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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHIAVONE GAETANO, Presidente
CH STEFANO, LA
RU CRISTIANA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria G.b. Gerace N.7/15 56124 Pisa PI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030201114 RITENUTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030201114 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030201114 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030201114 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede di dichiarare, in accoglimento dei motivi esposti, la nullità e/o l'annullabilità e/o illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto la ricorrente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio. Con vittoria delle spese e degli onorari di causa, con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore dei difensori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Resistente: chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate (DE) notificava alla società ricorrente un avviso di accertamento ai fini Iva, Ires ed
Irap, periodo d'imposta 2018. Essa motivava l'atto impugnato evidenziando come nell'ambito di un'indagine svolta dall'Ufficio Analisi del Rischio della Direzione Regionale della Campania nei confronti di soggetti emittenti/utilizzatori di false fatturazioni, fosse emerso che la società Società_1 Srl con sede in Caserta, cessata nel 2014,. Tale società avrebbe emesso, nel periodo in accertamento, fatture per operazioni inesistenti nei confronti di tre persone fisiche, di cui riportava le generalità, ritenute essere soggetti interposti, anch'essi domiciliati in Campania, che a loro volta avrebbero emesso fatture nei confronti di utilizzatori finali, permettendo loro di detrarre indebitamente Iva. I tre citati soggetti avrebbero presentato “tratti comuni tra gli stessi che denotano l'assenza di esercizio di alcuna attività economica”. La Direzione Provinciale II di
Napoli avrebbe emesso il conseguente avviso di accertamento nei confronto di uno dei tre citati soggetti, la ditta Società_2 , essendo “emerse anomalie tali da ritenere inequivocabilmente provata l'inesistenza dell'attività dichiarata dalla ditta, evidenziando congiuntamente la mancanza dei requisiti oggettivi (artt. 2 e
3 del DPR n. 633/1972) e soggettivi (artt. 4 e 5 del DPR n. 633/72) per la definizione di soggetto d'imposta ai fini Iva, nella considerazione che non viene effettuata alcuna attività economica con le caratteristiche dichiarate”.
Dalla banca dati di DE (Spesometro) sarebbe emerso che la società ricorrente avrebbe effettuato, nell'anno
2018, operazioni in qualità di “cessionario/committente” con le tre ditte citate, per gli importi di seguito indicati:
- ditta Società_2 per un importo pari ad €.48.437,43 oltre Iva per € 10.656,23;
- ditta Società_3 per un importo pari ad € 11.812,80 oltre Iva per €. 2.598,81;
- ditta Società_4 per un importo pari ad €. 170.461,67 oltre Iva per
€. 37.501,56.
Poiché le spese relative ad operazioni non realizzate, e quindi inesistenti, non possono essere dedotte dal reddito d'impresa, i costi esposti in fattura e dedotti non sarebbero stati effettivamente sostenuti ed il committente non avrebbe potuto detrarre l'Iva.
Veniva contestata, ai fini Ires ed Irap, l'infedele presentazione della dichiarazione dei redditi, con indicazione di costi non deducibili per fatture oggettivamente inesistenti;
ai fini Iva la dichiarazione di costi non deducibili per fatture passive oggettivamente inesistenti, per un imponibile complessivo di € 230.711,90, con conseguente indebita detrazione di Iva per €. 50.756,60.
DE evidenziava la presenza di carichi riferiti alla società ricorrente affidati all'Agenzia delle entrate - riscossione (DER) “per un totale residuo, al netto di importi sospesi, pari ad €. 888.376,86”. Tale fatto avrebbe giustificato la mancata notifica dello schema d'atto ex art. 6 bis, comma 2, della L. n. 212/2000, ritenendo la stessa DE che i suddetti carichi avrebbero comportato un fondato pericolo per la riscossione.
Nell'atto impugnato si rilevava come la società ricorrente fosse “a ristretta base azionaria”, avendo avuto nel 2018 un unico socio e, conseguentemente, veniva presunta l'attribuzione, sempre nel 2018, allo stesso socio di utili non contabilizzati da partecipazione ex art. 44, comma 1, lettera e), del T.U.I.R., riconducibili alla fattispecie sopra descritta, con contestazione alla società di omessa ritenuta alla fonte nella misura del
26% dell'importo complessivo dei dividendi non contabilizzati accertati per € 230.711,90.
Ricorreva la società con tempestivo atto.
Con il primo motivo eccepiva la nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione, in violazione dell'art. 42, comma 3, del DPR n. 600/1973. In calce alla copia dell'atto sarebbe stata apposta l'indicazione «Il Capo Area Nominativo_1 – Firmato digitalmente – Firma su delega del Direttore Provinciale Nominativo_2». Rilevava l'assenza della firma autografa, dell'attestazione di conformità degli atti notificati, nonché della firma digitale effettuata nel rispetto del disposto dell'art. 24, commi 3, 4 e 4-bis, del D. Lgs. n. 82/2005.
Contestava che la firma, qualora apposta, fosse riconducibile ad un impiegato appartenente alla “terza area funzionale” da almeno un quinquennio ex art.
4-bis del D.L. n. 78/2015, e che il soggetto fosse legittimato mediante regolare atto di delega.
Con il secondo motivo chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art.
6-bis della L.n.212/2000, per avere DE non instaurato il contraddittorio preventivo senza dimostrare come il carico tributario presente presso DER avrebbe potuto mettere in pericolo il credito di cui all'avviso di accertamento impugnato.
