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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 6969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6969 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa NT ZZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. CO IO IG IR consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4588 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 21/11/2025 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), e per essa quale mandataria (C.F. P.IVA_1 Parte_2
), con l'avvocato Vincenzo Manciocchi, nel cui studio in P.IVA_2 Latina via G. Oberdan 24 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), CP_1 C.F._1 CP_2 (C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 CP_3
), (C.F. C.F._3 Controparte_4
, (C.F. C.F._4 Controparte_5
, in proprio e nella qualità di erede di C.F._5 Per_1
nonchè (C.F. ) nella sua
[...] Controparte_6 C.F._6 qualità di erede di con l'avvocato Antonello Pompilio nel Persona_1
pag. 1 di 10 cui studio in Roma, Largo IG Antonelli n. 27, sono elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLATA
E
(C.F. ; CP_7 P.IVA_3
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1517 pubblicata il 19/7/2022 del Tribunale di Latina.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con ricorso ex art. 702 bis cpc Il premesso di aver contratto con Monte dei Paschi di CP_7 Siena spa un mutuo di € 1.000.000,00, come da rogito del 24-04-2007 del Notaio di Priverno, lamentava l'usurarietà del tasso Persona_2 Con corrispettivo e moratorio e la divergenza tra il ed il Taeg applicati e quelli indicati in contratto sicchè conveniva in giudizio il suddetto istituto bancario affichè fosse dichiarata la nullità delle clausole determinative degli interessi ultra legali e la conseguente gratuità del mutuo nonché disposta la sostituzione ai tassi d'interesse pattuiti di quelli previsti dall'art. 117, comma 7, TUB a cagione dell'indeterminatezza degli stessi con ricalcolo del corretto dare-avere tra le parti nella misura di € 108.230,69. Costituendosi Monte dei Paschi di Siena contestava la fondatezza degli avversi assunti concludendo per il rigetto delle domande avanzate dalla ricorrente.
Intervenivano, quindi, volontariamente , CP_1 CP_2
, , , e
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5
aderendo alle doglianze ed alle conclusioni di parte Controparte_6 ricorrente. Con separata opposizione a precetto iscritta al n°3629/2019, le suddette parti ricorrente ed intervenuta contestavano la genericità del credito precettato nonchè la debenza della somma relativa alla luce delle censure oggetto del giudizio precedentemente instaurato, di cui reiteravano le conclusioni. Mutato, quindi, il rito in ordinario, riunito al giudizio portante l'opposizione a precetto nonchè espletata consulenza tecnico-contabile, la causa sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 24-05-2022, era definitivamente decisa in data 18-07-2022.”
pag. 2 di 10 § 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso: “accoglie la domanda di accertamento del carattere usurario degli interessi;
dichiara la nullità della relativa clausola contrattuale;
determina in € 229.058,14 il debito residuo dell'attrice mutuataria, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
accoglie l'opposizione a precetto riducendo la somma precettata ad € 229.058,14, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna
, e per essa , alle Parte_1 Controparte_9 spese del giudizio n° 6150/2017 che, in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, liquida in favore dell'avv. Pompilio Antonello, dichiaratosi antistatario, in complessivi € 12.000,00 per compensi ed in € 876,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute;
condanna , e Parte_1 per essa , alle spese del giudizio n° 3629/2019 che, in Controparte_9 applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, liquida in favore dell'avv. FERABECOLI GABRIELE e PRASTARO CARLO, dichiaratisi antistatari, in complessivi € 10.000,00 per compensi ed in € 1.241,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute;
pone definitivamente le spese delle c.t.u. a carico di CP_10 e per essa di con Parte_3 Controparte_9 previsione di solidarietà tra tutte le parti.”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Le censure sollevate riguardo al contratto di mutuo stipulato tra e Monte dei Paschi di Siena, e per il quale gli CP_7 intervenuti si sono costituiti garanti e prestatori d'ipoteca, attengono all'usurarietà dei pattuiti interessi corrispettivi e moratori nonché all'indeterminatezza della pattuizione degli interessi in violazione delle norme di trasparenza imposte dal D. L.vo 285/1993, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117, comma 7, del decreto suddetto. In merito al lamentato superamento del tasso soglia relativamente al tasso corrispettivo ed al tasso moratorio, la ctu, all'esito dell'ulteriore conteggio effettuato in risposta ai quesiti integrativi, ha riscontrato il superamento del tasso soglia riguardo agli interessi corrispettivi. In merito la dr.ssa ad evasione del quesito CP_11 supplementare di cui al provvedimento del 21-11-2021, ha conteggiato tra le componenti di costo del mutuo anche le spese di assicurazione Confidi, risultando finalizzate a coprire il rischio di eventuali inadempienze del mutuatario e quindi ricollegate all'erogazione del mutuo. Tale soluzione si fa preferire a fronte dell'univoco disposto di cui all'art. 644 c.p. che esclude dal conteggio esclusivamente i costi rappresentati dalle imposte e tasse sicchè le spese di assicurazione, non essendo ricomprensibili in alcuna delle categorie menzionate, concorrono a pieno titolo alla determinazione del tasso applicato dalla banca.
