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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 617/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3644/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo - Piazza Giulio Cesare N. 6 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Palermo - Piazza Giulio Cesare N. 6 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3388/2025 DEL 27/06/2025 OS (COMUNALE-PROVINCIALE)
2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso con il favore delle spese da distrarsi al procuratore che si è dichiarato antistatario.
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 08.10.2025 al Comune di Palermo, depositato in data 29.10.2025 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1 come difeso in atti, ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 3388/2025 (AREG/856861/2025) del 27 giugno 2025, notificato in data 9 luglio
2025, relativo a OS permanente per l'anno 2020, basato sul presupposto secondo il quale, nell'anno oggetto di contestazione, il contribuente avrebbe omesso il pagamento della OS permanente afferente i due passi carrabili ubicati, rispettivamente, in Indirizzo_1 e in Indirizzo_2, e con il quale l'Ente locale ha chiesto il pagamento di complessivi euro 284,10, di cui: euro 197,00 a titolo di «tassa dovuta», euro 59,10 a titolo di sanzione irrogata per «omesso o parziale o tardivo pagamento», euro 19,25 a titolo di interessi ed euro 8,75 a titolo di spese di notifica.
Il ricorrente eccepiva carenza assoluta di motivazione con riferimento alla natura dell'asserita occupazione;
l'illegittimità della motivazione per relationem, per omessa allegazione delle deliberazioni di
Giunta comunale richiamate nell'avviso d'accertamento impugnato e per mancata indicazione degli estremi della loro pubblicazione nell'albo pretorio e la carenza di presupposto per l'assoggettamento a tassazione.
L'Amministrazione finanziaria faceva un accesso provvisorio in data 12.12.2025 ma non si costituiva in giudizio.
In data 30.12.2025 il ricorrente versava in atti una memoria insistendo sui motivi di ricorso.
Il Giudice in data 13.01.2026 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia verte sulla legittimità degli avvisi di accertamento OS relativi a passi carrabili afferenti a immobili della fondazione "Nominativo_2 Il Collegio osserva che il presupposto fondamentale del tributo è l'occupazione, di fatto o su base concessoria, di suolo pubblico. Nel caso di specie, è emerso con chiarezza che il ricorrente ha ricoperto il ruolo di amministratore provvisorio dei beni della suddetta fondazione soltanto fino al 7 marzo 2014, data in cui il Tribunale di Palermo ha provveduto alla sua sostituzione con apposito decreto.
A decorrere dalla data di cessazione dell'incarico, il contribuente non ha più esercitato alcuna amministrazione sui beni della fondazione né ha mantenuto il possesso o la detenzione delle aree interessate, venendo quindi a mancare la qualifica di occupante necessaria per l'applicazione del tributo.
Risulta inoltre accertato che il Comune di Palermo fosse pienamente a conoscenza della cessazione della carica del ricorrente già in epoca antecedente all'emissione dell'atto impugnato, in virtù di precedenti contenziosi relativi alle medesime aree e allo stesso presupposto di fatto, mai contestati dall'Ente. La reiterazione della pretesa tributaria nei confronti di un soggetto palesemente privo di titolarità passiva, in presenza di un accertamento giudiziale già reso tra le medesime parti su annualità diverse ma identiche premesse, configura una violazione dei principi di collaborazione e buona fede.
L'assenza di un riesame dell'atto in sede di autotutela, nonostante la palese carenza del presupposto impositivo già documentata, rende l'atto illegittimo e meritevole di annullamento.
Le spese seguono la soccombenza. Il Collegio ritiene non sussistano motivi per la compensazione, attesa la natura pacifica del fatto interruttivo del possesso e la consapevolezza dell'ente circa l'estraneità del contribuente rispetto ai beni tassati. Il Comune è pertanto condannato al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: Accoglie il ricorso presentato dal sig. Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 233,00, oltre oneri accessori come per legge. Dispone la distrazione delle spese in favore dell'avv. prof. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3644/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo - Piazza Giulio Cesare N. 6 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Palermo - Piazza Giulio Cesare N. 6 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3388/2025 DEL 27/06/2025 OS (COMUNALE-PROVINCIALE)
2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso con il favore delle spese da distrarsi al procuratore che si è dichiarato antistatario.
