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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/11/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
RG 1634/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_5 C.F._5 Parte_6
), (C.F. , C.F._6 Parte_7 C.F._7
(C.F. , (C.F. Parte_8 C.F._8 Parte_9
), (C.F. ), CodiceFiscale_9 Parte_10 C.F._10
(C.F. ), (C.F. Parte_11 C.F._11 Parte_12
), (C.F. ), C.F._12 Parte_13 C.F._13 Pt_14
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._14 Parte_15
), (C.F. , C.F._15 Parte_16 C.F._16 [...]
(C.F. ), Parte_17 C.F._17 Parte_18
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._18 Parte_19
), (C.F. C.F._19 Parte_20
), (C.F. ), C.F._20 Parte_21 C.F._21 Pt_22
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._22 Parte_23
, (C.F. ), C.F._23 Parte_24 C.F._24 Parte_25
(C.F. ), (C.F. e C.F._25 Parte_26 C.F._26 Pt_27
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello Bazzoni,
[...] C.F._27 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via P.ssa Jolanda n. 44;
RICORRENTI contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima in Cagliari, Via Dante n. 23;
CONVENUTA
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
10.11.2022, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio l'
[...]
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sotto riportate. Controparte_1
2. I ricorrenti, premessa la qualità di dipendenti della convenuta con inquadramento nelle categorie B, C e D, hanno contestato l'inadempimento dell al pagamento della CP_1 somma di € 2.736,49 per ciascuno (ad eccezione della sola , per cui Parte_24 viene richiesto il pagamento di € 2.629,05, in servizio dall'1.9.2018), dovuta a titolo di indennità mensile accessoria (IMA) per il periodo 2018/2022.
3. La parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) accertare, in applicazione delle norme di legge e contrattuali richiamate in motivazione del presente atto, il diritto dei ricorrenti a ricevere il pagamento dell'IMA per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 (da gennaio ad ottobre), e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di credito di ogni ricorrente nella somma di € 2.736,49 ad eccezione della sig.ra pari ad € 2.629,05 (da 01/09/2018 al 30/10/2022), Parte_24 salvo conguaglio e/o la somma accertanda in corso di causa (al lordo delle ritenute di legge), oltre gli interessi dalle singole scadenze alla domanda e gli interessi ex art. 1284
4° comma c.c. dalla domanda al saldo e la rivalutazione monetaria;
2) per l'effetto, condannare l al pagamento delle relative somme Controparte_1 maggiorate degli interessi oltre gli interessi dalle singole scadenze alla domanda e gli interessi ex art. 1284 4° comma c.c. dalla domanda al saldo e la rivalutazione monetaria;
3) con vittoria di competenze, spese, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
IN VIA SUBORDINATA
2 1) previo accertamento dell'inadempimento dell nel Controparte_1 pagamento dell'IMA, accertare il diritto del lavoratore al ristoro dei relativi danni e quindi al pagamento a titolo di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale o per la causale risarcitoria meglio ritenuta, di una somma pari agli emolumenti ai quali risultava avere diritto o nella diversa misura, maggiore o minore, veriore accertanda in corso di causa, con gli interessi dalla maturazione del diritto e fino al soddisfo e se del caso in via equitativa ex art. 432 cpc.;
2) e per l'effetto, condannare l al pagamento delle Controparte_1 Controparte_1 relative somme.
3) con vittoria di competenze e spese da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”.
4. Si è ritualmente costituita in giudizio l Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
5. Parte convenuta ha addotto, a sostegno dell'infondatezza della domanda, l'inevitabile ricaduta degli atti approvati dall'Ateneo all'esito dell'ispezione contabile eseguita dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n.
165/2001, in conseguenza dell'omessa certificazione da parte del Collegio dei Revisori del fondo destinato al finanziamento delle varie componenti del trattamento salariale accessorio del personale dell ivi inclusa l'indennità oggetto del Controparte_1 presente giudizio. Contr
6. In particolare, le indagini contabili del avrebbero condotto ad accertare il superamento dei vincoli finanziari per la spesa del personale e alla conseguente adozione del Piano di Rientro di cui all'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, con correlata ricostituzione dei Fondi, inizialmente non certificati.
7. Istruita la causa documentalmente, quest'ultima viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
9. Come posto in luce in controversie analoghe alla presente, il giudicante ritiene che il richiamato art. 40, comma 3-quinques, d.lgs. n. 165/2001 non appare aver rilievo nella vicenda in esame.
3 10. Prescrive tale norma che “le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato”.
