Articolo 6 della Legge 3 aprile 1980, n. 116
Articolo 5Articolo 7
Versione
20 aprile 1980
Art. 6.
Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge la regione Campania e le amministrazioni statali sono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi previsti dai precedenti articoli 1, 4 e 5, ancor prima dell'iscrizione in bilancio di detti importi.
I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
Entrata in vigore il 20 aprile 1980