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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 29/01/2026, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 777/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2973/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM000287 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM000287 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM000287 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500003945000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500003945000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500003945000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 9380202500003945000, notificata in data 20.2.2025, richiamante il prodromico avviso di accertamento n. TXNTXNM000287 pure impugnato, asseritamente notificato in data 4.5.2024, relativo ad IRPER e addizionale comunale e regionale alll'IRPEF anno d'imposta 2019 per l'importo complessivo di euro 14.766,76.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per:
- omessa notifica del prodromico avviso di accertamento;
- intervenuta prescrizione dei termini per la riscossione dei tributi portati dall'atto impugnato.
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con atto di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Catania controdeduceva al motivo del ricorso eccependo:
-l'inammissibilità del ricorso avverso la comunicazione di preavviso di fermo, in quanto atto non impugnabile ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 546/92, stante l'assenza di una specifica previsione normativa;
-l'infondatezza della censura di omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, posto che lo stesso sarebbe stato emesso ai sensi dell'art. 41 bis del DPR 600/73 n. TXNM00287 e notificato il 04/05/2024 a mani proprie del ricorrente, per come risulterebbe dalla documentazione versata agli atti di causa;
-l'infondatezza della censura di intervenuta prescrizione dei termini per la riscossione dei tributi portati dall'atto impugnato per non essere maturato nessun termine di prescrizione, anche in considerazione della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19 ex art. 68 del D.L. 18/2020, art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 129/2020, poi confluito nell'art.
1-bis, comma 1, lett. b) del D.L. n. 125/2020 che ha inserito il comma 4-bis, da ultimo sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. d) del D.L. n. 41/2021, in considerazione della necessità di adeguare la disciplina della proroga dei termini di decadenza e prescrizione all'ampliamento del periodo di sospensione, all'interno dell'anno 2021, disposto dalla. lett. a) del medesimo art. 4, comma 1 del D.L. n. 41/2021.
Pertanto l'Agenzia delle Entrate di Catania concludeva per l'inammissibilità e/o per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alle spese di lite
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 22.1.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima censura di parte ricorrente relativa all'eccepita nullità dell'atto impugnato per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento è infondata in quanto l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto e documentato la regolare notifica del suddetto accertamento n. TXNM00287 che è stata eseguita ai sensi dell'art. 41 bis del DPR 600/73 n. TXNM00287 e notificato il 04/05/2024 a mani proprie del ricorrente e divenuto definitivo per omessa impugnazione.
La seconda censura di parte ricorrente è, altresì, infondata in quanto tra la data di notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato (4.5.2024) e quella di notifica dell'opposta comunicazione preventiva di fermo amministrativo (26.2.2025) nessun termine di prescrizione risulta essere maturato.
Pertanto il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione undicesima in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in complessivi € 1200,00 in favore dell'Agenzia delle
Entrate di Catania.
Nulla per le spese nei confronti dell'ADER non costituitasi in giudizio.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 22.1.2026. IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2973/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM000287 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM000287 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM000287 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500003945000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500003945000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500003945000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 9380202500003945000, notificata in data 20.2.2025, richiamante il prodromico avviso di accertamento n. TXNTXNM000287 pure impugnato, asseritamente notificato in data 4.5.2024, relativo ad IRPER e addizionale comunale e regionale alll'IRPEF anno d'imposta 2019 per l'importo complessivo di euro 14.766,76.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per:
- omessa notifica del prodromico avviso di accertamento;
- intervenuta prescrizione dei termini per la riscossione dei tributi portati dall'atto impugnato.
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con atto di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Catania controdeduceva al motivo del ricorso eccependo:
-l'inammissibilità del ricorso avverso la comunicazione di preavviso di fermo, in quanto atto non impugnabile ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 546/92, stante l'assenza di una specifica previsione normativa;
-l'infondatezza della censura di omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, posto che lo stesso sarebbe stato emesso ai sensi dell'art. 41 bis del DPR 600/73 n. TXNM00287 e notificato il 04/05/2024 a mani proprie del ricorrente, per come risulterebbe dalla documentazione versata agli atti di causa;
-l'infondatezza della censura di intervenuta prescrizione dei termini per la riscossione dei tributi portati dall'atto impugnato per non essere maturato nessun termine di prescrizione, anche in considerazione della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19 ex art. 68 del D.L. 18/2020, art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 129/2020, poi confluito nell'art.
1-bis, comma 1, lett. b) del D.L. n. 125/2020 che ha inserito il comma 4-bis, da ultimo sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. d) del D.L. n. 41/2021, in considerazione della necessità di adeguare la disciplina della proroga dei termini di decadenza e prescrizione all'ampliamento del periodo di sospensione, all'interno dell'anno 2021, disposto dalla. lett. a) del medesimo art. 4, comma 1 del D.L. n. 41/2021.
Pertanto l'Agenzia delle Entrate di Catania concludeva per l'inammissibilità e/o per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alle spese di lite
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 22.1.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima censura di parte ricorrente relativa all'eccepita nullità dell'atto impugnato per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento è infondata in quanto l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto e documentato la regolare notifica del suddetto accertamento n. TXNM00287 che è stata eseguita ai sensi dell'art. 41 bis del DPR 600/73 n. TXNM00287 e notificato il 04/05/2024 a mani proprie del ricorrente e divenuto definitivo per omessa impugnazione.
La seconda censura di parte ricorrente è, altresì, infondata in quanto tra la data di notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato (4.5.2024) e quella di notifica dell'opposta comunicazione preventiva di fermo amministrativo (26.2.2025) nessun termine di prescrizione risulta essere maturato.
Pertanto il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione undicesima in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in complessivi € 1200,00 in favore dell'Agenzia delle
Entrate di Catania.
Nulla per le spese nei confronti dell'ADER non costituitasi in giudizio.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 22.1.2026. IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)