11. Presupposto dell'iter amministrativo-contabile regolato dall'art. 40, comma 3-quinquies,
d.lgs. n. 165/2001 è la nullità della clausola sottoscritta dall'Amministrazione in sede decentrata che risulti in contrasto con i vincoli finanziari imposti dalla contrattazione nazionale, nullità che, secondo la prospettazione dell resistente, travolgerebbe CP_1 tutti gli atti posti a fondamento della pretesa azionata in via monitoria da controparte.
12. Non risulta tuttavia allegato (se non, per la prima volta, con le note del 6.5.2025), né appare individuabile all'esame della documentazione in atti, quale sia la clausola della contrattazione integrativa affetta da nullità per contrasto con i vincoli e con i limiti di cui ai contratti collettivi nazionali o alle norme di legge.
13. Ciò che emerge, anche nel verbale n. 143 relativo all'adunanza del Collegio dei Revisori dei Conti del 22 dicembre 2022 (cfr. doc. 4 parte convenuta), è soltanto che per il periodo
2010-2018 vi sia stato il mancato rispetto, nella costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale di categoria B, C, D e dei fondi per la retribuzione di posizione e
4 di risultato del personale appartenente alla categoria EP e Dirigenti, delle disposizioni di legge succedutesi nel tempo e, in particolare dell'art. 1, c. 189, L. 266/05 (2004 -10%), dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 (limite 2010), dell'art. 1, c. 456, L. n. 147/2013, dell'art. 1, c. 236, L 208/2015 (limite 2015) e dell'art.23, c. 2, D.lgs.. n. 75/2017 (limite
2016).
14. Il mancato rispetto di tali norme, tuttavia, non risulta essere dipeso dalla stipulazione di clausole in sede di contrattazione integrativa.
15. L'inosservanza di tali limiti normativi appare essere dipesa da versamenti effettuati in eccedenza dall'amministrazione universitaria, nel periodo 2010/2019, per un importo Co complessivo pari ad € 2.455.118,00 per i fondi B, C, D ed non già dall'applicazione di clausole nulle della contrattazione integrativa che tali limiti hanno inteso superare, non evincendosi alcuna deduzione assertiva a riguardo né, tantomeno, elementi che possano deporre per l'esistenza di tali clausole alla lettura dei contratti integrativi prodotti in atti
(contrattazione integrativa che, peraltro, risulta persino sospesa in alcuni anni, nel corso dei quali nessuna clausola è stata quindi stipulata).
16. In altre parole, non risulta che lo scostamento dai vincoli di bilancio sia dipeso da clausole nulle di contratti collettivi decentrati, bensì, semplicemente, da versamenti eseguiti in eccesso nel corso di dieci anni (2010/2019).
17. L'insufficienza delle somme del Fondo salariale accessorio, così come ricostituito dall'Ateneo in seguito all'indagine del MEF, non può, quindi, ricadere sulla posizione dei lavoratori ricorrenti, non dipendendo affatto da nullità di pattuizioni e determinazioni (che parte convenuta, si ribadisce, omette di individuare) in sede di contrattazioni integrative, bensì da violazione di vincoli finanziari per versamenti effettuati in eccedenza nel corso di un decennio.
18. Orbene, l'eventuale responsabilità amministrativa ed erariale della Pubblica
Amministrazione, non giustifica, a parere del Tribunale, la decurtazione o sospensione di emolumenti retributivi pacificamente riconosciuti e non contestati, stante la natura privatistica della relativa obbligazione che trova pacifica derivazione dal contratto collettivo applicabile al rapporto (art. 91 e 92 CCNL).
19. Come condivisibilmente argomentato da questo tribunale in precedenti sovrapponibili, gli eventuali errori di valutazione o quantificazione delle risorse disponibili, ove imputabile
5 alla PA, costituisce violazione dei doveri di correttezza e di buona fede che non possono porre nel nulla le obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori.
20. Da tali considerazioni discende l'illegittimità della condotta di parte resistente, laddove ha deliberatamente sospeso o decurtato gli emolumenti riconosciuti alla parte ricorrente e ciò ha fatto anche in contrasto con la stessa previsione di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. 165/2001 che non prevede il recupero di somme destinate e pacificamente riconosciute ai lavoratori interessati, ma, semmai, l'obbligo di recupero, con quote annuali, nell'ambito di sessioni negoziali successive, che nel caso di specie risultano totalmente omesse.
21. Dalla lettura della norma si deduce infatti che il recupero può avvenire solo dopo l'accertamento del superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e solo nell'ambito della sessione negoziale successiva, mentre l'amministrazione, che qui opera -come sopra ricordato- nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato, è sì onerata dalla norma al recupero di quanto elargito in eccesso rispetto ai vincoli finanziari, ma a condizione che lo sforamento sia accertato da un organo statale competente e che vi sia il coinvolgimento delle parti sociali nella previsione del piano di rientro mediante contrattazione integrativa.
