad un apprezzabile CP_3 CP_2 periodo di monitoraggio del programma di supporto.
Quanto a (lo si ricorda, collocata prevalentemente presso il CP_2 padre), con la relazione trasmessa a febbraio 2024 i servizi sociali di Udine avevano inizialmente evidenziato, da parte del padre, una maggiore collaborazione e aderenza alle indicazioni dei servizi, pur essendo ancora radicate molteplici criticità.
Per in particolare, dopo la definizione del giudizio di separazione CP_2 era stato avviato un progetto di affido diurno con la sig.ra , Parte_4 accettato dal genitore, con la finalità di consentire alla minore di trovare risposte alle esigenze di crescita, garantirle un affiancamento stabile e di supporto ai bisogni più prettamente femminili, con l'obiettivo di favorire l'instaurazione di una relazione di fiducia tra le due e poi di affiancare il padre nella lettura dei bisogni della figlia adolescente e di supportarla nelle autonomie.
Di contro, la minore aveva sospeso il percorso psicologico avviato presso l'Equipe Multidisciplinare Territoriale del Distretto Sanitario di Udine per una valutazione più approfondita da parte della Neuropsichiatria Infantile.
Tuttavia, di fronte alla convocazione presso il Servizio risalente a settembre
2024, il sig. aveva faticato a comprenderne le motivazioni, Pt_1 rimandando più volte l'appuntamento, nonostante la stessa avesse CP_2 riferito chiaramente il bisogno di un supporto.
17 Anche all'udienza del 9.4.2024, la dott.ssa Malacaria aveva sottolineato come il padre si dichiarasse “disponibile a parole a portarla ma poi non si rende proattivo”, così evidenziando l'assenza di consapevolezza in capo al padre circa i bisogni della figlia CP_2
Non avevano, invece, ancora trovato concretizzazione le visite materne presenziate, vuoi perché la madre non aveva avviato il prodromico percorso preparatorio, vuoi perché aveva riferito di volersi concentrare CP_2 principalmente sulla scuola (avendo iniziato a frequentare il Liceo Artistico
Sello di Udine), nel qual contesto, tuttavia, continuavano a permanere forti criticità legate sia a difficoltà di apprendimento (diagnosticate) sia, secondo il corpo docente, ad uno scarso impegno nello studio della ragazza.
Con l'aggiornamento trasmesso a settembre 2024, i servizi sociali affidatari avevano riferito, anzitutto, della bocciatura di e della decisione CP_2 maturata dalla stessa di cambiare scuola ed iscriversi al Civiform.
Sintomatica della inadeguatezza paterna la circostanza che costui avesse sempre “giustificato” l'eccessivo numero di assenze registrate nel corso del precedente anno scolastico con motivi di salute della figlia;
inoltre, invitato a sottoporre la minore ai necessari approfondimenti diagnostici, il padre si era attivato in prima persona per poi scontrarsi passivamente contro il rifiuto della minore a sottoporsi a visita, riproducendo un meccanismo disfunzionale già osservato in sede separativa.
Ancora, il sig. aveva continuato a mantenere un atteggiamento Pt_1 colpevolizzante nei confronti dei servizi (che, secondo la sua opinione, enfatizzavano solo limiti e criticità), così facendo emergere la solitudine della figlia nel prendersi cura del proprio benessere emotivo. CP_2 infatti, aveva riportato chiaramente il poco interesse nei confronti della scuola e, più in generale, rispetto “al futuro e alla voglia di vivere” e aveva fatto emergere una preoccupante generalizzata apatia trasversale ad ogni attività/progettualità. Per tale motivo, la stessa era stata rinviata in NPI dove si era effettivamente presentata ai primi due incontri accompagnata dal padre. Quest'ultimo, tuttavia, si era approcciato con toni aggressivi, si era lamentato dell'ennesimo appuntamento con nuove figure sanitarie e aveva
18 chiaramente manifestato la propria disapprovazione rispetto ad un percorso che aveva percepito come una forzatura rispetto ad un “… benessere emotivo della figlia che talvolta è pigra …”, senza dunque cogliere la complessità del malessere emotivo della ragazza, senza ascoltare, nel concreto, i consigli che gli vengono impartiti e senza provare a incentivare e supportare la figlia nel proseguire i percorsi attivati.
Purtroppo, questo malessere emotivo aveva portato ad CP_2 interrompere nel contempo anche la frequentazione dell'affidataria. Come ben evidenziato dalla dott.ssa Malacaria all'udienza del 17.9.2024, “…è intuibile che ad un certo punto riferisca al padre la propria CP_2 intenzione di interrompere i percorsi: infatti, la minore perde la voglia di farsi aiutare perché entra in gioco un conflitto di lealtà”.
Un tanto è emerso anche in occasione dell'ascolto della minore condotto dal giudice istruttore con l'ausilio della dott.ssa (la minore, Persona_3 ad esempio, aveva raccontato che “…a.d.r. Lui (il papà – n.d.r.) crede che andare lì sia per i matti. Io gli dico “sì, sì” e poi lascio perdere. Ho provato
a dirgli che non è come pensa lui ma poi ho lasciato stare. Già pensa che tutti siano contro di lui … se pensa che lo sia anche io, non è il massimo.
Anche con , il papà ha il suo modo di difendermi e lo ha fatto come Pt_4 se fossi stata una bambina. Questo suo modo di fare, che da un lato posso anche apprezzare, non mi aiuta a crescere quanto ad autoresponsabilità. Io continuavo a chiedere scusa, mentre il papà continuava a dare la colpa a lei. Da un lato aveva ragione, ma io avevo firmato l'incarico e mi ero presa le mie responsabilità …”.
Nel contesto dell'audizione aveva portato diversi contenuti riferiti CP_2
a sé e alle sue difficoltà anche di una certa profondità e responsabilità in rapporto alla età (ad esempio, aveva dichiarato che “… Il papà ad CP_3 continua a portare snack e a viziarla. A me non compra snack (intendo cioccolatini, biscotti o caramelle) durante la settimana o, meglio, non ho la possibilità di mangiarli durante la settimana. Devo fare merenda con quello che capita: fette biscottate o pasta. Lui spende soldi più per che per CP_3
19 me. Lui non vuole fare le differenze ma le fa, si vede e si sente. a.d. Che effetti fa? R:: sono gelosa un po'. …”).
In relazione alla progettualità in essere, si è dato corso ad un breve monitoraggio finalizzato a verificare l'avvio del nuovo percorso scolastico in termini di andamento e tenuta, così come la adesione rispetto al percorso in NPI.
Con la relazione trasmessa a dicembre 2024 il servizio sociale aveva dato atto dell'andamento positivo della frequentazione scolastica, sia sul piano della frequenza che del rendimento. Tuttavia, il percorso valutativo presso la
NPI non era stato ancora attivato poiché i due appuntamenti concordati erano andati deserti ( aveva riferito all'assistente sociale di essersi CP_2 presentata al primo aspettando invano mezz'ora in sala d'attesa; al secondo la minore non si era, invece, presentata).
Si è, pertanto, colta la disponibilità della curatrice speciale ad essere presente in NPI in modo da sincerarsi della presenza della minore e del comportamento complessivo degli interessati (disponibilità, questa, non compresa e osteggiata, quantomeno inizialmente, dal sig. ). Pt_1
All'appuntamento è stata effettivamente “… CP_2
…”.
In sostanza, il padre ha continuato ad esporre la figlia a modalità comunicative e relazionali “senza filtri” e non tutelanti che hanno avuto e
20 hanno continuato ad avere come effetto quello di esporla a un conflitto di lealtà e a indurla a rinunciare alle opportunità propostele.
Ad ogni buon conto, dalla valutazione neuropsichiatrica faticosamente effettuata era emerso un funzionamento caratterizzato da disturbo dell'adattamento con ansia ed umore deflesso, tanto da proporre, gli specialisti, una rivalutazione DSA e una valutazione cognitiva, oltre all'avvio di un percorso psicologico e controlli trimestrali presso la NPI.
Quanto al tema del riavvicinamento alla madre, gli operatori non avevano forzato in tal senso attesa l'opposizione della minore. nel frattempo era stata promossa, ancorché avesse superato la CP_2 percentuale massima di assenze vincolante ai fini del superamento dell'anno scolastico: la scuola, considerato l'andamento positivo dimostrato durante l'anno, avrebbe presentato richiesta di deroga alla Regione alla luce della recente definizione del quadro sanitario.
***
Venendo ad già collocata in contesto comunitario, i servizi sociali, CP_3 con la prima relazione trasmessa nel mese di febbraio 2024, avevano ricordato come lo stato di salute della bambina avesse continuato ad apparire molto complesso, anzitutto per le condizioni di salute in generale: non solo malattie stagionali, incontinenza e problemi di dentizione, ma anche ulteriori problematiche che sono state approfondite e diagnosticate grazie all'inserimento della minore nel contesto extrafamiliare. In particolare, era stato diagnosticato un ritardo evolutivo (o meglio un disturbo dell'attività e della attenzione di tipo combinato, un disturbo del linguaggio di produzione e svantaggio sociale in un importante quadro di disregolazione emotiva con aspetti oppositivi e provocatori – v. relazioni della NPI), con conseguente necessità di attivare l'attività di psicomotricità nonché la stesura, in vista dell'inizio della prima elementare, di un progetto condiviso scolastico in sede di GLO con inserimento dell'insegnante di sostegno.
In tale contesto, già di per sé complesso, si sono radicati problematici agiti di tipo emotivo e comportamentale nel contesto comunitario e in quello
21 scolastico. Nello specifico, gli operatori della comunità hanno continuamente evidenziato la costante necessità di vigilare il comportamento della minore, spesso soggetta a sbalzi altalenanti di umore e a scatti di ira che la portavano a rompere oggetti, sbattere porte e dire parolacce/bestemmie, ma anche di fornirle rassicurazione affettiva.
La recrudescenza degli aspetti oppositivi era sostanzialmente coincisa con la drastica riduzione delle visite presenziate e delle videochiamate da parte della madre.
Gravissime, quindi, le conseguenze del disinteresse manifestato dalla madre nei confronti della figlia (oltre che chiaro indicatore della relativa CP_3 assoluta disfunzionalità genitoriale) ben scandito nella relazione di aggiornamento:
E ancora:
Di contro, le visite protette con il padre, spesso organizzate al limitrofo centro commerciale, si erano sempre svolte con regolarità, ancorché il
22 predetto, la maggior parte delle volte, avesse delegato la sorella CP_2 affinché interagisse e giocasse con la piccola preferendo rimanere CP_3 seduto al bar sorseggiando una birra. Inoltre, nell'atteggiamento paterno si erano continuate a registrare le medesime modalità disfunzionali evidenziate nel contesto separativo: i discorsi del padre, durante le visite, avevano continuato ad essere connotati da aggressività verbale, toni sgarbati e offensivi nei confronti della figura genitoriale materna e verso il servizio sociale. Tale criticità era parimenti emersa nel contesto delle videochiamate ma anche nel momento in cui la minore stava male, nel qual caso il genitore faticosamente comprendeva che la bambina non riusciva a reggere la normale durata della visita. Più in generale, il sig. difficilmente Pt_1 riusciva ad essere coinvolto rispetto alla salute della figlia, apparendo incapace di cogliere la complessità della situazione.
Vi è, però, da sottolineare che il sig. aveva continuato a mantenere Pt_1 costanti contatti con il servizio sociale affidatario, ammettendo la propria incapacità a farsi carico della gestione della figlia e dichiarandosi favorevole ad una forma di affido extrafamiliare della piccola pur al di fuori CP_3 del contesto comunitario: “…
…”.
Di contro, la aveva interrotto i contatti con il servizio sociale CP_1 affidatario di e non aveva mai avviato il prescritto percorso di CP_3 supporto alla genitorialità presso il competente Consultorio, rendendosi parimenti inadempiente rispetto all'obbligo di corrispondere alla Comunità ospitante la figlia la somma mensile fissata in euro 100,00 mensili: “…
23 …”.
All'udienza del 9.4.2024, tenuta alla presenza non solo delle parti e dell'avv. IL, ma anche delle assistenti sociali dott.sse Controparte_4
e tutte e tre avevano convenuto sulla insussistenza dei CP_5 presupposti per un collocamento di dal padre, stanti le numerose CP_3 fragilità della minore e l'incapacità per il genitore di saperle fronteggiare
(peraltro come da lui stesso verbalizzato agli operatori), così come sulla inopportunità di sradicare la minore dal contesto comunitario ove ancora si trovava nell'ottica di inserirla in un contesto, sempre comunitario, più vicino al luogo di residenza del padre (l'avv. IL aveva riferito che “…la struttura è eccezionale e la bambina è inserita benissimo” aggiungendo di avere avuto modo “… di percepire la serenità della bambina in quel contesto, che ospita altre bambine con cui ha socializzato. Alla CP_3 curatrice la minore non ha nominato né la madre né il padre. È seguita in modo ottimo anche a scuola. In sostanza, pare che la bambina si sia creata con fatica un equilibrio e una serenità nel contesto comunitario …”).
Piuttosto, si è convenuto di strutturare un progetto concreto finalizzato ad un collocamento presso una famiglia ospitante. Pertanto, il giudice istruttore ha invitato l'ente competente a lavorare su tale progettualità e nel contempo ha formalmente invitato la a riprendere contatti con la comunità CP_1 ospitante la piccola e le visite presenziate. CP_3
Con la relazione trasmessa nel mese di settembre 2024 si era dato atto dell'inizio, avvenuto con entusiasmo da parte della minore, della frequenza della classe seconda primaria, a tempo normale con sostegno;
dell'appuntamento fissato presso la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile e per l'aggravamento ex Legge 104/92
(anche al fine di vederle riconoscere l'indennità di frequenza da poter utilizzare per sostenere le spese per una psicoterapia individuale); della permanente criticità delle sue condizioni di salute e del suo comportamento a scuola;
della necessità di sottoporsi ad un intervento chirurgico per la
24 rimozione delle tonsille e ad una periodica verifica relativa alla terapia farmacologica prescritta dalla neuropsichiatra infantile per gli agiti registrati e le problematiche insorte.
