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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/11/2025, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
5146/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 25/11/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
(C.F.: ), nata a Parte_1 C.F._1
Torremaggiore (Fg) il 07.11.1973, (C.F.: Parte_2
) nato Torremaggiore (Fg) il 15.12.1943 e C.F._2
(C.F.: nata Serracapriola Parte_3 C.F._3
(Fg) il 12.04.1945,
Avv. MATARANTE ALFREDO CIRO
ricorrenti
E
CP_1
Avv. CONTURSI CHIARA resistente
Oggetto: L. 104/1992
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/05/2024 l'odierna parte ricorrente chiedeva:
“1) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di reiezione del CP_ 09.02.2024 dell' con il quale non ha accolto la predetta domanda di congedo per assistere il predetto familiare con disabilita' grave (art. 42, comma 5, Parte_2 D.lgs. 151/2001) n. A1901206 presentata dalla sig.ra nonché del Parte_1
CP_ provvedimento n. 2424887 del 23.4.2024 reso dal Comitato Provinciale dell' che ha deliberato la reiezione del ricorso amministrativo;
2) per l'effetto dichiarare il diritto della sig.ra al per Parte_1 Pt_4 assistere il proprio genitore convivente, sig. disabile in situazione di Parte_2 gravità ex art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001), per il periodo dal 22.01.2024 al
23.02.2024;”
Con vittoria di spese.
Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
2. Preliminarmente sussiste il difetto di legittimazione attiva dei sigg.ri Pt_2
e
[...] Parte_3
Infatti l'oggetto del giudizio è rappresentato dal diniego dell'istanza di congedo straordinario ex art. 42 D.Lgs 151/01 presentata dalla ricorrente . Parte_1
Nelle conclusioni del ricorso introduttivo la domanda formulata afferisce alla CP_ declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di reiezione da parte dell' della domanda di congedo straordinario.
Pertanto sussiste l'assoluta estraneità al caso di specie di e Parte_2
Parte_3
3. La domanda di è fondata. Parte_1
Pag. 2 di 4 Dalla documentazione allegata alle note di t.s. del 5.6.2025, risulta che la
Commissione Medica di prima Istanza con verbale del 20.07.2024 (ALL.1 del ricorso in riassunzione) ha riconosciuto il sig. “INVALIDO Parte_2 ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88)” e che, inoltre, il sig. Pt_2
con verbale del 19.07.2024 (ALL. 2 del ricorso in riassunzione), è stato
[...] riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art 3 comma 3 della L. 104/92.
Risulta poi che la sig.ra (coniuge del sig. e Parte_3 Parte_2 madre della ricorrente) è gravemente invalida (cfr. verbale della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità del
02.10.2024 – ALL. 1 ed il verbale della commissione medica per l'accertamento dell'handicap del 02.10.2024 – ALL. 2 delle note di trattazione scritta del 21.10.2024).
Gli accertamenti delle Commissioni pubbliche accertano la sussistenza di tale quadro patologico dal 14.3.2024 quindi da epoca sostanzialmente di pochissimo anteriore al periodo per cui è causa: 22.01.2024 al 23.02.2024.
Sicché resta superfluo oltre che antieconomico procedere anche a ulteriore accertamento – ora per allora – con CTU medico-legale.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese tra e sono compensate anche attesa la Parte_2 Parte_3 mancata costituzione dopo la riassunzione.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , con ricorso depositato il 31/05/2024, nella causa iscritta al n. CP_1
5146/2024 R.G.A.C. così provvede: accoglie la domanda;
per l'effetto, e dichiara il diritto della sig.ra al ad assistere il proprio genitore convivente, Parte_1 Pt_4 sig. disabile in situazione di gravità ex art. 42, comma 5, D.lgs. Parte_2
151/2001), per il periodo dal 22.01.2024 al 23.02.2024; condanna l' alla rifusione CP_1 delle spese di lite, liquidate in E. 3.300,00 oltre rimborso forfettario, spese di c.u. se
Pag. 3 di 4 versato, IVA e CAP come per legge, in favore di con distrazione;
nulla Parte_1 per le spese tra e e . Parte_2 Parte_3 CP_1
Foggia, 25/11/2025 .
