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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/05/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2595 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Salvatrice Criscione
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano;
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato
Pagina 1 Invero il ricorrente – pur intervenuto nella procedura esecutiva n.244/2012 con atto depositato il 4/3/2013 – non ha poi precisato il proprio credito entro il termine assegnato del 31/3/2017, come dato atto dal professionista delegato nel progetto di distribuzione del ricavato: tale circostanza costituisce un comportamento non del tutto conforme alla ordinaria diligenza che è necessaria porre in essere al fine di accedere alle prestazioni del Fondo di Garanzia.
Inoltre l'esito finale della procedura, in caso di precisazione tempestiva del proprio credito e tenuto conto che lo stesso è assistito dai privilegi di Legge (privilegio ex art
2751 bis n.1 e 2776 c.c.), avrebbe potuto essere positivo, anche parzialmente, per il ricorrente.
Né il ricorrente ha prodotto documentazione sufficiente a dimostrare la complessiva insufficienza del patrimonio della Società.
Invero l'accesso al Fondo di garanzia può avvenire solo previa congrua dimostrazione di aver esperito ogni ragionevole sforzo di esecuzione individuale.
Secondo la Corte di Cassazione il datore che non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, per ragioni ostative di carattere soggettivo e/o oggettivo, risponde della garanzia patrimoniale generica, e laddove, al contempo, siano intervenuti la cessazione del rapporto lavorativo e l'inadempimento nella corresponsione del TFR, il meccanismo configurato ex lege richiede due requisiti differenti, rispetto a quelli attenzionati in caso di fallimento, ovvero la dimostrazione che il datore di lavoro “non è
soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267” e la prova che le garanzie patrimoniali del medesimo datore di lavoro sono risultate in tutto o in parte insufficienti
(sul punto, Cass., 1 aprile 2011, n. 7585).
In sede diversa da quella fallimentare, il lavoratore, dunque, deve provare l'insussistenza, perlomeno parziale, prevista dall'art. 2740 c.c., anche per il tramite di circostanze presuntive, quali quella di avere proceduto, in modo serio e adeguato,
Pagina 2 ancorché, eventualmente, infruttuoso all'esperimento dell'esecuzione forzata individuale.
Sempre la Corte di Cassazione (v sent 5 settembre 2016, n. 17593) ha sancito che “ in
caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge
fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l' ex art. 2 della l. n. CP_1
297 del 1982, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali
siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato
esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della
normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili “de jure” alla
persona del debitore”
Nel caso in questione il lavoratore non ha fornito tale adeguata prova dell'insolvenza del datore di lavoro, né ha utilizzato l'ordinaria diligenza nel porre in essere le azioni di esecuzione forzata.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento
Nulla sulle spese ex art 152 disp att cpc, vista la dichiarazione reddituale in atti
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso
2) Nulla sulle spese ex art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 13.5.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2595 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Salvatrice Criscione
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano;
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato
Pagina 1 Invero il ricorrente – pur intervenuto nella procedura esecutiva n.244/2012 con atto depositato il 4/3/2013 – non ha poi precisato il proprio credito entro il termine assegnato del 31/3/2017, come dato atto dal professionista delegato nel progetto di distribuzione del ricavato: tale circostanza costituisce un comportamento non del tutto conforme alla ordinaria diligenza che è necessaria porre in essere al fine di accedere alle prestazioni del Fondo di Garanzia.
Inoltre l'esito finale della procedura, in caso di precisazione tempestiva del proprio credito e tenuto conto che lo stesso è assistito dai privilegi di Legge (privilegio ex art
2751 bis n.1 e 2776 c.c.), avrebbe potuto essere positivo, anche parzialmente, per il ricorrente.
Né il ricorrente ha prodotto documentazione sufficiente a dimostrare la complessiva insufficienza del patrimonio della Società.
Invero l'accesso al Fondo di garanzia può avvenire solo previa congrua dimostrazione di aver esperito ogni ragionevole sforzo di esecuzione individuale.
Secondo la Corte di Cassazione il datore che non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, per ragioni ostative di carattere soggettivo e/o oggettivo, risponde della garanzia patrimoniale generica, e laddove, al contempo, siano intervenuti la cessazione del rapporto lavorativo e l'inadempimento nella corresponsione del TFR, il meccanismo configurato ex lege richiede due requisiti differenti, rispetto a quelli attenzionati in caso di fallimento, ovvero la dimostrazione che il datore di lavoro “non è
soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267” e la prova che le garanzie patrimoniali del medesimo datore di lavoro sono risultate in tutto o in parte insufficienti
(sul punto, Cass., 1 aprile 2011, n. 7585).
In sede diversa da quella fallimentare, il lavoratore, dunque, deve provare l'insussistenza, perlomeno parziale, prevista dall'art. 2740 c.c., anche per il tramite di circostanze presuntive, quali quella di avere proceduto, in modo serio e adeguato,
Pagina 2 ancorché, eventualmente, infruttuoso all'esperimento dell'esecuzione forzata individuale.
Sempre la Corte di Cassazione (v sent 5 settembre 2016, n. 17593) ha sancito che “ in
caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge
fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l' ex art. 2 della l. n. CP_1
297 del 1982, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali
siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato
esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della
normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili “de jure” alla
persona del debitore”
Nel caso in questione il lavoratore non ha fornito tale adeguata prova dell'insolvenza del datore di lavoro, né ha utilizzato l'ordinaria diligenza nel porre in essere le azioni di esecuzione forzata.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento
Nulla sulle spese ex art 152 disp att cpc, vista la dichiarazione reddituale in atti
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso
2) Nulla sulle spese ex art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 13.5.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3