22. Ora, considerato che nel caso di specie lo sforamento dei vincoli legislativi è stato accertato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10/12/21 (cfr. doc. prodotto dalla convenuta), deve ritenersi che l'attività di recupero avrebbe dovuto essere prevista dalla contrattazione integrativa, a partire dalla sessione negoziale successiva (come peraltro emerge dalla contrattazione collettiva integrativa prodotta dalla convenuta, che afferisce agli anni 2023 e 2024).
23. La prospettazione di parte convenuta risulta quindi infondata anche sotto il profilo della carenza di integrazione delle condizioni normative per l'efficacia, nei confronti dei lavoratori, del piano di rientro, predisposto unilateralmente dall . CP_1
24. Con riferimento al quantum debeatur, osservato che la contestazione attiene sostanzialmente al rilievo dell'insufficienza dei fondi, ritiene il Tribunale che, in mancanza di contrattazione integrativa successiva che determini la percentuale delle risorse destinate all'IMA, la stessa possa essere individuata nell'unico dato disponibile,
6 rinvenibile nel CCI 2018 per l'anno 2017 e ammontante al 47%, sulla base della quale i ricorrenti hanno pacificamente calcolato l'indennità azionata in giudizio.
25. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e l convenuta condannata a versare ad CP_1 ogni ricorrente l'importo di € 2.736,49, ad eccezione di , per cui deve Parte_24 versare € 2.629,05 in ragione dell'assunzione successiva.
26. Tale somma andrà maggiorata esclusivamente degli interessi legali dal dovuto al saldo, posto il divieto di cumulo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su tutti crediti di tipo retributivo con riferimento ai rapporti di lavoro in essere con un datore di natura pubblica.
27. Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate, comprensive della fase monitoria, sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 per fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo al valore della causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l a Controparte_1 corrispondere in favore dei ricorrenti l'importo di € 2.736,49 ciascuno, ad eccezione di a cui deve versare la minor somma di € 2.629,05, oltre interessi legali Parte_24 dalla maturazione del diritto al saldo;
- condanna l alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 6.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sassari, 25/11/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
7
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_5 C.F._5 Parte_6
), (C.F. , C.F._6 Parte_7 C.F._7
(C.F. , (C.F. Parte_8 C.F._8 Parte_9
), (C.F. ), CodiceFiscale_9 Parte_10 C.F._10
(C.F. ), (C.F. Parte_11 C.F._11 Parte_12
), (C.F. ), C.F._12 Parte_13 C.F._13 Pt_14
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._14 Parte_15
), (C.F. , C.F._15 Parte_16 C.F._16 [...]
(C.F. ), Parte_17 C.F._17 Parte_18
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._18 Parte_19
), (C.F. C.F._19 Parte_20
), (C.F. ), C.F._20 Parte_21 C.F._21 Pt_22
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._22 Parte_23
, (C.F. ), C.F._23 Parte_24 C.F._24 Parte_25
(C.F. ), (C.F. e C.F._25 Parte_26 C.F._26 Pt_27
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello Bazzoni,
[...] C.F._27 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via P.ssa Jolanda n. 44;
RICORRENTI contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima in Cagliari, Via Dante n. 23;
CONVENUTA
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
10.11.2022, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio l'
[...]
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sotto riportate. Controparte_1
2. I ricorrenti, premessa la qualità di dipendenti della convenuta con inquadramento nelle categorie B, C e D, hanno contestato l'inadempimento dell al pagamento della CP_1 somma di € 2.736,49 per ciascuno (ad eccezione della sola , per cui Parte_24 viene richiesto il pagamento di € 2.629,05, in servizio dall'1.9.2018), dovuta a titolo di indennità mensile accessoria (IMA) per il periodo 2018/2022.
