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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 15/12/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI Urbino
SENTENZA
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott. Sabrina Carbini :Presidente rel.
Dott. Egidio De Leone : Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa : Giudice
Nella causa R.G. 228 /2025
Promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. REPACI ALESSANDRA Parte_1
ATTORE
Nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. FABI LUCILLA Controparte_1
CONVENUTO
E
Pubblico Ministero nella persona del Procuratore della Repubblica in sede
1 Intervenuto
Oggetto: Separazione giudiziale
MOTIVAZIONE
Con ricorso chiedeva dichiararsi la separazione personale a determinate Parte_1 condizioni nei confronti di Deduceva: che la coppia aveva contratto matrimonio a Controparte_1
Per_ Petriano il 14.8.99 e che dall'unione erano nate il 6.11.99 e il 12.2.08; che il Per_2
19.10.24 il Tribunale dei Minorenni di Ancona aveva sospeso dalla responsabilità genitoriale il resistente nei confronti della secondogenita di 17 anni e aveva disposto l'affido ai Servizi Sociali della minore nonché incontri protetti padre-figlia.
Era poi stato disposto il divieto di avvicinamento alla minore.
Si costituiva il chiedendo difformi condizioni di separazione. CP_1
La data della prima udienza subiva vari rinvii;
all'udienza del 9.12.25 il Giudice relatore proponeva un accordo alle parti, cui le stesse aderivano e riportato ora in dispositivo.
Nulla osta al collegio a far proprio tale accordo, preso atto delle condizioni dettate dal Tribunale dei
Minori .
PQM
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede: dichiara la separazione dei coniugi nata in [...] il Parte_1
22.6.67 e nato a [...] il giorno 1.7.58 mandando l'Ufficiale di stato Civile Controparte_1 del Comune di Petriano per l'annotazione nel registro.
Prende atto delle seguenti condizioni concordate:
“che l'affido sia esclusivo alla signora , vista la sospensione della responsabilità Parte_2 genitoriale del padre,
conferma dell'affido del minore ai Servizi Sociali del Comune di Petriano;
incontri protetti del padre presso l'educatore, una volta terminato il divieto di avvicinamento del padre;
soprassedere sulla domanda di addebito che non ha risvolti economici per la Pt_1
2 un contributo di 200/250 € per il mantenimento di un minore in età che richiede molte spese,
l'assegnazione della casa alla collocataria del minore, il 50% delle spese straordinarie, Pt_1 come da prassi, tra i genitori;
assegno unico al genitore collocatario (la madre) e spese di lite compensate.
Il giudice sospende l'udienza per consentire agli avvocati di valutare la proposta
Si riapre il verbale alle h.13.45
In luogo dell'avv. Di Donfrancesco compare l'avv. Repaci.
Le parti aderiscono all'accordo salvo le seguenti modifiche : il contributo al mantenimento da parte del padre sarà di 250 € ,a partire da Gennaio 2026.
Le parti autorizzano le sorelle del ricorrente proprietarie della casa ad effettuare le modifiche che occorrono per rendere autonomi l'ex casa coniugale a cura e spese delle proprietarie (ristrutturare il bagno del piano di sopra e il rifacimento degli infissi ammalorati del piano di sopra. In alternativa sarebbe necessario creare una camera con una finestra del piano di sotto;
comunque dividere le utenze) .
La signora andrà ad abitare l'unità che verrà ristrutturata. Le proprietarie sono libere di decidere quale unità ristrutturare.
Se per il Comune non è possibile ristrutturare, la signora rimarrà nell'immobile intero come assegnataria e fino a che non verranno fatti questi lavori”.
Si comunichi ai Servizi Sociali competenti per territorio.
Spese di lite compensate.
Urbino, li 15/12/2025
Il Presidente est.
Dott. ssa Sabrina Carbini
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