Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 27/03/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00093/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00128/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 128 del 2026, proposto dalla Cor.El S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B9A5E52E54, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Borney, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Livenza Tagliamento Acque s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Michielin e Helga Garuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della M.E.B. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Bricchi ed Ermanno Vaglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 1772/2026 adottato e comunicato in data 5 febbraio 2026, con il quale la Livenza Tagliamento Acque s.p.a. ha escluso la ricorrente dalla gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di materiale elettrico CIG B9A5E52E54;
- dei verbali della commissione di gara nn. 1, 2 e 3 rispettivamente del 27 gennaio 28 gennaio e 5 febbraio 2026;
- della determinazione del Direttore Generale Livenza Tagliamento Acque S.p.a. n. 85/2026 del 5 febbraio 2026 con la quale sono stati approvati i verbali della Commissione di Gara;
- della determinazione del Direttore Generale di Livenza Tagliamento Acque S.p.a. n. 138/2026 del 23 febbraio 2026 comunicata con atto in pari data, con la quale l’appalto è stato aggiudicato alla M.E.B. s.r.l.;
- per quanto occorrer possa del bando, del disciplinare, in particolare dell’art 4.4 e del capitolato speciale, in particolare dell’art. 10, della gara di appalto, nella parte in cui dispongono l’esclusione dell’offerta per il caso di mancata allegazione di contratto preliminare di acquisto, locazione o comodato di un “magazzino rivendita” con le caratteristiche di cui all’art. 10 del CSA ovvero con la possibilità di acquisto a banco;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non noto;
nonché per la declaratoria di nullità del contratto per la fornitura l’appalto per la fornitura di materiale elettrico eventualmente nelle more stipulato;
per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a risultare aggiudicataria dell’appalto per l’appalto e a stipulare il relativo contratto, anche mediante subentro, ovvero, in subordine, ove non possibile risarcimento in forma specifica mediante subentro nel contratto, per il risarcimento del danno conseguente alla illegittimità degli atti impugnati, ivi compresa la mancata percezione dell’utile, come sarà determinato in corso di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Livenza Tagliamento Acque s.p.a. e della M.E.B. s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. EL SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con bando del 18 dicembre 2025, la Livenza Tagliamento Acque s.p.a. (di seguito, anche “LTA”) ha indetto una procedura aperta per l’affidamento della fornitura di materiale elettrico, per un importo a base d’asta pari a euro 1.185.000,00 oltre IVA, da aggiudicarsi secondo il criterio del massimo ribasso, con esecuzione presso la sede operativa dell’ente sita in Sesto al Reghena.
Il disciplinare di gara, all’art. 4.4, prevede quale requisito di esecuzione l’obbligo per il concorrente di dimostrare di avere a disposizione o, in alternativa, di impegnarsi a dotarsi per tutta la durata del contratto, di un magazzino con possibilità di vendita al banco. Il capitolato, all’art. 10, specifica che tale magazzino avrebbe dovuto essere ubicato entro una distanza stradale non superiore a 50 km dalla sede di LTA e che il concorrente avrebbe dovuto dimostrarne la disponibilità, a titolo di “proprietà, locazione, comodato, ecc.” ovvero impegnarsi a dotarsene entro 15 giorni dall’aggiudicazione, prevedendo altresì la risoluzione del contratto in caso di mancata disponibilità.
2. Alla procedura ha partecipato, tra gli altri, la Cor.El. S.r.l. (di seguito, anche “CO”) che ha presentato un’offerta economica recante un ribasso pari a € 185.080,02 e, non disponendo di un magazzino conforme alle prescrizioni di gara, ha dichiarato di impegnarsi a dotarsene in caso di aggiudicazione, precisando che lo stesso sarebbe stato individuato successivamente.
Nel corso della prima seduta del 27 gennaio 2026, la Commissione di gara ha rilevato che la dichiarazione resa da CO non indicava né l’ubicazione né la distanza del punto vendita, come richiesto dal disciplinare, e che non risultava allegato alcun contratto preliminare di locazione, acquisto o comodato, essendo stato prodotto unicamente un generico impegno a garantire un punto vendita entro il raggio di 50 km. Inoltre, emergeva che il magazzino sarebbe stato messo a disposizione da un soggetto terzo, individuato in un fornitore della società, mediante accordo commerciale.