Invariato era apparso, invece, l'atteggiamento inadeguato del padre (dalla relazione: “…E' evidente un forte interesse nei confronti della bambina la cui gestione, tuttavia, al momento della visita viene delegata alla sorella
e al fratello : il papà rimane in disparte e osserva CP_2 Per_2 mentre sorseggia birra. Alterna momenti nei quali sembra condividere appieno l'operato degli educatori, ad altri dove inveisce ed è necessario intervenire per i toni accusatori e limitarlo. Si rende sempre necessario intervenire rispetto al cibo e alle bevande che il papà compra o porta in visita ma è capitato anche che, accogliesse in maniera adeguata le indicazioni sulle cose di cui aveva bisogno e le portasse alla visita CP_3 successiva …”), così come il gravissimo disinteresse della madre, nonostante l'invito giudizialmente rivoltole a riprendere le visite (dalla relazione: “… La signora ha svolto una visita di venti minuti in CP_1 presenza dell'educatrice, nel giorno 28 marzo, giornata di accesso in day hospital pediatrico per l'estrazione di 13 denti in anestesia generale. La mamma si è presentata presso il reparto come concordato con la dott.ssa Cont e ha cercato di relazionarsi con la figlia non considerando che si stava risvegliando dopo un intervento e dopo l'anestesia generale. La mamma era molto infastidita del fatto che non le stesse dando attenzioni e CP_3 ricercasse solo l'educatrice. Quest'ultima ha dovuto accompagnare la mamma nel farle capire che non la vede da tanto (l'ultima visita è CP_3 stata svolta in data 17.10.2023, sempre per motivi di visita medica) e che soprattutto in quel momento era molto provata. Dopo venti minuti, la mamma ha riferito che doveva andare via per prendere la corriera. Da allora, ha svolto solo le videochiamate con la mamma, che non CP_3 riportano molti contenuti e durano pochi minuti. , anche in CP_3 considerazione dell'età e delle caratteristiche personali, mostra fatica nel sentire la madre tramite telefono, le chiede di venire a trovarla, le chiede
25 perché non viene e la mamma talvolta non risponde, cambia discorso oppure riferisce che non può per motivi di lavoro ...”).
L'ente affidatario aveva riferito, infine, di avere segnalato la situazione di all'ufficio competente per l'individuazione di una famiglia CP_3 affidataria, che non vi era ancora una famiglia candidata e, comunque, che era prioritario “costruire” una situazione di equilibrio che permettesse ad di essere accolta senza impattare eccessivamente sull'equilibrio del CP_3 contesto familiare.
Nel frattempo, come attestato con la relazione trasmessa nel mese di febbraio 2025 e dalla stessa curatrice speciale, ad era stato certificato CP_3
l'aggravamento dell'invalidità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992 con riconoscimento dell'indennità di frequenza puntualmente accreditata sul conto corrente aperto dalla curatrice speciale a nome della minore e poi effettivamente utilizzata per avviare un percorso di supporto psicologico per la piccola in ambito privato.
Buona era continuata ad apparire la situazione scolastica, essendo adeguata in classe, interagendo bene con compagni e avendo buoni tempi di attenzione, nonostante le difficoltà cognitive e il ritardo rispetto al programma scolastico. nel corso dell'anno scolastico 2024/2025 CP_3 aveva iniziato a frequentare in modo soddisfacente anche il basket (obiettivo quest'ultimo inserito nel PEI) ed era stata rimandata una buona interazione con i compagni. Tuttavia, com'è comprensibile, la minore spesso aveva esternato che le mancava la mamma, lamentando di non riuscire a stare sola e nemmeno controllare i propri comportamenti, sempre preoccupanti e dettagliatamente descritti nelle relazioni di aggiornamento.
Infatti, se era vero che la madre aveva chiesto di riprendere le visite presenziate e che erano state conseguentemente calendarizzate visite con cadenza mensile da settembre 2024 a febbraio 2025, nondimeno la stessa aveva “cancellato” ben 4 visite su 6, così dimostrando di non comprendere l'importanza di quanto sottolineato dagli operatori anche all'udienza tenutasi nel mese di aprile 2024 alla presenza della (nello specifico CP_1
l'importanza per i bambini della costanza e della regolarità piuttosto che
26 della frequenza dei contatti). Soprattutto, però, la madre aveva mostrato scarsa capacità di organizzare i propri impegni e radicale incapacità di considerare le esigenze della figlia come prioritarie. Si aggiunga che, come segnalato dagli operatori, le visite erano state effimere, caratterizzate da superficialità e scarsa considerazione dei bisogni affettivi della figlia, limitandosi la in quelle visite a regalarle qualcosa e ad arrabbiarsi CP_1 quando non le dava le dovute attenzioni. Inoltre, la ripresa dei CP_3 contatti senza la dovuta costanza aveva innescato nella minore un pensiero più persistente della madre, suscitando nella stessa, come riferito dagli educatori, una sorta di “… attesa che si trasforma in ansia in previsione degli incontri …”.
Quanto alle visite paterne, la relazione trasmessa a marzo 2025 aveva dato atto che queste non avevano registrato miglioramenti dal punto di vista qualitativo, apparendo al contrario “poco genitoriali”: il sig. , infatti, Pt_1 continuava a non garantire una regolare interazione oltre che una soddisfazione dei bisogni della figlia, delegando la sorella o il CP_2 fratello a relazionarsi con la minore, limitandosi ad un abbraccio iniziale e uno finale e, ancora, consegnando danaro ai fratelli di chiedendo CP_3 loro di andare alla ricerca di regali da acquistare per la piccola nei negozi del centro commerciale dove si erano spesso svolte le visite.
Inoltre, a conferma della disfunzionalità del genitore, va segnalato che anche gli educatori avevano intercettato uscite poco lusinghiere del sig.
nei confronti di nel contesto delle visite presenziate. Pt_1 CP_2
Dalla medesima relazione:
27 …”.
Con la relazione di aggiornamento trasmessa a giugno 2025 si è dato atto della ultimazione da parte della minore della classe seconda primaria, della prosecuzione della pallacanestro, così come della complessa presa in carico sanitaria da parte del pediatra, del servizio di NPI e, da ultimo, della psicologa dott.ssa che aveva concluso l'osservazione prodromica Per_6 all'avvio del percorso di supporto psicologico (in accordo e ad integrazione della terapia farmacologica, della psicomotricità e della logopedia). Va detto che anche l'osservazione psicologica aveva confermato un ritardo globale dello sviluppo di unitamente a disregolazione emotiva e CP_3 comportamentale, sbalzi umorali, confusione nella identificazione della figura paterna e del compagno della madre, oltre a verbalizzazioni di natura sessuale.
Infine, con la relazione trasmessa ad ottobre 2025, si è dato atto di due sole visite materne nell'arco di tutto il 2025, dell'inizio della classe terza primaria da parte della minore e della prosecuzione di tutte le attività, così come della molto complessa presa in carico sanitaria e delle sempre preoccupanti problematiche comportamentali della piccola.
***
28 Ciò premesso, il Collegio esprime forte preoccupazione rispetto al comportamento mantenuto da entrambi i genitori delle minori nell'arco del lungo periodo di osservazione.
Con riferimento a a fronte del massiccio, intensivo e puntuale CP_2 intervento predisposto dai servizi sociali e specialistici coinvolti per sostenere il nucleo e la minore, il comportamento del padre si è caratterizzato per incostanza di attivazione e adesione alle proposte, scarsa tenuta rispetto ai progetti e persistente difficoltà a comprendere le esigenze della figlia e anteporre le priorità di queste ultime.
Il sig. , nei fatti, non ha mai avviato il percorso di supporto Pt_1 psicologico ripetutamente prescrittogli anche nell'ambito del giudizio separativo;
soprattutto, però, ha continuato ad impiegare una modalità relazionale fortemente critica, offensiva e oppositiva nei confronti degli operatori coinvolti. Tale modalità relazionale, inoltre, si è sempre accompagnata a radicale incapacità di cogliere le opportunità di sostegno pensate soprattutto per impedendo o comunque ritardando la CP_2 progressione e la tenuta della minore rispetto alla progettualità in essere.
Le relazioni di aggiornamento forniscono uno spaccato effettivamente preoccupante e sottolineano:
- la assoluta fragilità nel saper riconoscere i bisogni emotivi e il malessere riportato da a tutti gli operatori e anche al giudice istruttore in CP_2 sede di ascolto – malessere che ha trovato, peraltro, puntuale riscontro nell'ambito della valutazione effettuata presso la NPI;
ancor prima, la fatica del padre nel supportare la figlia – nonostante l'espressa richiesta di aiuto verbalizzata dalla stessa – da ultimo anche rispetto al percorso di valutazione programmato in NPI;
ancora, l'atteggiamento screditante e colpevolizzante nei confronti dei medici e degli operatori, oltre che deresponsabilizzante nei confronti della figlia (tanto da essersi reso necessario coinvolgere la curatrice speciale nell'accompagnamento della minore alle visite programmate);
- l'essere stato, il padre, concausa della interruzione dell'importante progetto extrafamiliare diurno di con la sig.ra ; CP_2 Pt_4
29 - l'incapacità di sostenere nel percorso scolastico avendo, anzi, CP_2 sempre giustificato le eccessive assenze scolastiche con riferiti problemi di salute di mai documentati, con il conseguente rischio della CP_2 bocciatura;
- l'atteggiamento svalutante nei confronti della minore, nonostante le certificate problematiche, e i connessi riflessi negativi sulla figlia: come ben riferito dalle assistenti sociali, perde la voglia di farsi aiutare CP_2
“perché entra in gioco un conflitto di lealtà”;
- l'inadeguatezza del sig. anche nel contesto delle visite presenziate Pt_1 con alla quale non ha mai garantito una regolare interazione, né la CP_3 soddisfazione dei bisogni emotivi;
- da ultimo, l'incapacità del genitore di comprendere le problematiche di salute della figlia più piccola e l'importanza del contesto protettivo in cui è inserita.
Assolutamente inadeguata anche la figura genitoriale materna, che ha continuato a mostrare una insufficiente stabilità personale, abitativa, lavorativa e soprattutto una radicale indisponibilità ad incontrare le figlie minori. È altamente sintomatica della inaffidabilità della madre e della incapacità della stessa di anteporre i bisogni emotivi della piccola ai CP_3 propri, la circostanza che la abbia letteralmente interrotto per più di CP_1 un anno le visite presenziate in comunità (va precisato che la donna era supportata economicamente per ogni tragitto), salvo poi riprenderle a singhiozzi (garantendo solamente 3 visite nel 2024 e solamente 2 visite nel
2025 rispetto ad una calendarizzazione anticipata che le avrebbe dovuto consentire ampia organizzazione), con gli inevitabili preoccupanti riflessi sulla stabilità emotiva della minore.
L'inadeguatezza materna si è registrata, in ogni caso, anche nelle rare occasioni di incontro tra la e la figlia, essendosi caratterizzate, le CP_1 visite, da superficialità e scarsa considerazione dei bisogni affettivi della figlia.
Ancora, nonostante la verbalizzata richiesta di incontrare la CP_2 non ha avviato il prescritto percorso psicologico prodromico;
CP_1
30 nemmeno ha preso contatti con il Consultorio per portare avanti il percorso di sostegno alla genitorialità e con i Servizi Sociali affidatari.
Da ultimo, la non ha mai versato l'assegno previsto nella sentenza di CP_1 separazione in favore della Comunità ospitante la minore CP_3
Particolarmente grave, dunque, il comportamento disfunzionale mantenuto dai genitori in questo lungo periodo di monitoraggio (da sommarsi a quello del giudizio separativo), non essendo stati in grado di mettere in atto, nei fatti, un cambiamento concreto nell'interesse delle figlie che, se da un lato hanno recuperato sotto l'aspetto della trascuratezza fisica e dell'igiene così come della stimolazione e delle opportunità, dall'altro lato hanno recuperato solo parzialmente nei bisogni sanitari e quasi nulla in relazione ai bisogni emotivo/psichici.
Pertanto, il Collegio ritiene che vi siano i presupposti per disporre la sospensione della responsabilità genitoriale del padre e la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, con nomina dell'avv. NN IL
(già curatore in questo procedimento) quale tutore delle minori e CP_3
ed affidamento delle minori agli Ente locali competenti i Persona_7 cui Servizi Sociali hanno già da tempo in carica il nucleo familiare (al riguardo si ricorda che è residente a [...]mentre ha CP_2 CP_3 mantenuto la residenza anagrafica a Taipana nonostante il collocamento extrafamiliare).
La diversa graduazione della misura ablativa trova giustificazione nel totale disinteresse materno nei confronti delle figlie e nei riflessi sugli agiti soprattutto della figlia più piccola, laddove, invece, il padre - seppur con i limiti anzidetti - non ha mai mancato una visita in comunità.
Inoltre, la nomina di una figura terza, estranea al nucleo familiare, risulta di fondamentale importanza affinché possano essere adottate tutte le scelte necessarie per la serena crescita ed educazione delle minori, paralizzando l'inadeguatezza genitoriale e scongiurando situazioni di empasse sulle decisioni da assumere nel superiore interesse delle minori. Alla tutrice quindi essere attribuito l'esercizio della responsabilità genitoriale su CP_3
31 e , per tutte le decisioni che esorbitino dalla ordinaria Persona_7 quotidianità.
Giova rilevare che il tutore potrà sollecitare ex art. 371 c.c. l'intervento del giudice tutelare anche per disporre, in tempi rapidi, ogni provvedimento sul luogo in cui le minori devono essere allevate, sulle scelte scolastiche e su ogni altra scelta che le riguardi, assicurando i tempi di risposta rapidi necessari per la corretta gestione delle figlie delle parti, non compatibili con il mero affidamento al Servizio Sociale.
Il Collegio ritiene di dover, inoltre, confermare il collocamento temporaneo della minore nel contesto comunitario ove già si trova e di CP_3 CP_2 presso il padre.
Va specificato, al riguardo, come non vi siano valide alternative al collocamento comunitario di stante l'assenza di altri componenti CP_3 della famiglia disponibili e idonei e non essendovi i presupposti per un collocamento della predetta minore presso il padre, a fronte del complesso quadro sanitario della stessa e l'incapacità del sig. di far fronte alle Pt_1 plurime necessità della figlia.
