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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 26/01/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 306/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
TORIELLO MICHELE, RE
DE LORENZI ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1100/2021 depositato il 03/05/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 *s.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1336/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 02/11/2020
Atti impositivi:
- PRESA IN CARICO n. 059777201900002941000 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030102544 IRES-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Comapiono le parti che si riportano ognuno per quanto di loro ragione ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'1 ottobre 2018 l'Agenzia delle Entrate notificava al legale rappresentante della Resistente_1 s.r.l. l'avviso di accertamento n. TVM030102544, relativo all'anno di imposta 2013, recuperando a tassazione l'IVA su alcuni servizi effettuati in favore di tour operator, che la società aveva ricondotto ai fini fiscali al trasporto internazionale di persone (con conseguente non imponibilità, ex art. 9 d.
P.R. 29 ottobre 1972 n. 633, della tratta effettuata sul territorio nazionale, ed esclusione, ex articolo 7 del medesimo decreto, della tratta estera), e che l'Ufficio qualificava invece come noleggio di mezzi di trasporto, con conseguente applicazione dell'aliquota del 10% sull'imponibile complessivo.
La società formulava richiesta di remissione in termini ex art. 294, comma 3, c.p.c., che veniva accolta con ordinanza n. 104 del 27 novembre 2019, e proponeva, quindi, ricorso, contestando – per quanto in questa sede ancora rileva - la correttezza della riqualificazione operata dall'Ufficio.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con sentenza n. 1336 del 9 settembre 2020, depositata il 2 novembre 2020, accoglieva il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite, ritenendo che «l'art. 85 del D.Lgs.n.285 ha previsto che "il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone", ivi compreso quello effettuato mediante autobus, venga disciplinato da leggi specifiche che regolino la materia;
di qui la Legge n.218/2003, che ha appunto disciplinato in maniera organica il noleggio di autobus con conducente, tenendo presente, in ordine alla natura giuridica della fattispecie, che l'art. 54 del citato D.Lgs. collocava nella categoria degli "autoveicoli" anche gli "autobus", ossia i veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente. Pertanto, ai fini dell'inquadramento giuridico del contratto di noleggio di autoveicolo/autobus con conducente, è da ritenere che esso rappresenti un contratto di trasporto, come avvalorato dalla stessa dizione della citata Legge (art. l co. 2:" ... attività di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente"; art.2 co.2: "Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori ... "). D'altronde, per quanto attiene al servizio del conducente, ai fini lva, nel caso in cui - come in tale fattispecie - uno o più elementi siano costitutivi della prestazione principale, si ritiene esserci sempre un'unica prestazione, con servizi accessori a cui si applica la stessa disciplina della prestazione principale, tenuto conto che una prestazione è da considerare accessorio quando costituisce appunto non già un fine a sé stante, ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. Si ritiene quindi corretto l'operato della società ricorrente che si è attenuta alla disciplina dettata dagli artt. 7, 7 quater e 9 del D.P.R. n.633/1972 e dalla Dir. lva n.112/2006/CE.
Con atto di appello tempestivamente depositato l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza sopra indicata, deducendo innanzitutto la violazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c. e dell'articolo 21 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: si ritiene che le ragioni addotte a sostegno della richiesta di remissione in termini
(la demenza senile che aveva colpito il legale rappresentante della società) non potevano essere ritenute idonee a consentire l'espletamento tardivo di un'attività processuale ormai preclusa, non essendosi in presenza di un impedimento che, per cause non imputabili alla società, le ha impedito di esercitare tempestivamente un potere processuale;
si evidenzia che la società era a conoscenza dell'atto impositivo e avrebbe potuto, in considerazione delle condizioni di salute del legale rappresentante, procedere alla sua sostituzione e proporre ricorso nei termini previsti, tenendo anche conto, peraltro, della sospensione dei termini a seguito della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, nel corso del quale la società era stata assistita da un professionista delegato a ricevere anche le relative comunicazioni.