In ragione di tali carenze, la Commissione ha indi disposto l’attivazione del soccorso istruttorio, invitando CO a integrare la documentazione prodotta.
3. A seguito di tale richiesta, la società ha precisato l’indirizzo del punto vendita (sito in Pordenone e distante circa 15 km dalla sede di LTA), confermando che il magazzino era di proprietà del proprio fornitore e allegando un accordo commerciale che autorizzava l’utilizzo delle relative filiali per ritiri al banco.
Nella successiva seduta riservata, la Commissione ha rilevato tuttavia che la documentazione integrativa, oltre a non rivestire la forma di un contratto preliminare di locazione, acquisto o comodato, non garantiva la “titolarità diretta” del magazzino in capo al concorrente, trattandosi di una struttura gestita da un soggetto terzo. Pertanto, ritenuta la persistente carenza dei requisiti richiesti dalla lex specialis , ha disposto l’esclusione della società dalla procedura.
4. All’esito della gara, l’appalto è stato quindi aggiudicato alla M.E.B. s.r.l., che aveva presentato un’offerta pari a € 195.560,00, superiore a quella formulata da CO, che, in assenza dell’esclusione, sarebbe quindi risultata aggiudicataria.
5. Avverso i provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione, la società CO ha proposto il presente ricorso, chiedendo l’annullamento degli atti di gara e deducendo due motivi così rubricati:
1. “ Eccesso di potere – travisamento dei fatti – illogicità manifesta – difetto di motivazione – violazione dell’art. 4.4. del Disciplinare di gara e dell’art. 10 del capitolato speciale di appalto – violazione degli artt. 10 e 113 del D.Lgs. 36/2023 - del principio di massima partecipazione ”;
2. “ Violazione di legge – violazione degli artt. 10 e 113 D.Lgs. 36/2023 ”.
6. La Livenza Tagliamento Acque s.p.a. e la M.E.B. s.r.l. si sono costituite in giudizio in resistenza al ricorso.
7. Alla camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm..
8. Il ricorso è fondato, nei sensi appresso indicati.
9. Occorre preliminarmente affermare la competenza territoriale di questo T.A.R. perché, “ ai sensi dell'art. 13, comma 1 c.p.a. tra i due criteri di riparto della competenza territoriale, quello del luogo della sede dell'autorità emanante, e quello del luogo di produzione degli effetti dell'atto impugnato, si deve dare prevalenza a quest'ultimo in virtù del dato letterale costituito dall'uso dell'espressione "comunque". Pertanto, ai fini dell'individuazione del Tribunale amministrativo regionale competente a conoscere del ricorso avverso gli atti di una procedura di evidenza pubblica, deve aversi riguardo al luogo di produzione degli effetti diretti cui è preordinato l'atto finale della procedura, ossia all'ambito territoriale di esplicazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria conseguente all'emanazione dell'atto di aggiudicazione e alla stipula contrattuale, e dunque al luogo di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, indipendentemente dalla sede della stazione appaltante, dal luogo di svolgimento delle operazioni di gara e/o dalla sede dei partecipanti alla gara ” (Cons. di Stato, n. 3555/2023).
L’art. 8 del capitolato prevede che “ Le forniture di cui al presente appalto come elencate all’art. precedente nonché nell’offerta economica dovranno essere consegnate franco ns. magazzini gestiti da Livenza Tagliamento Acque S.p.A. e pertanto presso:
- la sede amministrativa/operativa di Via Cornia 1/C – Sesto al Reghena (PN);
- secondo eventuali particolari casi presso i cantieri e/o depositi del territorio gestito da Livenza Tagliamento Acque S.p.A. i cui comuni sono rilevabili dal sito internet aziendale ”.