Gli stessi servizi sociali, del resto, hanno ripetutamente dato atto dell'inattuabilità della richiesta paterna, dimostrandosi i genitori – ognuno nella peculiarità della propria condizione – incapaci di costituire una base sicura per e di soddisfare i bisogni primari della minore – bisogni, CP_3 peraltro, numerosi, complessi e di importante entità.
Di contro, nel contesto extrafamiliare la fragile situazione psicofisica di sta trovando adeguata gestione da parte dei professionisti coinvolti. CP_3
Infatti, continua l'attività di rinforzo relativamente alla sfera delle autonomie personali e viene garantita l'assunzione dei farmaci prescritti dai vari specialistici che l'hanno in carico (in particolare quelli prescritti per contrastare l'enuresi notturna e per regolare gli sbalzi umorali), oltre che le costanti visite di controllo da parte dei numerosi specialisti in ragione della complessità del quadro sanitario. Inoltre, viene continuamente CP_3 supportata dagli educatori con riferimento alle problematiche registrate nell'area comportamentale e relazionale, oltre che in quella cognitiva. Dal
32 punto di vista sanitario, è stato avviato anche il percorso di supporto psicologico che si è aggiunto alla logopedia e alla psicomotricità.
Conforta che consideri la Comunità come un ambiente importante CP_3 per lei, che la accoglie e che la fa sentire protetta e che, quindi, avverte come “casa”. Nondimeno, è urgente proseguire nella progettualità già avviata nel corso del procedimento attraverso lo sportello per la CP_6 ricerca di una famiglia affidataria disponibile all'avvio di un affido a favore della minore, che le consenta di sentirsi contenuta affettivamente e in cui possa godere del concetto di infanzia.
Le visite tra e i genitori dovranno proseguire in forma presenziata e CP_3 dovrà essere garantita anche la frequentazione della sorella e CP_2 degli altri fratelli (in particolare la cui presenza, assieme alle figlie, Per_1 nel periodo estivo ha suscitato in molto entusiasmo). CP_3
Quanto a è vero che è emerso nella ragazza un marcato senso di CP_2 solitudine e di non avere opportunità corrispondenti ai propri bisogni di crescita. Tuttavia, né nel corso del lungo monitoraggio né nel corso dell'audizione sono emersi contesti di maltrattamento o trascuratezza tali da suggerire un collocamento extrafamiliare anche per la ragazza.
Nondimeno, anche necessita di essere guidata e di avere punti di CP_2 riferimento stabili che contribuiscano a farle acquisire maggiore sicurezza di sé nonché a costruire la propria identità, con la conseguenza che la forma di collocamento paterno deve essere integrata con un eventuale ulteriore progetto diurno dotato di attività strutturate o, in alternativa, con un servizio educativo domiciliare da accostare alla prosecuzione della presa in carico presso la NPI e alla attivazione di un percorso di supporto psicologico.
Il percorso di riavvicinamento fra e la madre non può, invece, CP_2 prescindere dal positivo superamento da parte della madre del prodromico percorso psicologico e comunque da una verbalizzata intenzione della ragazza in tal senso. Solo all'esito potranno essere organizzate e calendarizzate da parte del servizio sociale competente le visite tra la figlia e la madre, sempre in forma presenziata da un educatore.
***
33 Sul mantenimento delle minori.
Venendo agli aspetti economici, si osserva che il sig. risulta Pt_1 percepire il reddito di cittadinanza ed è costantemente aiutato dai servizi sociali che stanno mettendo in campo tutti gli aiuti possibili.
La si è recentemente trasferita a Paularo e continua a vivere con il CP_1 compagno.
La resistente ha documentato di avere recentemente prestato attività lavorativa per il Comune di Arta Terme percependo una retribuzione netta di circa 800/900 euro mensili e, da ultimo, alle dipendenze di di Per_8
e Morgana”. Non sono stati prodotti i contratti di lavoro Persona_9 ma solo le buste paga;
peraltro, con riferimento al secondo rapporto lavorativo, una sola busta paga a fronte di una verbalizzata omessa consegna della documentazione da parte del datore di lavoro.
Ciò premesso, considerato il collocamento di presso il padre, il CP_2
Collegio ritiene opportuno onerare il padre dell'integrale mantenimento ordinario di CP_2
Stante, invece, il collocamento extrafamiliare di considerato che CP_3
l'avv. IL ha già aperto un conto corrente intestato alla minore ove confluisce l'indennità di frequenza e che la curatrice è già stata autorizzata ad utilizzare detta provvista per far fronte al pagamento delle sedute di psicoterapia, la madre viene onerata del versamento su tale conto corrente, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 100,00 (salva rivalutazione annuale ISTAT) a titolo di assegno ordinario di mantenimento.
Le spese straordinarie riferite ad entrambe le minori, disciplinate coma da
Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine, saranno ripartite al 50% tra genitori.
Il tutore si occuperà di gestire gli esborsi connessi alle spese straordinarie, con onere di rimborso a carico dei genitori nei limiti della metà ciascuno.
Occorre, infatti, ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ad entrambi i genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo,
34 sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
Inoltre, la fissazione da parte del giudice di una somma quale contributo al mantenimento dei figli minori può venire correlata non tanto e non solo alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non affidatario, ma anche e soprattutto a una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino.
Ne deriva che, ancorché non siano documentate le entrate o non si percepisca un reddito, il genitore non può per ciò solo sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire al figlio un idoneo e dignitoso tenore di vita.
***
Sulle ulteriori questioni.
Brevemente sulle ulteriori questioni, deve essere dichiarata, anzitutto, inammissibile in sede divorzile la domanda di addebito proposta dal marito.
Inoltre, deve essere respinta la domanda della di riconoscimento in CP_1 proprio favore di un assegno divorzile, nulla avendo allegato quanto alla funzione perequativa-compensativa dell'assegno e non potendosi predicare nella fattispecie la sussistenza della funzione cd. assistenziale stante la pacifica convivenza della resistente con altro uomo (cfr. Cass. SS.UU., n.
32198/2021).
***
Sulle spese di lite.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, attesi gli esiti del giudizio e la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, ferma la pronuncia sullo status, così giudica;
1) sospende ex art. 333 c.c. l'esercizio della responsabilità genitoriale nei
35 confronti delle minori e da parte del padre sig. CP_2 CP_3
; Parte_1
2) pronuncia la decadenza ex art. 330 c.c. della madre sig.ra CP_1 dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle minori e;
CP_2 CP_3
3) nomina tutore delle minori ed Persona_7 CP_3
l'avvocato NN IL, autorizzandola ad assumere, nell'interesse superiore delle minori, tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;
4) affida le minori all'Ente locale rispettivamente competente (Comune di
Udine per FR e Comune di Taipana per Aurora) nonché il nucleo complessivo ai Servizi Sociali e Specialistici territorialmente competenti
(Ente Gestore Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Friuli
Centrale per il Comune di Udine e Servizio Sociale dei Comuni del Torre –
Equipe Minori per il Comune di Taipana);
5) dispone che il tutore si attivi per la prosecuzione dei percorsi di sostegno e supporto già attivati in favore di e di e per ogni altra CP_2 CP_3 iniziativa che i servizi specialistici e sanitari nonché la struttura comunitaria suggeriranno, volta al recupero del benessere emotivo, sanitario e psicologico delle minori;
6) autorizza il tutore ad impiegare l'indennità di frequenza erogata a favore di e versata sul conto corrente a quest'ultima intestato per far CP_3 fronte ai costi del percorso di supporto psicologico personale avviato in favore della minore con onere di rendicontazione al giudice tutelare;
7) dispone che la minore sia collocata temporaneamente CP_3 presso la struttura Sicomoro di GR che la sta già ospitando;
8) invita i servizi sociali competenti a proseguire nella progettualità già avviata nel corso del procedimento attraverso lo sportello per la CP_6 ricerca di una famiglia affidataria disponibile all'avvio di un affido a favore della minore ove non sia possibile, quale soluzione CP_3 preferibile, fare affidamento sugli altri familiari se idonei e comunque previamente consultati;
36 9) dispone che la minore sia collocata prevalentemente Persona_7 presso il padre, invitando il servizio sociale competente a integrare tale collocamento con un eventuale progetto diurno piuttosto che mediante attivazione di un servizio educativo domiciliare, nonché con prosecuzione del percorso attivato presso la NPI e con attivazione di un percorso di supporto psicologico;
10) dispone che i contatti e le visite di con i genitori e i fratelli CP_3 vengano gestiti ed organizzati, quanto a tempistiche e modalità, di concerto tra la struttura ospitante ed i Servizi Sociali incaricati in forma presenziata da un educatore;
11) dispone che le visite fra e la madre riprendano, eventualmente CP_2 in forma presenziata, quando la minore sarà pronta a farlo e comunque, se ritenuto necessario dagli operatori, previo positivo superamento da parte della madre del prodromico percorso psicologico;
12) suggerisce con forza ai genitori di avviare un percorso di sostegno, recupero e valorizzazione della loro funzione genitoriale;
13) pone a carico del padre l'obbligo di provvedere all'integrale mantenimento ordinario di CP_2
14) dispone che il padre percepisca integralmente l'assegno unico per
CP_2
15) pone a carico della madre l'obbligo di versare sul conto corrente intestato ad un assegno mensile pari ad euro 100,00, annualmente CP_3 rivalutabile ex indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
16) pone a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che si rendessero necessarie per le figlie, come disciplinate dal regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia protocollato presso la Segreteria della Presidenza di questo Tribunale. Il rimborso delle spese straordinarie dovrà essere versato nelle mani del tutore, in forma tracciabile alle coordinate bancarie che lo stesso tutore indicherà ai genitori;
17) compensa tra le parti le spese del giudizio;
18) pone le spese liquidate in favore della dott.ssa definitivamente Per_3
37 come da decreto.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, al Comune di Udine
e di Taipana e ai Servizi Sociali di Udine e di Tarcento, al tutore avv.
NN IL, nonché per la trasmissione al Giudice Tutelare presso l'intestato Tribunale per quanto di sua competenza in ordine alle funzioni tutorie.
Udine, Camera di Consiglio del 12.12.2025
Il giudice rel
Dott.ssa Marta Diamante La Presidente
Dott.ssa IA AN
38 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Anche rispetto ai protocolli Covid-19: Ad esempio, richiedere e pretendere in caso di mal tempo di recarsi al centro commerciale anziché rimanere nella stanza identificata per le visite con significava a ben vedere aumentare il rischio di esposizione al virus e CP_3 mettere a rischio l'intera comunità.
13
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa IA AN Presidente dr. Fabio Luongo Giudice dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difeso e rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'avv.to AMENTA MARIA ricorrente contro
( ) difesa e rappresentata CP_1 C.F._2 dall'avv.to PASCOLAT ROBERTO resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario nonché
e , rappresentate e difese dal curatore CP_2 CP_3 speciale avv. NN IL,
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
1 “… si insiste che la minore venga assegnata al padre e che quindi CP_3 venga disposto il suo trasferimento presso la casa dello stesso. Nella denegata ipotesi in cui tale richiesta non fosse accolta, ritenendosi che temporaneamente la stessa dovesse rimanere in comunità stante la sua condizione di salute, disporsi almeno per due giorni la settimana il suo trasferimento a casa del padre anche per la notte. In subordine anche un solo giorno comprensivo della notte. Si insiste perché comunque venga disposto un avvicinamento della minore in una comunità piu' vicina CP_3
a Udine. Rigettarsi la richiesta di assegno divorzile alla madre, convivente col compagno e stante che il mantenimento della figlia ed il CP_2 contributo per quanto necessario ad vengono eseguiti CP_3 esclusivamente dal . Si tenga conto che la signora Parte_1 CP_1 ha percepito un contributo per raggiungere la figlia in comunità, cosa che non ha mai fatto. Con vittoria di spese e sentenza munita di clausola …”;
Per la parte resistente
“… respinta qualsiasi domanda di addebito a carico della resistente, disporsi l'affido esclusivo alla madre delle figlie minori della coppia alla madre onerando il padre del pagamento di un assegno di mantenimento di
€.250 per ogni figlia;
in via denegata, qualora invece il Tribunale ritenga di mantenere le condizioni attuali di affidamento, disporsi, fino alla decisione su una maggiore estensione, per la sig.ra il diritto di visita, da CP_1 intendersi come turno di responsabilità genitoriale, per un giorno (24 ore) con un pernottamento alla settimana presso l'abitazione della sig.ra CP_1 di entrambe le figlie minori, o, in via subordinata, il diritto di visita fuori dalla comunità per e dalla casa paterna per fino a 12 ore CP_3 CP_2 per un giorno della settimana, ordinando, se ritenuto necessario, in via denegata subordinata ulteriore, ai servizi di realizzare le visite protette per quest'ultima per un periodo iniziale di 1 mese, lasciando libere le visite successive come sopra indicate;
vista l'attuale condizione di disoccupazione
(o comunque di difficoltà economica come sarà in seguito argomentato) attribuirsi alla sig.ra a carico del sig. un assegno divorzile CP_1 Pt_1 di €.250 mensili;
Spese legali rifuse …”
2 Per la curatrice speciale
“… ritiene non accoglibili le richieste così come formulate in sede di conclusioni dalla Signora rimettendosi al Tribunale per CP_1 quanto concerne la scelta delle misure più confacenti per una opportuna tutela di e , con riserva di replicare anche alle conclusioni CP_3 CP_2 del Signor qualora depositate;
diversamente, rifacendosi Parte_1 alle conclusioni di cui agli atti del processo depositati dal padre delle minori, estrapolate dalla sentenza non definitiva di declaratoria di scioglimento del matrimonio, si ritiene anch'esse non accoglibili se la loro formulazione restasse ancorata alla richiesta di affido esclusivo delle figlie minori per le anzidette motivazioni …”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo.
