Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 04/05/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il IU Unico delle Pensioni
AD AT
ha pronunciato la seguente sentenza n. 121/2026 sul giudizio in materia pensionistica n. 70010, depositato il 10 luglio 2025, proposto da:
1) O. G. M., nato a [...]- OMISSIS 2) S. M., nato a [...] - OMISSIS 3) N. L., nato a [...] - OMISSIS 4) G. F., nata a [...] - OMISSIS 5) T. D. L., nato a [...] - OMISSIS 6) S. M., nato a [...] - OMISSIS 7) S. O., nato a [...] - OMISSIS 8) T. M.P. nata a [...] - OMISSIS 9) T. S., nato a [...] - OMISSIS 10) G. M., nata a [...] - OMISSIS 11) V. C., nato a [...] - OMISSIS 12) A. S. nato a [...] - OMISSIS 13) V. G., nato a [...] - OMISSIS 14) R. G. P., nato a [...] - OMISSIS 15) B. C., nata a [...] - OMISSIS 16) L. M. C. D., nato a [...] - OMISSIS 17) G. V., nato ad [...] - OMISSIS 18) P. P., nato a [...] - OMISSIS 19) R. E. I. nato a [...] - OMISSIS 20) M. L., nato a [...] - OMISSIS 21) B. M., nato a [...] - OMISSIS 22) G. E. M., nato a [...] - OMISSIS 23) G. S., nato a [...] - OMISSIS 24) T. G. L., nato a [...] - OMISSIS 25) S. A., nato a [...] - OMISSIS 26) C. R., nato a [...] - OMISSIS 27) V. M., nata a [...] - OMISSIS 28) L. B. A. M., nata a [...] - OMISSIS 29) T. G. A., nato a [...] - OMISSIS 30) C. G. nato a [...] - OMISSIS 31) T. R. S., nato a [...] - OMISSIS 32) C. A., nato ad [...] - OMISSIS tutti elettivamente domiciliati a Palermo, in Via Principe Di Paternò n. 101 Palermo presso lo studio dell’avvovato Lino Antonino Di Verde (C.F.:[...]; PEC: diverdelino@pec.it) che li rappresenta e difende nel presente giudizio contro
- L’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale (C.F. 80012000826), in persona del Dirigente Generale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, in Palermo via Caltanissetta 2/e, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Longo (C.F.:
[...]; PEC vitolongo@pecavvpa.it) e LA Lamacchia(C.F.:[...];laura.lamacchia1@pec.i t);
- Il Fondo Pensioni Sicilia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato presso la sede dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, in Palermo via Caltanissetta 2/e, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati RI FR (C.F.: [...]; pec:
margheritasanfratello@pec.it) e Beniamino Lipani
([...]; avv.b.lipani @pec.it);
Esaminati gli atti ed i documenti del fascicolo processuale;
Udite, all’odierna udienza pubblica, con l’assistenza della signora Michela Montalbano, le parti, come da verbale;
Premesso che in Fatto
1. Gli odierni istanti, introducendo il presente giudizio, rappresentavano di essere stati tutti impiegati presso la Regione siciliana negli anni 1991, 1992 e 1993 e di essere attualmente in quiescenza.
I ricorrenti agivano al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla
rideterminazione dei rispettivi trattamenti mediante l’inclusione nelle relative basi pensionistiche delle maggiorazioni della “Retribuzione Individuale di Anzianità” (R.I.A.) riguardanti il triennio 1991-1993 e al pagamento delle differenze economiche maturate, oltre interessi e rivalutazione, riferendo di aver già rivolto alle amministrazioni interessate appositi atti di diffida volti a conseguire il predetto beneficio.
1.2. In base all’impostazione difensiva, tale pretesa avrebbe tratto fondamento dall’estensione in ambito regionale dell’efficacia sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024 - dichiarativa dell’incostituzionalità dell’art. 51 comma 3 della L. 388/2000, che, di fatto, in ambito nazionale, aveva rispristinato il diritto dei dipendenti pubblici a percepire la R.I.A. fino 31 dicembre 1992 – cui era seguita la decisione del Consiglio di Stato n. 7445/2024, che accoglieva parzialmente la domanda di alcuni dipendenti statali inerente agli incrementi retributivi.
1.3. Ciò premesso, la parte ricorrente asseriva che la richiamata pronuncia del giudice delle leggi si sarebbe riverberata sul sistema regionale delle maggiorazioni della R.I.A., che si erano interrotte al 31 dicembre 1990, e che, in una prospettiva di simmetria rispetto alla disciplina nazionale, avrebbero dovuto espandersi fino 31 dicembre 1993.
In conclusione, i ricorrenti chiedevano di ritenere e dichiarere:
- Il diritto degli stessi ricorrenti, alla rideterminazione del proprio provvedimento di quiescenza giusto ricalcolo della base pensionabile
(da calcolarsi secondo data di pensionamento, ai sensi della L.R.
2/1962 s.m.i quindi L.R. 29/12/2003 n. 21, ed in ultimo in applicazione dell’art 51 e 52 L.R 9 del 7 maggio 2015), con maggiorazione della retribuzione individuale (RIA), secondo la giusta anzianità di servizio maturata fino al 3I dicembre 1993, ciò, per gli effetti della sentenza n.4/2024 della Corte Costituzionale estensibili anche ai dipendenti della regione Siciliana, quindi liquidare per ognuno dei ricorrenti le differenze pensionistiche maturate negli ultimi cinque anni”.
e, in via istruttoria, di:
- disporre ogni eventuale acquisizione documentale ordinando, ex art.
210, 213 c.p.c., all'autorità interessata l'esibizione di atti utili o essenziali per la definizione del giudizio”;
2. L’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica si costituiva in data 27 febbraio 2026, proponendo le seguenti difese.
2.1. L’amministrazione, in primo luogo, osservava che la pretesa avversaria riguardava solo di riflesso il trattamento pensionistico ma, in realtà, aveva ad oggetto una maggiorazione stipendiale, esulante dalla giurisdizione contabile e ricompresa in quella spettante al giudice designato a conoscere il rapporto di pubblico impiego.
Sempre in via preliminare, la convenuta opponeva l’inammissibilità del ricorso ex art. 152, comma 1, lett. d) ed e), del c.g.c., data la genericità della prospettazione su cui era fondata, tanto più in assenza informazioni inerenti alle singole posizioni.
2.2. Nel merito, la resistente negava che la sentenza della Consulta n.
4/2024, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000, rivolto esclusivamente ai dipendenti del “Comparto del personale dipendente dai Ministeri” e non agli altri settori dell’amministrazione statale, potesse essere
“esportata” in ambito regionale, considerato anche lo "stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione" è materia affidata alla legislazione esclusiva dall’art. 14 comma 1, lettera q) dello Statuto.
2.3. Da ultimo, l’amministrazione regionale eccepiva la prescrizione della pretesa avversaria, in assenza atti interruttivi o della ricorrenza di “impedimento giuridico” al suo esercizio, sicuramente non configurabile dalla presenza nell’ordinamento di una norma appartenente all’ordinamento nazionale la cui caducazione non avrebbe potuto comunque influire su rapporti di lavoro già esauriti.
2.4. In conclusione, l’amministrazione resistente chiedeva di:
- “preliminarmente, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte adita e/o l’inammissibilità per intervenuta decadenza;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 153, lett. d) ed e) del c.g.c.;
- dichiarare nullo e/o inammissibile e comunque rigettare con qualsiasi statuizione il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso, dichiarare l’intervenuta prescrizione e per l’effetto rigettare le domande formulate ex adverso;
- rigettare ogni altra avversa pretesa e richiesta, anche di natura istruttoria”.
3. Il Fondo Pensioni si costituiva in data 2 aprile 2026, affermando il difetto della propria legittimazione passiva e, per il resto, proponendo difese e richieste sovrapponibili a quelle avanzate dall’amministrazione regionale.
4. All’udienza del 30 aprile 2026, l’avvocato Di Verde, per i ricorrenti, e l’avvocato Longo, per entrambe le amministrazioni, anche per delega dei rispettivi difensori, si riportavano ai precedenti scritti difensivi.
Considerato in diritto
1. Il presente giudizio ha per oggetto la pretesa dei ricorrenti - ex dipendenti regionali ovvero titolari di trattamenti di reversibilità in quanto coniugi superstiti di dipendenti della Regione siciliana – alla riliquidazione delle loro pensioni mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo delle maggiorazioni relative alla R.I.A. inerenti al triennio 1991-1993, con gli arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione.
