CASS
Sentenza 11 settembre 2020
Sentenza 11 settembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/09/2020, n. 25969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25969 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA AS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/11/2019 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI Penale Sent. Sez. 2 Num. 25969 Anno 2020 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: FILIPPINI STEFANO Data Udienza: 16/07/2020 . RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 3.9.2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava a IA MM (oltre che a ER EN, rimasto estraneo alla presente impugnazione) la misura cautelare EL custodia in carcere in relazione all'accusa di essere organizzatore e promotore, anche con il ruolo di gestore EL cassa comune, dell'associazione dedita alla commissione di una serie indeterminata di truffe ad anziani (generalmente effettuate tramite telefonate nelle quali i truffatori si spacciavano per assicuratori, avvocati o appartenenti alle forze dell'ordine, che chiedono alla vittima il versamento di somme di denaro -generalmente intorno ai 3000 euro- o preziosi, per trarre d'impaccio congiunti che sarebbero stati arrestati o che avrebbero causato incidenti stradali), capeggiatata dal prevenuto e da altri esponenti EL famiglia di SP IA e organizzata in sottogruppi, anche a struttura familiare, con base logistica presso un club sportivo ubicato a Napoli ma operante in varie zone d'Italia; fatti aggravati ex art. 416 bisl cod.pen. nella forma EL agevolazione del clan IN . 1.1. Secondo il compendio indiziario contenuto nelle informative finali del Comando Carabinieri di Milano e EL Questura di Genova, il AN (imparentato con i IA, essendo il marito di LO IL, figlia di IA US e sorella di LO UI) è anche il figlio di AN AN, esponente di spicco del clan IN;
pur non compiendo personalmente le truffe, è al vertice dell'organizzazione, gestisce la cassa comune e si interessa anche delle vicende relative agli arresti dei sodali: frequenta assiduamente la sede del sodalizio presso il club Napoli di Santa IA EL DE, esamina i preziosi che sono provento di truffa e svolge attività di coordinamento degli associati. 1.1. Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza in data 28.11.2019, rigettava il gravame proposto dall'indagato e confermava il provvedimento impugnato. 2. Avverso l'ordinanza del Riesame ricorre per cassazione il AN, tramite difensore, chiedendone l'annullamento. A sostegno deduce: 2.1. vizio EL motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria rispetto all'accusa associativa ex art. 416 cod.pen.; premessa la necessaria ricorrenza, al fine EL applicazione EL misura cautelare, di una pluralità di gravi indizi convergenti, nel caso del ricorrente il requisito difetta. Invero, gli elementi tratti dalle captazioni telefoniche e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia offrono risultanze generiche, contraddittorie e confuse in merito al preteso ruolo di gestore EL cassa comune e di soggetto avente il compito di procurare le schede telefoniche "sporche" (cioè intestate a soggetti fittizi) da impiegare, da parte degli altri sodali, nella commissione delle truffe. Inoltre, le affermazioni del collaboratore De SA circa la disponibilità, per i componenti EL famiglia AN, di un negozio di telefonia, sono generiche e prive di elementi individualizzanti a carico dell'attuale giudicabile, non adeguatamente supportate dall'intercettazione del 1.7.2016 tra le sorelle LO, non riconducile con adeguata certezza alle vicende di causa. Parimenti generiche sono le accuse provenienti dal collaboratore De GI CI, prive di riferimenti ad I episodi specifici;