Con il terzo motivo chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per difetto di motivazione in violazione degli articoli 7 della legge sopra citata e 42, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973. Riteneva che DE si fosse limitata a contestare le operazioni oggettivamente inesistenti, sulla scorta di generiche affermazioni e senza assolvere all'onere probatorio.
Con il quarto motivo chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per illegittima applicazione della metodologia dell'accertamento parziale (art. 41- bis, del DPR n. 600/1973) ritenendo che tale metodologia non potesse essere seguita in assenza di prove documentali dirette, mentre nel caso di specie l'atto risultava basato su presunzioni.
Con il quinto motivo chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato ex art.
7-bis della L.n. 212/2000 per motivazione insufficiente o comunque apparente, poiché la presunzione di automatica distribuzione al socio dell'utile occulto accertato in capo alla società a ristretta base sociale non avrebbe avuto i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dagli articoli 38, comma 3, 39 comma 1 e 42, comma 2, del DPR n.
600/1973, in combinato disposto con l'art. 7, comma 5-bis, del D.lgs. n. 546/1992, oltre che dell'art. 7, comma
1 della L.n. 212/200 e degli articoli 24 e 97 della Costituzione. Riteneva che tra il fatto noto, corrispondente alla esiguità del numero dei soci, ed il fatto da provare, corrispondente alla presunta distribuzione degli utili occulti, non sussistesse, nella normalità dei casi, alcun rapporto di dipendenza logica. L'art. 7, comma 5-bis del D.Lgs. n. 546/1992, secondo il quale il fondamento dell'atto impositivo dovrebbe risultare coerente con la normativa sostanziale tributaria, confermerebbe la rilevanza delle presunzioni legali come previste dalla normativa sostanziale tributaria, ma negherebbe la rilevanza delle presunzioni di matrice giurisprudenziale, come quella relativa alla ristretta base azionaria.
Con il sesto motivo, nel merito, eccepiva l'inesistenza e l'infondatezza della pretesa tributaria, sostenendo di non aver posto in essere alcuno dei comportamenti contestati.
Si costituiva DE chiedendo la reiezione del ricorso. Sul primo motivo rilevava di non essere stata obbligata ad allegare la delega di firma, comunque correttamente dichiarata nell'atto impositivo. Produceva la documentazione atta a comprovare il valido rapporto di delegazione a favore di dipendente appartenente alla “carriera direttiva” da oltre 5 anni. L'atto impugnato sarebbe stato firmato digitalmente come documentato in atti.
Sul secondo motivo rilevava come il rilevante importo dei carichi già affidati ad DER (€. 888.376,86) fosse sufficiente a dimostrare l'esistenza di un fondato pericolo per la riscossione costituente causa di esclusione dell'obbligo del contraddittorio preventivo ex art.
6-bis, comma 2, della L. n. 212/2000.
In ordine ai motivi terzo e sesto, esaminati congiuntamente per connessione, riteneva legittimo provare mediante elementi indiziari l'oggettiva inesistenza delle prestazioni indicate nelle fatture ricevute dalla ricorrente, con conseguente onere, ricadente su quest'ultima, di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni. L'atto impugnato conterrebbe tutti gli elementi idonei a comprendere la pretesa erariale, consentendo l'esercizio del diritto di difesa. Rilevava come l'onere di motivazione a carico di chi pone in essere l'atto di accertamento, non implichi che la prova dei fatti allegati dovesse essere fornita in tale sede, dovendo invece essere fornita in giudizio.
Nel merito, rilevava come la Società_1 srl avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti per complessivi € 21.914.799,50, come risultante dallo Spesometro Integrato, nei confronti dei tre soggetti precedentemente interposti, persone fisiche, i quali, a loro volta, avrebbero emesso fatture nei confronti di almeno dieci utilizzatori finali, consentendo ad essi di detrarre indebitamente IVA per un ammontare complessivo di € 4.821.255,99.
Tra i molteplici elementi indiziari dell'inesistenza delle operazioni, evidenziava come quasi tutti i soggetti economici coinvolti nell'operazione evasiva avessero il medesimo intermediario che avrebbe curato la trasmissione della dichiarazione IVA 2018 e/o del modello di apertura della partita IVA riferito alle varie società.
La società Società_1, attiva dal 9/1/2009 al 07/07/2014, non avrebbe mai presentato le dichiarazioni dei redditi e versato imposte a decorrere dal periodo d'imposta 2011.
La ditta Società_3, in attività di "Commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate" dal 07.02.2018 al 31.10.2020, non avrebbe presentato la dichiarazione Mod. Unico anni 2018 e 2019, ma solo il Mod. IVA anno 2018 (non ancora liquidato) con volume d'affari pari ad € 8.963.703,00 ed IVA a credito riportata nel quadro VL per € 677.232,00. Non risulterebbe essere stata titolare di alcuna utenza elettrica;
sarebbe stata intestataria di quattro autoveicoli e di una utenza telefonica mobile. La sede legale ed il luogo di esercizio dell'attività avrebbero coinciso con il domicilio fiscale. Sarebbe stata priva di dipendenti e non avrebbe effettuato versamenti IVA. Nell'anno 2018 avrebbe emesso fatture nei confronti di varie società, tra cui la ricorrente.
La ditta Società_4 attiva per la stessa attività della precedente dal 02.02.2015 al 09.07.2019, non avrebbe presentato alcuna dichiarazione Mod. Unico, ma solo la dichiarazione Iva per l'anno 2018, con volume d'affari pari ad € 5.921.413 ed Iva a debito, riportata nel quadro VL, per € 14.984,00, mai versata.
Avrebbe avuto attiva solo un'utenza elettrica domestica ed una utenza telefonica mobile. Sarebbe stata intestataria di un autoveicolo;
la sede legale ed il luogo di esercizio dell'attività avrebbero coinciso con il domicilio fiscale;
sarebbe stata priva di dipendenti. Dallo Spesometro Integrato sarebbe emerso che la ditta avrebbe emesso, tra le altre, fatture nell'anno 2018 nei confronti dei medesimi soggetti clienti di Società_3
, tra cui la ricorrente.
La ditta Società_2, attiva dal 06.05.2015 al 09.07.2019 per la stessa attività delle due precedenti, non avrebbe mai presentato le dichiarazioni dei redditi, ma solo la dichiarazione Iva per gli anni 2017 e 2018, con volume d'affari pari ad
€ 4.654.346,00, con Iva a debito, riportata nel quadro VL, per € 14.199,00, mai versata;
avrebbe avuto attiva una utenza telefonica mobile;
con sede legale e luogo di esercizio coincidenti con il domicilio fiscale;
sarebbe stata priva di dipendenti. Le ultime due ditte citate avrebbero avuto il medesimo domicilio fiscale in Napoli.
La ditta nel 2018 avrebbe emesso fatture nei confronti dei medesimi soggetti clienti delle ditte precedentemente citate, tra cui la ricorrente.
Evidenziava come la Società_1 s.r.l. fosse l'unico fornitore delle tre ditte sopra citate e come queste avessero ricoperto il ruolo di soggetti interposti tra il suddetto fornitore, soggetto ritenuto inesistente, ed i clienti finali, emettendo fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Rilevava come la ricorrente non avesse fornito alcuna prova che le operazioni fatturate fossero state realmente svolte.
Sul quarto motivo evidenziava come la Cassazione avesse affermato la legittimità dell'accertamento parziale fondato su elementi presuntivi, non costituendo esso un metodo di accertamento autonomo rispetto quelli già disciplinati in via generale dalla normativa tributaria.
Sul quinto motivo rilevava come fosse documentato il fatto che si trattasse di società con ristretta base sociale. Riteneva che la natura semplice della presunzione non ne avrebbe pregiudicato la rilevanza allorché risultassero integrati, come nella fattispecie, i canoni di precisione, gravità e concordanza della stessa. Citava giurisprudenza di legittimità secondo la quale i suddetti canoni ricorrerebbero per il solo fatto dell'avvenuta prova della ristretta compagine sociale della società, asserendo che nessun ulteriore onere probatorio sarebbe derivato dall'art. 5 bis del D.lgs. n.546/1992, come affermato dalla Cassazione (Ord. n. 31878/2022) secondo la qual: “In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”.
Con memoria illustrativa la ricorrente insisteva sull'annullabilità dell'atto impugnato per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo. Sosteneva che nessun fondato pericolo per la riscossione potesse ravvisarsi nel caso di specie giacché, alla data di notifica dell'avviso di accertamento (16.10.2024), tutto il debito iscritto a ruolo sarebbe risultato oggetto di due richieste di dilazione di pagamento ex art. 19 del DPR n. 602/1973, accolte da DER il 02.08.2024.
La ricorrente documentava, inoltre, che dal bilancio d'esercizio al 31.12.2023 sarebbe emersa l'esistenza di un “patrimonio netto” pari ad €. 1.606.501,00 con “disponibilità liquide” pari ad €. 193.723,00 ed un “utile” pari €. 209.878,00, elementi ritenuti essere sintomatici di capienza sul lato patrimoniale e finanziario.
Insisteva nel ritenere l'atto impugnato carente sul piano della motivazione per mancata allegazione ab origine della documentazione non conosciuta dal ricorrente, in quanto afferente ad altri e diversi soggetti. Tale comportamento di DE avrebbe precluso il pieno esercizio del diritto di difesa in violazione dell'art. 7, comma
1 bis, della L.n. 212/2000. DE avrebbe prodotto i documenti menzionati nell'atto impugnato solo in sede di controdeduzioni, integrando, anche mediante allegazione di ulteriori fatti, la motivazione dello stesso, in violazione del suddetto divieto. La stessa DE non avrebbe fornito il riferimento numerico delle fatture oggetto di contestazione, né precisato se le stesse fossero state emesse o utilizzate dalla ricorrente. La mancata rivelazione del contenuto dei suddetti documenti avrebbe impedito alla ricorrente di poter verificare la loro idoneità a legittimare le conclusioni tratte da DE. Rimarcava, la ricorrente, il perdurare della mancata individuazione e produzione delle fatture oggetto di contestazione e delle prestazioni ad esse sottostanti.
Nessun riscontro sarebbe emerso in ordine ad eventuali effettivi rapporti intercorsi, come movimentazioni bancarie e documenti di trasporto, tra la ricorrente e le ditte terze sottoposte a verifica. Nulla sarebbe stato verificato circa la natura delle prestazioni di cui alle ignote fatture contestate. Insisteva sul mancato assolvimento dell'onere della prova in relazione all'asserita “ristretta base azionaria” ritenendo che tra il fatto noto (la esiguità del numero dei soci) ed il fatto da provare (la presunta distribuzione degli utili occulti) non sussistesse alcun rapporto di univoca dipendenza logica. Confermava le conclusioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è infondato, avendo DE prodotto documentazione dalla quale risulta che l'atto era stato firmato digitalmente, che la firmataria era stata regolarmente delegata e che la stessa era in possesso dei requisiti soggettivi necessari.