Con ricorso, depositato in data 10.11.2023 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il 19.6.1997 Parte_1 con e che dalla loro unione sono nati quattro figli e CP_1 precisamente (28/9/1997), (18/06/1999), Persona_1 Per_2 CP_2
(14/4/2009) e (30/01/2017), ha chiesto la pronuncia di scioglimento CP_3 del vincolo matrimoniale. In particolare, ha riferito che il Tribunale di
Udine, con sentenza non definitiva n. 1107/2022, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi che era, pertanto, decorso il termine di un anno dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Va precisato che il procedimento separativo si era concluso con sentenza n.
200/2023 con la quale: 1) le figlie minori e erano state CP_2 CP_3 affidate al competente Ente locale (segnatamente per il tramite del Servizio
Sociale competente per il Comune di Udine quanto a e per il CP_2 tramite del Servizio Sociale competente per il Comune di Tarcento quanto ad , con la conseguenza che tutte le decisioni relative alla salute, alla CP_3 scuola e alle attività extrascolastiche delle minori sarebbero state assunte
3 autonomamente dall'Ente affidatario;
2) era stato confermato il collocamento di presso il padre, invitando l'ente competente a CP_2 integrare tale collocamento con un indispensabile progetto diurno dotato di attività strutturate e affiancamento costante e con prosecuzione di un massiccio aiuto psicologico per la minore;
3) era stato disposto che le visite tra e la madre venissero organizzate e calendarizzate da parte del CP_2 servizio sociale competente, sempre in forma presenziata da un educatore, a condizione che la madre superasse positivamente il prescritto prodromico percorso psicologico;
4) era stato confermato il collocamento extrafamiliare della minore , attualmente presso la comunità educativa CP_3
Sicomoro di GR, con invito rivolto ai servizi sociali di monitorare la disponibilità offerta da strutture più vicine (in particolare a Udine); 6) era stato precisato che le visite tra e i genitori e i fratelli sarebbero CP_3 proseguite in forma presenziata da un educatore, con onere per il servizio sociale di procedere alla relativa calendarizzazione;
7) era stato suggerito con forza ai genitori di avviare/proseguire il percorso di sostegno, recupero e valorizzazione della loro funzione genitoriale;
8) era stato posto a carico del padre l'obbligo di provvedere all'integrale mantenimento di CP_2
9) era stato disposto che il padre percepisse integralmente l'a.u.u. per
10) era stato posto a carico della madre l'obbligo di versare alla CP_2 struttura ospitante una somma mensile di euro 100,00, annualmente CP_3 rivalutabile ex indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.
Oltre alla pronuncia di divorzio, il ricorrente ha chiesto altresì l'addebito del divorzio alla moglie, l'affido esclusivo delle minori al padre con diritto della madre di vederli in forma protetta una volta la settimana.
Si è costituita che si è dichiarata remissiva alla CP_1 pronuncia di divorzio ma ha chiesto l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre e la previsione di un assegno per il mantenimento delle figlie da porre a carico del padre pari ad euro 500,00; per sé ha chiesto un assegno divorzile di euro 250,00.
Le parti non hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c..
4 Nel frattempo, sono pervenute le relazioni di aggiornamento richieste d'ufficio agli Enti affidatari delle minori.
All'udienza del 14.2.2024 il giudice istruttore ha esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e, con separata ordinanza depositata il 28.2.2024, ha dettato i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. con i quali ha confermato le statuizioni assunte dal Tribunale di Udine a definizione del procedimento di separazione;
ha nominato l'avv. NN
IL curatore speciale delle minori e conferendo CP_2 CP_3 alla stessa specifici poteri sostanziali ex art. 473-bis.8 c.p.c. e autorizzandone la costituzione in giudizio.
All'udienza del 14.2.2024, le parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione;
pertanto, con l'ordinanza di cui sopra il giudice istruttore ha rimesso altresì la causa al Collegio per la decisione.
Pronunciata sentenza non definitiva n. 344/2024 sullo status, le parti sono state nuovamente rimesse avanti al giudice istruttore.
È seguito l'ascolto della minore con l'ausilio della dott.ssa CP_2
e un lungo periodo di monitoraggio con acquisizione di Persona_3 plurime relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sociali e specialistici coinvolti.
All'esito, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c. con concessione a ritroso da quella data dei termini previsti per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sull'affido e sul collocamento delle figlie minori.
Va ribadito che, a definizione del giudizio di separazione, con sentenza del
9.2.2023 il Tribunale di Udine 1) aveva affidato le figlie minori e CP_2 al competente Ente locale (segnatamente per il tramite del Servizio CP_3
5 Sociale competente per il Comune di Udine quanto a e per il CP_2 tramite del Servizio Sociale competente per il Comune di Tarcento quanto ad , con la conseguenza che tutte le decisioni relative alla salute, alla CP_3 scuola e alle attività extrascolastiche delle minori sarebbero state assunte autonomamente dall'Ente affidatario;
2) era stato confermato il collocamento di presso il padre, invitando l'Ente competente a CP_2 integrare tale collocamento con un indispensabile progetto diurno dotato di attività strutturate e affiancamento costante e con prosecuzione di un massiccio aiuto psicologico per la minore;
3) era stato disposto che le visite tra e la madre venissero organizzate e calendarizzate da parte del CP_2 servizio sociale competente, sempre in forma presenziata da un educatore, a condizione che la madre superasse positivamente il prescritto prodromico percorso psicologico;
4) era stato confermato il collocamento extrafamiliare della minore , all'epoca presso la comunità educativa CP_3
Sicomoro di GR, con invito rivolto ai servizi sociali di monitorare la disponibilità offerta da strutture più vicine (in particolare a Udine); 6) era stato precisato che le visite tra e i genitori e i fratelli sarebbero CP_3 proseguite in forma presenziata da un educatore, con onere per il servizio sociale di procedere alla relativa calendarizzazione;
7) era stato suggerito con forza ai genitori di avviare/proseguire il percorso di sostegno, recupero e valorizzazione della loro funzione genitoriale;
8) era stato posto a carico del padre l'obbligo di provvedere all'integrale mantenimento di CP_2
9) era stato disposto che il padre percepisse integralmente l'a.u.u. per
10) era stato posto a carico della madre l'obbligo di versare alla CP_2 struttura ospitante una somma mensile di euro 100,00, annualmente CP_3 rivalutabile ex indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.
Un tanto all'esito di tre anni di monitoraggio nel corso dei quali erano stati messi in campo numerosi strumenti di supporto e di indagine.
Vanno qui ora segnalati i passaggi salienti del giudizio di separazione.
Invero, con la relazione di aggiornamento dd.
4.2.2021 relativa all'intervento educativo a favore delle minori (collocata CP_2 provvisoriamente presso il padre) e (collocata, invece, CP_3
6 provvisoriamente presso la madre, convivente con il compagno), il servizio sociale di Udine aveva riportato al giudice istruttore del giudizio separativo:
1- che la piccola all'epoca di anni 4, negli ultimi mesi aveva CP_3 mostrato accentuati comportamenti sessualizzati utilizzando anche espressioni e termini inadatti alla sua età e che, sottolineato un tanto alla madre, quest'ultima aveva sempre sminuito quanto fatto notare descrivendolo, piuttosto, come momento normale della crescita dei bambini;
2- che permanevano elementi di grave trascuratezza da parte della madre sia in termini di cura e igiene personale (permanente pediculosi, macchie e croste di cibo in viso, vestiti non sempre puliti),sia in termini educativi ed affettivi (linguaggio della bambina, tentativo di correzione rappresentato da urla o minacce di botte);
3- che, premesso che la minore non aveva ancora un linguaggio completo, era capitato che riportasse alle educatrici espressioni come “papà brutto” o “papà bua” e che con il termine papà la bimba identificava solamente il compagno della madre, tal signor 4- Pt_2 che, nonostante i tentativi di spiegare alla figlia i ruoli del padre e del compagno della madre (tal signor , sembrava che la piccola nella Pt_2 quotidianità continuasse a ricevere messaggi sbagliati, in quanto al momento degli incontri con il padre risultava confusa e disorientata;
5- che la bambina viveva in un contesto trascurante e non tutelante per la CP_3 propria incolumità psico-fisica. I servizi sociali avevano riportato le forti preoccupazioni e i numerosi elementi di rischio del collocamento di CP_3 presso la madre, proponendo sul punto soluzioni drastiche nell'interesse della minore.
Alla luce di tale relazione il giudice istruttore aveva dato immediato ingresso a c.t.u. con incarico conferito alla dott.ssa alla Persona_3 quale era stato richiesto di individuare “… in ogni caso con urgenza nei tempi più contenuti possibili quale sia la collocazione e l'eventuale modalità di visita del genitore non collocatario da adottare in via provvisoria per …”. CP_3
Nel mese di aprile 2021 la c.t.u. aveva fatto pervenire la relazione urgente, riportando le risultanze dei primi colloqui svolti con i coniugi, con
7 e con (il figlio più grande della coppia), nonché con le CP_2 Per_2 assistenti sociali ed il signor e le valutazioni circa gli ultimi diari Pt_2 descrittivi che erano stati elaborati dall'educatrice che si occupava delle visite di col padre e fratelli. In sintesi, la dott.ssa aveva CP_3 Per_3 espresso parere favorevole al collocamento extrafamiliare della minore alla luce dei molteplici fattori di rischio riscontrati a carico del CP_3 nucleo Meglio-Lupieri, in particolare: trascuratezza delle cure primarie essenziali;
difficoltà a preparare un ambiente fisico pulito, sicuro, prevedibile (ad esempio, ridotta igiene delle abitazioni e delle persone di famiglia); difficoltà economiche tali da richiedere supporti statali e aiuti locali, che impediscono di offrire ai figli necessità e strumenti adeguati ai loro bisogni (ad esempio, le cure dentistiche per oppure abiti CP_3 adeguati: 'vestiti stracciati, macchiati, bucati' - vedasi diario di aprile
2021); difficoltà a trovare occupazione, isolamento sociale, difficoltà organizzative nei genitori tali da causare assenze prolungate da scuola;
conflittualità fra adulti con rischio di agiti aggressivi a cui sono esposte le minori;
storie pregresse di degrado, abuso e abbandono nelle famiglie di origine dei genitori delle minori, in particolare nella storia CP_1 giudiziaria nel compagno della che peraltro affermava di non CP_1 pentirsi di avere reagito in modo aggressivo verso il Meglio nel recente passato nel contesto di una visita protetta;
conflittualità all'interno della coppia genitoriale;
difficoltà nell'esercizio della genitorialità a più livelli: difficoltà a comprendere comunque le esigenze di base di un minore;
ridotta capacità di chiedere aiuto all'esterno; difficoltà a comprendere e interpretare le richieste dei figli con conseguente inversione di ruoli;
difficoltà ad utilizzare con i figli un linguaggio chiaro, congruo e non volgare;
difficoltà
a non coinvolgere i figli nelle dinamiche conflittuali fra genitori e adulti;
difficoltà ad evitare comunicazioni confusive sul ruolo degli adulti (ad esempio, il chiamato papà dalla bambina); presunto coinvolgimento Pt_2 della bambina in gravi accuse mosse a carico di un familiare.
Vista la situazione di pregiudizio e di grave difficoltà accertata dalla c.t.u., era apparso, quindi, necessario assumere provvedimenti drastici a tutela di
8 allo scopo di fornire alla predetta un contesto di vita favorevole, CP_3 protettivo e riparativo.
Con ordinanza dd. 17.5.2021, il giudice istruttore aveva conseguentemente disposto il collocamento extrafamiliare della minore, con la possibilità per entrambi i genitori e i fratelli di incontrare in ambiente protetto e facilitante la bambina alla presenza di un educatore per almeno una o due volte alla settimana.
Non era stato possibile, infatti, collocare temporaneamente presso il CP_3 padre, posto che il predetto già all'epoca - per motivi di salute, età (il ricorrente si era definito alla c.t.u. 'ormai vecchio', quindi in difficoltà a pensarsi di nuovo padre all'epoca della nascita della piccola e di sostenere le cure necessarie ad un bimbo piccolo), precarietà della situazione economica e familiare, difficoltà nelle competenze genitoriali -, non avrebbe potuto garantire, ad avviso della esperta di nomina giudiziale, le cure necessarie all'accudimento e alla crescita di una bambina in tenera età, bisognosa di un ambiente stabile, prevedibile e sicuro nonché di insegnamenti specifici per la costruzione dell'autonomia personale.
Sempre alla luce dei suggerimenti peritali, per era stata poi CP_2 introdotta una forma parziale di collocamento comunitario dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana, dopo l'uscita da scuola fino alle 18:15 circa.
Nel mese di giugno 2021 pervenivano delle note di aggiornamento da parte dei servizi sociali e da parte della c.t.u..
L'ausiliaria segnalava come avesse iniziato a frequentare CP_2 regolarmente la scuola e il doposcuola della Comunità AN ogni pomeriggio, oltre a beneficiare dell'intervento educativo domiciliare per due volte a settimana. La minore veniva descritta dagli insegnanti come una ragazza dotata di risorse e margini di miglioramento se adeguatamente supportata, non solo nei compiti pomeridiani ma anche nella socializzazione e nell'apprendimento delle norme sociali e del vivere comune, dedicando attenzione all'igiene personale e alla cura di sé. Al secondo colloquio
9 aveva chiaramente verbalizzato il disagio nella relazione con la CP_2 mamma e con il Pt_2
Visto il pesante carico emotivo richiesto dalla situazione familiare che stava affrontando e considerati i vissuti di solitudine e delusione CP_2 che stava esprimendo, il giudice istruttore aveva, quindi, disposto l'attivazione immediata di un percorso di sostegno psicologico presso i servizi specialistici in aggiunta agli altri strumenti di supporto già attivati per la ragazzina (piano didattico personalizzato, intervento educativo domiciliare, inserimento in comunità diurna e visite protette con la sorella minore).
Nel contempo, in data 26.5.2021, era stata effettivamente collocata CP_3 presso la comunità educativa “Sicomoro” di Pramaggiore (VE). La condizione odontoiatrica era 'drammatica' e al contempo la bimba presentava irritazione alla zona genitale. Rispetto all'igiene personale, la bambina aveva da subito mostrato forte difficoltà nell'accettare una routine.
