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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1067/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LI FA VI EUG, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3321/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8679 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 8679 del 31.03.2023, notificatole in data 04.03.2025 dal Comune di Reggio, in relazione al mancato pagamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2019, eccependo la decadenza dall'esercizio dell'azione di recupero
Il Comune di Reggio Calabria si costituiva riconoscendo le ragioni avversarie e documentando lo sgravio della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, in esito allo sgravio della pretesa da parte dell'ente impositore. Tuttavia, parte convenuta è soccombente sostanziale della controversia e va, quindi, condannata alle spese sia pure in misure ridotta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna la parte convenuta a rifondere a quella ricorrente le competenze di lite, liquidate in € 150,00, oltre diritti ed esborsi come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LI FA VI EUG, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3321/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8679 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 8679 del 31.03.2023, notificatole in data 04.03.2025 dal Comune di Reggio, in relazione al mancato pagamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2019, eccependo la decadenza dall'esercizio dell'azione di recupero
Il Comune di Reggio Calabria si costituiva riconoscendo le ragioni avversarie e documentando lo sgravio della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, in esito allo sgravio della pretesa da parte dell'ente impositore. Tuttavia, parte convenuta è soccombente sostanziale della controversia e va, quindi, condannata alle spese sia pure in misure ridotta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna la parte convenuta a rifondere a quella ricorrente le competenze di lite, liquidate in € 150,00, oltre diritti ed esborsi come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.