Il secondo morivo è infondato. Non è in contestazione il fatto che la ricorrente avesse debiti erariali inevasi per quasi € 900.000, somme iscritte a ruolo e poste in carico ad DER. Tale somma, in assoluto rilevante, ritiene la Corte che sia tale da giustificare il mancato contraddittorio preventivo, in quanto idonea a pregiudicare la riscossione del credito derivante dall'atto impugnato. Il fatto che la somma risultasse rateizzata non fa venire meno il potenziale pregiudizio per la riscossione rilevato da DE, ma lo rafforza in quanto la concessione della dilazione postula che il soggetto richiedente versi in situazione di difficoltà finanziaria documentata (art.19 DPR n. 602/1973 e DM 6.3.2013).
Il terzo motivo è infondato in quanto DE ha preso le mosse da documenti emessi da altri uffici riproducendone il contenuto essenziale. E' stato contestato il fatto di avere, la ricorrente, ricevuto fatture per importi complessivi riferiti a ciascun fornitore determinati e rilevanti, emesse da tre soggetti interposti, specificamente indicati e facenti capo ad una società cessata da quattro anni, privi di qualsiasi capacità imprenditoriale, come desumibile da specifici elementi sintomatici, ed in completa evasione delle imposte. Ciò è sufficiente per supportare la presunzione di fatture emesse per attività oggettivamente inesistenti. atta ad invertire l'onere della prova. La Cassazione (n.2160/2024) ha affermato: “Va rammentato che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva (Cass., Sez. V, 18 ottobre 2021, n. n. 28628), ricorrendo alla prova che l'emittente è una «cartiera» o una «società fantasma», ciò essendo gravemente indiziario della oggettiva inesistenza delle operazioni, spettando poi al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni sottostanti;
né tale onere può ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., Sez. V, 5 luglio 2018,
n. 17619; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27554; Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30937; Cass., Sez.
V, 15 febbraio 2022, n. 4826; Cass., Sez. VI, 22 marzo 2022, n. 9304; Cass., Sez. V, 12 aprile 2022, n.
11737)”. La ricorrente non ha fornito alcuna prova tesa a dimostrare che le fatture ricevute dalle tre ditte qualificate come mere cartiere avrebbero corrisposto ad effettive forniture. Alla motivazione sopra citata,
DE ha fatto seguire, in sede di costituzione in giudizio, la produzione dei documenti richiamati nell'atto impugnato. Tale comportamento, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, non costituisce integrazione postuma dell'avviso di accertamento, in quanto la produzione documentale risulta perfettamente coerente con la motivazione dello stesso atto. Mette conto di rilevare come la mancata allegazione all'avviso di accertamento dei documenti ivi richiamati risulta legittima avendone, lo stesso atto, riprodotto il contenuto essenziale. In tale senso Cassazione, ord.n. 19138/2025 secondo la quale “nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche « per relationem», ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento» (Cass., 11 settembre
2017, n. 21066; Cass., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., 15 aprile 2013, n. 131109).
5.5 Ne consegue che l'obbligo di allegazione riguarda i soli atti che non siano stati riprodotti nella loro parte essenziale nell'avviso di accertamento [..] .
5.6 Pertanto, la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto richiamato dall'avviso di accertamento non si realizza necessariamente, con la pedissequa trascrizione delle sue parti rilevanti nel contesto dell'atto impositivo, ma anche con la semplice indicazione, in forma riassuntiva, del suo contenuto essenziale, per come apprezzato e valutato dall'Amministrazione finanziaria e posto a sostegno della pretesa impositiva”.
Il quarto motivo è infondato. La Corte ritiene che deva essere seguito il principio di diritto di cui alla ordinanza della Cassazione n.18398/2020 secondo la quale «[l]'accertamento parziale, che è uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n.633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare» (Cass., 28/10/2015, n. 21984, 04/04/2018, n. 8406, 07/11/2019, n. 28681); ne consegue che l'accertamento parziale «non è, dunque, circoscritto all'accertamento del reddito d'impresa o solo a talune delle categorie di redditi di cui all'art. 6 del T.U.I.R., né, del resto, è richiesto all'ufficio di fornire la
“prova certa” del maggior reddito, prova che può invece essere raggiunta anche con le presunzioni di cui alla fonte legale (qualora “risultino elementi” con l'accertamento parziale “possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili”, fatta sempre salva la possibilità per il contribuente di fornire specifica prova contraria, da sottoporre al vaglio del giudice di merito nella fase contenziosa (cfr. Cass. nn. 496/2013, 27323/2014)» (Cass., n. 21984 del 2015 e n. 8406 del 2018)”.
Il quinto motivo è infondato. Anche in questo caso la Corte segue l'indirizzo costante della Cassazione secondo la quale (Ord. n. 29289/2024) “in presenza di società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati operi la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti. Si è infatti affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria;
tale presunzione – fondata sul disposto dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente (Cass. Sez. 6 –
5, Ordinanza n. 18032 del 24/07/2013; vedi anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25468 del 18/12/2015; Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 386 del 13/01/2016). Inoltre, è stato precisato che, in tema di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, l'accertamento relativo agli utili extracontabili della società, anche se non definitivo, è presupposto dell'accertamento presuntivo nei riguardi del singolo socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali (cfr. Cass. n. 4485/2016) e che è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili ove sussista, a carico della società medesima, un valido accertamento di utili non contabilizzati, anche nel caso in cui la sentenza, pronunziata nei confronti della società, non sia ancora passata in giudicato (cfr. Cass. n.5581/2015), stante l'autonomia dei giudizi, sia pure in rapporto di pregiudizialità”.