Inoltre, erano comparsi riferimenti di natura sessuale, ad esempio CP_3 aveva dichiarato che il papà (espressione con cui si rivolgeva al era Pt_2 solito baciarla “sulla bocca, sulla patatina e sulle tette” (la relazione di aggiornamento in questione veniva immediatamente trasmessa alla competente Procura della Repubblica che, poco tempo dopo, restituiva l'esito degli accertamenti compiuti anche a mezzo audizione della minore.
Sentita da personale delegato dal Pubblico Ministero, la minore non aveva espresso concetti analoghi).
In comunità erano state impostate fin da subito le visite con i genitori, una a settimana per la mamma, sostenuta economicamente con 50,00 euro a visita per le spese di viaggio, e una per il padre e fratelli, accompagnati da un operatore del servizio di Udine. I genitori avevano avuto, inoltre, la possibilità di telefonare in comunità ogni giorno.
Il giudice istruttore aveva, quindi: 1) invitato i servizi sociali a segnalare la disponibilità in comunità più vicine al nucleo familiare;
2) raccomandato ai servizi sociali di organizzare un numero maggiore di visite con i genitori e garantire e favorire le visite anche dei fratelli di di implementare i CP_3
10 collegamenti via web nonché predisporre con urgenza per la minore una verifica delle sue condizioni di salute con una visita pediatrica;
3) invitato i servizi sociali a predisporre senza ritardo un progetto di sostegno, valorizzazione e recupero della funzione genitoriale per entrambe le parti.
Con l'aggiornamento trasmesso nel mese di settembre 2021, i servizi sociali di Tarcento avevano riportato come avesse partecipato a tutte le CP_3 attività proposte durante l'estate, ambientandosi nel gruppo dei pari. Il mese di luglio l'aveva vista partecipe al trasloco della comunità da Pramaggiore a
GR e la minore aveva affrontato il cambiamento con serenità. Inoltre, non aveva più fatto riferimento ai comportamenti sessualizzati precedentemente segnalati.
I servizi sociali di Udine avevano evidenziato, invece, la proficuità per del contesto extrafamiliare: in un contesto connotato da regole CP_2 chiare e definite, risultava cogliere gli stimoli e si dimostrava CP_2 capace di raggiungere obiettivi e autonomie adeguati all'età, riuscendo parimenti a rivolgere richieste di aiuto;
al contrario, a casa – come peraltro riportato dalla ragazza agli operatori coinvolti – continuava a trovare un ambiente poco accogliente e stimolante, nel quale non riusciva a trovare spazi consoni per esprimere adeguatamente emozioni e pensieri, con la conseguenza che in ambito domestico la ragazza continuava a perpetuare vecchi comportamenti senza riuscire a riproporre le autonomie acquisite. I servizi avevano riportato, in ogni caso, forte preoccupazione per una intenzione di natura autolesionistica verbalizzata da ai compagni. CP_2
Sentita immediatamente al proposito, la minore aveva sminuito i fatti, riportando vissuti di solitudine e sensazione di incomprensione, nonché difficoltà ad aprirsi con il padre. Avvisato di un tanto, il padre era parso, tuttavia, sminuente, affermandosi convinto del fatto che la figlia avrebbe posto in essere il gesto descritto per attirare l'attenzione. Il sig. Pt_1 aveva continuato, inoltre, a negare l'esistenza di problemi di natura psicologica nella figlia. Peraltro, sino a quel momento, il padre non aveva ottemperato all'invito giudiziale di avviare il percorso di sostegno, recupero e valorizzazione della sua funzione genitoriale.
11 Nel frattempo, la c.t.u. depositava l'elaborato conclusivo confermando l'esistenza di molteplici difficoltà nelle capacità genitoriali dei coniugi suggerendo ai predetti di continuare a collaborare al Persona_4 progetto di recupero e potenziamento delle capacità genitoriali1. 1Più in particolare, il sig. era parso alla c.t.u. “persona disponibile e generalmente Pt_1 puntuale e di riferimento in termini di stabilità affettiva per i figli. Egli mostra una reattività eccessiva verso le situazioni, caratterizzata da teatralità ed esibizionismo, mette in atto condotte grossolane, piuttosto brusche, polemiche, agisce con impazienza, oppositività e irritazione, manifestando agiti non idonei con cui si approccia all'Altro e al contesto, presenta una salute cagionevole, appare affaticato, a volte trascurato. Si descrive come bisognoso di attenzioni, approvazione, stimolazione che cerca in modo indiscriminato e superficiale. Dai narrati il signor può abusare di alcol, condizione che amplifica Pt_1 le caratteristiche del suo comportamento. Il signor ha aderito alle proposte della Pt_1 CTU e ha saputo riportare alcuni elementi di riflessione apprezzabili sul proprio comportamento e sui figli. Indiscutibile il forte legame affettivo con i figli”. La CP_1 invece, “presenta tratti di dipendenza, sottomissione e passività nella relazione con l'Altro, incoerenti con l'immagine di persona sicura, espansiva, speciale e superiore agli altri che descrive e con cui maschera l'insicurezza e le fragilità personali. Presenta altresì una forte instabilità, inaffidabilità e impulsività del comportamento, senza saper rispettare impegni assunti anche nei confronti delle stesse bambine, si organizza con fatica e non mette in evidenza una sufficiente capacità di previsione/pianificazione, è poco puntuale e non risulta una figura solida e stabile per i figli. La signora inoltre tende a sminuire le proprie CP_1 difficoltà e a delegare agli altri le responsabilità, tende a giustificare sé medesima con motivazioni banali e semplici ma anche le condotte improprie del compagno da cui fatica a svincolarsi, idealizzando la propria persona e quella del signor rinunciando alla Pt_2 possibilità di entrare in comunità assieme alla figlia , limitando le sue possibilità di CP_3 riscatto, recupero e cambiamento. La signora non sembra avere tutelato i figli nella fase separativa, abbandonando la casa coniugale assieme a loro e convivendo immediatamente col signor che ha mostrato ridotte capacità di accogliere i figli della signora e di Pt_2 non saper rispettare il suo ruolo. La signora tende a presentare un pensiero e riferiti di tipo incongruente, si descrive come diffidente, sospettosa, non si fida dell'Altro, che teme possa criticarla, giudicarla, deriderla, spiarla, derubarla, guardarla con occhio critico, aspetti che le impediscono di costruire legami di fiducia. Oltre le difficoltà nelle competenze genitoriali già descritte, la signora descrive una condizione di stress genitoriale appesantita dagli impegni da sostenere circa l'accudimento dei figli e le restrizioni poste su altri ruoli giocati nella vita. Forte il legame affettivo con i figli, positiva la collaborazione nell'accompagnare la figlia in comunità”. CP_3 Ad avviso della dott.ssa “descrive una situazione di mancanza / Per_3 CP_2 insufficienza di cure primarie da parte dei genitori. Non ha ricevuto gli insegnamenti di base per la cura della propria persona e per costruire una autonomia in tal senso. Solo un percorso educativo mirato con l'educatrice ha consentito di raggiungere Persona_5 buoni risultati nella cura di sé, degli spazi, del materiale, del vestiario, ecc. CP_2 descrive la mancanza di affetto, ascolto, comprensione, protezione e stabilità. Il suo funzionamento appare altalenante, anche in sede scolastica, lavorando in modo impreciso, poco puntuale, frettoloso. La ragazza vive momenti di solitudine, disistima e vuoto, a cui reagisce da un lato con meccanismi repressivi, di inibizione e chiusura, dall'altro con verbalizzazione di intenzioni autolesive, per cui necessita di uno spazio individuale di sostegno psicologico. descrive il coinvolgimento dei minori nella conflittualità CP_2 fra adulti, pregiudizievole verso la loro crescita e severi comportamenti da parte degli adulti (uso e abuso di alcol, uso e abuso di potere, uso del cellulare non appropriato ai minori, episodi di aggressività agita dinnanzi ai minori). A parere della CTU è CP_2 dotata di risorse e margini di crescita e sviluppo delle proprie potenzialità, se guidata e
12 Nel mese di gennaio 2022 pervenivano ulteriori relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sociali.
Quanto ad era stata riportata la costanza del padre nelle visite CP_3 settimanali, spostate nella giornata del sabato per consentire anche ai fratelli più grandi di giungere in comunità; tuttavia, il predetto era sempre stato critico nei confronti degli educatori, di cui aveva continuato a non riconoscerne l'utilità e gli sforzi2. La madre, invece, nel mese di novembre
2021 non si era mai presentata in comunità, mentre nel mese di dicembre
2021 una volta solamente. Le visite erano saltate per i motivi più vari, tuttavia la aveva continuato a riscuotere regolarmente il contributo CP_1 economico messo a disposizione dal Comune per recarsi da La CP_3 signora aveva continuato a mostrarsi molto dipendente dal compagno e a non mostrare un pensiero autonomo. Purtroppo, contestualmente alla assenza materna, gli educatori della comunità avevano registrato nella piccola un forte disagio oltre a seri problemi di contenimento, sia sul CP_3 piano fisico (enuresi ed encopresi), sia sul piano comportamentale e relazionale (aggressività, sbalzi di umore, difficoltà nel gioco con i coetanei). Inoltre, erano riemersi alcuni comportamenti sessualizzati che ciclicamente solevano comparire (ad esempio, giocava in modo inadeguato con le bambole simulando baci e carezze intime e facendo lo stesso con le altre bambine. In qualche occasione aveva altresì toccato intimamente le educatrici;
in altre aveva mostrato se stessa nell'atto di toccarsi durante la
sostenuta da un contesto strutturato, stabile, accogliente e facilitante il suo bisogno di essere ascoltata …”. Infine, “dalla descrizione degli adulti di riferimento, è una bambina che si adatta CP_3 con una certa fatica alle nuove situazioni, mostrandosi diffidente, ritirata, sfiduciata (ad esempio la scuola dell'infanzia), può agire con aggressività, trovando difficoltà ad esprimersi (la produzione verbale pare essersi evoluta molto con la frequenza scolastica). È una bambina a cui mancavano 'le basi', che tuttavia apprende velocemente, riportandosi in linea con l'età. Dalla crescita regolare, forse dai primi accertamenti un po' più piccola per l'età, presenta una situazione critica nello sviluppo odontoiatrico, dovuto a CP_3 trascuratezza, insufficiente igiene, alimentazione scorretta. Preoccupano i riferiti di CP_3 sia circa ipotetici maltrattamenti sia sulle modalità di condotta da lei imitati dagli adulti di riferimento”. doccia con fare provocatorio). La scuola per l'infanzia aveva nel contempo segnalato un sospetto ritardo cognitivo per il quale erano stati disposti approfondimenti clinici.
invece, aveva interrotto tanto il percorso semi-residenziale
CP_2 presso la comunità diurna Il AN (essendo venuta meno nella minore la motivazione alla relativa frequentazione;
d'altra parte il padre ne aveva sempre sminuito il valore), quanto il progetto educativo “Punto Luce” in cui era stata inserita con finalità socializzanti e ludico-ricreative (la
CP_2 ragazzina si sarebbe aspetta attività diverse da quelle organizzate;
il padre nel contempo aveva giustificato la decisione riportando la necessità di lasciare più spazio alla figlia per lo studio). era stata, quindi,
CP_2 iscritta al Doposcuola specialistico di Hattivalab. Quantomeno, alla visita domiciliare gli operatori avevano segnalato un netto miglioramento delle condizioni domestiche in termini di igiene e di sgombramento degli ambienti da oggetti superflui. inoltre, aveva iniziato a fare la
CP_2 doccia regolarmente e a cambiarsi quotidianamente i propri indumenti. Nel contesto scolastico, permanevano, però, difficoltà di concentrazione/attenzione/memorizzazione.
Se, dunque, negli ultimi mesi si era riscontrato un lieve miglioramento sul piano della cura personale, parallelamente si era registrata una significativa difficoltà a mantenere costante l'impegno nelle attività di supporto ed inclusione sociale. Le adesioni della ragazza erano risultate di tempo limitato, con la conseguenza che non era stato possibile intraprendere dei percorsi costruttivi e adeguatamente supportivi per la stessa. Inoltre, se, per un verso, il padre si era mostrato adeguato nelle cure primarie e nell'affetto; dall'altro lato, aveva continuato a presentare fragilità profonde dal punto di vista dei bisogni educativi dell'adolescente Il predetto aveva CP_2 continuato a sottovalutare i problemi scolastici della figlia e, allo stesso modo, a porsi in una posizione deresponsabilizzante nei confronti della figlia – a suo dire molto impegnata – e colpevolizzante nei confronti dei servizi – che, secondo la sua opinione, enfatizzavano solo limiti e criticità.
Il monitoraggio era, dunque, proseguito coinvolgendo altresì la c.t.u.
14 Nel frattempo, nella primavera del 2022 la si era trasferita assieme CP_1 al compagno prima a Nimis in coabitazione con altra persona e successivamente a presso un affittacamere in un Parte_3 monolocale.
Nel mese di aprile 2022, durante una videochiamata con la figlia, la CP_1 aveva messo in atto ripetute e gravi condotte di condizionamento e strumentalizzazione nei confronti di in riferimento al suo desiderio CP_3 di vedere la bambina per Pasqua. Anche successivamente, inoltre, aveva cercato di coinvolgere nelle visite e nelle videochiamate il suo compagno, nonostante i provvedimenti giudiziali restrittivi sul punto.
Ancora, nonostante si fosse dichiarata disponibile a riprendere le CP_2 visite con la madre, da tempo volontariamente sospese, purché in un contesto di protezione e rassicurazione, la madre non aveva assunto un comportamento adeguato e responsabile: oltre ad avere affermato di dover ricevere necessariamente le scuse della figlia per non aver tenuto con lei i contatti negli ultimi mesi e che solo successivamente avrebbe potuto
“perdonarla”, non si era mai presentata ai colloqui di preparazione agli incontri calendarizzati (v. relazione di aggiornamento di giugno 2022). Nel contempo, la aveva pure interrotto il percorso di sostegno alla CP_1 genitorialità.
