Articolo 19 della Legge 10 agosto 2000, n. 246
Articolo 18
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19 settembre 2000
Art. 19. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 1 a 3 e 10, dell'articolo 7, dell'articolo 11, comma 1, e dell'articolo 16, comma 3, valutati complessivamente in lire 75.850 milioni per l'anno 2000, in lire 93.230 milioni per l'anno 2001 ed in lire 93.250 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 71.000 milioni per l'anno 2000, a lire 86.230 milioni per l'anno 2001 e a lire 86.250 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 4.850 milioni per l'anno 2000, a lire 7.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 7.000 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 19 settembre 2000