Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
Sentenza 4 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02493/2026REG.PROV.COLL.
N. 01376/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1376 del 2025, proposto dal signor ER EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariano Scapicchio, con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di ferro 13;
contro
Comune di Melfi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Donatello Genovese, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
OM SC, NI AR IA, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Pesacane, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata n. 356/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Melfi, di OM SC e di NI AR IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Cons. GO De CA per le parti nessuno è presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor ER EL ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso avverso la nota n.108/2022 in data 3 ottobre 2022 del Comune di Melfi, di acquisizione gratuita al patrimonio comunale della pavimentazione di un piazzale antistante il fabbricato di sua proprietà dopo aver respinto due domande di sanatoria del 27 luglio 2009 e del 6 aprile 2016.
2. L’appellante è proprietario di alcuni terreni aventi la superficie complessiva di 9.514 mq., siti nella Contrada Incoronata del Comune di Melfi e ricadenti nelle aree di attrezzature di servizio
pubblico AS e IG della Zona IG22 del PRG, il cui art. 32, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione prevede che per tali aree “ di proprietà privata, la loro utilizzazione da parte dei proprietari è subordinata alla stipula di un’apposita convenzione con il Comune, finalizzata a stabilire sia le modalità dell’uso pubblico delle attrezzature realizzate, sia le relative garanzie ”.
Sui suddetti terreni aveva costruito un fabbricato il cui piano terra era destinato all’attività
commerciale e in relazione al quale aveva chiesto al Comune di poter pavimentare il piazzale antistante, cui erano seguiti i provvedimenti richiamati nell’atto impugnato.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso ritenendo innanzitutto che non vi fosse stata alcuna violazione dell’art. 13 della convenzione urbanistica approvata con Delibera del C.C. n. 45 dell’11 settembre 2012. Infondato era anche il supposto vizio di incompetenza poiché sul progetto di sanatoria era previsto nelle premesse della convenzione che vi fosse il parere favorevole del responsabile del procedimento. Le ulteriori censure sulla violazione delle norme in materia di appalti venivano ritenute insussistenti.
4. Appella il signor EL proponendo due motivi.
4.1. Il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 poiché il provvedimento di acquisizione al patrimonio dell’area in cui era stata effettuata la pavimentazione non ha
correttamente individuato le esatte dimensioni della superficie dell’area di sedime: oltre al piazzale abusivo, infatti, verrebbero illegittimamente acquisiti anche una parte di area a verde e l’intera
viabilità di piano.
4.2. Il secondo motivo ribadisce la sussistenza del vizio di incompetenza poiché non può essere il responsabile dell’area tecnica a decidere in ordine alla modifica della convenzione che compete al Consiglio comunale.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Melfi che ha chiesto il rigetto dell’appello.
All’udienza pubblica di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
6. L’appello è infondato.
6.1. Non vi è stata affatto un’inesatta quantificazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale poiché nel provvedimento di acquisizione impugnato, che richiama le precedenti ordinanze di demolizione, l’area interessata dall’abuso edilizio è individuata nella misura di mq. 2.430 circa.
Il frazionamento operato dal geometra incaricato dal Comune ha individuato una superficie di mq. 2.321, addirittura inferiore a quella indicata nelle ordinanze di demolizione.
Trattandosi di un effetto automatico dell’inottemperanza all’ordine demolizione, la motivazione dell’atto di acquisizione può ricavarsi dalla descrizione degli interventi sanzionati in atti precedenti.
6.2. Infondata anche la censura relativa alla presunta incompetenza del funzionario comunale.
L’abuso commesso è precedente alla stipula della convenzione risalendo al 2009 ed è già stato sanzionato con l’ordinanza di demolizione del 28 maggio 2009. Fu presentata subito un’istanza di sanatoria per la “ sistemazione a parcheggio di parte della maglia contraddistinta come “IG22” dal P.R.G. vigente ricadente in agro di Melfi alla Contrada Incoronata ”.
La sanatoria fu ritenuta ammissibile previa stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 32 delle NTA del PRG e il Consiglio comunale approvò uno schema di convenzione per la destinazione ad uso pubblico dell’area in questione. Dopo la conclusione delle controversie intraprese da una vicina dell’appellante che richiedeva al Comune di reprimere gli abusi di quest’ultimo, fu approvato un progetto preliminare di realizzazione delle opere presentato dall’appellante.
Ma la richiesta di modifica della convenzione, avanzata dal signor EL con le note del 2 settembre 2021 e del 25 ottobre 2021, pochi mesi dopo l’approvazione del progetto di
urbanizzazione dell’area è stato correttamente qualificato dal Comune come un tentativo di proseguire nella fruizione dell’abuso edilizio perpetrato dodici anni prima.
Dall’esame del contenuto della convenzione si ricava che le modifiche della stessa sono previste solamente laddove vi sia la necessità di adeguare l’accordo a nuove previsioni urbanistiche che vengano medio tempore approvate. In ogni caso, al di là di tale limite del quale non si riscontrano i presupposti per il suo superamento, le parti della convenzione non avevano raggiunto alcun accordo.
In conclusione, non essendo stato presentato il progetto esecutivo è stata inevitabile l’applicazione dell’art. 16 della convenzione, che prevede la risoluzione della stessa e l’acquisizione delle opere realizzate al patrimonio comunale.
7. Alla luce di quanto esposto, l’appello deve essere respinto.
Le spese del grado di giudizio possono essere compensate stante la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA EN, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
GO De CA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO De CA | DA EN |
IL SEGRETARIO