La c.t.u. aveva, quindi, depositato nel mese di giugno 2022 la relazione finale sottolineando come i servizi sociali competenti stessero cercando di costruire con grande fatica una relazione di fiducia e un'alleanza con entrambi i genitori, ancorché senza risultati: “… a fronte del massiccio, intensivo e puntuale intervento predisposto dei Servizi Sociali, forte anche della solida rete di scambio fra servizi sociali, specialistici ed educativi coinvolti che operano in sinergia per sostenere il nucleo e le minori CP_3
e , nei genitori si riconoscono incostanza di attivazione e CP_2 adesione alle proposte, scarsa tenuta rispetto al progetto pensato per loro, ostinata difficoltà ad anteporre l'interesse per le figlie minori e a cogliere le priorità per il benessere di e . Ne sono recenti esempi il CP_3 CP_2 fatto che la signora non ha ancora chiamato la dottoressa CP_1
15 Malacaria per partecipare alla preparazione degli incontri con , CP_2 il signor non ha risposto in modo adeguato agli inviti delle Pt_1 insegnanti rispetto le ultime segnalazioni sull'alunna (vedasi CP_2 mail della dottoressa Malacaria a pagina 16). Il signor ha Pt_1 raggiunto una stabilità abitativa con rinnovata qualità dell'igiene della stessa, una relazione con i figli affettivamente valida, mantiene una regolarità nelle visite con la piccola , ma presenta una modalità CP_3 relazionale fortemente critica e oppositiva verso l'Altro e incostanza nel cogliere le opportunità di sostegno alla figlia che impediscono di CP_2 fatto una progressione ulteriore. La signora mostra una CP_1 insufficiente stabilità personale, abitativa, lavorativa, una bassa disponibilità ad incontrare le figlie minori, riferisce di non avere contatti con i figli maggiori e mantiene modalità relazionali incoerenti e poco trasparenti verso gli operatori dei Servizi. ... Sono ancora in corso gli accertamenti di cui le minori necessitano, utili per la programmazione di interventi mirati a favore della loro crescita (cure dentistiche e approfondimenti genetici e psicodiagnostici per , percorso di CP_3 sostegno psicologico per ). e hanno recuperato CP_2 CP_3 CP_2 sotto l'aspetto della trascuratezza fisica e dell'igiene, come della stimolazione e delle opportunità, solo parzialmente nei bisogni medici (solo con il rinnovarsi della CTU il padre ha acconsentito agli approfondimenti suggeriti dal pediatra di e si è detto disponibile al percorso di CP_3 sostegno alla genitorialità), meno su quello dei bisogni emotivo/psichici.
…”.
La discontinuità e la multi-problematicità registrate a carico dei genitori medesimi erano state ribadite dai servizi sociali anche nelle relazioni di aggiornamento trasmesse nel mese di settembre 2022: la non aveva CP_1 più preso contatti con il Consultorio per portare avanti il percorso di sostegno alla genitorialità, non aveva cercato il servizio sociale di Udine per avviare il programma prodromico alla ripresa delle visite presenziate con e non aveva garantito continuità neppure nelle visite di CP_2 CP_3 così impedendo il consolidarsi di una relazione significativa con la figlia
16 anche dal punto di vista educativo. Da ultimo, la nelle telefonate CP_1 aveva finanche richiesto l'invio di fotografie di in doccia (richiesta, CP_3 questa, arginata dagli operatori in quanto legata a un momento intimo che non va messo in mostra). Il sig. parimenti non aveva dato seguito al Pt_1 percorso di sostegno alla genitorialità.
Alla luce di tali elementi, con sentenza del 9.2.2023 il Tribunale di Udine si era determinato, in definitiva, a disporre come indicato in esordio.
Il procedimento di divorzio è stato iscritto a ruolo qualche mese dopo la definizione del giudizio separativo, segnatamente nel mese di novembre
2023, e in quel contesto, nominata l'avv. NN IL curatrice speciale delle minori e è stato dato corso ad un apprezzabile CP_3 CP_2 periodo di monitoraggio del programma di supporto.
Quanto a (lo si ricorda, collocata prevalentemente presso il CP_2 padre), con la relazione trasmessa a febbraio 2024 i servizi sociali di Udine avevano inizialmente evidenziato, da parte del padre, una maggiore collaborazione e aderenza alle indicazioni dei servizi, pur essendo ancora radicate molteplici criticità.
Per in particolare, dopo la definizione del giudizio di separazione CP_2 era stato avviato un progetto di affido diurno con la sig.ra , Parte_4 accettato dal genitore, con la finalità di consentire alla minore di trovare risposte alle esigenze di crescita, garantirle un affiancamento stabile e di supporto ai bisogni più prettamente femminili, con l'obiettivo di favorire l'instaurazione di una relazione di fiducia tra le due e poi di affiancare il padre nella lettura dei bisogni della figlia adolescente e di supportarla nelle autonomie.
Di contro, la minore aveva sospeso il percorso psicologico avviato presso l'Equipe Multidisciplinare Territoriale del Distretto Sanitario di Udine per una valutazione più approfondita da parte della Neuropsichiatria Infantile.
Tuttavia, di fronte alla convocazione presso il Servizio risalente a settembre
2024, il sig. aveva faticato a comprenderne le motivazioni, Pt_1 rimandando più volte l'appuntamento, nonostante la stessa avesse CP_2 riferito chiaramente il bisogno di un supporto.
17 Anche all'udienza del 9.4.2024, la dott.ssa Malacaria aveva sottolineato come il padre si dichiarasse “disponibile a parole a portarla ma poi non si rende proattivo”, così evidenziando l'assenza di consapevolezza in capo al padre circa i bisogni della figlia CP_2
Non avevano, invece, ancora trovato concretizzazione le visite materne presenziate, vuoi perché la madre non aveva avviato il prodromico percorso preparatorio, vuoi perché aveva riferito di volersi concentrare CP_2 principalmente sulla scuola (avendo iniziato a frequentare il Liceo Artistico
Sello di Udine), nel qual contesto, tuttavia, continuavano a permanere forti criticità legate sia a difficoltà di apprendimento (diagnosticate) sia, secondo il corpo docente, ad uno scarso impegno nello studio della ragazza.
Con l'aggiornamento trasmesso a settembre 2024, i servizi sociali affidatari avevano riferito, anzitutto, della bocciatura di e della decisione CP_2 maturata dalla stessa di cambiare scuola ed iscriversi al Civiform.
Sintomatica della inadeguatezza paterna la circostanza che costui avesse sempre “giustificato” l'eccessivo numero di assenze registrate nel corso del precedente anno scolastico con motivi di salute della figlia;
inoltre, invitato a sottoporre la minore ai necessari approfondimenti diagnostici, il padre si era attivato in prima persona per poi scontrarsi passivamente contro il rifiuto della minore a sottoporsi a visita, riproducendo un meccanismo disfunzionale già osservato in sede separativa.
Ancora, il sig. aveva continuato a mantenere un atteggiamento Pt_1 colpevolizzante nei confronti dei servizi (che, secondo la sua opinione, enfatizzavano solo limiti e criticità), così facendo emergere la solitudine della figlia nel prendersi cura del proprio benessere emotivo. CP_2 infatti, aveva riportato chiaramente il poco interesse nei confronti della scuola e, più in generale, rispetto “al futuro e alla voglia di vivere” e aveva fatto emergere una preoccupante generalizzata apatia trasversale ad ogni attività/progettualità. Per tale motivo, la stessa era stata rinviata in NPI dove si era effettivamente presentata ai primi due incontri accompagnata dal padre. Quest'ultimo, tuttavia, si era approcciato con toni aggressivi, si era lamentato dell'ennesimo appuntamento con nuove figure sanitarie e aveva
18 chiaramente manifestato la propria disapprovazione rispetto ad un percorso che aveva percepito come una forzatura rispetto ad un “… benessere emotivo della figlia che talvolta è pigra …”, senza dunque cogliere la complessità del malessere emotivo della ragazza, senza ascoltare, nel concreto, i consigli che gli vengono impartiti e senza provare a incentivare e supportare la figlia nel proseguire i percorsi attivati.
Purtroppo, questo malessere emotivo aveva portato ad CP_2 interrompere nel contempo anche la frequentazione dell'affidataria. Come ben evidenziato dalla dott.ssa Malacaria all'udienza del 17.9.2024, “…è intuibile che ad un certo punto riferisca al padre la propria CP_2 intenzione di interrompere i percorsi: infatti, la minore perde la voglia di farsi aiutare perché entra in gioco un conflitto di lealtà”.
Un tanto è emerso anche in occasione dell'ascolto della minore condotto dal giudice istruttore con l'ausilio della dott.ssa (la minore, Persona_3 ad esempio, aveva raccontato che “…a.d.r. Lui (il papà – n.d.r.) crede che andare lì sia per i matti. Io gli dico “sì, sì” e poi lascio perdere. Ho provato
a dirgli che non è come pensa lui ma poi ho lasciato stare. Già pensa che tutti siano contro di lui … se pensa che lo sia anche io, non è il massimo.
Anche con , il papà ha il suo modo di difendermi e lo ha fatto come Pt_4 se fossi stata una bambina. Questo suo modo di fare, che da un lato posso anche apprezzare, non mi aiuta a crescere quanto ad autoresponsabilità. Io continuavo a chiedere scusa, mentre il papà continuava a dare la colpa a lei. Da un lato aveva ragione, ma io avevo firmato l'incarico e mi ero presa le mie responsabilità …”.
Nel contesto dell'audizione aveva portato diversi contenuti riferiti CP_2
a sé e alle sue difficoltà anche di una certa profondità e responsabilità in rapporto alla età (ad esempio, aveva dichiarato che “… Il papà ad CP_3 continua a portare snack e a viziarla. A me non compra snack (intendo cioccolatini, biscotti o caramelle) durante la settimana o, meglio, non ho la possibilità di mangiarli durante la settimana. Devo fare merenda con quello che capita: fette biscottate o pasta. Lui spende soldi più per che per CP_3
19 me. Lui non vuole fare le differenze ma le fa, si vede e si sente. a.d. Che effetti fa? R:: sono gelosa un po'. …”).
In relazione alla progettualità in essere, si è dato corso ad un breve monitoraggio finalizzato a verificare l'avvio del nuovo percorso scolastico in termini di andamento e tenuta, così come la adesione rispetto al percorso in NPI.
Con la relazione trasmessa a dicembre 2024 il servizio sociale aveva dato atto dell'andamento positivo della frequentazione scolastica, sia sul piano della frequenza che del rendimento. Tuttavia, il percorso valutativo presso la
NPI non era stato ancora attivato poiché i due appuntamenti concordati erano andati deserti ( aveva riferito all'assistente sociale di essersi CP_2 presentata al primo aspettando invano mezz'ora in sala d'attesa; al secondo la minore non si era, invece, presentata).
Si è, pertanto, colta la disponibilità della curatrice speciale ad essere presente in NPI in modo da sincerarsi della presenza della minore e del comportamento complessivo degli interessati (disponibilità, questa, non compresa e osteggiata, quantomeno inizialmente, dal sig. ). Pt_1
All'appuntamento è stata effettivamente “… CP_2
…”.
In sostanza, il padre ha continuato ad esporre la figlia a modalità comunicative e relazionali “senza filtri” e non tutelanti che hanno avuto e
20 hanno continuato ad avere come effetto quello di esporla a un conflitto di lealtà e a indurla a rinunciare alle opportunità propostele.
Ad ogni buon conto, dalla valutazione neuropsichiatrica faticosamente effettuata era emerso un funzionamento caratterizzato da disturbo dell'adattamento con ansia ed umore deflesso, tanto da proporre, gli specialisti, una rivalutazione DSA e una valutazione cognitiva, oltre all'avvio di un percorso psicologico e controlli trimestrali presso la NPI.
Quanto al tema del riavvicinamento alla madre, gli operatori non avevano forzato in tal senso attesa l'opposizione della minore. nel frattempo era stata promossa, ancorché avesse superato la CP_2 percentuale massima di assenze vincolante ai fini del superamento dell'anno scolastico: la scuola, considerato l'andamento positivo dimostrato durante l'anno, avrebbe presentato richiesta di deroga alla Regione alla luce della recente definizione del quadro sanitario.
***
Venendo ad già collocata in contesto comunitario, i servizi sociali, CP_3 con la prima relazione trasmessa nel mese di febbraio 2024, avevano ricordato come lo stato di salute della bambina avesse continuato ad apparire molto complesso, anzitutto per le condizioni di salute in generale: non solo malattie stagionali, incontinenza e problemi di dentizione, ma anche ulteriori problematiche che sono state approfondite e diagnosticate grazie all'inserimento della minore nel contesto extrafamiliare. In particolare, era stato diagnosticato un ritardo evolutivo (o meglio un disturbo dell'attività e della attenzione di tipo combinato, un disturbo del linguaggio di produzione e svantaggio sociale in un importante quadro di disregolazione emotiva con aspetti oppositivi e provocatori – v. relazioni della NPI), con conseguente necessità di attivare l'attività di psicomotricità nonché la stesura, in vista dell'inizio della prima elementare, di un progetto condiviso scolastico in sede di GLO con inserimento dell'insegnante di sostegno.
In tale contesto, già di per sé complesso, si sono radicati problematici agiti di tipo emotivo e comportamentale nel contesto comunitario e in quello
21 scolastico. Nello specifico, gli operatori della comunità hanno continuamente evidenziato la costante necessità di vigilare il comportamento della minore, spesso soggetta a sbalzi altalenanti di umore e a scatti di ira che la portavano a rompere oggetti, sbattere porte e dire parolacce/bestemmie, ma anche di fornirle rassicurazione affettiva.
La recrudescenza degli aspetti oppositivi era sostanzialmente coincisa con la drastica riduzione delle visite presenziate e delle videochiamate da parte della madre.
