Ordinanza collegiale 27 giugno 2025
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01737/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00480/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 480 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da MO TO, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Andreottola dell’Avvocatura comunale presso la cui sede in Napoli, Piazza Municipio, P.zzo San Giacomo, domicilia;
per l’annullamento, previa sospensione
- quanto al ricorso principale ed ai motivi aggiunti depositati il 24 marzo 2023:
a) della disposizione dirigenziale n. 299/A del 19.07.2022, a firma del Dirigente della Area Urbanistica, Servizio Antiabusivismo Edilizio e Condono Edilizio, Settore antiabusivismo edilizio, del Comune di Napoli, con la quale è stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Napoli dell’immobile identificato al Catasto Fabbricati come sez. CHA, foglio 4, p.lla 208, sub. 102, corrispondente alle opere abusive e alle aree necessarie per l’esecuzione di opere analoghe, provvedimento notificato al ricorrente in data 04.11.2022;
b) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, alla stessa preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente, ivi compresi, se e per quanto possa occorrere:
- le disposizioni dirigenziali del Comune di Napoli di demolizione n. 1514 del 29.11.2015 e n. 733/A del 08.10.2019 del Comune di Napoli, disposizioni menzionate nel provvedimento di cui innanzi sub a), ma mai notificate al ricorrente e di cui lo stesso ignora totalmente portata e contenuto;
- il verbale prot. 442848 del 07.02.2022 fascicolo 22758 di accertamento della mancata demolizione e dell’inottemperanza all’ordine di demolizione a seguito di sopralluogo svolto in data 29.03.2022 del Servizio di Polizia locale Unità operativa tutela edilizia del Comune di Napoli, verbale menzionato nel provvedimento di cui innanzi sub a), ma mai notificato al ricorrente e di cui lo stesso ignora totalmente portata e contenuto.
- quanto ai motivi aggiunti depositati il 12 settembre 2025:
a) della disposizione dirigenziale n. 299/A del 19.07.2022, a firma del Dirigente della Area Urbanistica, Servizio Antiabusivismo Edilizio e Condono Edilizio, Settore antiabusivismo edilizio, del Comune di Napoli, con la quale è stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Napoli dell’immobile identificato al Catasto Fabbricati come sez. CHA, foglio 4, p.lla 208, sub. 102, corrispondente alle opere abusive e alle aree necessarie per l’esecuzione di opere analoghe, provvedimento notificato al ricorrente in data 04.11.2022;
b) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, alla stessa preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente, ivi compresi, se e per quanto possa occorrere:
- le disposizioni dirigenziali del Comune di Napoli di demolizione n. 1514 del 29.11.2005 e n. 733 del 20.07.2007 del Comune di Napoli - disposizioni erroneamente indicate nel provvedimento di cui innanzi sub a) come n. 1514 del 29.11.2015 e n. 733/A del 20.07.2007 – e di cui il ricorrente ha potuto conoscere gli esatti estremi ed il contenuto solo in 27/01/2023 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;
- il verbale prot. 442848 del 07.02.2022 fascicolo 22758 di accertamento della mancata demolizione e dell’inottemperanza all’ordine di demolizione a seguito di sopralluogo svolto in data 29.03.2022 del Servizio di Polizia locale Unità operativa tutela edilizia del Comune di Napoli, verbale menzionato nel provvedimento di cui innanzi sub a), ma mai notificato al ricorrente e di cui lo stesso ignora totalmente portata e contenuto.