la vicinànza al clan IN non è certamente dimostrativa EL responsabilità rispetto alle accuse in questione. Né trova riscontri l'accusa di essere il gestore EL cassa comune dell'associazione, non dimostrata dalla conversazione del 1.7.2016 tra IA US e LO IL. Difetta comunque adeguata dimostrazione di uno stabile inserimento nel contesto associativo di specie, come pure del coinvolgimento nella commissione di una qualunque truffa. 2.2. vizio EL motivazione in relazione alla mancata valutazione EL attendibilità intrinseca dei chiamanti in correità; evidenti le contraddizioni tra De SA e De GI, dunque superficiale è il giudizio di attendibilità espresso dal GIP e dal TDL. 2.3. violazione di legge e vizio EL motivazione in relazione alla pretesa sussistenza dell'aggravante agevolativa del clan IN. L'accusa non può reggersi sul solo dato EL parentela con il padre AN AN, esponente del clan IN;
travisato è il dato tratto dalla telefonata del 23.7.2016; non esplorato è il tema EL necessaria ricorrenza dell'elemento soggettivo (lo scopo di favorire il clan, piuttosto che mera accettazione di eventualità al riguardo). 2.4. violazione di legge e vizio EL motivazione in relazione alla pretesa sussistenza del pericolo di reiterazione e EL attualità dello stesso;
gli elementi a carico del ricorrente si collocano temporalmente nel 2016; l'indagato è incensurato;
difetta dunque anche l'attualità del pericolo. 3. Con nota del 15.6 2020 la Procura generale presso questa Corte ha chiesto rigettarsi il ricorso, atteso che l'ordinanza di riesame ha chiaramente dato conto sia del quadro indiziario, sia dell'attendibilità dei collaboratori. Quanto all'aggravante di cui all'art. 416 c. 1 bis c.p., essa è stata ben motivata in fatto, attraverso i richiami all'attività di agevolazione del clan IN, ed in diritto, attraverso i richiami agli insegnamenti pertinenti EL Cassazione al riguardo (v. pag. 14 e 15 dell'ordinanza). Quanto alla permanenza delle esigenze cautelari, l'ordinanza ha evidenziato con congrua motivazione la superabilità del dato dell'incensuratezza (v. p. 16). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi del tutto generici e comunque manifestamente infondati. 1. Preliminarmente deve darsi atto dell'irritualità EL dichiarazione di rinuncia al ricorso trasmessa via PEC in data 30.6.2020 dai difensori del ricorrente, difettando l'espressa procura speciale o la sottoscrizione da parte dell'imputato. Invero, secondo il condiviso insegnamento di questa Corte (cfr. S.U., n. 12603 del 24/11/2015, Rv. 266244), il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga. 2. Passando dunque necessariamente alla trattazione del merito del ricorso, è ora necessario ricordare i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione EL misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1)I'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2)l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi EL libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza EL motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica EL sufficienza e EL razionalità EL motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761). 2.1. Ciò posto, rileva il Collegio che il Tribunale del riesame di Napoli, chiamato a valutare i profili dedotti alla sua cognizione, anche mediante il rinvio al contenuto dell'ordinanza genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari, ha adeguatamente esposto le ragioni su cui si fonda il provvedimento cautelare impugnato (sulla possibilità del Tribunale del riesame di recepire le argomentazioni del provvedimento applicativo EL misura, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, si veda anche Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Rv. 261085). E, sulla legittimità dell'impiego da parte del TDL EL motivazione "per relationem", questa Corte ha più volte affermato (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, Rv. 265765 - 01) che l'obbligo di motivazione ben può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza del tribunale EL libertà richiami "per relationem", nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a condizione, tuttavia, che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento 3 probatorio proposto nell'ordinanza genetica, non potendo in tal caso la motivazione "per relationem" fornire una risposta implicita alle censure formulate. Ma, nella fattispecie, nessuna delle censure difensive proposte in questa sede risulta idonea a disarticolare il ragionamento probatorio. 