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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/09/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
Dott.ssa Stefania Ciani GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 848/2025, promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Moira Caputo
E
CA RD con il patrocinio dell'Avv. Moira Caputo
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 24.06.25, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 07.11.2014 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “1) la IG
, nel frattempo divenuta maggiorenne, rimane collocata prevalentemente presso il domicilio Per_1 materno;
2) il Signor RD continuerà a corrispondere in favore della IG , studentessa Per_1 universitaria, fino al raggiungimento della di lei autonomia economica, la somma di euro 400,00
(quattrocento/00) con bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese;
detto importo sarà adeguato automaticamente ogni anno secondo gli indici Istat;
3) i genitori contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo quanto regolato dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma sottoscritto in data 17.12.2014”.
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e CA RD, in Parte_1
Roma in data 09.12.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2000, n. 593, parte 1, serie B00, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio;
nulla sulle spese.
Roma, 24.06.25
IL PRESIDENTE dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
Dott.ssa Stefania Ciani GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 848/2025, promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Moira Caputo
E
CA RD con il patrocinio dell'Avv. Moira Caputo
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 24.06.25, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 07.11.2014 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “1) la IG
, nel frattempo divenuta maggiorenne, rimane collocata prevalentemente presso il domicilio Per_1 materno;
2) il Signor RD continuerà a corrispondere in favore della IG , studentessa Per_1 universitaria, fino al raggiungimento della di lei autonomia economica, la somma di euro 400,00
(quattrocento/00) con bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese;
detto importo sarà adeguato automaticamente ogni anno secondo gli indici Istat;
3) i genitori contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo quanto regolato dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma sottoscritto in data 17.12.2014”.
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e CA RD, in Parte_1
Roma in data 09.12.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2000, n. 593, parte 1, serie B00, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio;
nulla sulle spese.
Roma, 24.06.25
IL PRESIDENTE dott.ssa Marta Ienzi