NONCHE’ PER ESTENDERE L’IMPUGNATIVA
AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO
c) della “disposizione dirigenziale n. 244 del 29/04/2008 di diniego accertamento di conformità e rinnovo dell’ordine di demolizione” del Comune di Napoli, Direzione Centrale VI, depositata in giudizio dal medesimo Ente in data 15.05.2025, provvedimento mai notificato al ricorrente, che, pertanto, ne ha conosciuto gli estremi ed il contenuto solo a seguito del menzionato deposito agli atti di causa;
d) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, alla stessa preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente, ivi compresi, se e per quanto possa occorrere:
- il parere contrario espresso dalla Commissione edilizia nella seduta del 28 febbraio 2008;
- la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, emessa ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90;
- la proposta di provvedimento del responsabile del procedimento del 24 aprile 2008 di conferma dell'istruttoria già effettuata;
atti e provvedimenti menzionati nel provvedimento di cui innanzi sub a), ma mai notificati al ricorrente e di cui lo stesso ignora totalmente portata e contenuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 4778 de 27 giugno 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa VA OL MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 2 gennaio 2023 e depositato il 27 gennaio successivo, il ricorrente - comproprietario, pro quota , di un fabbricato sine titulo sito in Napoli alla Via Vecchia Napoli n. 49, riportato al NCEU del Comune di Napoli al foglio 31, p.lla 208, sub 102 - impugnava la Disposizione Dirigenziale n. 299/A del 19 luglio 2022 con cui l’ente locale ne aveva disposto l’acquisizione gratuita al proprio patrimonio unitamente alla pertinente area di sedime, una volta accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione di cui alle precedenti Disposizioni Dirigenziali n. 1514 del 29 novembre 2015 e n. 733/A dell’ 8 ottobre 2019 in esito ad apposito sopralluogo del 29 marzo 2022. A sostegno del gravame, il ricorrente articolava una serie di censure, con cui, in sintesi eccepiva: 1) l’omessa notificazione delle presupposte ordinanze di demolizione; 2) l’omessa specificazione dei criteri adottati per l’individuazione dell’esatta superficie da acquisire.
2. – Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli (8 febbraio 2023) resistendo al ricorso.
3. – Il 24 marzo 2023 il ricorrente depositava motivi aggiunti (notificati nella medesima data) rappresentando preliminarmente: di aver avuto accesso agli atti presupposti (correttamente individuati nelle disposizioni dirigenziali n. 1514 del 29.11.2005 e n. 733 del 20.07.2007); che le ordinanze di demolizione numero 1514 del 29/11/2005 e n. 733 del 20.07.2007 erano state oggetto di impugnazione con distinti ricorsi (n. 570/2006 e n. 1328/2008); che, stante l’avvenuta presentazione di due istanze di sanatoria ex artt. 36 e 37 del DPR n. 380 del 2001, presentate il 24 gennaio 2006 ed il 28 gennaio 2008 i ricorsi erano stati dichiarati entrambi improcedibili (il ricorso reg. ric. n. 570/2006, definito con sentenza n. 3404 del 2006 ed il ricorso reg. ric. n. 1328 del 2008, definito con sentenza n. 9946 del 2008, in atti). Sulla scorta di tali elementi fattuali, rilevava l’ulteriore illegittimità della disposizione acquisitiva a cagione della sopravvenuta inefficacia dei provvedimenti presupposti, tanto più che l’Amministrazione sarebbe stata chiamata a rivalutare l’abusività delle opere in occasione del procedimento ex art. 36 del DPR n. 380 del 2001 ed adottare eventualmente, all’esito, un rinnovato ordine di demolizione (“in caso di diniego del richiesto accertamento di conformità, l'Amministrazione dovrebbe emettere una nuova ordinanza di demolizione, con fissazione di nuovi termini per ottemperarvi”).
4. – Il 15 maggio 2025 il Comune di Napoli depositava documenti, tra cui la Disposizione Dirigenziale n.244 del 29.04.2008, di diniego della sanatoria; il 21 maggio 2025 il ricorrente depositava memoria insistendo nelle argomentazioni svolte in ricorso e nei motivi aggiunti. Il 22 maggio 2025 il Comune di Napoli depositava documenti ed il 23 maggio 2025 anch’esso memoria, rappresentando che con Disposizione Dirigenziale n.244 del 29.04.2008 era stata negata la sanatoria del manufatto e che tale provvedimento non risultava impugnato, sicché “si riespandeva quindi l’efficacia delle disposizioni di demolizione del 2005 e del 2007 ed, in data 19.07.2022, accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione veniva adottata la disposizione di acquisizione gratuita n.299/A qui impugnata”. Il 3 giugno 2025, il ricorrente rappresentava che “successivamente alla […] fissazione di udienza pubblica e, precisamente, in data 15.05.2025 il Comune di Napoli ha depositato in giudizio “la disposizione dirigenziale n. 244 del 29/04/2008 di diniego accertamento di conformità e rinnovo dell’ordine di demolizione”; per l’effetto, ed allegando di aver interesse ad impugnare tale provvedimento, chiedeva disporsi la cancellazione della causa dal ruolo ovvero rinviarsi l’udienza già calendarizzata per il 25 giugno 2025, onde proporre ulteriore gravame aggiunto.