2.2. Ed invero, quanto al tema EL ricorrenza EL gravità indiziaria rispetto all'ipotesi associativa ascritta, il TDL, alle pagg. 2 e segg. del provvedimento impugnato, ha passato in rassegna il complessivo compendio indiziario evidenziando plurimi aspetti integrativi EL ricorrenza del requisito (essenzialmente tratti da intercettazioni telefoniche e ambientali, localizzazione di veicoli tramite GPS, tabulati telefonici , attività di osservazione dichiarazioni di indagati in procedimenti connessi e di collaboratori di giustizia). In tal senso sono stati evidenziati, oltre agli elementi indicativi EL struttura organizzativa dell'associazione (cfr. intercettazioni relative alla previsione di modalità operative e specifiche istruzioni volte ad evitare l'integrazione di fattispecie penali più gravi EL truffa), gli aspetti specificamente a carico del ricorrente, quali in primo luogo gli elementi di cui alle pagg. 9 e 10, oltre agli elementi di riscontro del quadro complessivo, costituiti dalle risultanze relative all'utilizzo EL struttura logistica del club di Piazza Santa IA EL DE gestito da IL Peluso, madre di SP IA, l'impiego di utenze dedicate (talvolta impiegate per più fatti di reato), la modalità standardizzata delle varie truffe, anche con imphgo di nomi fittizi ma ricorrenti, il ricorso ad avvocati comuni (cfr. captazioni riportate alla pag. 303 e segg. dell'ordinanza genetica) e l'evocazione di fondi per le spese da detrarre da quanto versare all'associazione e agli associati. Elementi che, come risulta con evidenza, non è certo illogico considerare come adeguatamente indicativi di gravità indiziaria rispetto al reato associativo, per la cui integrazione è evidentemente sufficiente che il singolo associato ponga in essere solo alcuni frammenti EL condotta criminosa nella consapevolezza di collaborare con i correi al fine del raggiungimento degli scopi associativi. Argomenti rispetto ai quali la lettura riduttiva proposta dal ricorrente appare nitidamente inammissibile. 2.2.1. Rispetto a tali risultanze, le contestazioni difensive avanzate in sede di riesame, ora riproposte, rimangono comunque su un livello di assoluta genericità, tanto da non soddisfare il requisito di cui all'art. 581 lett c) cod.proc.pen., con particolare riferimento agli elementi di fatto che sarebbe stato onere puntualmente contestare, nella fattispecie neppure specificamente indicati. 2.2.2. Quanto al tema EL verifica dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia, devesi primariamente rilevare che lo stesso non pare essere stato proposto dinanzi al TDL;
con la conseguenza che non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio (cfr. Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Rv. 266226 - 01; massime precedenti conformi: n. 42408 del 2012, rv. 254037 - 01; n. 24693 del 2014, rv. 259217 - 01; n. 44146 del 2014, rv. 260952 ). Peraltro, anche diversamente opinando, devesi comunque rilevare come le dichiarazioni del collaboratore De GI CI risultino riscontrate dai controlli delle frequentazioni effettuati dalle forze dell'ordine presso il c.d. Club Napoli del bar di Santa IA EL DE . Mentre le dichiarazioni del collaboratore De. SA, lungi dal favorire l'indagato, cooperano per attribuire allo stesso la disponibilità delle schede telefoniche "sporche". 2.2.3. Quanto al tema EL corretta interpretazione e valutazione delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, secondo condivisa giurisprudenza (cfr., la massima n. 5301 del 1995, Rv. 205651 - 01 e Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389 - 01), la stessa costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti EL manifesta illogicità ed irragionevolezza EL motivazione con cui esse sono recepite. Inammissibile, per tale ragione, è la censura relativa al contenuto dell'intercettazione ambientale n. 1627 del 23.7.2016, la cui interpretazione in chiave accusatoria appare indubbiamente motivata in maniera logica (cfr. pag. 10 dell'ordinanza impugnata). 2.2.4. Quanto alla gestione di denaro proveniente dalle truffe, adeguata è la motivazione che la fonda sul contenuto delle telefonate n. 614 del 1.7.2016 e n. 1801 del 11.7.2016 (cfr. richiamata pag. 10). 