Quanto al merito della vicenda, l'Ufficio ribadisce che le prestazioni in oggetto devono intendersi rese in esecuzione di una operazione che ai fini fiscali viene in rilievo quale noleggio di mezzi di trasporto, e non come trasporto di passeggeri: «L'attività di noleggio non integra un contratto di trasporto, ma si sostanzia nella stipulazione di contratti di locazione, con i quali il noleggiatore concede l'utilizzo di una cosa mobile
(autobus) all'altra parte, per un determinato periodo e verso un determinato corrispettivo»; nella specie viene in rilievo una ipotesi di noleggio con conducente, nella quale il noleggiante mantiene, tramite suoi sottoposti
(l'autista), la direzione tecnica del viaggio;
in tal senso milita, ad avviso dell'Ufficio appellante, la circostanza che «Nei contratti stipulati dalla società Resistente_1 con i tour operator [..] assume un ruolo centrale la fornitura degli autobus;
numerose clausole contrattuali riguardano le caratteristiche che devono avere gli autobus forniti ai tour operator»: dunque, la prestazione principale non era il trasporto, ma la fornitura degli autobus.
La società appellata ha depositato controdeduzioni, ribadendo, quanto al primo motivo, che con la documentazione medica versata in atti è stata esaustivamente provata l'esistenza di una causa non imputabile alla società (la malattia del signor Nominativo_1, amministratore e titolare fin dal 1956 del 98% delle quote della società, manifestatasi silenziosamente dal mese di dicembre 2018, sì da condizionarne in maniera decisiva e irreversibile i comportamenti); quanto al secondo motivo, osserva che «mai ed in nessun caso la società ha effettuato il servizio di noleggio (inteso come locazione di mezzi), non rientrando tra le attività sociali, non essendo un'attività economicamente sostenibile in relazione alla propria organizzazione focalizzata, sin dall'avvio dell'attività, sul trasporto dei passeggeri e non certamente sulla locazione degli autobus, rivolgendosi ad una clientela del tutto opposta e, nemmeno in piccola parte sovrapponibile», e rimarca la correttezza delle argomentazioni con le quali i primi giudici hanno sostenuto essersi in presenza di contratti di trasporto internazionale di persone.
All'odierna udienza le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, illustrandone le argomentazioni a sostegno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Quanto al primo motivo è sufficiente osservare che non possono sussistere dubbi circa il fatto che la società appellata ha incolpevolmente fatto spirare i termini per impugnare tempestivamente l'avviso di accertamento poiché all'epoca dei fatti iniziò a palesarsi la demenza senile che afflisse il suo legale rappresentante: tanto non ha consentito alla società di approntare le dovute difese, né altri avrebbero potuto sostituirsi al signor
Nominativo_1, amministratore unico, legale rappresentate e titolare del 98% delle quote sociali, «in ragione – come è stato correttamente sottolineato nelle controdeduzioni - del tipo di amministrazione di cui disponeva la società nonché della centralità data alla figura dell'imprenditore da una persona anziana che per tutta la vita
è stata abituata a trattare le proprie questioni personalmente». Poiché, dunque, la documentata patologia ha privato la società dell'unico organo che avrebbe potuto legittimamente proporre ricorso, del tutto corretta si appalesa la rimessione in termini accordata dai primi giudici.
Quanto al merito della vicenda, le argomentazioni sviluppate dall'Ufficio nell'atto di appello non consentono di superare le ineccepibili conclusioni alle quali sono giunti i primi giudici: ed invero la documentazione in atti, che il contribuente ha allegato al ricorso presentato avverso l'avviso di accertamento in oggetto, consente di ritenere che tra la società di trasporti corrente in Tricase ed i diversi tour operators sono intercorsi rapporti commerciali aventi ad oggetto il trasporto di persone nell'ambito di viaggi organizzati e commercializzati dai tour operators;
la società appellata ha assunto, nell'ambito di questi rapporti, la posizione del vettore del contratto di trasporto di cui all'art. 1678 cod. civ., obbligandosi, dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro, a trasferire persone da un luogo a un altro, ed assumendo altresì, accanto a questa obbligazione principale, alcune obbligazioni accessorie (ad esempio trasportare i bagagli vigilando sugli stessi, ovvero assistere i passeggeri nella discesa e nella risalita dal mezzo).
La lettura dei documenti sottoscritti dalla società appellata e dai tour operators non consente di addivenire a conclusioni diverse: è vero che essi, come sottolineato dall'Ufficio appellante, dedicano ampio spazio alle caratteristiche che devono avere gli autobus forniti dalla Resistente_1 srl, ma questo non certo perché, come erroneamente ritenuto dall'Agenzia delle Entrate, «la prestazione principale resa dalla società Resistente_1 era quella di fornire gli autobus», ma perché attraverso quel documento i tour operators vincolavano la società appellata al rispetto di precisi e rigorosi standard qualitativi.