L’ambito territoriale di esplicazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria conseguente all'emanazione dell'atto di aggiudicazione è pertanto in toto ricadente, quantomeno allo stato, all’interno del territorio di competenza di questo T.A.R.. Significativa è al riguardo la stessa previsione che il magazzino di cui all’art. 10 del capitolato sia collocato in prossimità della sede di Via Cornia 1/C – Sesto al Reghena, a ulteriore conferma che l’attività dell’aggiudicatario per l’esecuzione del contratto è ivi nella sostanza localizzata.
L’ipotesi, pure prevista al secondo punto dell’art. 8 appena richiamato (“ secondo eventuali particolari casi presso i cantieri e/o depositi del territorio gestito da Livenza Tagliamento Acque S.p.A. i cui comuni sono rilevabili dal sito internet aziendale ”) , secondo cui la stazione appaltante potrebbe, durante l’esecuzione del contratto, affidare all’aggiudicatario eventuali interventi da effettuarsi in comuni posti nella circoscrizione dal T.A.R. Veneto (c.d. “area SUD”), “ non influisce sulla individuazione del giudice territorialmente competente, la quale va compiuta al momento dell’introduzione della lite in ragione della formale individuazione, da parte della legge di gara, del luogo ove sono collocate le infrastrutture attuale oggetto del servizio, restando invece irrilevanti, per il principio della perpetuatio jurisdictionis, le successive dilatazioni dell’oggetto della commessa che potrebbero verificarsi nelle fasi esecutive ” (in questi termini, T.A.R. Veneto, ordinanza collegiale, n. 360/2020).
Si può quindi passare all’esame del merito del ricorso.
10. Col primo motivo la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’esclusione per l’erronea valutazione della documentazione prodotta: pur prevedendo il disciplinare la dimostrazione dell’impegno ad acquisire la disponibilità del magazzino attraverso la produzione di un accordo nella forma del contratto preliminare, tale clausola dovrebbe essere interpretata in modo coerente con i principi di proporzionalità e massima partecipazione. Secondo la ricorrente, il capitolato ammetteva anche forme diverse di disponibilità del magazzino e, in tale prospettiva, l’accordo commerciale stipulato con la Elettroveneta s.p.a. sarebbe idoneo a garantire la concreta disponibilità di un punto vendita entro 50 km, conforme alle esigenze della stazione appaltante. Pertanto, a prescindere dalla qualificazione formale dell’accordo, risulterebbe soddisfatto il requisito sostanziale richiesto dalla lex specialis , con conseguente illegittimità dell’esclusione disposta dalla LTA.
10.1. Questo primo motivo è infondato, il che consente di prescindere dalla relativa eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa della LTA.
10.2. L’art. 10 del capitolato prevede quanto segue:
“ ART. 10 - AZ RI
Il concorrente dovrà dimostrare di avere la disponibilità, a titolo di proprietà, locazione, comodato, etc., o di impegnarsi espressamente a dotarsi per tutta la durata del contratto, entro 15 giorni dall’aggiudicazione, di almeno un magazzino, con la possibilità di acquisto a banco ubicato ad una distanza (stradale) non superiore a 50 km dalla sede di LTA sita in Comune di Sesto al Reghena (VE), in Via Cornia 1/C.
LTA si riserva la facoltà di eseguire, prima dell’inizio della fornitura o in corso dello stesso, una verifica presso i magazzini, al fine di verificare l’effettiva rispondenza degli stessi a quanto normato con il presente Capitolato.
In ogni caso, si precisa sin d’ora che il “magazzino rivendita” dovrà essere concretamente disponibile entro il termine di cui sopra.
La mancanza dei magazzini con possibilità di rivendita a banco come dal presente CSA sarà motivo di risoluzione del contratto ”.
Il par. 4.4 del disciplinare prevede quanto segue:
“ REQUISITI DI ESECUZIONE
Ai sensi dell’art. 113 del Codice il soggetto affidatario, entro 15 giorni dall’aggiudicazione, dovrà dimostrare di possedere e mantenere per l’intera durata di esecuzione del contratto i requisiti seguenti di esecuzione.
