Ordinanza cautelare 15 febbraio 2023
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01902/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16113/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16113 del 2022, proposto da
EL TT, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Buttafoco, con domicilio digitale come in atti;
contro
AR – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RI CA, SA ER, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione dell'Autorità del 18 ottobre 2022, n. 514/2022/A di recepimento dell'allegata ipotesi di accordo 11 ottobre 2022;
- della determinazione n. 84/DAGR/2022 e dell'allegato avviso di “Avvio di procedure straordinarie attuative della deliberazione 514/2022/A”, compreso il fac simile di presentazione della domanda;
della deliberazione dell'Autorità n. 591/22/A del 15 novembre 2022;
della comunicazione Direzione Affari Generali e Risorse del 17 novembre 2022 avente ad oggetto “Assunzione a tempo indeterminato presso l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – AR”, nonché, ove occorrer possa, della successiva comunicazione del 24 novembre 2022 concernente la presa di servizio e la stessa presa di servizio;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui, ove occorrer possa, le determinazioni nn. 83/2019-35/2020-30/2021-39/2022 concernenti l'attivazione del comando presso AR e successive proroghe, nonché il Regolamento del personale di AR, in particolare l'art. 4; limitatamente ed esclusivamente alla parte in cui l'inquadramento nei ruoli di AR della dott.ssa TT viene qualificata novazione del rapporto di lavoro su volontà dei singoli dipendenti interessati e nella parte in cui il suo inquadramento avviene nella qualifica di Funzionario III e non, come dovuto, nella qualifica di Primo funzionario o quantomeno di Funzionario I e dunque per l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento dell'inquadramento attribuito in comando in continuità con l'anzianità e l'esperienza professionale maturate presso l'amministrazione di provenienza ai fini della corretta determinazione dell'inquadramento giuridico presso l'Autorità e, pertanto, per l'accertamento del diritto della dott.ssa TT all'inquadramento nei ruoli di AR, senza soluzione di continuità e senza novazione del rapporto di lavoro, nella qualifica di Primo funzionario, o quantomeno di Funzionario I, con il riconoscimento del relativo trattamento economico e dell'EDR previsto per il periodo di comando.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa OV OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, dipendente a tempo indeterminato dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha prestato servizio presso AR in posizione di comando a decorrere dal 2019, svolgendo funzioni continuative e strutturali all’interno delle direzioni dell’Autorità.
2. In data 18 ottobre 2022, AR ha adottato la delibera n. 514/2022/A, con cui ha disciplinato l’avvio di una procedura straordinaria e transitoria volta all’inquadramento nei ruoli dell’Autorità del personale in posizione di comando alla data del 31 gennaio 2022, con almeno tre anni di comando prestati negli ultimi cinque anni.
3. La procedura prevedeva l’ammissione su domanda, la valutazione della professionalità maturata, l’inquadramento iniziale in uno dei livelli funzionali previsti dal Regolamento del personale, e l’attribuzione, a titolo di riconoscimento dell’esperienza maturata presso l’Autorità, di un trattamento economico accessorio denominato “Elemento distinto della retribuzione da comando” (EDR_C), commisurato agli anni di servizio in AR e al livello convenzionalmente assegnato durante il comando.
4. La ricorrente ha aderito alla procedura, presentando domanda nei termini e sottoscrivendo espressa accettazione delle condizioni previste. All’esito della procedura, con determinazione dirigenziale e conseguente comunicazione di presa di servizio, è stata inquadrata nel livello FIII della carriera dei funzionari AR, con decorrenza 1° dicembre 2022.
5. Con il presente ricorso, la ricorrente impugna gli atti sopra indicati, deducendo in sintesi: (i) l’illegittimità della qualificazione del nuovo rapporto come “novazione”, con conseguente perdita dell’anzianità e delle progressioni maturate nella pubblica amministrazione di provenienza; (ii) l’inadeguatezza del livello FIII riconosciuto, che non terrebbe conto delle funzioni effettivamente svolte durante il comando; (iii) la violazione del principio di parità di trattamento rispetto al personale assunto a tempo determinato presso AR e successivamente stabilizzato; (iv) la mancata valorizzazione dell’esperienza pregressa, in contrasto con i principi generali di buon andamento, ragionevolezza e tutela dell’affidamento.