Nell'ambito di quei generali accordi sono state, poi, concluse le singole operazioni commerciali illegittimamente riprese a tassazione: la lettura delle fatture convince, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio appellante, che ciascuna di esse fa riferimento a ben precisi viaggi, e, dunque, a ben precisi trasporti di persone che Resistente_1 srl, assumendosi la responsabilità della relativa esecuzione, ha effettuato nell'ambito di viaggi organizzati dai tour operators: appare significativo che in ogni fattura l'indicato oggetto della prestazione non sia affatto il noleggio, ma «l'effettuazione del seguente tour con l'autobus targato …
»; peraltro, come già ineccepibilmente rilevato dai primi giudici, le cui conclusioni sul punto non risultano neppure contrastate con i motivi di appello, le fatture consentono di ricavare percorrenze e tempi di viaggio dei diversi autobus, con la distinzione tra le tratte in territorio italiano e quelle all'estero, e recano l'indicazione di codici alfanumerici che consentono di identificare con precisione il servizio di trasporto al quale si fa riferimento (cfr. pag. 6 delle controdeduzioni depositate dall'appellato: «A titolo esemplificativo si è allegata al ricorso la fattura n. 208/2013, emessa a Società_1, con il codice TEETAV08/21F13a. Tale codice è così composto: “TE” periodo estivo (aprile-ottobre); “ETAV” riferimento del tour riportato sulla brochure del tour operator;
“08” il numero di anni di collaborazione con Società_1; “21F13” il giorno il mese e l'anno d'inizio del tour;
“a” identificativo del bus in caso in cui più autobus effettuino in parallelo il tour»).
Le considerazioni che precedono inducono a rigettare l'appello dell'Ufficio, pur se la particolare peculiarità della questione controversia induce a compensare tra le parti le spese anche di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Spese compensate.
Così deciso in Lecce, il 13 gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Michele Toriello dott. Francesco Giardino
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
TORIELLO MICHELE, RE
DE LORENZI ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1100/2021 depositato il 03/05/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 *s.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1336/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 02/11/2020
Atti impositivi:
- PRESA IN CARICO n. 059777201900002941000 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030102544 IRES-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Comapiono le parti che si riportano ognuno per quanto di loro ragione ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'1 ottobre 2018 l'Agenzia delle Entrate notificava al legale rappresentante della Resistente_1 s.r.l. l'avviso di accertamento n. TVM030102544, relativo all'anno di imposta 2013, recuperando a tassazione l'IVA su alcuni servizi effettuati in favore di tour operator, che la società aveva ricondotto ai fini fiscali al trasporto internazionale di persone (con conseguente non imponibilità, ex art. 9 d.
P.R. 29 ottobre 1972 n. 633, della tratta effettuata sul territorio nazionale, ed esclusione, ex articolo 7 del medesimo decreto, della tratta estera), e che l'Ufficio qualificava invece come noleggio di mezzi di trasporto, con conseguente applicazione dell'aliquota del 10% sull'imponibile complessivo.
La società formulava richiesta di remissione in termini ex art. 294, comma 3, c.p.c., che veniva accolta con ordinanza n. 104 del 27 novembre 2019, e proponeva, quindi, ricorso, contestando – per quanto in questa sede ancora rileva - la correttezza della riqualificazione operata dall'Ufficio.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con sentenza n. 1336 del 9 settembre 2020, depositata il 2 novembre 2020, accoglieva il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite, ritenendo che «l'art. 85 del D.Lgs.n.285 ha previsto che "il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone", ivi compreso quello effettuato mediante autobus, venga disciplinato da leggi specifiche che regolino la materia;
di qui la Legge n.218/2003, che ha appunto disciplinato in maniera organica il noleggio di autobus con conducente, tenendo presente, in ordine alla natura giuridica della fattispecie, che l'art. 54 del citato D.Lgs. collocava nella categoria degli "autoveicoli" anche gli "autobus", ossia i veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente. Pertanto, ai fini dell'inquadramento giuridico del contratto di noleggio di autoveicolo/autobus con conducente, è da ritenere che esso rappresenti un contratto di trasporto, come avvalorato dalla stessa dizione della citata Legge (art. l co. 2:" ... attività di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente"; art.2 co.2: "Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori ... "). D'altronde, per quanto attiene al servizio del conducente, ai fini lva, nel caso in cui - come in tale fattispecie - uno o più elementi siano costitutivi della prestazione principale, si ritiene esserci sempre un'unica prestazione, con servizi accessori a cui si applica la stessa disciplina della prestazione principale, tenuto conto che una prestazione è da considerare accessorio quando costituisce appunto non già un fine a sé stante, ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. Si ritiene quindi corretto l'operato della società ricorrente che si è attenuta alla disciplina dettata dagli artt. 7, 7 quater e 9 del D.P.R. n.633/1972 e dalla Dir. lva n.112/2006/CE.
