Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 26/01/2026, n. 306
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Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Rimessione in termini

    La malattia del legale rappresentante, amministratore unico e titolare della maggioranza delle quote, ha impedito alla società di proporre tempestivamente ricorso, giustificando la remissione in termini concessa dai primi giudici.

  • Rigettato
    Qualificazione delle prestazioni come noleggio di mezzi di trasporto anziché trasporto di persone

    La documentazione in atti dimostra che i rapporti tra la società e i tour operator riguardano il trasporto di persone nell'ambito di viaggi organizzati. La società agisce come vettore, obbligandosi a trasferire persone dietro corrispettivo. Le clausole contrattuali relative alle caratteristiche degli autobus servono a garantire standard qualitativi, non a qualificare la prestazione come noleggio. Le fatture si riferiscono a specifici trasporti di persone.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione 22, è chiamata a decidere sull'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che aveva accolto il ricorso della società Resistente_1 s.r.l. L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013, recuperando a tassazione l'IVA su servizi che la società aveva qualificato come trasporto internazionale di persone, con conseguente non imponibilità o esclusione ai fini fiscali, mentre l'Ufficio li aveva ricondotti alla fattispecie del noleggio di mezzi di trasporto, con applicazione dell'aliquota del 10%. La società, inizialmente, aveva ottenuto la remissione in termini per proporre ricorso a causa della demenza senile del suo legale rappresentante. L'Agenzia delle Entrate, con l'appello, solleva due motivi: il primo attiene alla violazione degli articoli 153, comma 2, c.p.c. e 21 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che le ragioni addotte per la remissione in termini non fossero idonee a giustificare l'attività processuale tardiva, dato che la società avrebbe potuto procedere alla sostituzione del legale rappresentante o che la conoscenza dell'atto impositivo e l'assistenza professionale avrebbero dovuto consentire una tempestiva impugnazione. Il secondo motivo riguarda il merito della controversia, ribadendo la qualificazione delle prestazioni come noleggio di mezzi di trasporto, assimilabile a contratti di locazione, in cui la prestazione principale sarebbe la fornitura degli autobus, come desumibile dalle clausole contrattuali che riguardano le caratteristiche dei mezzi. La società appellata, nelle controdeduzioni, contesta entrambi i motivi, affermando che la patologia del legale rappresentante costituisce causa non imputabile e che la propria attività è sempre stata focalizzata sul trasporto passeggeri, non sulla locazione di autobus, confermando la correttezza dell'inquadramento come contratti di trasporto internazionale.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, la Corte ritiene che la demenza senile del legale rappresentante abbia costituito un impedimento incolpevole per la società, privandola dell'unico soggetto legittimato a proporre ricorso, data la centralità della sua figura e la tipologia di amministrazione della società, giustificando così la remissione in termini concessa dai primi giudici. In ordine al merito, la Corte conferma le conclusioni dei primi giudici, ritenendo che la documentazione in atti dimostri l'esistenza di rapporti commerciali aventi ad oggetto il trasporto di persone nell'ambito di viaggi organizzati da tour operator, con la società appellata nel ruolo di vettore ai sensi dell'art. 1678 c.c. La Corte osserva che, sebbene i contratti dedichino spazio alle caratteristiche degli autobus, ciò non implica che la prestazione principale fosse la fornitura dei mezzi, bensì che i tour operator imponessero rigorosi standard qualitativi. Le fatture, inoltre, fanno riferimento a specifici viaggi e trasporti di persone, con indicazioni dettagliate che confermano la natura di contratto di trasporto e non di noleggio. Pertanto, l'appello viene rigettato, ma le spese processuali vengono compensate in ragione della particolare peculiarità della questione controversa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 26/01/2026, n. 306
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 306
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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