Magazzino rivendita – art. 10 CSA
Il concorrente dovrà dimostrare di avere a disposizione o di impegnarsi espressamente a dotarsi e mantenere per l’intera durata del contratto un “magazzino rivendita” con le caratteristiche di cui all’art. 10 del CSA ovvero con la possibilità di acquisto a banco.
La dichiarazione relativa alla dimostrazione del requisito in argomento dovrà essere effettuata da parte del legale rappresentante del concorrente mediante la compilazione del relativo parametro della “Risposta di qualifica” della RDO on line ove il concorrente indica:
1. l’ubicazione del magazzino;
2. la distanza stradale intercorrente tra esso e l’indirizzo della sede di LTA indicata all’art. 10 del CSA ricavata dall’applicazione “Google Maps” (https://www.google.it/maps) con l’opzione mezzo “Auto”.
Il concorrente che dichiarerà di avere a disposizione il magazzino rivendita dovrà allegare all’offerta, nella documentazione da inserire nella busta amministrativa:
- il contratto di locazione/acquisto/comodato oppure autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. (nel caso di proprietà);
- certificato Iscrizione Camera di Commercio dal quale risulti un elenco delle sedi fra cui almeno quella dichiarata come sopra descritta e con le caratteristiche richieste e pertanto classificata come “vendita/commercio al dettaglio di materiale elettrico” e/o “commercio al minuto di materiale elettrico”.
Il concorrente che dichiarerà di impegnarsi espressamente a dotarsi del magazzino rivendita dovrà allegare all’offerta, nella documentazione da inserire nella busta amministrativa:
- il relativo contratto preliminare di locazione, acquisto o comodato, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale.
➢ Solo nel caso in cui il concorrente che abbia dichiarato di impegnarsi espressamente a dotarsi del magazzino e sia risultato aggiudicatario, la dimostrazione del possesso del requisito dovrà avvenire entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione mediante la presentazione della seguente documentazione:
- contratto di locazione/acquisto/comodato relativa al magazzino rivendita indicato in sede di presentazione dell’offerta.
- copia delle comunicazioni inviate agli enti interessati (CCIAA, Ag. Entrate, Entri previdenziali e assicurativi, ecc.) relative all’apertura della sede dichiarata e come sopra descritta con le caratteristiche richieste e pertanto classificata come “vendita/commercio al dettaglio di materiale elettrico” e/o “commercio al minuto di materiale elettrico ”.
L’aggiudicatario dovrà avere il pieno possesso del magazzino, indicato in sede di presentazione dell’offerta, entro quindici giorni dall’aggiudicazione pena la revoca dell’aggiudicazione stessa e quindi la non sottoscrizione del contratto senza che l’aggiudicatario stesso possa vantare alcunché nei confronti della Stazione Appaltante.
L’aggiudicatario dovrà mantenere il requisito per tutta la durata del contrato ”.
10.3. Dalla lettura coordinata dell’art. 10 del capitolato e del par. 4.4 del disciplinare emerge che la stazione appaltante ha distinto chiaramente tra:
a) la disponibilità attuale del magazzino, da comprovare mediante contratto definitivo (o autodichiarazione in caso di proprietà);
b) l’impegno a dotarsene, da comprovare invece, a pena di esclusione, mediante la produzione di un contratto preliminare di locazione, acquisto o comodato.
È opportuno chiarire sin d’ora però che il disciplinare, a differenza del capitolato, ha introdotto una disciplina molto più precisa e vincolante.
Infatti, il capitolato si limita a prevedere un impegno generico a dotarsi, entro 15 giorni dall’aggiudicazione e per tutta la durata del contratto, di almeno un magazzino; inoltre, nel fare riferimento all’eventuale disponibilità già esistente, impiega formule aperte (come “ecc.”), che rendono evidente che l’elenco degli strumenti contrattuali indicati è a mero titolo esemplificativo.