Il Giudice
Beatrice Notarnicola
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
5146/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 25/11/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
(C.F.: ), nata a Parte_1 C.F._1
Torremaggiore (Fg) il 07.11.1973, (C.F.: Parte_2
) nato Torremaggiore (Fg) il 15.12.1943 e C.F._2
(C.F.: nata Serracapriola Parte_3 C.F._3
(Fg) il 12.04.1945,
Avv. MATARANTE ALFREDO CIRO
ricorrenti
E
CP_1
Avv. CONTURSI CHIARA resistente
Oggetto: L. 104/1992
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/05/2024 l'odierna parte ricorrente chiedeva:
“1) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di reiezione del CP_ 09.02.2024 dell' con il quale non ha accolto la predetta domanda di congedo per assistere il predetto familiare con disabilita' grave (art. 42, comma 5, Parte_2 D.lgs. 151/2001) n. A1901206 presentata dalla sig.ra nonché del Parte_1
CP_ provvedimento n. 2424887 del 23.4.2024 reso dal Comitato Provinciale dell' che ha deliberato la reiezione del ricorso amministrativo;
2) per l'effetto dichiarare il diritto della sig.ra al per Parte_1 Pt_4 assistere il proprio genitore convivente, sig. disabile in situazione di Parte_2 gravità ex art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001), per il periodo dal 22.01.2024 al
23.02.2024;”
Con vittoria di spese.
Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
2. Preliminarmente sussiste il difetto di legittimazione attiva dei sigg.ri Pt_2
e
[...] Parte_3
Infatti l'oggetto del giudizio è rappresentato dal diniego dell'istanza di congedo straordinario ex art. 42 D.Lgs 151/01 presentata dalla ricorrente . Parte_1
Nelle conclusioni del ricorso introduttivo la domanda formulata afferisce alla CP_ declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di reiezione da parte dell' della domanda di congedo straordinario.
Pertanto sussiste l'assoluta estraneità al caso di specie di e Parte_2
Parte_3
3. La domanda di è fondata. Parte_1
Pag. 2 di 4 Dalla documentazione allegata alle note di t.s. del 5.6.2025, risulta che la
Commissione Medica di prima Istanza con verbale del 20.07.2024 (ALL.1 del ricorso in riassunzione) ha riconosciuto il sig. “INVALIDO Parte_2 ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88)” e che, inoltre, il sig. Pt_2
con verbale del 19.07.2024 (ALL. 2 del ricorso in riassunzione), è stato
[...] riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art 3 comma 3 della L. 104/92.
Risulta poi che la sig.ra (coniuge del sig. e Parte_3 Parte_2 madre della ricorrente) è gravemente invalida (cfr. verbale della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità del
02.10.2024 – ALL. 1 ed il verbale della commissione medica per l'accertamento dell'handicap del 02.10.2024 – ALL. 2 delle note di trattazione scritta del 21.10.2024).
Gli accertamenti delle Commissioni pubbliche accertano la sussistenza di tale quadro patologico dal 14.3.2024 quindi da epoca sostanzialmente di pochissimo anteriore al periodo per cui è causa: 22.01.2024 al 23.02.2024.
Sicché resta superfluo oltre che antieconomico procedere anche a ulteriore accertamento – ora per allora – con CTU medico-legale.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese tra e sono compensate anche attesa la Parte_2 Parte_3 mancata costituzione dopo la riassunzione.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , con ricorso depositato il 31/05/2024, nella causa iscritta al n. CP_1
5146/2024 R.G.A.C. così provvede: accoglie la domanda;
per l'effetto, e dichiara il diritto della sig.ra al ad assistere il proprio genitore convivente, Parte_1 Pt_4 sig. disabile in situazione di gravità ex art. 42, comma 5, D.lgs. Parte_2
151/2001), per il periodo dal 22.01.2024 al 23.02.2024; condanna l' alla rifusione CP_1 delle spese di lite, liquidate in E. 3.300,00 oltre rimborso forfettario, spese di c.u. se
Pag. 3 di 4 versato, IVA e CAP come per legge, in favore di con distrazione;
nulla Parte_1 per le spese tra e e . Parte_2 Parte_3 CP_1
Foggia, 25/11/2025 .
Il Giudice
Beatrice Notarnicola
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