Gravissime, quindi, le conseguenze del disinteresse manifestato dalla madre nei confronti della figlia (oltre che chiaro indicatore della relativa CP_3 assoluta disfunzionalità genitoriale) ben scandito nella relazione di aggiornamento:
E ancora:
Di contro, le visite protette con il padre, spesso organizzate al limitrofo centro commerciale, si erano sempre svolte con regolarità, ancorché il
22 predetto, la maggior parte delle volte, avesse delegato la sorella CP_2 affinché interagisse e giocasse con la piccola preferendo rimanere CP_3 seduto al bar sorseggiando una birra. Inoltre, nell'atteggiamento paterno si erano continuate a registrare le medesime modalità disfunzionali evidenziate nel contesto separativo: i discorsi del padre, durante le visite, avevano continuato ad essere connotati da aggressività verbale, toni sgarbati e offensivi nei confronti della figura genitoriale materna e verso il servizio sociale. Tale criticità era parimenti emersa nel contesto delle videochiamate ma anche nel momento in cui la minore stava male, nel qual caso il genitore faticosamente comprendeva che la bambina non riusciva a reggere la normale durata della visita. Più in generale, il sig. difficilmente Pt_1 riusciva ad essere coinvolto rispetto alla salute della figlia, apparendo incapace di cogliere la complessità della situazione.
Vi è, però, da sottolineare che il sig. aveva continuato a mantenere Pt_1 costanti contatti con il servizio sociale affidatario, ammettendo la propria incapacità a farsi carico della gestione della figlia e dichiarandosi favorevole ad una forma di affido extrafamiliare della piccola pur al di fuori CP_3 del contesto comunitario: “…
…”.
Di contro, la aveva interrotto i contatti con il servizio sociale CP_1 affidatario di e non aveva mai avviato il prescritto percorso di CP_3 supporto alla genitorialità presso il competente Consultorio, rendendosi parimenti inadempiente rispetto all'obbligo di corrispondere alla Comunità ospitante la figlia la somma mensile fissata in euro 100,00 mensili: “…
23 …”.
All'udienza del 9.4.2024, tenuta alla presenza non solo delle parti e dell'avv. IL, ma anche delle assistenti sociali dott.sse Controparte_4
e tutte e tre avevano convenuto sulla insussistenza dei CP_5 presupposti per un collocamento di dal padre, stanti le numerose CP_3 fragilità della minore e l'incapacità per il genitore di saperle fronteggiare
(peraltro come da lui stesso verbalizzato agli operatori), così come sulla inopportunità di sradicare la minore dal contesto comunitario ove ancora si trovava nell'ottica di inserirla in un contesto, sempre comunitario, più vicino al luogo di residenza del padre (l'avv. IL aveva riferito che “…la struttura è eccezionale e la bambina è inserita benissimo” aggiungendo di avere avuto modo “… di percepire la serenità della bambina in quel contesto, che ospita altre bambine con cui ha socializzato. Alla CP_3 curatrice la minore non ha nominato né la madre né il padre. È seguita in modo ottimo anche a scuola. In sostanza, pare che la bambina si sia creata con fatica un equilibrio e una serenità nel contesto comunitario …”).
Piuttosto, si è convenuto di strutturare un progetto concreto finalizzato ad un collocamento presso una famiglia ospitante. Pertanto, il giudice istruttore ha invitato l'ente competente a lavorare su tale progettualità e nel contempo ha formalmente invitato la a riprendere contatti con la comunità CP_1 ospitante la piccola e le visite presenziate. CP_3
Con la relazione trasmessa nel mese di settembre 2024 si era dato atto dell'inizio, avvenuto con entusiasmo da parte della minore, della frequenza della classe seconda primaria, a tempo normale con sostegno;
dell'appuntamento fissato presso la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile e per l'aggravamento ex Legge 104/92
(anche al fine di vederle riconoscere l'indennità di frequenza da poter utilizzare per sostenere le spese per una psicoterapia individuale); della permanente criticità delle sue condizioni di salute e del suo comportamento a scuola;
della necessità di sottoporsi ad un intervento chirurgico per la
24 rimozione delle tonsille e ad una periodica verifica relativa alla terapia farmacologica prescritta dalla neuropsichiatra infantile per gli agiti registrati e le problematiche insorte.
Invariato era apparso, invece, l'atteggiamento inadeguato del padre (dalla relazione: “…E' evidente un forte interesse nei confronti della bambina la cui gestione, tuttavia, al momento della visita viene delegata alla sorella
e al fratello : il papà rimane in disparte e osserva CP_2 Per_2 mentre sorseggia birra. Alterna momenti nei quali sembra condividere appieno l'operato degli educatori, ad altri dove inveisce ed è necessario intervenire per i toni accusatori e limitarlo. Si rende sempre necessario intervenire rispetto al cibo e alle bevande che il papà compra o porta in visita ma è capitato anche che, accogliesse in maniera adeguata le indicazioni sulle cose di cui aveva bisogno e le portasse alla visita CP_3 successiva …”), così come il gravissimo disinteresse della madre, nonostante l'invito giudizialmente rivoltole a riprendere le visite (dalla relazione: “… La signora ha svolto una visita di venti minuti in CP_1 presenza dell'educatrice, nel giorno 28 marzo, giornata di accesso in day hospital pediatrico per l'estrazione di 13 denti in anestesia generale. La mamma si è presentata presso il reparto come concordato con la dott.ssa Cont e ha cercato di relazionarsi con la figlia non considerando che si stava risvegliando dopo un intervento e dopo l'anestesia generale. La mamma era molto infastidita del fatto che non le stesse dando attenzioni e CP_3 ricercasse solo l'educatrice. Quest'ultima ha dovuto accompagnare la mamma nel farle capire che non la vede da tanto (l'ultima visita è CP_3 stata svolta in data 17.10.2023, sempre per motivi di visita medica) e che soprattutto in quel momento era molto provata. Dopo venti minuti, la mamma ha riferito che doveva andare via per prendere la corriera. Da allora, ha svolto solo le videochiamate con la mamma, che non CP_3 riportano molti contenuti e durano pochi minuti. , anche in CP_3 considerazione dell'età e delle caratteristiche personali, mostra fatica nel sentire la madre tramite telefono, le chiede di venire a trovarla, le chiede
25 perché non viene e la mamma talvolta non risponde, cambia discorso oppure riferisce che non può per motivi di lavoro ...”).
L'ente affidatario aveva riferito, infine, di avere segnalato la situazione di all'ufficio competente per l'individuazione di una famiglia CP_3 affidataria, che non vi era ancora una famiglia candidata e, comunque, che era prioritario “costruire” una situazione di equilibrio che permettesse ad di essere accolta senza impattare eccessivamente sull'equilibrio del CP_3 contesto familiare.
Nel frattempo, come attestato con la relazione trasmessa nel mese di febbraio 2025 e dalla stessa curatrice speciale, ad era stato certificato CP_3
l'aggravamento dell'invalidità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992 con riconoscimento dell'indennità di frequenza puntualmente accreditata sul conto corrente aperto dalla curatrice speciale a nome della minore e poi effettivamente utilizzata per avviare un percorso di supporto psicologico per la piccola in ambito privato.
Buona era continuata ad apparire la situazione scolastica, essendo adeguata in classe, interagendo bene con compagni e avendo buoni tempi di attenzione, nonostante le difficoltà cognitive e il ritardo rispetto al programma scolastico. nel corso dell'anno scolastico 2024/2025 CP_3 aveva iniziato a frequentare in modo soddisfacente anche il basket (obiettivo quest'ultimo inserito nel PEI) ed era stata rimandata una buona interazione con i compagni. Tuttavia, com'è comprensibile, la minore spesso aveva esternato che le mancava la mamma, lamentando di non riuscire a stare sola e nemmeno controllare i propri comportamenti, sempre preoccupanti e dettagliatamente descritti nelle relazioni di aggiornamento.
Infatti, se era vero che la madre aveva chiesto di riprendere le visite presenziate e che erano state conseguentemente calendarizzate visite con cadenza mensile da settembre 2024 a febbraio 2025, nondimeno la stessa aveva “cancellato” ben 4 visite su 6, così dimostrando di non comprendere l'importanza di quanto sottolineato dagli operatori anche all'udienza tenutasi nel mese di aprile 2024 alla presenza della (nello specifico CP_1
l'importanza per i bambini della costanza e della regolarità piuttosto che
26 della frequenza dei contatti). Soprattutto, però, la madre aveva mostrato scarsa capacità di organizzare i propri impegni e radicale incapacità di considerare le esigenze della figlia come prioritarie. Si aggiunga che, come segnalato dagli operatori, le visite erano state effimere, caratterizzate da superficialità e scarsa considerazione dei bisogni affettivi della figlia, limitandosi la in quelle visite a regalarle qualcosa e ad arrabbiarsi CP_1 quando non le dava le dovute attenzioni. Inoltre, la ripresa dei CP_3 contatti senza la dovuta costanza aveva innescato nella minore un pensiero più persistente della madre, suscitando nella stessa, come riferito dagli educatori, una sorta di “… attesa che si trasforma in ansia in previsione degli incontri …”.
Quanto alle visite paterne, la relazione trasmessa a marzo 2025 aveva dato atto che queste non avevano registrato miglioramenti dal punto di vista qualitativo, apparendo al contrario “poco genitoriali”: il sig. , infatti, Pt_1 continuava a non garantire una regolare interazione oltre che una soddisfazione dei bisogni della figlia, delegando la sorella o il CP_2 fratello a relazionarsi con la minore, limitandosi ad un abbraccio iniziale e uno finale e, ancora, consegnando danaro ai fratelli di chiedendo CP_3 loro di andare alla ricerca di regali da acquistare per la piccola nei negozi del centro commerciale dove si erano spesso svolte le visite.
Inoltre, a conferma della disfunzionalità del genitore, va segnalato che anche gli educatori avevano intercettato uscite poco lusinghiere del sig.
nei confronti di nel contesto delle visite presenziate. Pt_1 CP_2
Dalla medesima relazione:
27 …”.
Con la relazione di aggiornamento trasmessa a giugno 2025 si è dato atto della ultimazione da parte della minore della classe seconda primaria, della prosecuzione della pallacanestro, così come della complessa presa in carico sanitaria da parte del pediatra, del servizio di NPI e, da ultimo, della psicologa dott.ssa che aveva concluso l'osservazione prodromica Per_6 all'avvio del percorso di supporto psicologico (in accordo e ad integrazione della terapia farmacologica, della psicomotricità e della logopedia). Va detto che anche l'osservazione psicologica aveva confermato un ritardo globale dello sviluppo di unitamente a disregolazione emotiva e CP_3 comportamentale, sbalzi umorali, confusione nella identificazione della figura paterna e del compagno della madre, oltre a verbalizzazioni di natura sessuale.
Infine, con la relazione trasmessa ad ottobre 2025, si è dato atto di due sole visite materne nell'arco di tutto il 2025, dell'inizio della classe terza primaria da parte della minore e della prosecuzione di tutte le attività, così come della molto complessa presa in carico sanitaria e delle sempre preoccupanti problematiche comportamentali della piccola.
***
28 Ciò premesso, il Collegio esprime forte preoccupazione rispetto al comportamento mantenuto da entrambi i genitori delle minori nell'arco del lungo periodo di osservazione.
Con riferimento a a fronte del massiccio, intensivo e puntuale CP_2 intervento predisposto dai servizi sociali e specialistici coinvolti per sostenere il nucleo e la minore, il comportamento del padre si è caratterizzato per incostanza di attivazione e adesione alle proposte, scarsa tenuta rispetto ai progetti e persistente difficoltà a comprendere le esigenze della figlia e anteporre le priorità di queste ultime.
Il sig. , nei fatti, non ha mai avviato il percorso di supporto Pt_1 psicologico ripetutamente prescrittogli anche nell'ambito del giudizio separativo;
soprattutto, però, ha continuato ad impiegare una modalità relazionale fortemente critica, offensiva e oppositiva nei confronti degli operatori coinvolti. Tale modalità relazionale, inoltre, si è sempre accompagnata a radicale incapacità di cogliere le opportunità di sostegno pensate soprattutto per impedendo o comunque ritardando la CP_2 progressione e la tenuta della minore rispetto alla progettualità in essere.
Le relazioni di aggiornamento forniscono uno spaccato effettivamente preoccupante e sottolineano:
- la assoluta fragilità nel saper riconoscere i bisogni emotivi e il malessere riportato da a tutti gli operatori e anche al giudice istruttore in CP_2 sede di ascolto – malessere che ha trovato, peraltro, puntuale riscontro nell'ambito della valutazione effettuata presso la NPI;
ancor prima, la fatica del padre nel supportare la figlia – nonostante l'espressa richiesta di aiuto verbalizzata dalla stessa – da ultimo anche rispetto al percorso di valutazione programmato in NPI;
ancora, l'atteggiamento screditante e colpevolizzante nei confronti dei medici e degli operatori, oltre che deresponsabilizzante nei confronti della figlia (tanto da essersi reso necessario coinvolgere la curatrice speciale nell'accompagnamento della minore alle visite programmate);
- l'essere stato, il padre, concausa della interruzione dell'importante progetto extrafamiliare diurno di con la sig.ra ; CP_2 Pt_4
29 - l'incapacità di sostenere nel percorso scolastico avendo, anzi, CP_2 sempre giustificato le eccessive assenze scolastiche con riferiti problemi di salute di mai documentati, con il conseguente rischio della CP_2 bocciatura;
- l'atteggiamento svalutante nei confronti della minore, nonostante le certificate problematiche, e i connessi riflessi negativi sulla figlia: come ben riferito dalle assistenti sociali, perde la voglia di farsi aiutare CP_2
“perché entra in gioco un conflitto di lealtà”;
- l'inadeguatezza del sig. anche nel contesto delle visite presenziate Pt_1 con alla quale non ha mai garantito una regolare interazione, né la CP_3 soddisfazione dei bisogni emotivi;
- da ultimo, l'incapacità del genitore di comprendere le problematiche di salute della figlia più piccola e l'importanza del contesto protettivo in cui è inserita.
Assolutamente inadeguata anche la figura genitoriale materna, che ha continuato a mostrare una insufficiente stabilità personale, abitativa, lavorativa e soprattutto una radicale indisponibilità ad incontrare le figlie minori. È altamente sintomatica della inaffidabilità della madre e della incapacità della stessa di anteporre i bisogni emotivi della piccola ai CP_3 propri, la circostanza che la abbia letteralmente interrotto per più di CP_1 un anno le visite presenziate in comunità (va precisato che la donna era supportata economicamente per ogni tragitto), salvo poi riprenderle a singhiozzi (garantendo solamente 3 visite nel 2024 e solamente 2 visite nel
2025 rispetto ad una calendarizzazione anticipata che le avrebbe dovuto consentire ampia organizzazione), con gli inevitabili preoccupanti riflessi sulla stabilità emotiva della minore.