3. La parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) accertare, in applicazione delle norme di legge e contrattuali richiamate in motivazione del presente atto, il diritto dei ricorrenti a ricevere il pagamento dell'IMA per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 (da gennaio ad ottobre), e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di credito di ogni ricorrente nella somma di € 2.736,49 ad eccezione della sig.ra pari ad € 2.629,05 (da 01/09/2018 al 30/10/2022), Parte_24 salvo conguaglio e/o la somma accertanda in corso di causa (al lordo delle ritenute di legge), oltre gli interessi dalle singole scadenze alla domanda e gli interessi ex art. 1284
4° comma c.c. dalla domanda al saldo e la rivalutazione monetaria;
2) per l'effetto, condannare l al pagamento delle relative somme Controparte_1 maggiorate degli interessi oltre gli interessi dalle singole scadenze alla domanda e gli interessi ex art. 1284 4° comma c.c. dalla domanda al saldo e la rivalutazione monetaria;
3) con vittoria di competenze, spese, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
IN VIA SUBORDINATA
2 1) previo accertamento dell'inadempimento dell nel Controparte_1 pagamento dell'IMA, accertare il diritto del lavoratore al ristoro dei relativi danni e quindi al pagamento a titolo di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale o per la causale risarcitoria meglio ritenuta, di una somma pari agli emolumenti ai quali risultava avere diritto o nella diversa misura, maggiore o minore, veriore accertanda in corso di causa, con gli interessi dalla maturazione del diritto e fino al soddisfo e se del caso in via equitativa ex art. 432 cpc.;
2) e per l'effetto, condannare l al pagamento delle Controparte_1 Controparte_1 relative somme.
3) con vittoria di competenze e spese da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”.
4. Si è ritualmente costituita in giudizio l Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
5. Parte convenuta ha addotto, a sostegno dell'infondatezza della domanda, l'inevitabile ricaduta degli atti approvati dall'Ateneo all'esito dell'ispezione contabile eseguita dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n.
165/2001, in conseguenza dell'omessa certificazione da parte del Collegio dei Revisori del fondo destinato al finanziamento delle varie componenti del trattamento salariale accessorio del personale dell ivi inclusa l'indennità oggetto del Controparte_1 presente giudizio. Contr
6. In particolare, le indagini contabili del avrebbero condotto ad accertare il superamento dei vincoli finanziari per la spesa del personale e alla conseguente adozione del Piano di Rientro di cui all'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, con correlata ricostituzione dei Fondi, inizialmente non certificati.
7. Istruita la causa documentalmente, quest'ultima viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
9. Come posto in luce in controversie analoghe alla presente, il giudicante ritiene che il richiamato art. 40, comma 3-quinques, d.lgs. n. 165/2001 non appare aver rilievo nella vicenda in esame.
3 10. Prescrive tale norma che “le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato”.
11. Presupposto dell'iter amministrativo-contabile regolato dall'art. 40, comma 3-quinquies,
d.lgs. n. 165/2001 è la nullità della clausola sottoscritta dall'Amministrazione in sede decentrata che risulti in contrasto con i vincoli finanziari imposti dalla contrattazione nazionale, nullità che, secondo la prospettazione dell resistente, travolgerebbe CP_1 tutti gli atti posti a fondamento della pretesa azionata in via monitoria da controparte.
12. Non risulta tuttavia allegato (se non, per la prima volta, con le note del 6.5.2025), né appare individuabile all'esame della documentazione in atti, quale sia la clausola della contrattazione integrativa affetta da nullità per contrasto con i vincoli e con i limiti di cui ai contratti collettivi nazionali o alle norme di legge.
13. Ciò che emerge, anche nel verbale n. 143 relativo all'adunanza del Collegio dei Revisori dei Conti del 22 dicembre 2022 (cfr. doc. 4 parte convenuta), è soltanto che per il periodo
2010-2018 vi sia stato il mancato rispetto, nella costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale di categoria B, C, D e dei fondi per la retribuzione di posizione e
4 di risultato del personale appartenente alla categoria EP e Dirigenti, delle disposizioni di legge succedutesi nel tempo e, in particolare dell'art. 1, c. 189, L. 266/05 (2004 -10%), dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 (limite 2010), dell'art. 1, c. 456, L. n. 147/2013, dell'art. 1, c. 236, L 208/2015 (limite 2015) e dell'art.23, c. 2, D.lgs.. n. 75/2017 (limite
2016).
14. Il mancato rispetto di tali norme, tuttavia, non risulta essere dipeso dalla stipulazione di clausole in sede di contrattazione integrativa.
15. L'inosservanza di tali limiti normativi appare essere dipesa da versamenti effettuati in eccedenza dall'amministrazione universitaria, nel periodo 2010/2019, per un importo Co complessivo pari ad € 2.455.118,00 per i fondi B, C, D ed non già dall'applicazione di clausole nulle della contrattazione integrativa che tali limiti hanno inteso superare, non evincendosi alcuna deduzione assertiva a riguardo né, tantomeno, elementi che possano deporre per l'esistenza di tali clausole alla lettura dei contratti integrativi prodotti in atti
(contrattazione integrativa che, peraltro, risulta persino sospesa in alcuni anni, nel corso dei quali nessuna clausola è stata quindi stipulata).