Con atto di appello tempestivamente depositato l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza sopra indicata, deducendo innanzitutto la violazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c. e dell'articolo 21 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: si ritiene che le ragioni addotte a sostegno della richiesta di remissione in termini
(la demenza senile che aveva colpito il legale rappresentante della società) non potevano essere ritenute idonee a consentire l'espletamento tardivo di un'attività processuale ormai preclusa, non essendosi in presenza di un impedimento che, per cause non imputabili alla società, le ha impedito di esercitare tempestivamente un potere processuale;
si evidenzia che la società era a conoscenza dell'atto impositivo e avrebbe potuto, in considerazione delle condizioni di salute del legale rappresentante, procedere alla sua sostituzione e proporre ricorso nei termini previsti, tenendo anche conto, peraltro, della sospensione dei termini a seguito della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, nel corso del quale la società era stata assistita da un professionista delegato a ricevere anche le relative comunicazioni.
Quanto al merito della vicenda, l'Ufficio ribadisce che le prestazioni in oggetto devono intendersi rese in esecuzione di una operazione che ai fini fiscali viene in rilievo quale noleggio di mezzi di trasporto, e non come trasporto di passeggeri: «L'attività di noleggio non integra un contratto di trasporto, ma si sostanzia nella stipulazione di contratti di locazione, con i quali il noleggiatore concede l'utilizzo di una cosa mobile
(autobus) all'altra parte, per un determinato periodo e verso un determinato corrispettivo»; nella specie viene in rilievo una ipotesi di noleggio con conducente, nella quale il noleggiante mantiene, tramite suoi sottoposti
(l'autista), la direzione tecnica del viaggio;
in tal senso milita, ad avviso dell'Ufficio appellante, la circostanza che «Nei contratti stipulati dalla società Resistente_1 con i tour operator [..] assume un ruolo centrale la fornitura degli autobus;
numerose clausole contrattuali riguardano le caratteristiche che devono avere gli autobus forniti ai tour operator»: dunque, la prestazione principale non era il trasporto, ma la fornitura degli autobus.
La società appellata ha depositato controdeduzioni, ribadendo, quanto al primo motivo, che con la documentazione medica versata in atti è stata esaustivamente provata l'esistenza di una causa non imputabile alla società (la malattia del signor Nominativo_1, amministratore e titolare fin dal 1956 del 98% delle quote della società, manifestatasi silenziosamente dal mese di dicembre 2018, sì da condizionarne in maniera decisiva e irreversibile i comportamenti); quanto al secondo motivo, osserva che «mai ed in nessun caso la società ha effettuato il servizio di noleggio (inteso come locazione di mezzi), non rientrando tra le attività sociali, non essendo un'attività economicamente sostenibile in relazione alla propria organizzazione focalizzata, sin dall'avvio dell'attività, sul trasporto dei passeggeri e non certamente sulla locazione degli autobus, rivolgendosi ad una clientela del tutto opposta e, nemmeno in piccola parte sovrapponibile», e rimarca la correttezza delle argomentazioni con le quali i primi giudici hanno sostenuto essersi in presenza di contratti di trasporto internazionale di persone.