6. Si è costituita l’Amministrazione resistente, eccependo preliminarmente l’incompetenza del Tribunale adito e, in subordine, la piena legittimità degli atti impugnati, trattandosi di procedura straordinaria fondata su criteri autonomi e accettati espressamente dalla ricorrente al momento della partecipazione.
7. All’udienza del 17 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato.
9. In via preliminare, deve essere confermata la competenza territoriale del TAR Lazio, come già ritenuto in sede cautelare, in ragione della localizzazione della sede di servizio della ricorrente presso la città di Roma, ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a., trattandosi di controversia relativa a pubblici dipendenti.
10. Nel merito, la procedura straordinaria disciplinata dalla delibera AR n. 514/2022/A si colloca al di fuori del paradigma del concorso pubblico ordinario. Essa è espressione dell’autonomia regolatoria e organizzativa di un’Autorità indipendente che, nella cornice dei poteri riconosciutile dalla legge, ha inteso valorizzare, nei limiti delle proprie esigenze funzionali, le professionalità già impiegate in posizione di comando.
11. La procedura è stata costruita in modo trasparente e articolato: ha previsto criteri di accesso oggettivi, tra cui il possesso di almeno tre anni di comando maturati in AR negli ultimi cinque anni, e ha previsto specifici meccanismi di riconoscimento dell’esperienza acquisita, mediante l’attribuzione dell’EDR_C e la determinazione dell’inquadramento iniziale.
12. In tale contesto, il comando ha assunto un ruolo rilevante sotto più profili: ha rappresentato una condizione di partecipazione alla procedura, sostituendo, di fatto, il requisito di esperienza professionale esterna normalmente richiesto nei concorsi pubblici ordinari, ed è stato valutato anche sotto il profilo economico con un sistema parametrico fondato sulla durata e sul livello convenzionale della posizione ricoperta. Questo conferma che il periodo di comando non è stato ignorato, bensì è stato integrato organicamente nel sistema della procedura straordinaria, assumendo valore sostitutivo rispetto ai requisiti di esperienza normalmente richiesti per l’accesso ai ruoli.
13. Deve inoltre rilevarsi che la valorizzazione dell’esperienza maturata in posizione di comando non si atteggia, nell’ordinamento, come diritto soggettivo a un determinato inquadramento funzionale o economico, ma come interesse legittimo alla corretta e non irragionevole considerazione di tale esperienza nell’ambito delle scelte organizzative dell’amministrazione. In tale prospettiva, la procedura straordinaria in esame non ha escluso né azzerato il servizio prestato in comando, ma lo ha assunto quale presupposto di accesso e quale parametro di riconoscimento economico, secondo criteri predeterminati e uniformemente applicati.
14. Quanto alla qualificazione del rapporto come nuovo e non continuativo rispetto al comando, essa è coerente sia con la disciplina generale del comando nel pubblico impiego, sia con il contenuto della delibera e dell’avviso pubblicato. La posizione di comando non determina il sorgere di un rapporto giuridico con l’amministrazione ospitante, né attribuisce un diritto al mantenimento di livelli o funzioni eventualmente svolte, salvo diversa previsione. L’instaurazione del rapporto con AR è avvenuta per effetto della volontaria partecipazione a una procedura regolata da criteri autonomi, accettati espressamente. Il personale che ha aderito alla procedura ha sottoscritto, senza condizioni, l’accettazione del livello attribuito, del trattamento economico riconosciuto, e della qualificazione giuridica del rapporto.
15. In tale cornice, non può ritenersi illegittima né discriminatoria la determinazione dell’inquadramento nel livello FIII. Il sistema adottato da AR si è basato su una valutazione oggettiva dei profili professionali e ha previsto la possibilità di attribuire livelli differenti in base alla combinazione tra funzioni svolte, durata del servizio e riscontro documentale. Né può invocarsi, in via generale, un diritto soggettivo al riconoscimento delle funzioni superiori eventualmente esercitate in comando, in assenza di un rapporto giuridico formale con l’amministrazione, che — si ribadisce — è rimasta distinta dall’amministrazione di appartenenza della ricorrente sino al nuovo inquadramento.