Il disciplinare, invece, ha tipizzato in modo puntuale e tassativo le modalità di dimostrazione del requisito nella fase di gara, eliminando ogni margine di equipollenza e imponendo espressamente uno specifico titolo giuridico idoneo a garantire la futura “diretta” e “piena titolarità” del bene, individuato nel preliminare di locazione/acquisto/comodato (in questi termini si esprime la Commissione nel verbale della seduta del 5 febbraio 2026 “ il Disciplinare di gara dispone espressamente che il concorrente debba produrre, pena l'esclusione, un contratto preliminare di locazione o acquisto o comodato, assicurando in tal modo, in caso di aggiudicazione, che l'appaltatore abbia la piena disponibilità di un proprio magazzino rivendita, di cui abbia la titolarità ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento. L'obbligatorietà della piena disponibilità di un magazzino-rivendita la cui titolarità sia direttamente in capo all'appaltatore risulta evidente anche da quanto previsto dal disciplinare di gara ”).
10.4. Ne consegue che non è condivisibile l’assunto della ricorrente secondo cui, rettamente interpretando la lex specialis , sarebbe sufficiente una generica prova della futura disponibilità del magazzino, assicurata attraverso forme contrattuali ulteriori e diverse da quelle indicate, perché a ciò osta l’insuperabile dato testuale appena richiamato.
Il disciplinare richiede espressamente un vincolo giuridico già perfezionato in forma di preliminare, idoneo a garantire – secondo gli effetti propri di tale accordo privatistico - l’effettiva e coercibile acquisizione della disponibilità in caso di aggiudicazione, nelle forme dei contratti previsti dall’art. 4.4. (comodato/acquisto/locazione).
10.5. Sotto tale profilo, l’accordo commerciale prodotto dalla ricorrente non è conforme alle prescrizioni di gara, in quanto:
- non integra un contratto preliminare riconducibile alle figure tipiche indicate (locazione, acquisto o comodato);
- non attribuisce alla concorrente un diritto giuridicamente vincolante alla “diretta” e “piena titolarità” del magazzino;
- configura, piuttosto, un rapporto di collaborazione con un soggetto terzo, che non garantisce la titolarità diretta richiesta dalla lex specialis .
Né può ritenersi che il riferimento, contenuto nel capitolato, a forme diverse di disponibilità (“etc.”) consenta di superare la più puntuale previsione del disciplinare, che, quale atto regolatore della procedura, specifica in modo vincolante le modalità di dimostrazione del requisito ai fini della partecipazione.
Tant’è vero che, del tutto coerentemente con questa impostazione, la stessa Commissione ha ritenuto altresì indimostrato il requisito della “diretta e piena titolarità”, tratto evidentemente in via interpretativa dagli effetti tipici dei contratti di comodato, locazione e acquisto di immobili.
10.6. Deve pertanto ritenersi che la Commissione abbia correttamente applicato la disciplina di gara, rilevando la carenza di un elemento essenziale richiesto a pena di esclusione, senza che residuino margini per un’interpretazione estensiva o sostanzialistica della documentazione prodotta.
Il primo motivo è quindi infondato.
11. Col secondo motivo la ricorrente ha dedotto, in via subordinata, che, ove si ritenesse vincolante la prescrizione del disciplinare che imponeva, a pena di esclusione, la produzione di un contratto preliminare e la piena titolarità del magazzino – escludendo altre forme negoziali che garantiscano la disponibilità di quanto richiesto dall’art. 10 del capitolato -, tale clausola sarebbe illegittima.
Essa avrebbe infatti trasformato un requisito di esecuzione in requisito di partecipazione, in violazione degli artt. 10 e 113 del D.Lgs. 36/2023, introducendo una causa di esclusione non consentita. Inoltre, limitando le forme di disponibilità del magazzino a locazione, comodato o acquisto, imporrebbe un requisito sproporzionato e contrario ai principi di massima partecipazione e di risultato. Ne conseguirebbe l’illegittimità derivata dell’esclusione, avendo la stazione appaltante applicato una clausola illegittima del disciplinare.