All'odierna udienza le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, illustrandone le argomentazioni a sostegno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Quanto al primo motivo è sufficiente osservare che non possono sussistere dubbi circa il fatto che la società appellata ha incolpevolmente fatto spirare i termini per impugnare tempestivamente l'avviso di accertamento poiché all'epoca dei fatti iniziò a palesarsi la demenza senile che afflisse il suo legale rappresentante: tanto non ha consentito alla società di approntare le dovute difese, né altri avrebbero potuto sostituirsi al signor
Nominativo_1, amministratore unico, legale rappresentate e titolare del 98% delle quote sociali, «in ragione – come è stato correttamente sottolineato nelle controdeduzioni - del tipo di amministrazione di cui disponeva la società nonché della centralità data alla figura dell'imprenditore da una persona anziana che per tutta la vita
è stata abituata a trattare le proprie questioni personalmente». Poiché, dunque, la documentata patologia ha privato la società dell'unico organo che avrebbe potuto legittimamente proporre ricorso, del tutto corretta si appalesa la rimessione in termini accordata dai primi giudici.
Quanto al merito della vicenda, le argomentazioni sviluppate dall'Ufficio nell'atto di appello non consentono di superare le ineccepibili conclusioni alle quali sono giunti i primi giudici: ed invero la documentazione in atti, che il contribuente ha allegato al ricorso presentato avverso l'avviso di accertamento in oggetto, consente di ritenere che tra la società di trasporti corrente in Tricase ed i diversi tour operators sono intercorsi rapporti commerciali aventi ad oggetto il trasporto di persone nell'ambito di viaggi organizzati e commercializzati dai tour operators;
la società appellata ha assunto, nell'ambito di questi rapporti, la posizione del vettore del contratto di trasporto di cui all'art. 1678 cod. civ., obbligandosi, dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro, a trasferire persone da un luogo a un altro, ed assumendo altresì, accanto a questa obbligazione principale, alcune obbligazioni accessorie (ad esempio trasportare i bagagli vigilando sugli stessi, ovvero assistere i passeggeri nella discesa e nella risalita dal mezzo).
La lettura dei documenti sottoscritti dalla società appellata e dai tour operators non consente di addivenire a conclusioni diverse: è vero che essi, come sottolineato dall'Ufficio appellante, dedicano ampio spazio alle caratteristiche che devono avere gli autobus forniti dalla Resistente_1 srl, ma questo non certo perché, come erroneamente ritenuto dall'Agenzia delle Entrate, «la prestazione principale resa dalla società Resistente_1 era quella di fornire gli autobus», ma perché attraverso quel documento i tour operators vincolavano la società appellata al rispetto di precisi e rigorosi standard qualitativi.
Nell'ambito di quei generali accordi sono state, poi, concluse le singole operazioni commerciali illegittimamente riprese a tassazione: la lettura delle fatture convince, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio appellante, che ciascuna di esse fa riferimento a ben precisi viaggi, e, dunque, a ben precisi trasporti di persone che Resistente_1 srl, assumendosi la responsabilità della relativa esecuzione, ha effettuato nell'ambito di viaggi organizzati dai tour operators: appare significativo che in ogni fattura l'indicato oggetto della prestazione non sia affatto il noleggio, ma «l'effettuazione del seguente tour con l'autobus targato …
»; peraltro, come già ineccepibilmente rilevato dai primi giudici, le cui conclusioni sul punto non risultano neppure contrastate con i motivi di appello, le fatture consentono di ricavare percorrenze e tempi di viaggio dei diversi autobus, con la distinzione tra le tratte in territorio italiano e quelle all'estero, e recano l'indicazione di codici alfanumerici che consentono di identificare con precisione il servizio di trasporto al quale si fa riferimento (cfr. pag. 6 delle controdeduzioni depositate dall'appellato: «A titolo esemplificativo si è allegata al ricorso la fattura n. 208/2013, emessa a Società_1, con il codice TEETAV08/21F13a. Tale codice è così composto: “TE” periodo estivo (aprile-ottobre); “ETAV” riferimento del tour riportato sulla brochure del tour operator;
“08” il numero di anni di collaborazione con Società_1; “21F13” il giorno il mese e l'anno d'inizio del tour;
“a” identificativo del bus in caso in cui più autobus effettuino in parallelo il tour»).
Le considerazioni che precedono inducono a rigettare l'appello dell'Ufficio, pur se la particolare peculiarità della questione controversia induce a compensare tra le parti le spese anche di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Spese compensate.
Così deciso in Lecce, il 13 gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Michele Toriello dott. Francesco Giardino