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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. VG. 9657/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa RA Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.8.2025 da 1) Parte_1
Nata a MILANO cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]con l'Avv. DAMIANO MONTI presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_3
Nato a MILANO cittadino: Pt_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]con l'Avv. DAMIANO MONTI presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio CIVILE in Persona_1
(anno 2021 atto n. 71 reg. STATO CIVILE parte II serie C) In separazione dei beni. con il seguente figlio : nato a Milano in [...] 7.10. 2022 , cittadino italiano Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.8.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: RIPORTARE CONDIZIONI:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto , fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) Ordinare al Comune di Cesano Maderno (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) La casa attualmente abitata dalla IG.ra e dal piccolo in Viale Dei CP_1 Per_2
Mille n. 46 LI di proprietà della stessa viene scelta da entrambi i genitori come residenza prevalente del figlio;
4) Il IG. conferma di aver già provveduto all'asporto di tutti gli effetti Parte_3 personali;
5) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_2 mantenendo la collocazione prevalente presso la madre RA nell'abitazione di LI;
6) Il padre si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento (comprensivo di vitto e vestiario) del figlio la somma di € 350,00 entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo Per_2 bonifico bancario , come sta già avvenendo alle coordinate bancarie fornite dalla IG.ra ; CP_1
7) L'importo andrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo all'udienza di deposito delle note scritte al Giudice Relatore;
8) Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano Per_2 in data 14 novembre 2017 e quindi : spese mediche (da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo : a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b)cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base
/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lentia contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante /pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) cure dentistiche , odontoiatriche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitari Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Spese scolastiche ( da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo : a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche delle dotazioni richieste dalla scuola per attività sportiva rientrante nella normale programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) ; e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico( bus / treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Spese scolastiche ( da documentare ) che richiedono preventivo accordo : a) tasse scolastiche o universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche ( da documentare ) che non richiedono preventivo accordo : a) tempo prolungato pre-scuola e dopo –scuola ; b) centro ricreativo estivo ( oratorio , grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali ); Spese extra scolastiche ( da documentare ) che richiedono il preventivo accordo : a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento ed attrezzature ( comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative ( pittura , teatro, boy-scout) e baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida ( corso e lezioni) ; h) acquisto e manutenzione ( comprensivo di bollo e assicurazione ) per il mezzo di trasporto figli. 9) I rapporti con il minore ed ogni aspetto ad essi legato si atterranno al piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo, concordato tra i genitori al fine di garantire al figlio Per_2 un rapporto equilibrato con entrambi e i rispettivi familiari. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare , hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Le parti , con il ricorso introduttivo , hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia , come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p. c Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni , la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127 ter , 5° comma c.p. , dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire , sempre con la modalità dello scambio di note scritte
, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare .
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e della tenerissima età. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3 che hanno contratto matrimonio in il giorno 22 Luglio 2021; Persona_1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese di procedura al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di perché provveda Persona_1 alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delegato dr. Fulvia De Luca. Così deciso in Milano , il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa RA Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG