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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/11/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: AO EL GI Presidente estensore Federica Girfatti GI Claudia Ummarino GI, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1182 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nato a [...] il [...], Parte_1 e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. SAPIO LUIGIA, come da procura in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso, come integrate in corso di causa all'esito delle udienze interlocutorie espletate.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi ed , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche da loro Parte_1 Parte_2 sottoscritto, in data 14/05/2024, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 17/10/1987, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Nola (NA) (al N.38, Parte II, Serie A, Anno 1987). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio sono nati figli ( in data 29/09/1988, in data 18/11/1990 Per_1 Per_2 ed in data 02/08/1995), le parti hanno indicato nel ricorso le intese raggiunte per addivenire Per_3 alla separazione consensuale. Il GI, rilevato che le parti, nell'atto introduttivo del giudizio, hanno concordato un trasferimento immobiliare, disponeva la trattazione della causa in presenza. Il Pubblico Ministero con visto del 13/12/2024 nulla ha opposto. Si rendeva necessario lo svolgimento di udienze interlocutorie al fine di acquisire l'integrazione documentale prescritta dal Protocollo n. 9311/2023 in materia di trasferimenti immobiliari nelle cause di separazione/divorzio congiunti, sottoscritto dal Tribunale di Nola ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale medesimo. Nel corso dell'udienza del 17/09/2025 il Presidente evidenziava che l'abitazione risulta gravata da ipoteca a garanzia di un mutuo. Pertanto, si dichiarava consapevole della circostanza, Parte_2 precisando che per il mutuo, in scadenza nel 2029, avrebbe continuato a provvedere il marito Pt_1
il quale concordava con quanto dichiarato dalla moglie.
[...] Alla luce dell'istruttoria espletata, rilevata la completezza documentale, in data 19/11/2025, il GI procedeva allo svolgimento dell'udienza in presenza, avente ad oggetto il trasferimento immobiliare concordato tra le parti. Orbene, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA I coniugi vivranno separatamente e la casa coniugale sita in Piazzolla di Nola alla via Costantinopoli.71, viene interamente assegnata, unitamente a tutti i mobili che la corredano, alla sig.ra che la continuerà ad abitare assieme ai figli che, sebbene tutti maggiorenni Parte_2 abitino ancora presso la casa genitoriale.
2) AFFIDAMENTO DEI FIGLI - PERMESSO AD OCCUPARE LA CASA GENITORIALE I figli sono tutti maggiorenni ed autonomi economicamente e continueranno ad abitare presso la casa coniugale di via Costantinopoli n. 71 in Piazzolla di Nola.
3) ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA MOGLIE I coniugi dopo ampia riflessione hanno deciso che l'assegno di mantenimento a favore della moglie (non produttiva di reddito) sarà sostituito dalla cessione, pro quota o in toto, dei seguenti beni immobili, ovvero: a) Alla sig.ra viene interamente assegnato l'appezzamento di terreno avente Parte_2 destinazione agricola di are 79,10 confinante nell'intero con limitone comune di accesso, beni Manzi e beni per due lati, contraddistinto al foglio 15 part.lle 172 ( di are 76,00) e 419 (di are 3,10). Per_4 Per_ Provenienza di detti terreni, atto di divisione per notar Rep. 86544 Racc. 13693 del 21.11.2011. b) Alla sig.ra viene interamente assegnato, zona di terreno sita in Nola loc.Argiana Parte_2 di are 15,2 confinante con via Costantinopoli, beni e beni Testimone_1 Tes_2 contraddistinto alla part. 294 del foglio 36. Provenienza di detto terreno, atto di compravendita del 16.07.1999 per notar Rep. 38493 Race. 8525. La quota del 50% che era già stata oggetto Per_6 di compravendita a favore di con atto di vendita per notar del 04.01.84 Parte_1 Per_6 registrato a Castellammare di Stabia in data 24.01.84 n. 823 e trascritto in data 19.01.84 n. 1784/1659. c) Alla sig.ra viene interamente assegnata, sugli stessi terreni sopra indicati anche: Parte_2
Intero immobile edificato sulla part. 294 foglio 36 sub. 2-3-4 esistente in Via Costantinopoli n. 71 così come da Titolo Abilitativo in sanatoria legge 724/94 n. 23 del 23.04.07 del Comune di Nola e successivo Permesso a Costruire n. 116 del 03.05.13 del Comune di Nola. I coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere a qualsiasi titolo o ragione ed assumono l'obbligo di provvedere alla trascrizione del trasferimento immobiliare presso la Conservatoria dei Registri immobiliari competente per territorio.
4) IMPOSTE E SPESE SULLA CASA A CARICO DELLA MOGLIE Le eventuali imposte e spese relative alla casa coniugale assegnata alla moglie saranno da questa pagate. Così pure saranno pagate dalla moglie le spese di funzionamento e di ordinaria manutenzione della predetta casa.