2. Per prime vanno affrontate le questioni pregiudiziali e preliminari di rito.
2.1. Entrambe le amministrazioni convenute hanno eccepito il difetto della giurisdizione contabile.
Tale eccezione non appare fondata, in quanto il petitum sostanziale che connota la domanda attiene esclusivamente alla prestazione pensionistica e non al sottostante rapporto di servizio, conseguendone la corretta individuazione del giudice adito (cfr., ex pluribus, la sentenza di questa Sezione n. 166/2017, allegata dalle stesse convenute).
2.2. Le resistenti, inoltre, hanno opposto l’inammissibilità del ricorso deducendo il difetto dei requisiti prescritti dall’ art. 152, comma 1, lett. d) ed e), del c.g.c.
Anche la predetta eccezione va disattesa, in quanto gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda sono sufficientemente specificati così come anche il titolo legittimante le pretese azionate, ravvisandosi i presupposti di ammissibilità di un ricorso collettivo
(cfr. ex pluribus la sentenza di questa Sezione n.132/2025).
2.3. Anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva opposta dal Fondo deve essere rigettata, dal momento che l’ente sarebbe comunque coinvolto quantomeno come ordinatore secondario di spesa.
3. Si passa quindi a scrutinare nel merito la fondatezza delle domande avanzate dagli istanti.
Al riguardo si osserva che la pretesa alla riliquidazione migliorativa dei trattamenti controversi poggia sull’asserita spettanza degli incrementi della R.I.A per il triennio 1991-1993, non rivendicati ex se ma quali presupposti del ricalcolo della base pensionistica.
La concreta possibilità di effettuare una valutazione sul punto, tuttavia, anche ai soli fini degli effetti sul trattamento previdenziale, è preclusa dalla disciplina transitoria dettata dall’art. 69, comma 7, del D.Lgs. n.165 del 2001, il quale stabilisce che le controversie relative al periodo anteriore al 01/7/1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo qualora non siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
Nel caso di specie, infatti, non risulta essere stata mossa alcuna contestazione entro il termine prescritto, con conseguente perdita della facoltà di opporre in questa sede doglianze riguardanti la consistenza degli emolumenti percepiti in epoca anteriore alla data individuata come spartiacque dalla disciplina intertemporale (cfr. le sentenze della locale Sezione d’appello n. 149/2016, 473/2014, 468/2014, 467/2014, 463/2014, 462/2014 e 133/2014; vd. anche la decisione n. 106/2025 della Sezione Sardegna, che, sulla base di un differente percorso motivazionale, giunge alla medesima conclusione).
4. A quanto sopra esposto, già ostativo all’accoglimento del ricorso, si aggiunge un ulteriore argomento, illustrato per completezza espositiva, che converge verso il medesimo risultato.
Si fa riferimento alla non condivisibilità del fulcro dell’impostazione attorea, imperniata sulla possibilità di estrapolare dalla decisione della consulta - riguardante l’illegittimità costituzionale di una disposizione rivolta ad uno specifico comparto di dipendenti statali, parimenti destinatari della normativa di risulta - un principio erga omnes, invocabile anche da impiegati (o ex impiegati) regionali che vorrebbero vedersi garantiti incrementi della R.I.A. estesi oltre il periodo normativamente previsto (cfr. la sentenza della Sezione Calabria n.82/2025; vd. anche, riguardo ai dipendenti stati in servizio presso altri settori la sentenza della Sezione Sardegna n. 106/2025, già richiamata).
L’operazione - che non trova appiglio nell’esegesi della pronuncia in commento - a maggior ragione, è inattuabile nei confronti di coloro che hanno prestato servizio presso la Regione siciliana, in considerazione alla specificità dalla disciplina che li riguarda, scaturita dall’esercizio della potestà esclusiva affidata al legislatore regionale dall’art. 14 comma 1, lettera q) dello Statuto, solo in via di tendenziale armonizzata a quella statale, attraverso un complesso procedimento non ancora del tutto compiuto (cfr. l’ampia ricostruzione svolta nella sentenza n. 346/2021 di questa Sezione).
5. In ragione di quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto, restando assorbita ogni altra questione (cfr., ex pluribus. le sentenze di questa Sezione (nn. 272/2025, n. 273/2025, 296/2025, 297/2025, 301/2025, 311/2025, 317/2025, 351/2025, 49/2026, 72/2026, 14/2026)
6. La novità e la complessità delle questioni dibattute giustificano la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 30 aprile 2026.
Il IU Consigliere AD AT
(firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo, 30 aprile 2026 Pubblicata il 4 maggio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)