Articolo 9 della Legge 16 febbraio 1987, n. 81
Articolo 8Articolo 10
Versione
31 marzo 1987
Art. 9. 1. Entro quattro mesi dall'approvazione definitiva del nuovo codice di procedura penale il Governo invia per il parere il testo delle disposizioni di cui all'articolo 6 alla commissione indicata nell'articolo 8. Si applica, successivamente, la procedura prevista nel predetto articolo 8 ma il primo parere deve essere espresso entro sessanta giorni.
2. Le disposizioni indicate nel comma 1 sono emanate non oltre due mesi prima della data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ed entrano in vigore contestualmente allo stesso.
Entrata in vigore il 31 marzo 1987