Il sesto motivo infondato non avendo la ricorrente assolto l'onere probatorio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al riborso delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 1.927,20.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHIAVONE GAETANO, Presidente
CH STEFANO, LA
RU CRISTIANA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria G.b. Gerace N.7/15 56124 Pisa PI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030201114 RITENUTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030201114 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030201114 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030201114 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede di dichiarare, in accoglimento dei motivi esposti, la nullità e/o l'annullabilità e/o illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto la ricorrente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio. Con vittoria delle spese e degli onorari di causa, con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore dei difensori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Resistente: chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate (DE) notificava alla società ricorrente un avviso di accertamento ai fini Iva, Ires ed
Irap, periodo d'imposta 2018. Essa motivava l'atto impugnato evidenziando come nell'ambito di un'indagine svolta dall'Ufficio Analisi del Rischio della Direzione Regionale della Campania nei confronti di soggetti emittenti/utilizzatori di false fatturazioni, fosse emerso che la società Società_1 Srl con sede in Caserta, cessata nel 2014,. Tale società avrebbe emesso, nel periodo in accertamento, fatture per operazioni inesistenti nei confronti di tre persone fisiche, di cui riportava le generalità, ritenute essere soggetti interposti, anch'essi domiciliati in Campania, che a loro volta avrebbero emesso fatture nei confronti di utilizzatori finali, permettendo loro di detrarre indebitamente Iva. I tre citati soggetti avrebbero presentato “tratti comuni tra gli stessi che denotano l'assenza di esercizio di alcuna attività economica”. La Direzione Provinciale II di
Napoli avrebbe emesso il conseguente avviso di accertamento nei confronto di uno dei tre citati soggetti, la ditta Società_2 , essendo “emerse anomalie tali da ritenere inequivocabilmente provata l'inesistenza dell'attività dichiarata dalla ditta, evidenziando congiuntamente la mancanza dei requisiti oggettivi (artt. 2 e
3 del DPR n. 633/1972) e soggettivi (artt. 4 e 5 del DPR n. 633/72) per la definizione di soggetto d'imposta ai fini Iva, nella considerazione che non viene effettuata alcuna attività economica con le caratteristiche dichiarate”.
Dalla banca dati di DE (Spesometro) sarebbe emerso che la società ricorrente avrebbe effettuato, nell'anno
2018, operazioni in qualità di “cessionario/committente” con le tre ditte citate, per gli importi di seguito indicati:
- ditta Società_2 per un importo pari ad €.48.437,43 oltre Iva per € 10.656,23;
- ditta Società_3 per un importo pari ad € 11.812,80 oltre Iva per €. 2.598,81;
- ditta Società_4 per un importo pari ad €. 170.461,67 oltre Iva per
€. 37.501,56.
Poiché le spese relative ad operazioni non realizzate, e quindi inesistenti, non possono essere dedotte dal reddito d'impresa, i costi esposti in fattura e dedotti non sarebbero stati effettivamente sostenuti ed il committente non avrebbe potuto detrarre l'Iva.
Veniva contestata, ai fini Ires ed Irap, l'infedele presentazione della dichiarazione dei redditi, con indicazione di costi non deducibili per fatture oggettivamente inesistenti;
ai fini Iva la dichiarazione di costi non deducibili per fatture passive oggettivamente inesistenti, per un imponibile complessivo di € 230.711,90, con conseguente indebita detrazione di Iva per €. 50.756,60.
DE evidenziava la presenza di carichi riferiti alla società ricorrente affidati all'Agenzia delle entrate - riscossione (DER) “per un totale residuo, al netto di importi sospesi, pari ad €. 888.376,86”. Tale fatto avrebbe giustificato la mancata notifica dello schema d'atto ex art. 6 bis, comma 2, della L. n. 212/2000, ritenendo la stessa DE che i suddetti carichi avrebbero comportato un fondato pericolo per la riscossione.
Nell'atto impugnato si rilevava come la società ricorrente fosse “a ristretta base azionaria”, avendo avuto nel 2018 un unico socio e, conseguentemente, veniva presunta l'attribuzione, sempre nel 2018, allo stesso socio di utili non contabilizzati da partecipazione ex art. 44, comma 1, lettera e), del T.U.I.R., riconducibili alla fattispecie sopra descritta, con contestazione alla società di omessa ritenuta alla fonte nella misura del
26% dell'importo complessivo dei dividendi non contabilizzati accertati per € 230.711,90.
Ricorreva la società con tempestivo atto.
Con il primo motivo eccepiva la nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione, in violazione dell'art. 42, comma 3, del DPR n. 600/1973. In calce alla copia dell'atto sarebbe stata apposta l'indicazione «Il Capo Area Nominativo_1 – Firmato digitalmente – Firma su delega del Direttore Provinciale Nominativo_2». Rilevava l'assenza della firma autografa, dell'attestazione di conformità degli atti notificati, nonché della firma digitale effettuata nel rispetto del disposto dell'art. 24, commi 3, 4 e 4-bis, del D. Lgs. n. 82/2005.
Contestava che la firma, qualora apposta, fosse riconducibile ad un impiegato appartenente alla “terza area funzionale” da almeno un quinquennio ex art.
4-bis del D.L. n. 78/2015, e che il soggetto fosse legittimato mediante regolare atto di delega.
Con il secondo motivo chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art.
6-bis della L.n.212/2000, per avere DE non instaurato il contraddittorio preventivo senza dimostrare come il carico tributario presente presso DER avrebbe potuto mettere in pericolo il credito di cui all'avviso di accertamento impugnato.
Con il terzo motivo chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per difetto di motivazione in violazione degli articoli 7 della legge sopra citata e 42, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973. Riteneva che DE si fosse limitata a contestare le operazioni oggettivamente inesistenti, sulla scorta di generiche affermazioni e senza assolvere all'onere probatorio.
Con il quarto motivo chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per illegittima applicazione della metodologia dell'accertamento parziale (art. 41- bis, del DPR n. 600/1973) ritenendo che tale metodologia non potesse essere seguita in assenza di prove documentali dirette, mentre nel caso di specie l'atto risultava basato su presunzioni.
Con il quinto motivo chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato ex art.
7-bis della L.n. 212/2000 per motivazione insufficiente o comunque apparente, poiché la presunzione di automatica distribuzione al socio dell'utile occulto accertato in capo alla società a ristretta base sociale non avrebbe avuto i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dagli articoli 38, comma 3, 39 comma 1 e 42, comma 2, del DPR n.
600/1973, in combinato disposto con l'art. 7, comma 5-bis, del D.lgs. n. 546/1992, oltre che dell'art. 7, comma
1 della L.n. 212/200 e degli articoli 24 e 97 della Costituzione. Riteneva che tra il fatto noto, corrispondente alla esiguità del numero dei soci, ed il fatto da provare, corrispondente alla presunta distribuzione degli utili occulti, non sussistesse, nella normalità dei casi, alcun rapporto di dipendenza logica. L'art. 7, comma 5-bis del D.Lgs. n. 546/1992, secondo il quale il fondamento dell'atto impositivo dovrebbe risultare coerente con la normativa sostanziale tributaria, confermerebbe la rilevanza delle presunzioni legali come previste dalla normativa sostanziale tributaria, ma negherebbe la rilevanza delle presunzioni di matrice giurisprudenziale, come quella relativa alla ristretta base azionaria.
Con il sesto motivo, nel merito, eccepiva l'inesistenza e l'infondatezza della pretesa tributaria, sostenendo di non aver posto in essere alcuno dei comportamenti contestati.
Si costituiva DE chiedendo la reiezione del ricorso. Sul primo motivo rilevava di non essere stata obbligata ad allegare la delega di firma, comunque correttamente dichiarata nell'atto impositivo. Produceva la documentazione atta a comprovare il valido rapporto di delegazione a favore di dipendente appartenente alla “carriera direttiva” da oltre 5 anni. L'atto impugnato sarebbe stato firmato digitalmente come documentato in atti.
Sul secondo motivo rilevava come il rilevante importo dei carichi già affidati ad DER (€. 888.376,86) fosse sufficiente a dimostrare l'esistenza di un fondato pericolo per la riscossione costituente causa di esclusione dell'obbligo del contraddittorio preventivo ex art.
6-bis, comma 2, della L. n. 212/2000.
In ordine ai motivi terzo e sesto, esaminati congiuntamente per connessione, riteneva legittimo provare mediante elementi indiziari l'oggettiva inesistenza delle prestazioni indicate nelle fatture ricevute dalla ricorrente, con conseguente onere, ricadente su quest'ultima, di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni. L'atto impugnato conterrebbe tutti gli elementi idonei a comprendere la pretesa erariale, consentendo l'esercizio del diritto di difesa. Rilevava come l'onere di motivazione a carico di chi pone in essere l'atto di accertamento, non implichi che la prova dei fatti allegati dovesse essere fornita in tale sede, dovendo invece essere fornita in giudizio.
Nel merito, rilevava come la Società_1 srl avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti per complessivi € 21.914.799,50, come risultante dallo Spesometro Integrato, nei confronti dei tre soggetti precedentemente interposti, persone fisiche, i quali, a loro volta, avrebbero emesso fatture nei confronti di almeno dieci utilizzatori finali, consentendo ad essi di detrarre indebitamente IVA per un ammontare complessivo di € 4.821.255,99.
Tra i molteplici elementi indiziari dell'inesistenza delle operazioni, evidenziava come quasi tutti i soggetti economici coinvolti nell'operazione evasiva avessero il medesimo intermediario che avrebbe curato la trasmissione della dichiarazione IVA 2018 e/o del modello di apertura della partita IVA riferito alle varie società.
La società Società_1, attiva dal 9/1/2009 al 07/07/2014, non avrebbe mai presentato le dichiarazioni dei redditi e versato imposte a decorrere dal periodo d'imposta 2011.
La ditta Società_3, in attività di "Commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate" dal 07.02.2018 al 31.10.2020, non avrebbe presentato la dichiarazione Mod. Unico anni 2018 e 2019, ma solo il Mod. IVA anno 2018 (non ancora liquidato) con volume d'affari pari ad € 8.963.703,00 ed IVA a credito riportata nel quadro VL per € 677.232,00. Non risulterebbe essere stata titolare di alcuna utenza elettrica;
sarebbe stata intestataria di quattro autoveicoli e di una utenza telefonica mobile. La sede legale ed il luogo di esercizio dell'attività avrebbero coinciso con il domicilio fiscale. Sarebbe stata priva di dipendenti e non avrebbe effettuato versamenti IVA. Nell'anno 2018 avrebbe emesso fatture nei confronti di varie società, tra cui la ricorrente.
La ditta Società_4 attiva per la stessa attività della precedente dal 02.02.2015 al 09.07.2019, non avrebbe presentato alcuna dichiarazione Mod. Unico, ma solo la dichiarazione Iva per l'anno 2018, con volume d'affari pari ad € 5.921.413 ed Iva a debito, riportata nel quadro VL, per € 14.984,00, mai versata.