L'inadeguatezza materna si è registrata, in ogni caso, anche nelle rare occasioni di incontro tra la e la figlia, essendosi caratterizzate, le CP_1 visite, da superficialità e scarsa considerazione dei bisogni affettivi della figlia.
Ancora, nonostante la verbalizzata richiesta di incontrare la CP_2 non ha avviato il prescritto percorso psicologico prodromico;
CP_1
30 nemmeno ha preso contatti con il Consultorio per portare avanti il percorso di sostegno alla genitorialità e con i Servizi Sociali affidatari.
Da ultimo, la non ha mai versato l'assegno previsto nella sentenza di CP_1 separazione in favore della Comunità ospitante la minore CP_3
Particolarmente grave, dunque, il comportamento disfunzionale mantenuto dai genitori in questo lungo periodo di monitoraggio (da sommarsi a quello del giudizio separativo), non essendo stati in grado di mettere in atto, nei fatti, un cambiamento concreto nell'interesse delle figlie che, se da un lato hanno recuperato sotto l'aspetto della trascuratezza fisica e dell'igiene così come della stimolazione e delle opportunità, dall'altro lato hanno recuperato solo parzialmente nei bisogni sanitari e quasi nulla in relazione ai bisogni emotivo/psichici.
Pertanto, il Collegio ritiene che vi siano i presupposti per disporre la sospensione della responsabilità genitoriale del padre e la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, con nomina dell'avv. NN IL
(già curatore in questo procedimento) quale tutore delle minori e CP_3
ed affidamento delle minori agli Ente locali competenti i Persona_7 cui Servizi Sociali hanno già da tempo in carica il nucleo familiare (al riguardo si ricorda che è residente a [...]mentre ha CP_2 CP_3 mantenuto la residenza anagrafica a Taipana nonostante il collocamento extrafamiliare).
La diversa graduazione della misura ablativa trova giustificazione nel totale disinteresse materno nei confronti delle figlie e nei riflessi sugli agiti soprattutto della figlia più piccola, laddove, invece, il padre - seppur con i limiti anzidetti - non ha mai mancato una visita in comunità.
Inoltre, la nomina di una figura terza, estranea al nucleo familiare, risulta di fondamentale importanza affinché possano essere adottate tutte le scelte necessarie per la serena crescita ed educazione delle minori, paralizzando l'inadeguatezza genitoriale e scongiurando situazioni di empasse sulle decisioni da assumere nel superiore interesse delle minori. Alla tutrice quindi essere attribuito l'esercizio della responsabilità genitoriale su CP_3
31 e , per tutte le decisioni che esorbitino dalla ordinaria Persona_7 quotidianità.
Giova rilevare che il tutore potrà sollecitare ex art. 371 c.c. l'intervento del giudice tutelare anche per disporre, in tempi rapidi, ogni provvedimento sul luogo in cui le minori devono essere allevate, sulle scelte scolastiche e su ogni altra scelta che le riguardi, assicurando i tempi di risposta rapidi necessari per la corretta gestione delle figlie delle parti, non compatibili con il mero affidamento al Servizio Sociale.
Il Collegio ritiene di dover, inoltre, confermare il collocamento temporaneo della minore nel contesto comunitario ove già si trova e di CP_3 CP_2 presso il padre.
Va specificato, al riguardo, come non vi siano valide alternative al collocamento comunitario di stante l'assenza di altri componenti CP_3 della famiglia disponibili e idonei e non essendovi i presupposti per un collocamento della predetta minore presso il padre, a fronte del complesso quadro sanitario della stessa e l'incapacità del sig. di far fronte alle Pt_1 plurime necessità della figlia.
Gli stessi servizi sociali, del resto, hanno ripetutamente dato atto dell'inattuabilità della richiesta paterna, dimostrandosi i genitori – ognuno nella peculiarità della propria condizione – incapaci di costituire una base sicura per e di soddisfare i bisogni primari della minore – bisogni, CP_3 peraltro, numerosi, complessi e di importante entità.
Di contro, nel contesto extrafamiliare la fragile situazione psicofisica di sta trovando adeguata gestione da parte dei professionisti coinvolti. CP_3
Infatti, continua l'attività di rinforzo relativamente alla sfera delle autonomie personali e viene garantita l'assunzione dei farmaci prescritti dai vari specialistici che l'hanno in carico (in particolare quelli prescritti per contrastare l'enuresi notturna e per regolare gli sbalzi umorali), oltre che le costanti visite di controllo da parte dei numerosi specialisti in ragione della complessità del quadro sanitario. Inoltre, viene continuamente CP_3 supportata dagli educatori con riferimento alle problematiche registrate nell'area comportamentale e relazionale, oltre che in quella cognitiva. Dal
32 punto di vista sanitario, è stato avviato anche il percorso di supporto psicologico che si è aggiunto alla logopedia e alla psicomotricità.
Conforta che consideri la Comunità come un ambiente importante CP_3 per lei, che la accoglie e che la fa sentire protetta e che, quindi, avverte come “casa”. Nondimeno, è urgente proseguire nella progettualità già avviata nel corso del procedimento attraverso lo sportello per la CP_6 ricerca di una famiglia affidataria disponibile all'avvio di un affido a favore della minore, che le consenta di sentirsi contenuta affettivamente e in cui possa godere del concetto di infanzia.
Le visite tra e i genitori dovranno proseguire in forma presenziata e CP_3 dovrà essere garantita anche la frequentazione della sorella e CP_2 degli altri fratelli (in particolare la cui presenza, assieme alle figlie, Per_1 nel periodo estivo ha suscitato in molto entusiasmo). CP_3
Quanto a è vero che è emerso nella ragazza un marcato senso di CP_2 solitudine e di non avere opportunità corrispondenti ai propri bisogni di crescita. Tuttavia, né nel corso del lungo monitoraggio né nel corso dell'audizione sono emersi contesti di maltrattamento o trascuratezza tali da suggerire un collocamento extrafamiliare anche per la ragazza.
Nondimeno, anche necessita di essere guidata e di avere punti di CP_2 riferimento stabili che contribuiscano a farle acquisire maggiore sicurezza di sé nonché a costruire la propria identità, con la conseguenza che la forma di collocamento paterno deve essere integrata con un eventuale ulteriore progetto diurno dotato di attività strutturate o, in alternativa, con un servizio educativo domiciliare da accostare alla prosecuzione della presa in carico presso la NPI e alla attivazione di un percorso di supporto psicologico.
Il percorso di riavvicinamento fra e la madre non può, invece, CP_2 prescindere dal positivo superamento da parte della madre del prodromico percorso psicologico e comunque da una verbalizzata intenzione della ragazza in tal senso. Solo all'esito potranno essere organizzate e calendarizzate da parte del servizio sociale competente le visite tra la figlia e la madre, sempre in forma presenziata da un educatore.
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33 Sul mantenimento delle minori.
Venendo agli aspetti economici, si osserva che il sig. risulta Pt_1 percepire il reddito di cittadinanza ed è costantemente aiutato dai servizi sociali che stanno mettendo in campo tutti gli aiuti possibili.
La si è recentemente trasferita a Paularo e continua a vivere con il CP_1 compagno.
La resistente ha documentato di avere recentemente prestato attività lavorativa per il Comune di Arta Terme percependo una retribuzione netta di circa 800/900 euro mensili e, da ultimo, alle dipendenze di di Per_8
e Morgana”. Non sono stati prodotti i contratti di lavoro Persona_9 ma solo le buste paga;
peraltro, con riferimento al secondo rapporto lavorativo, una sola busta paga a fronte di una verbalizzata omessa consegna della documentazione da parte del datore di lavoro.
Ciò premesso, considerato il collocamento di presso il padre, il CP_2
Collegio ritiene opportuno onerare il padre dell'integrale mantenimento ordinario di CP_2
Stante, invece, il collocamento extrafamiliare di considerato che CP_3
l'avv. IL ha già aperto un conto corrente intestato alla minore ove confluisce l'indennità di frequenza e che la curatrice è già stata autorizzata ad utilizzare detta provvista per far fronte al pagamento delle sedute di psicoterapia, la madre viene onerata del versamento su tale conto corrente, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 100,00 (salva rivalutazione annuale ISTAT) a titolo di assegno ordinario di mantenimento.
Le spese straordinarie riferite ad entrambe le minori, disciplinate coma da
Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine, saranno ripartite al 50% tra genitori.
Il tutore si occuperà di gestire gli esborsi connessi alle spese straordinarie, con onere di rimborso a carico dei genitori nei limiti della metà ciascuno.
Occorre, infatti, ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ad entrambi i genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo,
34 sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
Inoltre, la fissazione da parte del giudice di una somma quale contributo al mantenimento dei figli minori può venire correlata non tanto e non solo alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non affidatario, ma anche e soprattutto a una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino.
Ne deriva che, ancorché non siano documentate le entrate o non si percepisca un reddito, il genitore non può per ciò solo sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire al figlio un idoneo e dignitoso tenore di vita.
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Sulle ulteriori questioni.
Brevemente sulle ulteriori questioni, deve essere dichiarata, anzitutto, inammissibile in sede divorzile la domanda di addebito proposta dal marito.
Inoltre, deve essere respinta la domanda della di riconoscimento in CP_1 proprio favore di un assegno divorzile, nulla avendo allegato quanto alla funzione perequativa-compensativa dell'assegno e non potendosi predicare nella fattispecie la sussistenza della funzione cd. assistenziale stante la pacifica convivenza della resistente con altro uomo (cfr. Cass. SS.UU., n.
32198/2021).
***
Sulle spese di lite.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, attesi gli esiti del giudizio e la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, ferma la pronuncia sullo status, così giudica;
1) sospende ex art. 333 c.c. l'esercizio della responsabilità genitoriale nei
35 confronti delle minori e da parte del padre sig. CP_2 CP_3
; Parte_1
2) pronuncia la decadenza ex art. 330 c.c. della madre sig.ra CP_1 dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle minori e;
CP_2 CP_3
3) nomina tutore delle minori ed Persona_7 CP_3
l'avvocato NN IL, autorizzandola ad assumere, nell'interesse superiore delle minori, tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;
4) affida le minori all'Ente locale rispettivamente competente (Comune di
Udine per FR e Comune di Taipana per Aurora) nonché il nucleo complessivo ai Servizi Sociali e Specialistici territorialmente competenti
(Ente Gestore Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Friuli
Centrale per il Comune di Udine e Servizio Sociale dei Comuni del Torre –
Equipe Minori per il Comune di Taipana);
5) dispone che il tutore si attivi per la prosecuzione dei percorsi di sostegno e supporto già attivati in favore di e di e per ogni altra CP_2 CP_3 iniziativa che i servizi specialistici e sanitari nonché la struttura comunitaria suggeriranno, volta al recupero del benessere emotivo, sanitario e psicologico delle minori;
6) autorizza il tutore ad impiegare l'indennità di frequenza erogata a favore di e versata sul conto corrente a quest'ultima intestato per far CP_3 fronte ai costi del percorso di supporto psicologico personale avviato in favore della minore con onere di rendicontazione al giudice tutelare;
7) dispone che la minore sia collocata temporaneamente CP_3 presso la struttura Sicomoro di GR che la sta già ospitando;
8) invita i servizi sociali competenti a proseguire nella progettualità già avviata nel corso del procedimento attraverso lo sportello per la CP_6 ricerca di una famiglia affidataria disponibile all'avvio di un affido a favore della minore ove non sia possibile, quale soluzione CP_3 preferibile, fare affidamento sugli altri familiari se idonei e comunque previamente consultati;
36 9) dispone che la minore sia collocata prevalentemente Persona_7 presso il padre, invitando il servizio sociale competente a integrare tale collocamento con un eventuale progetto diurno piuttosto che mediante attivazione di un servizio educativo domiciliare, nonché con prosecuzione del percorso attivato presso la NPI e con attivazione di un percorso di supporto psicologico;
10) dispone che i contatti e le visite di con i genitori e i fratelli CP_3 vengano gestiti ed organizzati, quanto a tempistiche e modalità, di concerto tra la struttura ospitante ed i Servizi Sociali incaricati in forma presenziata da un educatore;
11) dispone che le visite fra e la madre riprendano, eventualmente CP_2 in forma presenziata, quando la minore sarà pronta a farlo e comunque, se ritenuto necessario dagli operatori, previo positivo superamento da parte della madre del prodromico percorso psicologico;
12) suggerisce con forza ai genitori di avviare un percorso di sostegno, recupero e valorizzazione della loro funzione genitoriale;
13) pone a carico del padre l'obbligo di provvedere all'integrale mantenimento ordinario di CP_2
14) dispone che il padre percepisca integralmente l'assegno unico per
CP_2
15) pone a carico della madre l'obbligo di versare sul conto corrente intestato ad un assegno mensile pari ad euro 100,00, annualmente CP_3 rivalutabile ex indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
16) pone a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che si rendessero necessarie per le figlie, come disciplinate dal regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia protocollato presso la Segreteria della Presidenza di questo Tribunale. Il rimborso delle spese straordinarie dovrà essere versato nelle mani del tutore, in forma tracciabile alle coordinate bancarie che lo stesso tutore indicherà ai genitori;
17) compensa tra le parti le spese del giudizio;
18) pone le spese liquidate in favore della dott.ssa definitivamente Per_3
37 come da decreto.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, al Comune di Udine
e di Taipana e ai Servizi Sociali di Udine e di Tarcento, al tutore avv.
NN IL, nonché per la trasmissione al Giudice Tutelare presso l'intestato Tribunale per quanto di sua competenza in ordine alle funzioni tutorie.
Udine, Camera di Consiglio del 12.12.2025
Il giudice rel
Dott.ssa Marta Diamante La Presidente
Dott.ssa IA AN
38 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Anche rispetto ai protocolli Covid-19: Ad esempio, richiedere e pretendere in caso di mal tempo di recarsi al centro commerciale anziché rimanere nella stanza identificata per le visite con significava a ben vedere aumentare il rischio di esposizione al virus e CP_3 mettere a rischio l'intera comunità.
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