Articolo 4 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38
Articolo 3Articolo 5
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2 marzo 2006
Art. 4. 1. Dopo l' articolo 600-quater del codice penale , come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-quater. I. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e' diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualita' di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".
Entrata in vigore il 2 marzo 2006
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