2.2.5. In relazione poi al tema EL ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen., dalle pagg. 14 e 15 dell'ordinanza impugnata risulta che sono state adeguatamente valorizzate le dichiarazioni dei collaboratori De SA e De GI, quelle dell'indagato di reato connesso AT AN, nonchè i riscontri relativi costituiti dalle intercettazioni ivi richiamate. Quanto al necessario profilo soggettivo, lo si individua, sempre a livello di gravità indiziaria, logicamente, nel ruolo apicale attribuito al ricorrente, necessariamente a conoscenza del quadro d'insieme all'interno del quale la struttura associativa si muoveva. 2.3. Quanto al tema EL ricorrenza delle esigenze cautelari, il TDL ha adeguatamente valorizzato, pur a fronte EL formale incensuratezza, il quadro d'insieme relativo alla gravità e serialità dei fatti, al livello di complessità dell'organizzazione e alla caratura criminale di molti dei soggetti coinvolti;
le risultanze relative all'attuale operatività del clan IN sono state valutate per affermare l'attualità del pericolo di reiterazione di condotte funzionali all'arricchimento dello stesso mentre, per il AN, il ruolo di vertice nella compagine associativa, ne illustra adeguatamente l'autorevolezza e la capacità criminale, oltre al ruolo di cerniera con il clan egemone sul territorio. Si è anche valorizzato, al fine di ulteriormente evidenziare l'attualità del pericolo, come alcuni degli associati (in particolare, IA CI e Michele) sono stati nel 2018 raggiunti da ordinanza di custodia cautelare per analoghi fatti associativi e di truffa commessi agli inizi del 2018. 3. Alla luce EL ricostruzione richiamata, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali ed alla sanzione in favore EL Cassa delle Ammende in considerazione dei profili di colpa connessi alla prospettazione di motivi manifestamente infondati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e EL somma di C 3.000,00 in favore EL Cassa delle ammende. 5 Manda alla cancelleria per.gli adempimenti di cui.all'art. 94 comma lter.disp att. cod.proc.pen.. Così deciso in camera di consiglio il 16 luglio 2020. D
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI Penale Sent. Sez. 2 Num. 25969 Anno 2020 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: FILIPPINI STEFANO Data Udienza: 16/07/2020 . RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 3.9.2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava a IA MM (oltre che a ER EN, rimasto estraneo alla presente impugnazione) la misura cautelare EL custodia in carcere in relazione all'accusa di essere organizzatore e promotore, anche con il ruolo di gestore EL cassa comune, dell'associazione dedita alla commissione di una serie indeterminata di truffe ad anziani (generalmente effettuate tramite telefonate nelle quali i truffatori si spacciavano per assicuratori, avvocati o appartenenti alle forze dell'ordine, che chiedono alla vittima il versamento di somme di denaro -generalmente intorno ai 3000 euro- o preziosi, per trarre d'impaccio congiunti che sarebbero stati arrestati o che avrebbero causato incidenti stradali), capeggiatata dal prevenuto e da altri esponenti EL famiglia di SP IA e organizzata in sottogruppi, anche a struttura familiare, con base logistica presso un club sportivo ubicato a Napoli ma operante in varie zone d'Italia; fatti aggravati ex art. 416 bisl cod.pen. nella forma EL agevolazione del clan IN . 1.1. Secondo il compendio indiziario contenuto nelle informative finali del Comando Carabinieri di Milano e EL Questura di Genova, il AN (imparentato con i IA, essendo il marito di LO IL, figlia di IA US e sorella di LO UI) è anche il figlio di AN AN, esponente di spicco del clan IN;
pur non compiendo personalmente le truffe, è al vertice dell'organizzazione, gestisce la cassa comune e si interessa anche delle vicende relative agli arresti dei sodali: frequenta assiduamente la sede del sodalizio presso il club Napoli di Santa IA EL DE, esamina i preziosi che sono provento di truffa e svolge attività di coordinamento degli associati. 1.1. Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza in data 28.11.2019, rigettava il gravame proposto dall'indagato e confermava il provvedimento impugnato. 2. Avverso l'ordinanza del Riesame ricorre per cassazione il AN, tramite difensore, chiedendone l'annullamento. A sostegno deduce: 2.1. vizio EL motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria rispetto all'accusa associativa ex art. 416 cod.pen.; premessa la necessaria ricorrenza, al fine EL applicazione EL misura cautelare, di una pluralità di gravi indizi convergenti, nel caso del ricorrente il requisito difetta. Invero, gli elementi tratti dalle captazioni telefoniche e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia offrono risultanze generiche, contraddittorie e confuse in merito al preteso ruolo di gestore EL cassa comune e di soggetto avente il compito di procurare le schede telefoniche "sporche" (cioè intestate a soggetti fittizi) da impiegare, da parte degli altri sodali, nella commissione delle truffe. Inoltre, le affermazioni del collaboratore De SA circa la disponibilità, per i componenti EL famiglia AN, di un negozio di telefonia, sono generiche e prive di elementi individualizzanti a carico dell'attuale giudicabile, non adeguatamente supportate dall'intercettazione del 1.7.2016 tra le sorelle LO, non riconducile con adeguata certezza alle vicende di causa. Parimenti generiche sono le accuse provenienti dal collaboratore De GI CI, prive di riferimenti ad I episodi specifici;
la vicinànza al clan IN non è certamente dimostrativa EL responsabilità rispetto alle accuse in questione. Né trova riscontri l'accusa di essere il gestore EL cassa comune dell'associazione, non dimostrata dalla conversazione del 1.7.2016 tra IA US e LO IL. Difetta comunque adeguata dimostrazione di uno stabile inserimento nel contesto associativo di specie, come pure del coinvolgimento nella commissione di una qualunque truffa. 2.2. vizio EL motivazione in relazione alla mancata valutazione EL attendibilità intrinseca dei chiamanti in correità; evidenti le contraddizioni tra De SA e De GI, dunque superficiale è il giudizio di attendibilità espresso dal GIP e dal TDL. 2.3. violazione di legge e vizio EL motivazione in relazione alla pretesa sussistenza dell'aggravante agevolativa del clan IN. L'accusa non può reggersi sul solo dato EL parentela con il padre AN AN, esponente del clan IN;
travisato è il dato tratto dalla telefonata del 23.7.2016; non esplorato è il tema EL necessaria ricorrenza dell'elemento soggettivo (lo scopo di favorire il clan, piuttosto che mera accettazione di eventualità al riguardo). 2.4. violazione di legge e vizio EL motivazione in relazione alla pretesa sussistenza del pericolo di reiterazione e EL attualità dello stesso;
gli elementi a carico del ricorrente si collocano temporalmente nel 2016; l'indagato è incensurato;
difetta dunque anche l'attualità del pericolo. 3. Con nota del 15.6 2020 la Procura generale presso questa Corte ha chiesto rigettarsi il ricorso, atteso che l'ordinanza di riesame ha chiaramente dato conto sia del quadro indiziario, sia dell'attendibilità dei collaboratori. Quanto all'aggravante di cui all'art. 416 c. 1 bis c.p., essa è stata ben motivata in fatto, attraverso i richiami all'attività di agevolazione del clan IN, ed in diritto, attraverso i richiami agli insegnamenti pertinenti EL Cassazione al riguardo (v. pag. 14 e 15 dell'ordinanza). Quanto alla permanenza delle esigenze cautelari, l'ordinanza ha evidenziato con congrua motivazione la superabilità del dato dell'incensuratezza (v. p. 16). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi del tutto generici e comunque manifestamente infondati. 