16. Il Collegio ritiene che la discrezionalità esercitata dall’Autorità in sede di inquadramento sia stata utilizzata in modo ragionevole e proporzionato. L’attribuzione del livello FIII, accompagnata dal riconoscimento dell’EDR_C, si colloca, infatti, all’interno di una gamma di soluzioni coerenti con il sistema di classificazione interno e con l’esigenza di evitare automatismi che, in una procedura straordinaria, avrebbero potuto determinare effetti distorsivi sull’equilibrio complessivo delle carriere e dei trattamenti del personale di ruolo.
17. Anche il richiamo al principio di parità di trattamento rispetto al personale a tempo determinato risulta inconferente. La Corte di Giustizia ha chiarito che la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE si applica in presenza di una comparabilità giuridica tra le situazioni considerate, che non sussiste nel caso del comando, istituto del tutto distinto dal contratto a termine. Il personale assunto a tempo determinato ha instaurato un rapporto di impiego diretto con AR, soggetto a regime giuridico e contrattuale unitario, mentre il personale in comando ha prestato servizio per l’Autorità rimanendo in organico presso l’amministrazione di provenienza. Le differenze nei trattamenti economici e giuridici sono pertanto giustificate da ragioni oggettive e coerenti con la normativa interna e unionale.
18. La dedotta violazione del principio di parità di trattamento non può, infatti, essere scrutinata in termini meramente astratti, dovendo la comparazione avvenire tra situazioni giuridiche effettivamente omogenee. Il personale comandato, pur svolgendo attività in favore dell’Autorità, resta titolare di un rapporto organico con altra amministrazione e non instaura, sino all’eventuale assunzione, un rapporto di impiego diretto con l’ente ospitante. Tale diversità strutturale costituisce ragione oggettiva idonea a giustificare un trattamento differenziato rispetto al personale assunto a tempo determinato e successivamente stabilizzato.
19. Quanto alla pretesa lesione del legittimo affidamento, non può ravvisarsi alcun affidamento giuridicamente tutelabile in ordine al mantenimento di un inquadramento superiore o di una progressione automatica. L’intera disciplina della procedura straordinaria era stata resa nota con l’avviso pubblico, allegato alla delibera, che esplicitava chiaramente la novazione del rapporto, l’assenza di automatismi nel riconoscimento delle funzioni svolte, e l’inquadramento iniziale previsto. L’adesione consapevole a tale regime, formalizzata nella sottoscrizione degli atti di assunzione, esclude in radice la possibilità di invocare successivamente un trattamento difforme da quello pattuito.
20. Infine, anche sotto il profilo sistemico, va osservato che la scelta di prevedere un trattamento economico distinto (l’EDR_C), correlato alla durata e alle responsabilità assunte in comando, rappresenta un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra l’esigenza di riconoscere la professionalità acquisita e quella di salvaguardare l’equilibrio tra le diverse categorie di personale interno. L’Autorità ha esercitato in modo non irragionevole la propria discrezionalità regolamentare, nell’ambito della cornice normativa e contrattuale applicabile.
21. Deve infine escludersi che la procedura straordinaria abbia inciso in modo imprevedibile o lesivo sulla sfera giuridica della ricorrente. Le regole dell’inquadramento, la qualificazione del rapporto e i criteri di valorizzazione erano chiaramente esplicitati negli atti di indizione, sicché l’adesione alla procedura implica l’accettazione consapevole di un assetto che, proprio perché straordinario e transitorio, non era volto a riprodurre meccanicamente le dinamiche proprie delle progressioni interne o delle stabilizzazioni.
22. Per tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
23. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della procedura di reclutamento oggetto della controversia e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL ZZ, Presidente
OV OT, Primo Referendario, Estensore
Benedetta Bazuro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV OT | EL ZZ |
IL SEGRETARIO