5. – Con ordinanza n. 4778 de 27 giugno 2025 adottata in esito all’udienza pubblica del 25 giugno 2025, la trattazione del ricorso era quindi rinviata al 4 marzo 2026.
6. – Con gravame aggiunto notificato il 14 luglio 2025 e depositato il successivo 12 settembre il ricorrente proponeva i motivi aggiunti impugnando la disposizione n.244/2008 di diniego di sanatoria, eccependo, in primis , l’omessa notifica del provvedimento nei suoi confronti, sicché il ricorso avrebbe dovuto, tra l’altro, ritenersi tempestivo; rilevava, inoltre, l’inoperatività della sanzione acquisitiva in esito all’esercizio del potere ex art. 27 D.P.R. 380/2001 di diniego della sanatoria; ribadiva l’illegittimità del provvedimento acquisitivo per essersi basato su atti presupposti (le ordinanze di demolizione) divenuti inefficaci; sosteneva la sanabilità delle opere; si doleva dell’omesso inoltro del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990 e, nuovamente, dell’omessa notifica del provvedimento nei suoi confronti.
7. - Il 27 ed il 30 gennaio 2026 il Comune di Napoli depositava memoria eccependo l’inammissibilità del gravame aggiunto (il secondo) in quanto tardivo, “laddove il suddetto diniego n.244/2008 è stato notificato al sig. TO MO, ai sensi dell’art.140 c.p.c. per assenza del destinatario, in data 06 maggio 2008, con deposito presso la casa comunale”.
8. – All’udienza pubblica del 4 marzo 2026, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
9. – Vengono all’esame del Collegio, impugnati con il ricorso principale e con i (primi e secondi) motivi aggiunti:
a) la Disposizione Dirigenziale n. 299/A del 19 luglio 2022 con cui il Comune di Napoli ha disposto – in esito ad apposito sopralluogo in data 29 marzo 2022 - l’acquisizione gratuita al proprio patrimonio dell’immobile sine titulo del quale il ricorrente è comproprietario, sito alla Via Vecchia Napoli n. 49, riportato al NCEU del Comune di Napoli al foglio 31, p.lla 208, sub 102 e così in atti meglio descritto: “manufatto di mq 200,00, a struttura mista ferro e muratura con tetto di copertura a falda avente altezza al colmo di m 3,30 e alla gronda di m 3,00”; il tutto in esito alla mancata ottemperanza agli ordini di demolizione n. 1514 del 29 novembre 2005 e n. 733 del 20 luglio 2007, meglio identificati in seguito ad accesso agli atti;
b) il definitivo diniego di sanatoria di cui alla Disposizione Dirigenziale n.244 del 29.04.2008, adottato in esito alle istanze presentate successivamente all’adozione degli intimati ordini di demolizione di cui supra al punto a).
9.1. – In tali termini sinteticamente delineato il perimetro della decisione, ritiene anzitutto il Collego doversi dichiarare l’irricevibilità dei secondi motivi aggiunti, inerenti al diniego di sanatoria di cui alla Disposizione Dirigenziale n. 244 del 29 aprile 2008: per come allegato e dimostrato dal Comune di Napoli (vd. dep. 27 gennaio 2026) e non contestato dal ricorrente, il provvedimento risulta infatti a quest’ultimo ritualmente notificato ex art. 140 c.p.c. in data 06 maggio 2008, con conseguente irrimediabile tardività del gravame proposto ex art. 41 c.p.a. e consolidamento del provvedimento impugnato, anche quanto all’ordine di demolizione ivi impartito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27, comma 2 D.P.R. n. 380/2001.
9.2. – Ciò posto e passando all’esame dei residui gravami, aventi ad oggetto il provvedimento acquisitivo, ritiene il Collegio anzitutto superato il rilievo in ordine all’omessa notifica degli atti presupposti (primo motivo del ricorso principale), posto che le ordinanze n. 1514 del 29 novembre 2005 e n. 733 del 20 luglio 2007 sono state ritualmente impugnate dinnanzi a questo T.A.R.