1. Preliminarmente deve darsi atto dell'irritualità EL dichiarazione di rinuncia al ricorso trasmessa via PEC in data 30.6.2020 dai difensori del ricorrente, difettando l'espressa procura speciale o la sottoscrizione da parte dell'imputato. Invero, secondo il condiviso insegnamento di questa Corte (cfr. S.U., n. 12603 del 24/11/2015, Rv. 266244), il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga. 2. Passando dunque necessariamente alla trattazione del merito del ricorso, è ora necessario ricordare i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione EL misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1)I'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2)l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi EL libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza EL motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica EL sufficienza e EL razionalità EL motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761). 2.1. Ciò posto, rileva il Collegio che il Tribunale del riesame di Napoli, chiamato a valutare i profili dedotti alla sua cognizione, anche mediante il rinvio al contenuto dell'ordinanza genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari, ha adeguatamente esposto le ragioni su cui si fonda il provvedimento cautelare impugnato (sulla possibilità del Tribunale del riesame di recepire le argomentazioni del provvedimento applicativo EL misura, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, si veda anche Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Rv. 261085). E, sulla legittimità dell'impiego da parte del TDL EL motivazione "per relationem", questa Corte ha più volte affermato (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, Rv. 265765 - 01) che l'obbligo di motivazione ben può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza del tribunale EL libertà richiami "per relationem", nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a condizione, tuttavia, che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento 3 probatorio proposto nell'ordinanza genetica, non potendo in tal caso la motivazione "per relationem" fornire una risposta implicita alle censure formulate. Ma, nella fattispecie, nessuna delle censure difensive proposte in questa sede risulta idonea a disarticolare il ragionamento probatorio. 2.2. Ed invero, quanto al tema EL ricorrenza EL gravità indiziaria rispetto all'ipotesi associativa ascritta, il TDL, alle pagg. 2 e segg. del provvedimento impugnato, ha passato in rassegna il complessivo compendio indiziario evidenziando plurimi aspetti integrativi EL ricorrenza del requisito (essenzialmente tratti da intercettazioni telefoniche e ambientali, localizzazione di veicoli tramite GPS, tabulati telefonici , attività di osservazione dichiarazioni di indagati in procedimenti connessi e di collaboratori di giustizia). In tal senso sono stati evidenziati, oltre agli elementi indicativi EL struttura organizzativa dell'associazione (cfr. intercettazioni relative alla previsione di modalità operative e specifiche istruzioni volte ad evitare l'integrazione di fattispecie penali più gravi EL truffa), gli aspetti specificamente a carico del ricorrente, quali in primo luogo gli elementi di cui alle pagg. 9 e 10, oltre agli elementi di riscontro del quadro complessivo, costituiti dalle risultanze relative all'utilizzo EL struttura logistica del club di Piazza Santa IA EL DE gestito da IL Peluso, madre di SP IA, l'impiego di utenze dedicate (talvolta impiegate per più fatti di reato), la modalità standardizzata delle varie truffe, anche con imphgo di nomi fittizi ma ricorrenti, il ricorso ad avvocati comuni (cfr. captazioni riportate alla pag. 303 e segg. dell'ordinanza genetica) e l'evocazione di fondi per le spese da detrarre da quanto versare all'associazione e agli associati. Elementi che, come risulta con evidenza, non è certo illogico considerare come adeguatamente indicativi di gravità indiziaria rispetto al reato associativo, per la cui integrazione è evidentemente sufficiente che il singolo associato ponga in essere solo alcuni frammenti EL condotta criminosa nella consapevolezza di collaborare con i correi al fine del raggiungimento degli scopi associativi. Argomenti rispetto ai quali la lettura riduttiva proposta dal ricorrente appare nitidamente inammissibile. 2.2.1. Rispetto a tali risultanze, le contestazioni difensive avanzate in sede di riesame, ora riproposte, rimangono comunque su un livello di assoluta genericità, tanto da non soddisfare il requisito di cui all'art. 581 lett c) cod.proc.pen., con particolare riferimento agli elementi di fatto che sarebbe stato onere puntualmente contestare, nella fattispecie neppure specificamente indicati. 2.2.2. Quanto al tema EL verifica dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia, devesi primariamente rilevare che lo stesso non pare essere stato proposto dinanzi al TDL;