16. In altre parole, non risulta che lo scostamento dai vincoli di bilancio sia dipeso da clausole nulle di contratti collettivi decentrati, bensì, semplicemente, da versamenti eseguiti in eccesso nel corso di dieci anni (2010/2019).
17. L'insufficienza delle somme del Fondo salariale accessorio, così come ricostituito dall'Ateneo in seguito all'indagine del MEF, non può, quindi, ricadere sulla posizione dei lavoratori ricorrenti, non dipendendo affatto da nullità di pattuizioni e determinazioni (che parte convenuta, si ribadisce, omette di individuare) in sede di contrattazioni integrative, bensì da violazione di vincoli finanziari per versamenti effettuati in eccedenza nel corso di un decennio.
18. Orbene, l'eventuale responsabilità amministrativa ed erariale della Pubblica
Amministrazione, non giustifica, a parere del Tribunale, la decurtazione o sospensione di emolumenti retributivi pacificamente riconosciuti e non contestati, stante la natura privatistica della relativa obbligazione che trova pacifica derivazione dal contratto collettivo applicabile al rapporto (art. 91 e 92 CCNL).
19. Come condivisibilmente argomentato da questo tribunale in precedenti sovrapponibili, gli eventuali errori di valutazione o quantificazione delle risorse disponibili, ove imputabile
5 alla PA, costituisce violazione dei doveri di correttezza e di buona fede che non possono porre nel nulla le obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori.
20. Da tali considerazioni discende l'illegittimità della condotta di parte resistente, laddove ha deliberatamente sospeso o decurtato gli emolumenti riconosciuti alla parte ricorrente e ciò ha fatto anche in contrasto con la stessa previsione di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. 165/2001 che non prevede il recupero di somme destinate e pacificamente riconosciute ai lavoratori interessati, ma, semmai, l'obbligo di recupero, con quote annuali, nell'ambito di sessioni negoziali successive, che nel caso di specie risultano totalmente omesse.
21. Dalla lettura della norma si deduce infatti che il recupero può avvenire solo dopo l'accertamento del superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e solo nell'ambito della sessione negoziale successiva, mentre l'amministrazione, che qui opera -come sopra ricordato- nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato, è sì onerata dalla norma al recupero di quanto elargito in eccesso rispetto ai vincoli finanziari, ma a condizione che lo sforamento sia accertato da un organo statale competente e che vi sia il coinvolgimento delle parti sociali nella previsione del piano di rientro mediante contrattazione integrativa.
22. Ora, considerato che nel caso di specie lo sforamento dei vincoli legislativi è stato accertato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10/12/21 (cfr. doc. prodotto dalla convenuta), deve ritenersi che l'attività di recupero avrebbe dovuto essere prevista dalla contrattazione integrativa, a partire dalla sessione negoziale successiva (come peraltro emerge dalla contrattazione collettiva integrativa prodotta dalla convenuta, che afferisce agli anni 2023 e 2024).
23. La prospettazione di parte convenuta risulta quindi infondata anche sotto il profilo della carenza di integrazione delle condizioni normative per l'efficacia, nei confronti dei lavoratori, del piano di rientro, predisposto unilateralmente dall . CP_1
24. Con riferimento al quantum debeatur, osservato che la contestazione attiene sostanzialmente al rilievo dell'insufficienza dei fondi, ritiene il Tribunale che, in mancanza di contrattazione integrativa successiva che determini la percentuale delle risorse destinate all'IMA, la stessa possa essere individuata nell'unico dato disponibile,
6 rinvenibile nel CCI 2018 per l'anno 2017 e ammontante al 47%, sulla base della quale i ricorrenti hanno pacificamente calcolato l'indennità azionata in giudizio.
25. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e l convenuta condannata a versare ad CP_1 ogni ricorrente l'importo di € 2.736,49, ad eccezione di , per cui deve Parte_24 versare € 2.629,05 in ragione dell'assunzione successiva.
26. Tale somma andrà maggiorata esclusivamente degli interessi legali dal dovuto al saldo, posto il divieto di cumulo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su tutti crediti di tipo retributivo con riferimento ai rapporti di lavoro in essere con un datore di natura pubblica.
27. Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate, comprensive della fase monitoria, sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 per fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo al valore della causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l a Controparte_1 corrispondere in favore dei ricorrenti l'importo di € 2.736,49 ciascuno, ad eccezione di a cui deve versare la minor somma di € 2.629,05, oltre interessi legali Parte_24 dalla maturazione del diritto al saldo;
- condanna l alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 6.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sassari, 25/11/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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