Avrebbe avuto attiva solo un'utenza elettrica domestica ed una utenza telefonica mobile. Sarebbe stata intestataria di un autoveicolo;
la sede legale ed il luogo di esercizio dell'attività avrebbero coinciso con il domicilio fiscale;
sarebbe stata priva di dipendenti. Dallo Spesometro Integrato sarebbe emerso che la ditta avrebbe emesso, tra le altre, fatture nell'anno 2018 nei confronti dei medesimi soggetti clienti di Società_3
, tra cui la ricorrente.
La ditta Società_2, attiva dal 06.05.2015 al 09.07.2019 per la stessa attività delle due precedenti, non avrebbe mai presentato le dichiarazioni dei redditi, ma solo la dichiarazione Iva per gli anni 2017 e 2018, con volume d'affari pari ad
€ 4.654.346,00, con Iva a debito, riportata nel quadro VL, per € 14.199,00, mai versata;
avrebbe avuto attiva una utenza telefonica mobile;
con sede legale e luogo di esercizio coincidenti con il domicilio fiscale;
sarebbe stata priva di dipendenti. Le ultime due ditte citate avrebbero avuto il medesimo domicilio fiscale in Napoli.
La ditta nel 2018 avrebbe emesso fatture nei confronti dei medesimi soggetti clienti delle ditte precedentemente citate, tra cui la ricorrente.
Evidenziava come la Società_1 s.r.l. fosse l'unico fornitore delle tre ditte sopra citate e come queste avessero ricoperto il ruolo di soggetti interposti tra il suddetto fornitore, soggetto ritenuto inesistente, ed i clienti finali, emettendo fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Rilevava come la ricorrente non avesse fornito alcuna prova che le operazioni fatturate fossero state realmente svolte.
Sul quarto motivo evidenziava come la Cassazione avesse affermato la legittimità dell'accertamento parziale fondato su elementi presuntivi, non costituendo esso un metodo di accertamento autonomo rispetto quelli già disciplinati in via generale dalla normativa tributaria.
Sul quinto motivo rilevava come fosse documentato il fatto che si trattasse di società con ristretta base sociale. Riteneva che la natura semplice della presunzione non ne avrebbe pregiudicato la rilevanza allorché risultassero integrati, come nella fattispecie, i canoni di precisione, gravità e concordanza della stessa. Citava giurisprudenza di legittimità secondo la quale i suddetti canoni ricorrerebbero per il solo fatto dell'avvenuta prova della ristretta compagine sociale della società, asserendo che nessun ulteriore onere probatorio sarebbe derivato dall'art. 5 bis del D.lgs. n.546/1992, come affermato dalla Cassazione (Ord. n. 31878/2022) secondo la qual: “In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”.
Con memoria illustrativa la ricorrente insisteva sull'annullabilità dell'atto impugnato per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo. Sosteneva che nessun fondato pericolo per la riscossione potesse ravvisarsi nel caso di specie giacché, alla data di notifica dell'avviso di accertamento (16.10.2024), tutto il debito iscritto a ruolo sarebbe risultato oggetto di due richieste di dilazione di pagamento ex art. 19 del DPR n. 602/1973, accolte da DER il 02.08.2024.
La ricorrente documentava, inoltre, che dal bilancio d'esercizio al 31.12.2023 sarebbe emersa l'esistenza di un “patrimonio netto” pari ad €. 1.606.501,00 con “disponibilità liquide” pari ad €. 193.723,00 ed un “utile” pari €. 209.878,00, elementi ritenuti essere sintomatici di capienza sul lato patrimoniale e finanziario.
Insisteva nel ritenere l'atto impugnato carente sul piano della motivazione per mancata allegazione ab origine della documentazione non conosciuta dal ricorrente, in quanto afferente ad altri e diversi soggetti. Tale comportamento di DE avrebbe precluso il pieno esercizio del diritto di difesa in violazione dell'art. 7, comma
1 bis, della L.n. 212/2000. DE avrebbe prodotto i documenti menzionati nell'atto impugnato solo in sede di controdeduzioni, integrando, anche mediante allegazione di ulteriori fatti, la motivazione dello stesso, in violazione del suddetto divieto. La stessa DE non avrebbe fornito il riferimento numerico delle fatture oggetto di contestazione, né precisato se le stesse fossero state emesse o utilizzate dalla ricorrente. La mancata rivelazione del contenuto dei suddetti documenti avrebbe impedito alla ricorrente di poter verificare la loro idoneità a legittimare le conclusioni tratte da DE. Rimarcava, la ricorrente, il perdurare della mancata individuazione e produzione delle fatture oggetto di contestazione e delle prestazioni ad esse sottostanti.
Nessun riscontro sarebbe emerso in ordine ad eventuali effettivi rapporti intercorsi, come movimentazioni bancarie e documenti di trasporto, tra la ricorrente e le ditte terze sottoposte a verifica. Nulla sarebbe stato verificato circa la natura delle prestazioni di cui alle ignote fatture contestate. Insisteva sul mancato assolvimento dell'onere della prova in relazione all'asserita “ristretta base azionaria” ritenendo che tra il fatto noto (la esiguità del numero dei soci) ed il fatto da provare (la presunta distribuzione degli utili occulti) non sussistesse alcun rapporto di univoca dipendenza logica. Confermava le conclusioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è infondato, avendo DE prodotto documentazione dalla quale risulta che l'atto era stato firmato digitalmente, che la firmataria era stata regolarmente delegata e che la stessa era in possesso dei requisiti soggettivi necessari.