con la conseguenza che non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio (cfr. Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Rv. 266226 - 01; massime precedenti conformi: n. 42408 del 2012, rv. 254037 - 01; n. 24693 del 2014, rv. 259217 - 01; n. 44146 del 2014, rv. 260952 ). Peraltro, anche diversamente opinando, devesi comunque rilevare come le dichiarazioni del collaboratore De GI CI risultino riscontrate dai controlli delle frequentazioni effettuati dalle forze dell'ordine presso il c.d. Club Napoli del bar di Santa IA EL DE . Mentre le dichiarazioni del collaboratore De. SA, lungi dal favorire l'indagato, cooperano per attribuire allo stesso la disponibilità delle schede telefoniche "sporche". 2.2.3. Quanto al tema EL corretta interpretazione e valutazione delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, secondo condivisa giurisprudenza (cfr., la massima n. 5301 del 1995, Rv. 205651 - 01 e Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389 - 01), la stessa costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti EL manifesta illogicità ed irragionevolezza EL motivazione con cui esse sono recepite. Inammissibile, per tale ragione, è la censura relativa al contenuto dell'intercettazione ambientale n. 1627 del 23.7.2016, la cui interpretazione in chiave accusatoria appare indubbiamente motivata in maniera logica (cfr. pag. 10 dell'ordinanza impugnata). 2.2.4. Quanto alla gestione di denaro proveniente dalle truffe, adeguata è la motivazione che la fonda sul contenuto delle telefonate n. 614 del 1.7.2016 e n. 1801 del 11.7.2016 (cfr. richiamata pag. 10). 2.2.5. In relazione poi al tema EL ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen., dalle pagg. 14 e 15 dell'ordinanza impugnata risulta che sono state adeguatamente valorizzate le dichiarazioni dei collaboratori De SA e De GI, quelle dell'indagato di reato connesso AT AN, nonchè i riscontri relativi costituiti dalle intercettazioni ivi richiamate. Quanto al necessario profilo soggettivo, lo si individua, sempre a livello di gravità indiziaria, logicamente, nel ruolo apicale attribuito al ricorrente, necessariamente a conoscenza del quadro d'insieme all'interno del quale la struttura associativa si muoveva. 2.3. Quanto al tema EL ricorrenza delle esigenze cautelari, il TDL ha adeguatamente valorizzato, pur a fronte EL formale incensuratezza, il quadro d'insieme relativo alla gravità e serialità dei fatti, al livello di complessità dell'organizzazione e alla caratura criminale di molti dei soggetti coinvolti;
le risultanze relative all'attuale operatività del clan IN sono state valutate per affermare l'attualità del pericolo di reiterazione di condotte funzionali all'arricchimento dello stesso mentre, per il AN, il ruolo di vertice nella compagine associativa, ne illustra adeguatamente l'autorevolezza e la capacità criminale, oltre al ruolo di cerniera con il clan egemone sul territorio. Si è anche valorizzato, al fine di ulteriormente evidenziare l'attualità del pericolo, come alcuni degli associati (in particolare, IA CI e Michele) sono stati nel 2018 raggiunti da ordinanza di custodia cautelare per analoghi fatti associativi e di truffa commessi agli inizi del 2018. 3. Alla luce EL ricostruzione richiamata, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali ed alla sanzione in favore EL Cassa delle Ammende in considerazione dei profili di colpa connessi alla prospettazione di motivi manifestamente infondati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e EL somma di C 3.000,00 in favore EL Cassa delle ammende. 5 Manda alla cancelleria per.gli adempimenti di cui.all'art. 94 comma lter.disp att. cod.proc.pen.. Così deciso in camera di consiglio il 16 luglio 2020. D