11.1. Il motivo è fondato, nei sensi appresso indicati.
11.2. L'orientamento giurisprudenziale prevalente (da ultimo richiamato da Cons. di Stato, n. 2079/2026) ha precisato che “ la regolazione dei requisiti di esecuzione va rinvenuta nella lex specialis e sul punto è intervenuta anche la Corte di giustizia UE (sez. I, 8 luglio 2021, n. 428) che ha chiarito come l'attrazione di una specifica capacità prestazionale nell'alveo dei requisiti di partecipazione, sebbene inerente stricto sensu alle concrete modalità di svolgimento della futura attività contrattuale, dunque dell'offerta, ben può essere giustificata dal rafforzamento dell'esigenza per la stazione appaltante di assicurarsi, a monte, che coloro che partecipano alla gara dimostrino di poter essere nelle condizioni di svolgere determinate prestazioni richiedenti caratteristiche operative peculiari. Tale esigenza è tuttavia controbilanciata dal principio secondo cui il fatto di obbligare gli offerenti a soddisfare tutte le condizioni di esecuzione dell'appalto sin dalla presentazione della loro offerta costituisce un requisito eccessivo che, di conseguenza, rischia di dissuadere tali operatori dal partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e, in tal modo, viola i principi di proporzionalità e di trasparenza. In tal senso la giurisprudenza, consapevole che la questione in esame si presti a interpretazioni oscillanti, in quanto non ancorate a parametri oggettivi, si è dimostrata, nondimeno, propensa a valorizzarla in una più comprensiva prospettiva proconcorrenziale, legittimando la prospettica disponibilità in executivis di requisiti di troppo onerosa (e, come tale, sproporzionata ed eccessivamente restrittiva) acquisizione preventiva (Cons. Stato, Sez. V, 16 agosto 2022, n. 7137; id. 17 dicembre 2020, n. 8101; id., 9 febbraio 2021, n. 1214)”.
11.3. Alla luce di tali coordinate, appare evidente che, per la portata dei requisiti di esecuzione nella procedura in esame – quale emerge dall’interpretazione testuale dell’art. 4.4 del disciplinare, ragionevolmente fatta propria dalla commissione e dal RUP – la previsione risulta eccessiva e sproporzionata rispetto alla finalità perseguita dall’art. 10 del capitolato, oltre che eccessivamente e irragionevolmente impattante sul principio della concorrenza e del favor partecipationis .
11.4. In relazione alle specifiche finalità dell’appalto, infatti, non era necessario assicurare, attraverso figure contrattuali tipiche ed esclusive, la diretta e piena “titolarità” del magazzino, potendo l’esigenza della LTA essere adeguatamente soddisfatta mediante la dimostrazione, da parte del concorrente, della pre-esistenza di un vincolo negoziale serio e idoneo a garantire la “disponibilità” dello stesso. Tale disponibilità, infatti, ben può essere conseguita attraverso plurimi e variegati schemi negoziali, anche atipici, ivi comprese forme di impegno di natura commerciale, purché concretamente idonee allo scopo.
La limitazione delle forme di disponibilità del magazzino alle sole figure tipiche della locazione, dell’acquisto o del comodato, con esclusione di altri strumenti negoziali idonei, si pone in contrasto con i principi di massima partecipazione e di apertura al mercato, in quanto preclude l’accesso a operatori economici che, pur in grado di garantire il risultato richiesto, si avvalgono di modelli organizzativi differenti.
11.5. Inoltre, l’art. 4.4 del disciplinare determina un’indebita anticipazione alla fase di gara di impegni economici e giuridici del concorrente, imponendo - quale requisito a pena di esclusione - l’instaurazione di un vincolo giuridico con terzi, nella forma del contratto preliminare, per l’acquisizione della disponibilità del magazzino.
L’imposizione, già in sede di gara, di un vincolo negoziale preliminare integra un aggravio non necessario e restrittivo della concorrenza, in quanto espone il concorrente, in modo irragionevole, non solo all’assunzione di obblighi economici e giuridici verso terzi indipendentemente dall’esito della gara, ma anche al rischio di dover stipulare il contratto definitivo – in esecuzione del preliminare – pur in assenza di aggiudicazione.