pag. 3 di 10 In senso conforme la Suprema Corte nella sentenza n°17466/2020 conferma l'inclusione nel Teg delle spese assicurative obbligatorie in conformità di quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p. essendo all'uopo sufficiente che esse siano ricollegate alla concessione del credito, collegamento presunto in caso di contestualità tra le spese e l'erogazione del mutuo, precisando, altresì, come le rilevazioni di Banca d'Italia abbiano l'unico scopo di determinare il Tegm e non di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tenere conto ai fini di determinare l'eventuale usurarietà del tasso atteso che la composizione dello stesso trova compiuta descrizione nell'art. 644 c.p.c. (nel medesimo senso Cass. 16077/2022; Cass. 9298/2018; Cass. 8806/2017). All'esito di tale ulteriore computo, la ctu ha rilevato un Teg pari al 8,29625% a fronte di un Tsu alla data di stipula del mutuo del 7,965% si da concludere come il mutuo sia in usura pattizia. Ne consegue la gratuità del mutuo per effetto del disposto di cui all'art. 1815, comma 2, c.c.. Non merita, infatti, adesione la tesi del consulente di parte convenuta in merito alla maggiore correttezza del raffronto del Teg applicato dalla banca convenuta con quello suggerito dalla Banca d'Italia, avendo la ctu dimostrato come il calcolo degli interessi nel piano d'ammortamento alla francese comporti il calcolo di un interesse composto con il quale si producono interessi su interessi sicchè per la verifica dell'usurarietà del tasso era necessario, come fatto dalla ctu, applicare la formula dell'interesse semplice, cui è conseguito l'accertamento del superamento del Tsu. La finalità, infatti, della normativa antiusura è quella di determinare un tetto al saggio degli interessi per evitare effetti perversi sul conteggio del dovuto in restituzione del capitale mutuato, senza che tali effetti perversi in danno del mutuatario possano essere mascherati con tecnicismi contabili. A fronte, quindi, della rielaborazione effettuata dalla ctu, come da prospetti alle pagg. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della relazione peritale integrativa, il totale delle rate da pagare alla data 31-01-2017, epurate degli interessi usurari, ammontava ad € 644.444,44 a fronte del totale delle rate pagate di € 770.941,86, con una differenza a vantaggio della mutuataria di € 126.497,42. Essendo, quindi, il debito della società attrice rappresentato unicamente dal residuo in linea capitale, dedotte le maggiori somme pagate e di fatto in anticipo rispetto al piano di ammortamento facendo quindi decadere il diritto della banca al recesso ed a tutte le azioni conseguenti, la somma ancora dovuta risulta pari ad € 355.555,56 da cui occorre detrarre il maggior importo versato di € 126.497,42, per un debito residuo pari ad € 229.058,14 quale differenza tra il debito residuo e la maggior somma versata dalla mutuataria (€ 355.555,56 - € 126.497,42) come da conteggio a pag. 19 della relazione integrativa.
pag. 4 di 10 Tale dato finale è individuato, quindi, a prescindere dal dato del capitale effettivamente erogato bensì mediante la mera sottrazione al debito residuo della somma versata in eccesso dalla mutuataria. Ad abundantiam nel conteggio alternativamente proposto da parte attrice, che determinerebbe il dovuto in € 196.141,70 in luogo di € 229.058,14, si rileva come sia errato il risultato dell'operazione riportata a pag. 9 della comparsa conclusionale ove si determina il risultato della sottrazione tra € 996.683,56 ed € 770.941,86 in € 229.058,14 a fronte del risultato corretto di € 225.741,70. Quanto al procedimento di opposizione a precetto si rileva come le conclusioni mirino anzitutto alla declaratoria di nullità del precetto per
“assoluta genericità del credito precettato essendo non certo, né liquido, né esigibile per non essere comprovato né comprovabile il corretto ammontare dell'importo precettato, non essendo esplicitate le modalità con cui è stato calcolato, non essendo indicato l'importo delle rate insolute e il loro ammontare nonché i conteggi degli interessi”. Orbene dalla lettera delle conclusioni e dal corpo motivazionale dell'opposizione, si desume come l'indeterminatezza e la genericità del credito precettato sia fatta sostanzialmente discendere dalle censure oggetto del giudizio cui l'opposizione è stata successivamente riunita sicchè dette censure si palesano ipotetiche in quanto condizionate alla positiva conclusione del giudizio portante, circostanza che il creditore, a fronte del titolo rappresentato dal mutuo, non era peraltro tenuto a considerare intimando il precetto. Ne consegue il rigetto della domanda di nullità per indeterminatezza del precetto. Quanto alle ulteriori domande esse reiterano quelle oggetto del giudizio principale sicchè a fronte della riconosciuta fondatezza delle domande di nullità della pattuizione degli interessi usurari nonchè della conseguente determinazione del debito residuo della mutuataria, la somma precettata è corrispondentemente ridotta ad € 229.058,14, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Le spese di causa, in ragione della somma riconosciuta a credito della banca, seguono, infine, la prevalente soccombenza di parte convenuta sia relativamente al giudizio portante che a quello riunito ed analogamente quelle di ctu.”.
§ 3. – Ha proposto appello Parte_1 e per essa quale mandataria
[...] Parte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello avverso e per la riforma della sentenza n. 1517/2022 del Tribunale di Latina emessa in data 19.07.2022 e notificata in data 20.07.2022, tenuto conto della ammissibilità e fondatezza dei motivi di impugnazione, previo rinnovo della pag. 5 di 10 CTU tecnico contabile espletata nel corso del giudizio di primo grado, riformare la sentenza nei capi impugnati e per l'effetto rigettare la domanda proposta dalla parte attrice nel giudizio di primo grado ed in ogni caso condannare gli opponenti al pagamento degli importi dovuti in forza del contratto di mutuo ipotecario. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
Hanno resistito CP_1 Controparte_2 [...]
in CP_3 Controparte_4 Controparte_5 proprio e nella qualità di erede di nonché Persona_1 CP_6 nella sua qualità di erede di rassegnando le
[...] Persona_1 seguenti conclusioni: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dalla e per Controparte_12 essa, quale mandataria, dalla , avverso la sentenza n. Parte_2 1517/2022 emessa dal Tribunale di Latina, poiché totalmente infondato in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Dichiarata la contumacia de all'udienza del CP_7 21/11/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto da Parte_1 e per essa quale mandataria
[...] Parte_2 contiene quattro motivi.
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.”.
Con tale motivo l'appellante eccepisce la nullità della sentenza in quanto fondata su motivazione apparente, avendo il Tribunale aderito ad una delle soluzioni prospettate dal CTU senza spiegarne le ragioni, ma limitandosi a preferirla “a fronte dell'univoco disposto dell'art. 644 c.p.”, motivazione che avrebbe lasciato inespresso il percorso logico- argomentativo seguito dal primo giudice.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha aderito alla soluzione prospettata dal CTU, preferendola ad altre, diffusivamente spiegando come il consulente avesse accertato la natura usuraria del contratto di mutuo, desunta dall'inclusione pag. 6 di 10 nel tasso di interesse corrispettivo dei costi assicurativi sostenuti dal debitore per ottenere credito, sulla base dell'esegesi dell'art. 644, comma 4, c.p., restando irrilevante la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia. La scelta della soluzione proposta dal CTU non è stata quindi frutto di un inespresso percorso logico-argomentativo.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Erroneità della CTU utilizzata nel corso del giudizio di primo grado. Omessa ed erronea motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Nullità della sentenza per erronea valutazione delle risultanze documentali acquisite in giudizio.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato la natura usuraria del mutuo sul presupposto che le spese di assicurazione dovessero concorrere alla determinazione del tasso cui era regolato, trascurando che sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia tali costi non sarebbero ricompresi, costituendo la metodologia di calcolo codificata con norme tecniche autorizzate dall'organo di vigilanza, munito di discrezionalità tecnica sottratta al sindacato dell'Autorità giudiziaria, tanto più che la garanzia Confidi, separatamente stipulata, non sarebbe una garanzia assicurativa ma un onere non strettamente collegato all'erogazione del credito.
Il motivo è infondato.
E' vero che la Banca d'Italia nelle proprie istruzioni per la rilevazione del tasso di interesse cui è regolato il mutuo esclude dal computo le spese sostenute per la copertura assicurativa necessaria per l'accesso al finanziamento, tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha censurato tale metodologia di calcolo, chiarendo che “Ai fini della valutazione circa la natura usuraria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere conteggiato anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art. 644, comma 4, c.p.; né, peraltro, assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva sono regolati” (Cass. 29501 del 24/10/2023). Non rileva pertanto la natura di norme tecniche autorizzate delle istruzioni, né l'asserita discrezionalità tecnica, perché esse cedono rispetto alla norma primaria dell'art. 644 c.p. che esclude dal conteggio esclusivamente i costi rappresentati dalle imposte e tasse, e non le spese di pag. 7 di 10 assicurazione, che non sono ricomprensibili né tra le imposte né tra le tasse, come ha già spiegato il Tribunale. Non vale obiettare che la garanzia Confidi sarebbe stata stipulata separatamente e costituirebbe un onere non strettamente collegato all'erogazione del credito, avendo la stessa giurisprudenza di legittimità chiarito che è sufficiente che le spese di assicurazione “…risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (Cass. n. 8806 del 05/04/2017; Cass. n. 3025 del 01/02/2022). Intanto, la garanzia assicurativa Confidi, richiesta il 22/2/2007 è stata accordata il 6/3/2007 con espresso riferimento al finanziamento che sarebbe stato stipulato con la Banca il 24/4/2007, rivelando che la sua stessa concessione alle condizioni ottenute dipendeva da tale offerta, la quale dava facoltà alla Banca di rivolgersi per il pagamento al Consorzio Confidi. Dunque, è proprio la stipulazione separata e preliminare della garanzia assicurativa a rivelare lo stretto collegamento con il finanziamento erogato a quelle condizioni. Non varrebbe neppure obiettare che quella offerta dal Consorzio Confidi non sarebbe una garanzia assicurativa, ma una garanzia accessoria offerta da un terzo al contratto di mutuo, perché è pacifico che il suo rilascio oneroso gravasse sul mutuatario, il quale ha documentato di aver sostenuto specifici esborsi collegati all'erogazione del finanziamento, ed è ancora una volta la giurisprudenza di legittimità a chiarire che “In caso di stipulazione di un contratto di mutuo, ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato e della valutazione della sua natura usuraria, si tiene conto anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese - escluse solo quelle per imposte e tasse - che siano collegate alla erogazione del credito e della cui effettiva corresponsione, indipendentemente dalle dichiarazioni di quietanza, sia comunque data idonea prova” (Cass. n. 21831 del 29/7/2025).
§ 4.3 – Il terzo motivo è intitolato: “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 1186 c.c. Contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe assecondato la CTU nell'errore dato dalla formulazione di un conteggio che presupponeva la decadenza dal beneficio del termine, con l'effetto che il calcolo del dovuto avrebbe escluso tutti gli interessi corrispettivi che facevano parte del piano di ammortamento. L'errore del CTU, segnalato dal CTP, sarebbe dipeso dalla valorizzazione della lettera dell'8/5/2017, con cui la Banca non aveva fatto decadere il mutuatario dal beneficio del termine ma si era limitata a pretendere il pagamento delle rate insolute maturate fino a quel momento.
pag. 8 di 10 Il motivo è infondato.
Se è vero che il CTU ha, in un suo conteggio, valorizzato la lettera dell'8/5/2017, travisandone il contenuto, è però vero che tale errore non si sia minimamente trasmesso alla decisione del Tribunale. Il Tribunale, accertata la natura usuraria degli interessi, ha escluso che il mutuatario dovesse corrisponderli, residuando unicamente un debito in linea capitale di € 355.555,56, senza che sussistessero i presupposti per la risoluzione del mutuo, perché i pagamenti effettuati dal mutuatario finivano per sopravanzare di € 126.497,42 il debito in linea capitale così come rideterminato. Nel calcolare il debito ancora a carico del mutuatario, il Tribunale ha semplicemente sottratto dal debito in linea capitale ancora dovuto di € 355.555,56 il maggior importo versato di € 126.497,42, pervenendo alla differenza di € 229.058,14. Nel conteggio del Tribunale è quindi del tutto irrilevante la circostanza che l'8/5/2017 non sarebbe stata esercitata la decadenza dal beneficio del termine, pure considerata dal CTU in taluni suoi conteggi. D'altra parte, il calcolo operato dal Tribunale è servito per ridurre ad
€ 229.058,14 le somme precettate dalla Banca nella misura di € 469.397,71, calcolata sul presupposto che il debitore si fosse “reso inadempiente alle obbligazioni di pagamento delle rate scadute del predetto mutuo con conseguente risoluzione di diritto del contratto”, e cioè sull'esplicito presupposto della decadenza dal beneficio del termine, di cui la Banca non avrebbe potuto giovarsi.
§ 4.4 – Il quarto motivo è intitolato: “Nullità della sentenza sul capo relativo alla condanna della al pagamento delle spese CP_12 giudiziali ed al rimborso delle spese di CTU”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale l'avrebbe erroneamente condannato alle spese di lite e di CTU non potendosi ravvisare la soccombenza della Banca che si era vista riconoscere una somma di denaro solo interiore rispetto a quella precettata.
Il motivo è infondato.
La soccombenza sta nel sostanziale accoglimento della domanda che perorava la gratuità del mutuo, a nulla rilevando che in conseguenza di tale accoglimento sia comunque residuata una somma di denaro da pagare a favore della Banca.
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al quinto scaglione di pag. 9 di 10 riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
per essa quale mandataria Controparte_12 nei confronti di Parte_2 CP_1 CP_2
[...] CP_3 Controparte_4 [...] in proprio e nella qualità di erede di CP_5 Persona_1 nonché nella sua qualità di erede di Controparte_6 Persona_1 nella contumacia de contro la sentenza n. 1517 pubblicata il CP_7 19/7/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Latina, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna Parte_1 e per essa quale mandataria al
[...] Parte_2 pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
Controparte_2 CP_3 CP_4
in proprio e nella
[...] Controparte_5 qualità di erede di nonché Persona_1 Controparte_6 nella sua qualità di erede di e per essi in favore Persona_1 del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi
€ 12.154,00, di cui 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00, oltre spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 21/11/2025.
L'estensore Il presidente
CO IO IG IR NT ZZ
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa NT ZZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. CO IO IG IR consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4588 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 21/11/2025 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), e per essa quale mandataria (C.F. P.IVA_1 Parte_2
), con l'avvocato Vincenzo Manciocchi, nel cui studio in P.IVA_2 Latina via G. Oberdan 24 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), CP_1 C.F._1 CP_2 (C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 CP_3
), (C.F. C.F._3 Controparte_4
, (C.F. C.F._4 Controparte_5
, in proprio e nella qualità di erede di C.F._5 Per_1
nonchè (C.F. ) nella sua
[...] Controparte_6 C.F._6 qualità di erede di con l'avvocato Antonello Pompilio nel Persona_1
pag. 1 di 10 cui studio in Roma, Largo IG Antonelli n. 27, sono elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLATA
E
(C.F. ; CP_7 P.IVA_3
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1517 pubblicata il 19/7/2022 del Tribunale di Latina.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con ricorso ex art. 702 bis cpc Il premesso di aver contratto con Monte dei Paschi di CP_7 Siena spa un mutuo di € 1.000.000,00, come da rogito del 24-04-2007 del Notaio di Priverno, lamentava l'usurarietà del tasso Persona_2 Con corrispettivo e moratorio e la divergenza tra il ed il Taeg applicati e quelli indicati in contratto sicchè conveniva in giudizio il suddetto istituto bancario affichè fosse dichiarata la nullità delle clausole determinative degli interessi ultra legali e la conseguente gratuità del mutuo nonché disposta la sostituzione ai tassi d'interesse pattuiti di quelli previsti dall'art. 117, comma 7, TUB a cagione dell'indeterminatezza degli stessi con ricalcolo del corretto dare-avere tra le parti nella misura di € 108.230,69. Costituendosi Monte dei Paschi di Siena contestava la fondatezza degli avversi assunti concludendo per il rigetto delle domande avanzate dalla ricorrente.
Intervenivano, quindi, volontariamente , CP_1 CP_2
, , , e
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5
aderendo alle doglianze ed alle conclusioni di parte Controparte_6 ricorrente. Con separata opposizione a precetto iscritta al n°3629/2019, le suddette parti ricorrente ed intervenuta contestavano la genericità del credito precettato nonchè la debenza della somma relativa alla luce delle censure oggetto del giudizio precedentemente instaurato, di cui reiteravano le conclusioni. Mutato, quindi, il rito in ordinario, riunito al giudizio portante l'opposizione a precetto nonchè espletata consulenza tecnico-contabile, la causa sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 24-05-2022, era definitivamente decisa in data 18-07-2022.”
pag. 2 di 10 § 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso: “accoglie la domanda di accertamento del carattere usurario degli interessi;
dichiara la nullità della relativa clausola contrattuale;
determina in € 229.058,14 il debito residuo dell'attrice mutuataria, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
accoglie l'opposizione a precetto riducendo la somma precettata ad € 229.058,14, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna
, e per essa , alle Parte_1 Controparte_9 spese del giudizio n° 6150/2017 che, in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, liquida in favore dell'avv. Pompilio Antonello, dichiaratosi antistatario, in complessivi € 12.000,00 per compensi ed in € 876,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute;
condanna , e Parte_1 per essa , alle spese del giudizio n° 3629/2019 che, in Controparte_9 applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, liquida in favore dell'avv. FERABECOLI GABRIELE e PRASTARO CARLO, dichiaratisi antistatari, in complessivi € 10.000,00 per compensi ed in € 1.241,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute;
pone definitivamente le spese delle c.t.u. a carico di CP_10 e per essa di con Parte_3 Controparte_9 previsione di solidarietà tra tutte le parti.”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Le censure sollevate riguardo al contratto di mutuo stipulato tra e Monte dei Paschi di Siena, e per il quale gli CP_7 intervenuti si sono costituiti garanti e prestatori d'ipoteca, attengono all'usurarietà dei pattuiti interessi corrispettivi e moratori nonché all'indeterminatezza della pattuizione degli interessi in violazione delle norme di trasparenza imposte dal D. L.vo 285/1993, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117, comma 7, del decreto suddetto. In merito al lamentato superamento del tasso soglia relativamente al tasso corrispettivo ed al tasso moratorio, la ctu, all'esito dell'ulteriore conteggio effettuato in risposta ai quesiti integrativi, ha riscontrato il superamento del tasso soglia riguardo agli interessi corrispettivi. In merito la dr.ssa ad evasione del quesito CP_11 supplementare di cui al provvedimento del 21-11-2021, ha conteggiato tra le componenti di costo del mutuo anche le spese di assicurazione Confidi, risultando finalizzate a coprire il rischio di eventuali inadempienze del mutuatario e quindi ricollegate all'erogazione del mutuo. Tale soluzione si fa preferire a fronte dell'univoco disposto di cui all'art. 644 c.p. che esclude dal conteggio esclusivamente i costi rappresentati dalle imposte e tasse sicchè le spese di assicurazione, non essendo ricomprensibili in alcuna delle categorie menzionate, concorrono a pieno titolo alla determinazione del tasso applicato dalla banca.
pag. 3 di 10 In senso conforme la Suprema Corte nella sentenza n°17466/2020 conferma l'inclusione nel Teg delle spese assicurative obbligatorie in conformità di quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p. essendo all'uopo sufficiente che esse siano ricollegate alla concessione del credito, collegamento presunto in caso di contestualità tra le spese e l'erogazione del mutuo, precisando, altresì, come le rilevazioni di Banca d'Italia abbiano l'unico scopo di determinare il Tegm e non di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tenere conto ai fini di determinare l'eventuale usurarietà del tasso atteso che la composizione dello stesso trova compiuta descrizione nell'art. 644 c.p.c. (nel medesimo senso Cass. 16077/2022; Cass. 9298/2018; Cass. 8806/2017). All'esito di tale ulteriore computo, la ctu ha rilevato un Teg pari al 8,29625% a fronte di un Tsu alla data di stipula del mutuo del 7,965% si da concludere come il mutuo sia in usura pattizia. Ne consegue la gratuità del mutuo per effetto del disposto di cui all'art. 1815, comma 2, c.c.. Non merita, infatti, adesione la tesi del consulente di parte convenuta in merito alla maggiore correttezza del raffronto del Teg applicato dalla banca convenuta con quello suggerito dalla Banca d'Italia, avendo la ctu dimostrato come il calcolo degli interessi nel piano d'ammortamento alla francese comporti il calcolo di un interesse composto con il quale si producono interessi su interessi sicchè per la verifica dell'usurarietà del tasso era necessario, come fatto dalla ctu, applicare la formula dell'interesse semplice, cui è conseguito l'accertamento del superamento del Tsu. La finalità, infatti, della normativa antiusura è quella di determinare un tetto al saggio degli interessi per evitare effetti perversi sul conteggio del dovuto in restituzione del capitale mutuato, senza che tali effetti perversi in danno del mutuatario possano essere mascherati con tecnicismi contabili. A fronte, quindi, della rielaborazione effettuata dalla ctu, come da prospetti alle pagg. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della relazione peritale integrativa, il totale delle rate da pagare alla data 31-01-2017, epurate degli interessi usurari, ammontava ad € 644.444,44 a fronte del totale delle rate pagate di € 770.941,86, con una differenza a vantaggio della mutuataria di € 126.497,42. Essendo, quindi, il debito della società attrice rappresentato unicamente dal residuo in linea capitale, dedotte le maggiori somme pagate e di fatto in anticipo rispetto al piano di ammortamento facendo quindi decadere il diritto della banca al recesso ed a tutte le azioni conseguenti, la somma ancora dovuta risulta pari ad € 355.555,56 da cui occorre detrarre il maggior importo versato di € 126.497,42, per un debito residuo pari ad € 229.058,14 quale differenza tra il debito residuo e la maggior somma versata dalla mutuataria (€ 355.555,56 - € 126.497,42) come da conteggio a pag. 19 della relazione integrativa.
pag. 4 di 10 Tale dato finale è individuato, quindi, a prescindere dal dato del capitale effettivamente erogato bensì mediante la mera sottrazione al debito residuo della somma versata in eccesso dalla mutuataria. Ad abundantiam nel conteggio alternativamente proposto da parte attrice, che determinerebbe il dovuto in € 196.141,70 in luogo di € 229.058,14, si rileva come sia errato il risultato dell'operazione riportata a pag. 9 della comparsa conclusionale ove si determina il risultato della sottrazione tra € 996.683,56 ed € 770.941,86 in € 229.058,14 a fronte del risultato corretto di € 225.741,70. Quanto al procedimento di opposizione a precetto si rileva come le conclusioni mirino anzitutto alla declaratoria di nullità del precetto per
“assoluta genericità del credito precettato essendo non certo, né liquido, né esigibile per non essere comprovato né comprovabile il corretto ammontare dell'importo precettato, non essendo esplicitate le modalità con cui è stato calcolato, non essendo indicato l'importo delle rate insolute e il loro ammontare nonché i conteggi degli interessi”. Orbene dalla lettera delle conclusioni e dal corpo motivazionale dell'opposizione, si desume come l'indeterminatezza e la genericità del credito precettato sia fatta sostanzialmente discendere dalle censure oggetto del giudizio cui l'opposizione è stata successivamente riunita sicchè dette censure si palesano ipotetiche in quanto condizionate alla positiva conclusione del giudizio portante, circostanza che il creditore, a fronte del titolo rappresentato dal mutuo, non era peraltro tenuto a considerare intimando il precetto. Ne consegue il rigetto della domanda di nullità per indeterminatezza del precetto. Quanto alle ulteriori domande esse reiterano quelle oggetto del giudizio principale sicchè a fronte della riconosciuta fondatezza delle domande di nullità della pattuizione degli interessi usurari nonchè della conseguente determinazione del debito residuo della mutuataria, la somma precettata è corrispondentemente ridotta ad € 229.058,14, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Le spese di causa, in ragione della somma riconosciuta a credito della banca, seguono, infine, la prevalente soccombenza di parte convenuta sia relativamente al giudizio portante che a quello riunito ed analogamente quelle di ctu.”.
§ 3. – Ha proposto appello Parte_1 e per essa quale mandataria
[...] Parte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello avverso e per la riforma della sentenza n. 1517/2022 del Tribunale di Latina emessa in data 19.07.2022 e notificata in data 20.07.2022, tenuto conto della ammissibilità e fondatezza dei motivi di impugnazione, previo rinnovo della pag. 5 di 10 CTU tecnico contabile espletata nel corso del giudizio di primo grado, riformare la sentenza nei capi impugnati e per l'effetto rigettare la domanda proposta dalla parte attrice nel giudizio di primo grado ed in ogni caso condannare gli opponenti al pagamento degli importi dovuti in forza del contratto di mutuo ipotecario. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
Hanno resistito CP_1 Controparte_2 [...]
in CP_3 Controparte_4 Controparte_5 proprio e nella qualità di erede di nonché Persona_1 CP_6 nella sua qualità di erede di rassegnando le
[...] Persona_1 seguenti conclusioni: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dalla e per Controparte_12 essa, quale mandataria, dalla , avverso la sentenza n. Parte_2 1517/2022 emessa dal Tribunale di Latina, poiché totalmente infondato in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Dichiarata la contumacia de all'udienza del CP_7 21/11/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto da Parte_1 e per essa quale mandataria
[...] Parte_2 contiene quattro motivi.
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.”.
Con tale motivo l'appellante eccepisce la nullità della sentenza in quanto fondata su motivazione apparente, avendo il Tribunale aderito ad una delle soluzioni prospettate dal CTU senza spiegarne le ragioni, ma limitandosi a preferirla “a fronte dell'univoco disposto dell'art. 644 c.p.”, motivazione che avrebbe lasciato inespresso il percorso logico- argomentativo seguito dal primo giudice.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha aderito alla soluzione prospettata dal CTU, preferendola ad altre, diffusivamente spiegando come il consulente avesse accertato la natura usuraria del contratto di mutuo, desunta dall'inclusione pag. 6 di 10 nel tasso di interesse corrispettivo dei costi assicurativi sostenuti dal debitore per ottenere credito, sulla base dell'esegesi dell'art. 644, comma 4, c.p., restando irrilevante la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia. La scelta della soluzione proposta dal CTU non è stata quindi frutto di un inespresso percorso logico-argomentativo.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Erroneità della CTU utilizzata nel corso del giudizio di primo grado. Omessa ed erronea motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Nullità della sentenza per erronea valutazione delle risultanze documentali acquisite in giudizio.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato la natura usuraria del mutuo sul presupposto che le spese di assicurazione dovessero concorrere alla determinazione del tasso cui era regolato, trascurando che sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia tali costi non sarebbero ricompresi, costituendo la metodologia di calcolo codificata con norme tecniche autorizzate dall'organo di vigilanza, munito di discrezionalità tecnica sottratta al sindacato dell'Autorità giudiziaria, tanto più che la garanzia Confidi, separatamente stipulata, non sarebbe una garanzia assicurativa ma un onere non strettamente collegato all'erogazione del credito.
Il motivo è infondato.
E' vero che la Banca d'Italia nelle proprie istruzioni per la rilevazione del tasso di interesse cui è regolato il mutuo esclude dal computo le spese sostenute per la copertura assicurativa necessaria per l'accesso al finanziamento, tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha censurato tale metodologia di calcolo, chiarendo che “Ai fini della valutazione circa la natura usuraria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere conteggiato anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art. 644, comma 4, c.p.; né, peraltro, assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva sono regolati” (Cass. 29501 del 24/10/2023). Non rileva pertanto la natura di norme tecniche autorizzate delle istruzioni, né l'asserita discrezionalità tecnica, perché esse cedono rispetto alla norma primaria dell'art. 644 c.p. che esclude dal conteggio esclusivamente i costi rappresentati dalle imposte e tasse, e non le spese di pag. 7 di 10 assicurazione, che non sono ricomprensibili né tra le imposte né tra le tasse, come ha già spiegato il Tribunale. Non vale obiettare che la garanzia Confidi sarebbe stata stipulata separatamente e costituirebbe un onere non strettamente collegato all'erogazione del credito, avendo la stessa giurisprudenza di legittimità chiarito che è sufficiente che le spese di assicurazione “…risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (Cass. n. 8806 del 05/04/2017; Cass. n. 3025 del 01/02/2022). Intanto, la garanzia assicurativa Confidi, richiesta il 22/2/2007 è stata accordata il 6/3/2007 con espresso riferimento al finanziamento che sarebbe stato stipulato con la Banca il 24/4/2007, rivelando che la sua stessa concessione alle condizioni ottenute dipendeva da tale offerta, la quale dava facoltà alla Banca di rivolgersi per il pagamento al Consorzio Confidi. Dunque, è proprio la stipulazione separata e preliminare della garanzia assicurativa a rivelare lo stretto collegamento con il finanziamento erogato a quelle condizioni. Non varrebbe neppure obiettare che quella offerta dal Consorzio Confidi non sarebbe una garanzia assicurativa, ma una garanzia accessoria offerta da un terzo al contratto di mutuo, perché è pacifico che il suo rilascio oneroso gravasse sul mutuatario, il quale ha documentato di aver sostenuto specifici esborsi collegati all'erogazione del finanziamento, ed è ancora una volta la giurisprudenza di legittimità a chiarire che “In caso di stipulazione di un contratto di mutuo, ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato e della valutazione della sua natura usuraria, si tiene conto anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese - escluse solo quelle per imposte e tasse - che siano collegate alla erogazione del credito e della cui effettiva corresponsione, indipendentemente dalle dichiarazioni di quietanza, sia comunque data idonea prova” (Cass. n. 21831 del 29/7/2025).
§ 4.3 – Il terzo motivo è intitolato: “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 1186 c.c. Contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe assecondato la CTU nell'errore dato dalla formulazione di un conteggio che presupponeva la decadenza dal beneficio del termine, con l'effetto che il calcolo del dovuto avrebbe escluso tutti gli interessi corrispettivi che facevano parte del piano di ammortamento. L'errore del CTU, segnalato dal CTP, sarebbe dipeso dalla valorizzazione della lettera dell'8/5/2017, con cui la Banca non aveva fatto decadere il mutuatario dal beneficio del termine ma si era limitata a pretendere il pagamento delle rate insolute maturate fino a quel momento.
pag. 8 di 10 Il motivo è infondato.
Se è vero che il CTU ha, in un suo conteggio, valorizzato la lettera dell'8/5/2017, travisandone il contenuto, è però vero che tale errore non si sia minimamente trasmesso alla decisione del Tribunale. Il Tribunale, accertata la natura usuraria degli interessi, ha escluso che il mutuatario dovesse corrisponderli, residuando unicamente un debito in linea capitale di € 355.555,56, senza che sussistessero i presupposti per la risoluzione del mutuo, perché i pagamenti effettuati dal mutuatario finivano per sopravanzare di € 126.497,42 il debito in linea capitale così come rideterminato. Nel calcolare il debito ancora a carico del mutuatario, il Tribunale ha semplicemente sottratto dal debito in linea capitale ancora dovuto di € 355.555,56 il maggior importo versato di € 126.497,42, pervenendo alla differenza di € 229.058,14. Nel conteggio del Tribunale è quindi del tutto irrilevante la circostanza che l'8/5/2017 non sarebbe stata esercitata la decadenza dal beneficio del termine, pure considerata dal CTU in taluni suoi conteggi. D'altra parte, il calcolo operato dal Tribunale è servito per ridurre ad
€ 229.058,14 le somme precettate dalla Banca nella misura di € 469.397,71, calcolata sul presupposto che il debitore si fosse “reso inadempiente alle obbligazioni di pagamento delle rate scadute del predetto mutuo con conseguente risoluzione di diritto del contratto”, e cioè sull'esplicito presupposto della decadenza dal beneficio del termine, di cui la Banca non avrebbe potuto giovarsi.
§ 4.4 – Il quarto motivo è intitolato: “Nullità della sentenza sul capo relativo alla condanna della al pagamento delle spese CP_12 giudiziali ed al rimborso delle spese di CTU”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale l'avrebbe erroneamente condannato alle spese di lite e di CTU non potendosi ravvisare la soccombenza della Banca che si era vista riconoscere una somma di denaro solo interiore rispetto a quella precettata.
Il motivo è infondato.
La soccombenza sta nel sostanziale accoglimento della domanda che perorava la gratuità del mutuo, a nulla rilevando che in conseguenza di tale accoglimento sia comunque residuata una somma di denaro da pagare a favore della Banca.
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al quinto scaglione di pag. 9 di 10 riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
per essa quale mandataria Controparte_12 nei confronti di Parte_2 CP_1 CP_2
[...] CP_3 Controparte_4 [...] in proprio e nella qualità di erede di CP_5 Persona_1 nonché nella sua qualità di erede di Controparte_6 Persona_1 nella contumacia de contro la sentenza n. 1517 pubblicata il CP_7 19/7/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Latina, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna Parte_1 e per essa quale mandataria al
[...] Parte_2 pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
Controparte_2 CP_3 CP_4
in proprio e nella
[...] Controparte_5 qualità di erede di nonché Persona_1 Controparte_6 nella sua qualità di erede di e per essi in favore Persona_1 del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi
€ 12.154,00, di cui 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00, oltre spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 21/11/2025.
L'estensore Il presidente
CO IO IG IR NT ZZ
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