9.2.1. - Da respingere, invece, il secondo motivo del ricorso principale con cui si lamenta, in estrema sintesi, l’omessa esplicitazione delle “modalità attraverso le quali [si è] ritenuto di determinare la complessiva superficie e l’area di sedime da acquisire al patrimonio comunale”. In proposito è sufficiente osservare che, in via generale “In tema di confisca a seguito dell’inottemperanza all’ordine di demolizione dell’abuso edilizio, […] per l’area di sedime l’automatismo dell’effetto acquisitivo, che si verifica “ ope legis ” per effetto della mera inottemperanza, rende superflua ogni motivazione diversa dalla semplice identificazione dell’abuso (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 22/10/2024, n. 3437; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 20/09/2024, n. 3135; vd. anche T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 09/10/2023, n. 5497, per cui: “L’acquisizione al patrimonio comunale dell'area di sedime delle opere abusive costituisce effetto legale tipico dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, e non necessita dunque di una motivazione specifica, diversa dalla mera constatazione dell'abuso”; ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 21/05/2021, n. 3949); da ciò consegue, evidentemente, l’infondatezza della doglianza.
9.2.2. – Quanto alla residua impugnazione (secondi motivi aggiunti), occorre senz’altro premettere che nell’attuale panorama giurisprudenziale, l’avvenuta presentazione di un’istanza di sanatoria successivamente alla notificazione di un’ordinanza di demolizione, non inficia la legittimità di quest’ultima, ma ne sospende interinalmente soltanto l’efficacia, sino all’adozione del provvedimento definitivo, sicché, in caso di diniego della domanda, riprende a decorrere il termine di novanta giorni per l’ottemperanza di cui all’art. 31 del D.P.R. 380/2001: “costituisce orientamento consolidato quello per cui la presentazione della richiesta di sanatoria non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione ma solo sulla sua efficacia (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. II, 9/9/2024, n. 7486). Infatti, l’avvenuta presentazione di istanza di sanatoria non inficia la validità dell’atto sanzionatorio, non avendo la prima un effetto caducante nell’ordinanza di rispristino dello stato dei luoghi, ma ne determina solo la temporanea inefficacia e ineseguibilità fino al suo eventuale rigetto, a seguito del quale riprende a decorrere il termine per l’esecuzione e, in caso d’inottemperanza, può essere disposta l’acquisizione dell’opera abusiva senza necessità dell’adozione di una nuova ingiunzione o concessione di un nuovo termine di 90 giorni (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. II, 25/2/2025, n. 1648)” (così, di recente, Cons. Stato, Sez. VII, Sent., (data ud. 03/12/2025) 27/01/2026, n. 680, vedi anche Consiglio di Stato VII n.5146 del 12 giugno 2025 che richiama Cons. Stato, Sez. VII, Sent., (data ud. 23/09/2025) 03/10/2025, n. 7735 e ancora, Cons. Stato, Sez. VI, Sent., (data ud. 09/05/2024) 30/08/2024, n. 7326 per cui: “L’intervenuta presentazione della domanda di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 non determina alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità di sorta dell’ingiunzione di demolizione, comportando che l’esecuzione della sanzione è da considerarsi solo temporaneamente sospesa, non restando, comunque, preclusa all’ente l’adozione di ulteriori determinazioni sanzionatorie in esito alla definizione del procedimento originato dalla presentazione di detta istanza. ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, n. 2990 del 2 aprile 2024”). Quanto ai riflessi in sede processuale, la domanda di sanatoria postuma non determina quindi la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso avverso l’ordinanza di demolizione precedentemente impugnata, posto che l’efficacia di quest’ultima non viene irrimediabilmente meno, ma è soltanto “sospesa”, per il tempo utile alla delibazione sulla domanda e potendo rivivere, per le successive fasi sanzionatorie, per il caso di suo mancato accoglimento.