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 08.10.2025 al Comune di Palermo, depositato in data 29.10.2025 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1 come difeso in atti, ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 3388/2025 (AREG/856861/2025) del 27 giugno 2025, notificato in data 9 luglio
2025, relativo a OS permanente per l'anno 2020, basato sul presupposto secondo il quale, nell'anno oggetto di contestazione, il contribuente avrebbe omesso il pagamento della OS permanente afferente i due passi carrabili ubicati, rispettivamente, in Indirizzo_1 e in Indirizzo_2, e con il quale l'Ente locale ha chiesto il pagamento di complessivi euro 284,10, di cui: euro 197,00 a titolo di «tassa dovuta», euro 59,10 a titolo di sanzione irrogata per «omesso o parziale o tardivo pagamento», euro 19,25 a titolo di interessi ed euro 8,75 a titolo di spese di notifica.
Il ricorrente eccepiva carenza assoluta di motivazione con riferimento alla natura dell'asserita occupazione;
l'illegittimità della motivazione per relationem, per omessa allegazione delle deliberazioni di
Giunta comunale richiamate nell'avviso d'accertamento impugnato e per mancata indicazione degli estremi della loro pubblicazione nell'albo pretorio e la carenza di presupposto per l'assoggettamento a tassazione.
L'Amministrazione finanziaria faceva un accesso provvisorio in data 12.12.2025 ma non si costituiva in giudizio.
In data 30.12.2025 il ricorrente versava in atti una memoria insistendo sui motivi di ricorso.
Il Giudice in data 13.01.2026 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia verte sulla legittimità degli avvisi di accertamento OS relativi a passi carrabili afferenti a immobili della fondazione "Nominativo_2 Il Collegio osserva che il presupposto fondamentale del tributo è l'occupazione, di fatto o su base concessoria, di suolo pubblico. Nel caso di specie, è emerso con chiarezza che il ricorrente ha ricoperto il ruolo di amministratore provvisorio dei beni della suddetta fondazione soltanto fino al 7 marzo 2014, data in cui il Tribunale di Palermo ha provveduto alla sua sostituzione con apposito decreto.
A decorrere dalla data di cessazione dell'incarico, il contribuente non ha più esercitato alcuna amministrazione sui beni della fondazione né ha mantenuto il possesso o la detenzione delle aree interessate, venendo quindi a mancare la qualifica di occupante necessaria per l'applicazione del tributo.
Risulta inoltre accertato che il Comune di Palermo fosse pienamente a conoscenza della cessazione della carica del ricorrente già in epoca antecedente all'emissione dell'atto impugnato, in virtù di precedenti contenziosi relativi alle medesime aree e allo stesso presupposto di fatto, mai contestati dall'Ente. La reiterazione della pretesa tributaria nei confronti di un soggetto palesemente privo di titolarità passiva, in presenza di un accertamento giudiziale già reso tra le medesime parti su annualità diverse ma identiche premesse, configura una violazione dei principi di collaborazione e buona fede.
L'assenza di un riesame dell'atto in sede di autotutela, nonostante la palese carenza del presupposto impositivo già documentata, rende l'atto illegittimo e meritevole di annullamento.
Le spese seguono la soccombenza. Il Collegio ritiene non sussistano motivi per la compensazione, attesa la natura pacifica del fatto interruttivo del possesso e la consapevolezza dell'ente circa l'estraneità del contribuente rispetto ai beni tassati. Il Comune è pertanto condannato al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: Accoglie il ricorso presentato dal sig. Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 233,00, oltre oneri accessori come per legge. Dispone la distrazione delle spese in favore dell'avv. prof. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.