Articolo 68 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Articolo 67Articolo 69
Versione
15 gennaio 1954
Art. 68. Estensione della legge sul credito fondiario

Salvo quanto e' disposto dall'articolo precedente nei riguardi del trattamento tributario, e fermi rimanendo i maggiori benefici dei quali gli enti finanziatori indicati nell'art. 60 possano usufruire, alle operazioni di mutuo per le ricostruzioni e le riparazioni previste dalla presente legge sono applicabili le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sul credito fondiario.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954