Il secondo morivo è infondato. Non è in contestazione il fatto che la ricorrente avesse debiti erariali inevasi per quasi € 900.000, somme iscritte a ruolo e poste in carico ad DER. Tale somma, in assoluto rilevante, ritiene la Corte che sia tale da giustificare il mancato contraddittorio preventivo, in quanto idonea a pregiudicare la riscossione del credito derivante dall'atto impugnato. Il fatto che la somma risultasse rateizzata non fa venire meno il potenziale pregiudizio per la riscossione rilevato da DE, ma lo rafforza in quanto la concessione della dilazione postula che il soggetto richiedente versi in situazione di difficoltà finanziaria documentata (art.19 DPR n. 602/1973 e DM 6.3.2013).
Il terzo motivo è infondato in quanto DE ha preso le mosse da documenti emessi da altri uffici riproducendone il contenuto essenziale. E' stato contestato il fatto di avere, la ricorrente, ricevuto fatture per importi complessivi riferiti a ciascun fornitore determinati e rilevanti, emesse da tre soggetti interposti, specificamente indicati e facenti capo ad una società cessata da quattro anni, privi di qualsiasi capacità imprenditoriale, come desumibile da specifici elementi sintomatici, ed in completa evasione delle imposte. Ciò è sufficiente per supportare la presunzione di fatture emesse per attività oggettivamente inesistenti. atta ad invertire l'onere della prova. La Cassazione (n.2160/2024) ha affermato: “Va rammentato che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva (Cass., Sez. V, 18 ottobre 2021, n. n. 28628), ricorrendo alla prova che l'emittente è una «cartiera» o una «società fantasma», ciò essendo gravemente indiziario della oggettiva inesistenza delle operazioni, spettando poi al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni sottostanti;
né tale onere può ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., Sez. V, 5 luglio 2018,
n. 17619; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27554; Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30937; Cass., Sez.
V, 15 febbraio 2022, n. 4826; Cass., Sez. VI, 22 marzo 2022, n. 9304; Cass., Sez. V, 12 aprile 2022, n.
11737)”. La ricorrente non ha fornito alcuna prova tesa a dimostrare che le fatture ricevute dalle tre ditte qualificate come mere cartiere avrebbero corrisposto ad effettive forniture. Alla motivazione sopra citata,
DE ha fatto seguire, in sede di costituzione in giudizio, la produzione dei documenti richiamati nell'atto impugnato. Tale comportamento, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, non costituisce integrazione postuma dell'avviso di accertamento, in quanto la produzione documentale risulta perfettamente coerente con la motivazione dello stesso atto. Mette conto di rilevare come la mancata allegazione all'avviso di accertamento dei documenti ivi richiamati risulta legittima avendone, lo stesso atto, riprodotto il contenuto essenziale. In tale senso Cassazione, ord.n. 19138/2025 secondo la quale “nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche « per relationem», ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento» (Cass., 11 settembre
2017, n. 21066; Cass., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., 15 aprile 2013, n. 131109).
5.5 Ne consegue che l'obbligo di allegazione riguarda i soli atti che non siano stati riprodotti nella loro parte essenziale nell'avviso di accertamento [..] .
5.6 Pertanto, la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto richiamato dall'avviso di accertamento non si realizza necessariamente, con la pedissequa trascrizione delle sue parti rilevanti nel contesto dell'atto impositivo, ma anche con la semplice indicazione, in forma riassuntiva, del suo contenuto essenziale, per come apprezzato e valutato dall'Amministrazione finanziaria e posto a sostegno della pretesa impositiva”.
Il quarto motivo è infondato. La Corte ritiene che deva essere seguito il principio di diritto di cui alla ordinanza della Cassazione n.18398/2020 secondo la quale «[l]'accertamento parziale, che è uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n.633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare» (Cass., 28/10/2015, n. 21984, 04/04/2018, n. 8406, 07/11/2019, n. 28681); ne consegue che l'accertamento parziale «non è, dunque, circoscritto all'accertamento del reddito d'impresa o solo a talune delle categorie di redditi di cui all'art. 6 del T.U.I.R., né, del resto, è richiesto all'ufficio di fornire la
“prova certa” del maggior reddito, prova che può invece essere raggiunta anche con le presunzioni di cui alla fonte legale (qualora “risultino elementi” con l'accertamento parziale “possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili”, fatta sempre salva la possibilità per il contribuente di fornire specifica prova contraria, da sottoporre al vaglio del giudice di merito nella fase contenziosa (cfr. Cass. nn. 496/2013, 27323/2014)» (Cass., n. 21984 del 2015 e n. 8406 del 2018)”.
Il quinto motivo è infondato. Anche in questo caso la Corte segue l'indirizzo costante della Cassazione secondo la quale (Ord. n. 29289/2024) “in presenza di società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati operi la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti. Si è infatti affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria;
tale presunzione – fondata sul disposto dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente (Cass. Sez. 6 –
5, Ordinanza n. 18032 del 24/07/2013; vedi anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25468 del 18/12/2015; Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 386 del 13/01/2016). Inoltre, è stato precisato che, in tema di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, l'accertamento relativo agli utili extracontabili della società, anche se non definitivo, è presupposto dell'accertamento presuntivo nei riguardi del singolo socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali (cfr. Cass. n. 4485/2016) e che è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili ove sussista, a carico della società medesima, un valido accertamento di utili non contabilizzati, anche nel caso in cui la sentenza, pronunziata nei confronti della società, non sia ancora passata in giudicato (cfr. Cass. n.5581/2015), stante l'autonomia dei giudizi, sia pure in rapporto di pregiudizialità”.
Il sesto motivo infondato non avendo la ricorrente assolto l'onere probatorio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al riborso delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 1.927,20.