5) DIVISIONE DEI BENI COMUNI Tutti i beni comuni sono stati equamente divisi, e quelli di esclusiva proprietà del marito sono stati ritirati dalla casa coniugale a cura dello stesso.
6) DECISIONI DI MAGGIORE INTERESSE PER I FIGLI Le decisioni di maggiore interesse per i figli, sebbene maggiorenni, dovranno essere adottate da entrambi i genitori almeno fino a quando gli stessi dimoreranno presso la casa genitoriale.
7) CAMBIO DI RESIDENZA DEI CONIUGI Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio (ex art. 6, c.12, L. 1/12/70 n. 898). 8) ASSENSO AL RILASCIO DEI PASSAPORTI Ciascun coniuge sin d'ora presta consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto per l'estero, per altro coniuge. TANTO ESPOSTO I sig.ri e integrano il ricorso introduttivo precisando ulteriormente Parte_1 Parte_2 che: 1) la casa coniugale è in regime, per i diritti di ¾ (tre quarti) dell'intero, di proprietà di Pt_1
mentre per i restanti ¼ (un quarto) è già di proprietà di .
[...] Parte_2
2) i figli dei coniugi pur essendo maggiorenni vivono ancora preso la casa coniugale non essendo autosufficienti economicamente, eccezion fatta per il maggiore , che pur avendo autonomia Per_1 economica, vive ancora nella casa coniugale dei genitori.
3) Le parti chiedono che L'Ecc.mo Tribunale adito Voglia omologare la separazione alle condizioni pattuite con assegnazione e trasferimento alla sig.ra di: Parte_2 A. appezzamento di terreno avente destinazione agricola di are 79,10 confinante nell'intero con limitone comune di accesso, beni Manzi e beni per due lati, contraddistinto al foglio 15 part.lle Per_4 Per_ 172 (di are 76,00) e 419 (di are 3,10). Provenienza di detti terreni, atto di divisione per notar Rep. 86544 Racc. 13693 del 21.11.2011. B. zona di terreno sita in Nola loc. Argiana di are 15,2 confinante con via Costantinopoli, beni e beni contraddistinto alla prt. 294 del foglio 36. Provenienza di Testimone_1 Tes_2 detto terreno, atto di compravendita del 16.07.1999 per notar Rep. 38493 Racc. 8525. La Per_6 quota del 50% che era già stata oggetto di compravendita a favore di con atto di Parte_1 vendita per notar del 04.01.84 registrato a Castellammare di Stabia in data 24.01.84 n. Per_6
823 e trascritto in data 19.01.84 n. 1784/1659. C. Intero immobile edificato sulla part. 294 foglio 36 sub. 101 2 sub. 2 esistente in Via Costantinopoli n. 71 così come da Titolo Abilitativo in sanatoria legge 724/94 n. 23 del 23.04.07 del Comune di Nola e successivo Permesso a Costruire n. 116 del 03.05.13 del Comune di Nola. Il fabbricato di cui innanzi è, per i diritti di ¾ (tre quarti) dell'intero di proprietà di mentre per i Parte_1 restanti ¼ (un quarto) è già di proprietà di . Parte_2
4) Le parti dichiarano che al Catasto Urbano sono depositate relative planimetrie e dichiarano la conformità dei dati catastali e delle planimetrie degli immobili allo stato di fatto;
5) Le parti ed il loro difensore si obbligano ad effettuare a loro cura e spese la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito. Le stesse parti e il loro difensore si obbligano pertanto a depositare nel fascicolo telematico entro giorni venti dalla data di deposito del provvedimento che conclude il giudizio di separazione la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente, a depositare nel fascicolo telematico anche copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciata dall'Agenzia del Territorio;
6) Le parti dichiarano di esser consapevoli che il Presidente, il Collegio giudicante e il cancelliere (diversamente da quanto accade per l'atto rogato da notaio) non assumono responsabilità in merito alla titolarità del bene e all'esistenza di pesi oneri o vincoli di qualsiasi genere e di avere verificato autonomamente sotto la propria responsabilità la legittimazione ad alienare e l'assenza di iscrizioni e formalità pregiudizievoli, consapevoli che il Presidente, il Collegio giudicante ed il cancelliere non effettuano sul punto alcuna verifica;
7) Le parti rinunciano espressamente all'iscrizione di ipoteca legale;
8) Le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare è esente da ogni imposizione fiscale e da ogni altra imposta o tassa in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
9) Le parti dichiarano che il valore degli immobili in oggetto è pari a € 180.000,00 (centottantamila)” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1182 /2024, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Nola (al N.38, Parte II, Serie A, Anno 1987) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Nola per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 24/11/2025
Il Presidente estensore
AO EL GI