Non può tuttavia essere ignorato da questo Collegio che al momento della presentazione delle istanze di sanatoria relative all’immobile di cui è causa (il 24 gennaio 2006 ed il 28 gennaio 2008), la giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, era di tutt’altro avviso, ritenendo, diversamente da quanto sopra esposto, che l’avvenuta presentazione di un’istanza di sanatoria postuma determinasse l’improcedibilità – per sopravvenuta carenza di interesse – dell’impugnazione della pregressa ordinanza di demolizione, spostandosi l’interesse all’impugnazione sull’eventuale e successivo diniego, comportante l’obbligo, per l’Amministrazione, di riedizione del potere sanzionatorio e, pertanto, di adozione di un nuovo ordine demolitorio. E di tale orientamento sono espressione le due sentenze adottate in esito ai giudizi incardinati dall’odierno ricorrente avverso le ordinanze di demolizione n. 1514 del 29.11.2005 e n. 733 del 20.07.2007, i.e. le pronunce n. 3404 del 2006 e n. 9946 del 2008, che hanno dichiarato improcedibili i gravami n. 570/2006 e n. 1328 del 2008 così motivando: “Considerato che, secondo consolidata giurisprudenza, la presentazione della domanda di sanatoria, successivamente alla impugnazione dell'ordinanza di demolizione - o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi - produce l’effetto di rendere improcedibile l'impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell’abusività dell’opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato dall'istanza di sanatoria, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 dicembre 1997, n. 1377; T.A.R. Sicilia, sez. II, 5 ottobre 2001, n. 1392; T.A.R. Toscana, sez. II, 25 ottobre 1994, n. 350; T.A.R. Campania, Sez. IV, 25 maggio 2001, n. 2340, 11 dicembre 2002, n. 7994, 30 giugno 2003, n. 7902); - che, pertanto, il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento sanzionatorio proposto anteriormente alla domanda di sanatoria è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, “spostandosi” l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio dall'annullamento del provvedimento sanzionatorio già adottato, all'eventuale annullamento del provvedimento (esplicito o implicito) di rigetto (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 16 marzo 1991, n.67, Palermo, Sez. II, 27 marzo 2002, n. 826; T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 settembre 2002, n. 5559, 22 febbraio 2003, n. 1310); - che, applicando siffatti principi alla controversia in esame, deve dichiararsi l'improcedibilità di quest’ultimo, stante la sopravvenuta carenza di interesse, da parte del ricorrente, al conseguimento di una qualche decisione avverso l’atto impugnato, destinato comunque ad essere sostituito dalle determinazioni esplicite od implicite adottate sulla proposta istanza dovendo l’Amministrazione, nell’ipotesi di rigetto di detta istanza, emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio, eventualmente di demolizione, con l’assegnazione, in tal caso, di un nuovo termine per adempiere” (sentenza n. 3404 del 2006).
Orbene, per quanto il quadro giurisprudenziale sia sensibilmente mutato dopo tali pronunce, con piena adesione di questo Tribunale alle coordinate ermeneutiche attuali, va sottolineato che, nel caso di specie, va riconosciuta alle pronunce intervenute tra le parti un’efficacia conformativa. E tanto in considerazione della circostanza che la dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi si è basata sull’imprescindibile presupposto logico – e vincolante per l’Amministrazione – che, per il caso di rigetto delle istanze di sanatoria, quest’ultima avrebbe dovuto procedere comunque alla riedizione del potere repressivo (“dovendo l’Amministrazione, nell’ipotesi di rigetto di detta istanza, emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio, eventualmente di demolizione, con l’assegnazione, in tal caso, di un nuovo termine per adempiere”); cosa, che, nel caso di specie, non è avvenuta, avendo il Comune adottato, a distanza di circa quattordici anni, il provvedimento ablatorio della proprietà, senza adottare – come prescritto da questo giudice – un nuovo ordine demolitorio. E per quanto, ad oggi, non possa negarsi il permanere dell’efficacia delle ordinanze n. 1514 del 29.11.2005 e n. 733 del 20.07.2007, ritiene questo giudice che, in virtù del giudicato intervenuto tra le parti e del legittimo affidamento dallo stesso ingenerato nel ricorrente, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto comunque adottare, prima dell’adozione del provvedimento acquisitivo, un rinnovato ordine di demolizione, non potendosi il descritto revirement giurisprudenziale tradursi in un vulnus del sistema, in pregiudizio del ricorrente, che ha riposto affidamento nella sequenza procedimentale delineata dal dictum giurisdizionale.
In considerazione di quanto sin qui esposto, vanno quindi accolti i secondi motivi aggiunti.
Conclusivamente:
- va respinto il ricorso principale;
- vanno accolti i primi motivi aggiunti;
- vanno dichiarati irricevibili i secondi motivi aggiunti.
9.2.1. – La peculiarità della vicenda e le specificità delle questioni giustificano l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso principale ed accoglie primi motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione;
- dichiara irricevibili i secondi motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO NI, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
VA OL MI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA OL MI | AO NI |
IL SEGRETARIO