Per contro, l’interesse della stazione appaltante a disporre di un punto vendita entro una determinata distanza può essere adeguatamente tutelato mediante una dimostrazione meno rigida da parte del concorrente, fondata sulla disponibilità, giuridicamente rilevante, di terzi a mettere a disposizione il magazzino con le caratteristiche richieste dal capitolato.
Va altresì considerato che l’impegno richiesto sin dalla fase di gara non è neppure funzionale all’interesse della LTA a prevenire offerte azzardate: da un lato, è sempre verificabile in concreto la consistenza dell’impegno negoziale o commerciale dichiarato; dall’altro, resta ferma la possibilità di un pieno controllo successivo all’aggiudicazione e, in caso di inadempimento, di attivare i rimedi propri della fase esecutiva (revoca o risoluzione), come espressamente previsto dall’art. 10 del capitolato (“ La mancanza dei magazzini con possibilità di rivendita a banco come dal presente CSA sarà motivo di risoluzione del contratto ”).
Risulta, pertanto, sproporzionato imporre al concorrente, già in sede di offerta, l’assunzione di un impegno vincolante mediante contratto preliminare, suscettibile di esecuzione anche in assenza di aggiudicazione. In altri termini, il disciplinare impone la creazione anticipata di un vincolo negoziale effettivo prima che il concorrente sia individuato quale aggiudicatario, esponendolo a obblighi potenzialmente pregiudizievoli.
11.6. Non persuade, infine, l’argomento dell’Amministrazione secondo cui “ il contratto preliminare […] non è un onere gravoso […] e ben può essere sottoposto alla condizione dell’aggiudicazione della gara ” (memoria difensiva del 20 marzo 2026, p. 17). La stipula di un contratto preliminare costituisce, infatti, un’operazione potenzialmente molto onerosa (essendo peraltro spesso, nella pratica, accompagnato da un “anticipo” del corrispettivo), tanto più in presenza di schemi negoziali condizionati, nei quali un terzo – estraneo alla procedura – si vincola a trasferire al concorrente la disponibilità di un immobile incertus an e incertus quando , rinunciando nel frattempo a destinarlo ad altri utilizzi.
Da tale prospettiva, la clausola del disciplinare non solo appare ingiustificatamente restrittiva della concorrenza, ma impone altresì un vincolo giuridico anticipato e potenzialmente dannoso per il concorrente, in contrasto con i principi di proporzionalità e di massima partecipazione.
11.7. Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo, la nullità della clausola espulsiva di cui all’art. 4.4 del disciplinare, nella parte in cui prevede che “ il concorrente […] dovrà allegare […] il relativo contratto preliminare di locazione, acquisto o comodato, pena l’esclusione dalla procedura ” e onera l’aggiudicatario della “ presentazione della seguente documentazione: - contratto di locazione/acquisto/comodato relativa al magazzino rivendita indicato in sede di presentazione dell’offerta ”.
12. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, pertanto, va dichiarata la nullità dell’art. 4.4. del disciplinare, nei termini anzidetti. Per l’effetto, risulta in via consequenziale illegittima l’esclusione disposta in applicazione di tale clausola e, in via ulteriormente derivata, l’aggiudicazione in favore della controinteressata.
In sede di riedizione del potere, l’Amministrazione, conformandosi alla presente decisione, dovrà riavviare la procedura di gara e procedere a una nuova valutazione dell’accordo commerciale prodotto dalla ricorrente, verificando in concreto se esso sia idoneo a soddisfare l’esigenza sottesa all’art. 10 del capitolato, e, quindi, se i documenti acquisiti siano adeguati a dimostrare l’impegno della ricorrente “ a dotarsi per tutta la durata del contratto, entro 15 giorni dall’aggiudicazione, di almeno un magazzino ”.
Le spese di lite, per la particolarità della vertenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto:
a) dichiara la nullità in parte qua dell’art. 4.4 del disciplinare, nei sensi indicati in motivazione;
b) annulla il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di gara e il conseguente provvedimento di aggiudicazione della procedura alla controinteressata.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
EL SI, Primo Referendario, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL SI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO