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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/12/2025, n. 2754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2754 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott.ssa Enrica DI TURSI Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6230 R.G. relativo all'anno 2021, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del
13.02.2025;
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Greco Lorenzo;
Parte_1
-RICORRENTE-
E
; rappresentata e difesa dall'avv. Di Nanna Controparte_1
Leopoldo;
-RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHE'
Il MINISTERO presso il Tribunale di Taranto, CP_2 All'udienza del 13.02.2025 la parte ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.10.2021 il sig. conveniva in Parte_1 giudizio la NO con cui aveva contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in data 24.09.2011 in Motta Sant'Anastasia (CT), deducendo quanto segue: che i coniugi fissavano la residenza della famiglia nell'immobile sito in Palagianello (TA) alla via Cesare Battisti n.50, di proprietà del sig. Parte_1
che dall'unione matrimoniale nasceva il figlio in data 02.01.2017; Per_1
che la vita familiare, a partire dal mese di giugno 2021, era caratterizzata da un ambiente ostile e la NO manifestava segno di insofferenza;
CP_1
che la NO , in data 09.07.2021, manifestava la volontà di abbandonare CP_1 la casa familiare, con la pretesa di volersi trasferire nella sua terra di origine, in Sicilia, unitamente al figlio;
che egli ricorrente , consapevole dell'astio della nei confronti della di lui CP_1 famiglia e della volontà della stessa di non tornare nella casa coniugale, per provare a salvare il matrimonio ed accontentare la moglie che non voleva piu' tornare nella casa coniugale , prenotava un b&b “La serva padrona” in Taranto a far data dal 18.07.2021 e ricercava contestualmente una casa in affitto;
che egli ricorrente trovava un signore con un veicolo marca Mercedes, targato FY767GE, ingaggiato dalla NO per portare la predetta via da Taranto unitamente al piccolo CP_1
, per andare in Sicilia talche' egli deducente richiedeva l'intervento delle Per_1 forze dell'ordine; che egli ricorrente al termine dei colloqui dei coniugi presso la Questura verso le ore 19:30 del 02.08.2021, vedeva di sfuggita la moglie e il piccolo risalire Per_1 sull'auto che li aspettava per andare via da Taranto senza sapere dove fosse diretto il figlio;
che allo stato egli ricorrente ignorava dove si trovava il figlio non sapendo nemmeno se il minore si trovasse effettivamente in Sicilia dai nonni o in altri luoghi , non sapendo neppure quando lo avrebbe rivisto;
che il piccolo aveva manifestato problemi di apprendimento e di linguaggio Per_1 tanto che era sato consigliato ai coniugi di rivolgersi ad un logopedista o ad un neuro psichiatra infantile;
che la NO aveva un diploma di maturità classica, ma non aveva mai CP_1 lavorato, dedicandosi unicamente alla famiglia e percependo redditi autonomi non derivanti da lavoro dipendente;
che egli deducente percepiva un reddito annuo di circa euro 24.000,00.
Alla luce di tali considerazioni il ricorrente chiedeva pronunziarsi la separazione personale dei coniugi;
affidare il figlio al padre in via esclusiva;
riconoscere alla NO la facoltà di vedere il figlio, previo accordo con il padre affidatario;
CP_1 dichiarare che nulla dovevano, reciprocamente, i coniugi a titolo di concorso al mantenimento dell'altro; porre a carico della NO l'obbligo di CP_1 corrispondere la soma di euro 200,00 a titolo di concorso al mantenimento del piccolo , oltre il 50% delle spese straordinarie a lui relative;
assegnare la Per_1 casa coniugale al sig. ove abitarvi unitamente al figlio;
con vittoria di Parte_1 spese e competenze di causa.
Con memoria di costituzione depositata in data 16.02.2022, si costituiva in giudizio la sig.ra la quale non opponendosi alla pronuncia di Controparte_1 separazione personale dei coniugi, deduceva quanto segue: che ella resistente non aveva mai avuto atteggiamenti ostativi e prevaricatori nei confronti del coniuge, mentre il sig. mostrava un atteggiamento oppressivo Parte_1
e volgare, dopo essere rientrato dalla navigazione;
che la predetta era stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale per preservare la propria incolumità fisica e psicologica tanto da sporgere denuncia-querela nei confronti del marito in data 02.08.2021, con integrazione il 05.08.2021,a seguito delle quali veniva instaurato il procedimento penale n.5728/2021;
che la casa coniugale era divenuta un luogo invivibile a causa del comportamento dello Parte_1
che dopo il periodo trascorso nel b&b lo dichiarava apertamente che il Parte_1 nucleo familiare sarebbe tornato nella casa coniugale, violando nuovamente le promesse e gli accordi con ella resistente;
che ella resistente , autorizzata dal PM Dott.ssa Pina Montanaro della Procura dei Minori di Taranto, si trasferiva definitivamente a Motta Sant'Anastasia, comunicando al marito tale notizia lo stesso giorno;
che ella deducente si era sempre dedicata alla famiglia, non avendo mai percepito alcun reddito autonomo derivante da lavoro dipendente, avendo iniziato a prestare attività lavorativa dal giorno 28.12.2021 presso la società Unieuro con assunzione a tempo determinato;
che il sig. per lunghi periodi era lontano da casa per motivi lavorativi;
Parte_1 quindi, non poteva occuparsi quotidianamente del piccolo;
Per_1 che dopo ben 3 mesi durante i quali il sig. non versava alcunché ad ella Parte_1 deducente e al figlio, la predetta depositava nuova denuncia-querela per violazione dell'art. 570 c.p.; che il sig. era venuto meno agli obblighi coniugali di assistenza morale, Parte_1 assistenza materiale e reciproco rispetto. Alla luce di tali considerazioni la resistente chiedeva dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. disporre l'affido condiviso del Parte_1 figlio con collocamento prevalente presso la madre e statuizioni sui tempi e Per_1 modalità del diritto di visita del padre;
porre a carico del ricorrente la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio e della moglie nell'ammontare di euro 600,00, in considerazione del fatto che la casa coniugale era rimasta al sig.
oltre il 50% delle spese straordinarie relative al figlio;
consentire ad ella Parte_1 resistente di riprendere i mobili e ogni suo bene dalla casa familiare;
con vittoria di spese e competenze di causa. Con ordinanza del 14.10.2022, il Giudice Delegato, emanava i provvedimenti provvisori ed urgenti, a mezzo dei quali autorizzava i coniugi a vivere separati;
autorizzava la resistente a prelevare i propri effetti personali dalla casa coniugale;
affidava il figlio minore ad entrambi i coniugi con collocamento prevalente del minore presso la madre;
disponeva il diritto di visita del sig. con il figlio Parte_1 nei termini e con le modalità indicate nella parte motiva;
poneva a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e del figlio versando Parte_1 mensilmente alla NO la somma di € 550,00 mensili, in ragione di € CP_1
200,00 per il di lei mantenimento e di € 350,00 per il mantenimento del figlio minore, con scadenza il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza non definiva sullo status n. 962/2021 del 24.04.2023, il Tribunale pronunciava la separazione tra i coniugi, disponendo il prosieguo del giudizio per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse. Acquisita agli atti varia e pertinente documentazione, all'udienza del 13.02.2025, la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione de termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame degli aspetti accessori della causa e, in particolare, alla reciproca domanda di addebito della separazione avanzata sia dal signor che dalla NO , agli atti risultano per quanto Parte_1 CP_1 concerne la domanda di addebito avanzata dalla nei confronti del sig. CP_1
denuncia-querela presentata dalla nei confronti del sig. Parte_1 CP_1 datata 02.08.21 dinanzi alla Questura di Taranto per violazione degli art. Parte_1
572 c.p. e art. 582, 585 in riferimento all'art. 577 co.1 c.p.; integrazione denuncia- querela sporta sempre dalla in data 05.08.21 con allegati referto medico
CP_1 del Pronto Soccorso di Catania datato 03 08 2021 riportante ematomi agli arti inferiori riferiti alla NO ”.. per riferita violenza da persona a lei
CP_1 conosciuta” dichiarate guaribili entro giorni 4 s.c. ; avviso conclusioni indagini preliminare da parte della Procura della Repubblica di questo Tribunale di Taranto datato 15.09.21, richiesta rinvio a giudizio da parte del PM sede e avviso fissazione udienza preliminare datato 11 11 21 relativi al procedimento penale n. 5728/2021 a carico del sig. relazioni centro antiviolenza riportanti quanto solo riferito Parte_1 dalla NO in merito agli accadimenti vissuti dell'11 01 2022; verbale di
CP_1 sommarie informazioni reso dalla stessa in data 17 08 2021 dinanzi alla
CP_1
Questura di Taranto in cui costei riferiva testualmente …”Come tutte le coppie anche il nostro rapporto e' fatto di alti e bassi ma comunque procedeva nella normalità. Diverse sono state le liti nel corso di questi anni, mai sfociate in aggressioni fisiche ma solamente in insulti, atti denigratori ed offensivi . Diverse volte a seguito di liti, mi ha sputato in faccia ,mi ha denigrato, ridicolizzato per qualunche cosa facessi o dicessi. Episodio degno di rilievo e' quello accaduto circa tre anni fa,. Un forte lite verbale tra noi e' degenerata e nell'occasione ci siamo accapigliati, lui mi ha spinto ed io l'ho graffiato, lui poi mi ha dato un pugno………Le liti tra di noi prima erano di rado, poi con l'andare avanti nel tempo si sono intensificate fino a quando nell'ultimo periodo erano quasi giornaliere….Altri maltrattamenti che ho subito subito riguardano il lato economico .Non ho mai avuto la possibilità di conoscerei le entrate familiari dal punto di vista economico ,non ho mai saputo quanto guadagna mio marito ,non ho mai avuto la possibilità di conoscere o partecipare agli acquisti o alle spese quotidiane della casa,,non ho mai avuto la disponibilità di una carta bancomat.. ” ; verbale di interrogatorio deferito dal ricorrente alla resistente all'udienza del 15 02 2024 in cui la seconda riferiva testualmente “…Innanzitutto questo è un periodo brevissimo che risale al 2017, riconosco che sono pagamenti di vestiario, di beni di prima necessità il mangiare che riguardavano pure il bambino. Se utilizzavo la carta di mio marito era perché non avevo il conto cointestato con lui e per spese mie personali utilizzavo la postepay che mi caricava mia mamma…Innanzitutto questo è un periodo brevissimo che risale al 2017, riconosco che sono pagamenti di vestiario, di beni di prima necessità il mangiare che riguardavano pure il bambino. Se utilizzavo la carta di mio marito era perché non avevo il conto cointestato con lui e per spese mie personali utilizzavo la postepay che mi caricava mia mamma…. mentre era in navigazione, telefonicamente chiesi di vedere se c'era disponibilità economica online. Essendo che la linea era disturbata lui provò a darmi la password per accedere al conto online ma non avendo capito telefonicamente il numero della password provai ad accedere al conto online e bloccai l'accesso al portale per vedere la busta paga del mese corrente e non ho potuto dunque vedere la busta paga. Io vidi la busta paga nell'arco di 10 anni di matrimonio pochissime volte in quanto mio marito mi nascondeva quello che prendeva e non ho mai capito quanto prendeva….Se da coniugi abbiamo avuto dei diverbi in determinate situazioni è stato perché con determinate domande lui premeditava certe situazioni. Mi istigava e con riferimento a questo episodio il Sig. aveva un cellulare in mano e mi stava Parte_1 registrando non so per quale motivo, io mi avvicinai per dire cosa stai facendo e perché, lui si avvicinò perché mi voleva far vedere il telefono io mi spaventai, lo spinsi e avendo le unghie lo graffiai per sbaglio poiché era senza maglietta. Confermo la circostanza ma aggiungo che anche lui graffiò me anche se io non ho fatto foto a riguardo…”.
In segno contrario, invece, relativamente alla domanda di addebito avanzata dal sig. nei confronti della agli atti risulta : Parte_1 CP_1 provvedimento di archiviazione emesso dal GIP sede in data 13 06 2023 nel procedimento penale azionato dal primo nei confronti della seconda per il reato di cui all'art. 570 c.p. in data 15.06.23 in relazione all'abbandono dal domicilio domestico senza giustificato motivo in cui significativamente il Giudice evidenzia che …”nel caso di specie le condotte contestate alla si inseriscono in contesto CP_1 familiare litigioso e complesso ,caratterizzato da un eccessiva intromissione dei genitori della p.o. nelle dinamiche familiari ,e da un perdurante atteggiamento offensivo e denigratorio posto in essere nei confronti dell'odierna indagata ,al punto da indurla a rifugiarsi con il figlio minore in Sicilia…..emerge che tra gli ex coniugi vi era oramai una relazione conflittuale al punto da rendere invivibile la convivenza
…..,.”;
relazione redatta dalla Questura di Taranto in data 02 08 2021,in atti nel fascicolo di parte resistente, in cui i verbalizzanti danno atto che …”Sul posto ,per strada, vi erano i due coniugi con il figlio minore, che riferivano di una diatriba a seguito di litigi, e, per potersi riconciliare, avevano deciso di vivere per un periodo separatamente….nella giornata di oggi, cercavano di riconciliarsi ,infatti lo Parte_
,si portava presso il per invitare la per potersi Parte_1 CP_3 riconciliare e ricominciare una vita serena da soli, in una abitazione lontana dai genitori dello ..Non riuscendo a trovare un accordo ,le parti venivano Per_2 invitate presso l'Ufficio Denunce della Questura per cercare di ritrovare la serenita' familiare..”. In punto di addebito occorre preliminarmente rammentare che l'art. 151, secondo comma, cod. civ., prevede che “il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi essa sia addebitabile in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio”. Invero, proprio l'inciso in forze del quale la dichiarazione di addebito può essere pronunciato purché “ne ricorrano le circostanze” vale a indirizzare l'arduo compito dell'interprete in una direzione coerente con la nuova ratio che ispira la nuova disciplina;
venuta meno, con la riforma del diritto di famiglia l'elencazione tassativa delle “colpe” dei coniugi, nella disciplina vigente il presupposto della separazione è l'intollerabilità della convivenza, mentre la pronuncia di addebito è meramente eventuale che richiede, al fine della dichiarazione che uno dei coniugi, o eventualmente entrambi, con il proprio comportamento in violazione dei doveri matrimoniali abbiano dato causa alla rottura dell'unione, di acquisire adeguata conoscenza di tutte le circostanze che abbiano portato alla crisi familiare. La pronuncia de qua presuppone, infatti, una valutazione discrezionale ad opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, che deve comprendere e basarsi sul complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale;
inoltre, l'esame delle singole violazioni deve essere fatta nel contesto del comportamento globale di entrambi i coniugi, atteso che il contegno tenuto da un coniuge non potrebbe mai essere giudicato senza valutarlo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge.
Del resto, la giurisprudenza della S.C. è, in materia, invero, concorde nel rilevare che, ferma restando la necessità ai fini dell'addebito della prova di un adeguato nesso di causalità tra comportamenti in violazione dei doveri derivanti dal matrimonio e crisi coniugale (v. Cass. 14.8.1997, n. 7630; Cass. 12.1.2000, n. 279), il relativo giudizio è comunque subordinato ad una valutazione globale e complessiva dei comportamenti dei coniugi (cfr. Cass. 22.4.1989, n. 1933; Cass. Sez. un. 23.4.1982, n. 2494; emblematica, in materia di obbligo di fedeltà coniugale, è poi Cass. 28.5.1987, n. 4767). Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di merito "la separazione personale tra due coniugi è addebitabile al coniuge che abbia posto in essere un comportamento ritenuto gravemente lesivo dei doveri matrimoniali, qualora venga provata la sussistenza di un nesso di causalità tra tale atto ed il naufragio del rapporto matrimoniale, caratterizzato da una vita serena ed agiata sino al verificarsi di tale episodio. Ciò deve ritenersi determinante, ove si consideri che ai fini della pronunzia di addebito il giudice non può limitare la propria indagine alla mera inosservanza dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., ma deve pur sempre rigorosamente verificare se sussista un nesso di necessaria correlazione fra la violazione degli obblighi coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e valutare se e in quale misura la prima si ponga come causa efficiente della seconda o piuttosto come espressione di una già consolidata ed irreversibile situazione di deterioramento del consorzio matrimoniale" (Tribunale di Taranto, sez. I, 01/03/2022, n. 526). Sicche', alla luce di quando sopra esposto, ai fini dell'addebitabilità della separazione, non può -infatti- fondarsi la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri coniugali, ma occorre sempre verificarne l'effettiva incidenza causale sul fallimento della convivenza coniugale, previo l'accertamento rigoroso e una valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi, tenendo conto anche della frequenza e delle modalità con cui la presunta violazione è avvenuta ( cfr. Cass. civ. 7998/2014). Facendo applicazione di tali consolidati principi al caso di specie, sulla scorta delle risultanze istruttorie raccolte, sebbene risulti, come summenzionato, un procedimento penale pendente a carico del sig. questo non risulta ancora Parte_1 conclusosi ed anche l'allegato referto medico depositato dalla riposta delle CP_1 lesioni che la sola resistente riferisce esserle state cagionate da persona a lei nota cosi' come la relazione redatta dal Centro anti violenza che si limita a riportare quanto riferito dalla stessa . CP_1
Occorre tuttavia evidenziare e considerare, circostanza questa rilevante al fine del decidere, che la resistente nella comparsa conclusionale depositata il 14 04 2025 ha espressamente rinunciato alla domanda di addebito ,sicche' nulla si statuisce in merito.
Si consideri, inoltre, in relazione alla domanda di addebito avanzata dal ricorrente, che l'avere la resistente lasciato, subito dopo la convocazione in Questura, il domicilio coniugale con il figlio minore in Sicilia, ipotesi gia' prospettata da costei al coniuge, insofferente a vivere nella di loro casa coniugale per probabili intromissioni dei familiari dello nella loro vita coniugale, appare l'inevitabile epilogo di Parte_1 dissidi familiari che avevano oramai irrimediabilmente minato l'unione familiare, ossia quel sentimento di concordia, condivisioni di intenti e di volontà che la caratterizza, per evidenti divergenze caratteriali, culturali, per intromissioni familiari e per una verosimile mancanza di autonomia economica da parte della resistente. Non appaiono perciò sussistenti i presupposti per l'addebito della responsabilità della rottura dell'unione coniugale ad alcuno dei coniugi.
Per quanto attiene alla domanda di affido esclusivo del piccolo al padre Per_1 come da questi avanzata , alla luce degli elementi istruttori acquisti, non appaiono essere emerse ragioni validamente dimostrate dal ricorrente tali da giustificare la deroga al regime della bigenitorialità ne' tantomeno per giustificare un collocamento del minore presso il padre e non presso la madre, presso cui il minore vive, non essendo stati ne' dedotti ne' dimostrati dallo concrete ragioni ostative al Parte_1 collocamento del minore presso la madre ,pur vivendo costei nel suo paese di origine(Sicilia) distante dal luogo di residenza del coniuge, trasferimento avvenuto dopo la separazione da costui anche in considerazione di una mancata adeguata autonomia economica della predetta.
Per quanto poi riguarda le modalità di visita padre minore disposti in via provvisoria ed urgente con ordinanza reso da questo giudice datata 10 10 2022 , appaiono idonee ed adeguate per salvaguardare i rapporti prole – genitore non collocatario, nel superiore interesse del minore, fatti salvi diversi accordi tra le parti .
In merito alla situazione reddituale delle parti, si rileva quanto segue. Il sig. ha depositato modelli 730 da cui emergono redditi da lavoro Parte_1 dipendente e assimilati pari a euro 42.197,00 in relazione all'anno d'imposta 2018; euro 31.021,00 in relazione all'anno d'imposta 2019; euro 32.027,00 in relazione all'anno d'imposta 2020; euro 43.970,00 in relazione all'anno d'imposta 2021 ed euro 42.138,00 in relazione all'anno d'imposta 2022, risultando dipendente della Marina Militare come sottoufficiale. La NO depositava: contratto di assunzione a tempo determinato presso Pt_3
Unieuro con decorrenza dal 27.12.2021 al 30.06.2022; busta paga di gennaio 2022 con retribuzione totale pari a euro 1.514,63; RDC erogato dall'Inps d'importo pari a euro 600,00 nel mese di gennaio 2023; CUD 2022 riportante redditi da lavoro dipendente pari a euro 176,92; modello 730/2023 riportante redditi da lavoro dipendente e assimilati pari a euro 2.753,00 relativi all'anno d'imposta 2022; modelli ISEE 2023 e 2024 con importi rispettivamente pari a euro 7.644,59 ed euro 97,63 da cui non emergono redditi da lavoro. Ben può ritenersi sussistente lo squilibrio economico tra le parti, risultando la NO privi di redditi significativi. CP_1
Si evidenzia, inoltre, che la resistente nella comparsa conclusione depositata il 14 04 2025 dichiara testualmente:..” Quanto alle richieste della resistente, con questa comparsa ciononostante la Sig.ra prende atto di quanto stabilito dall'On.le CP_1
Giudicante ed accetta la quantificazione dell'importo mensilmente stabilito a carico del Sig. pari ad euro 550,00 (€ 200,00 per la deducente ed € 350,00 per il Parte_1 figlio comune e minore ), rimettendosi al Tribunale per ogni valutazione in Per_1 merito ad un possibile aumento considerando giustappunto la evidente disparità dei redditi della coppia, e dato atto che la Sig.ra dovrà sostenere ingenti spese CP_1 per il futuro e la crescita del piccolo (ed anche sostenere i costi di Per_1 locazione di un autonomo immobile in Motta Sant'Anastasia per poterlo ivi crescere, per non continuare a gravare per sempre sui pur affettuosi e disponibili genitori), considerando altresì che la casa coniugale è rimasta al Sig. Parte_1
Sicche', appare equo confermare a carico del sig. la somma di euro Parte_1
200,00 mensili in favore della NO a titolo di assegno di CP_1 mantenimento della resistente ed euro 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , in vista delle di lui accresciute esigenze Per_1 rispetto al provvedimento provvisorio assunto da questo giudice in data 10 10 2022,a decorrere dal mese di dicembre 2025, tenuto conto che il minore(nato il [...]) compirà nove anni il 02 01 2026, oltre il 50% delle spese straordinarie a lui relative, come da protocollo di questo Tribunale ,oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre il 50% dell'assegno unico come per legge.
Quanto alla casa coniugale sita in Palagianello (TA), alla via Cesare Battisti n.50, di proprietà esclusiva del sig. ove vi risiede, nulla di dispone, non essendo la Parte_1 stessa richiesta da parte resistente.
Nulla si statuisce in ordine alle ulteriori domande di consegna beni mobili avanzate dalla resistente da decidere peraltro nelle competenti sedi,da intendersi, peraltro, rinunciate anche a seguito delle conclusioni rassegnate dalla resistente in sede di comparse conclusionali e repliche depositate rispettivamente il 14 04 2025 e 05 05 2025 in cui testualmente la predetta deduce…”..Tale domanda ha trovato parziale accoglimento e soluzione nel corso del Giudizio, allorquando l'Ill.ma Dott.ssa Di Tursi, all'esito dell'udienza del 15.02.2024, dispose che il Sig. avrebbe CP_4 dovuto concedere alla Sig.ra la possibilità di tornare nella casa coniugale CP_1 per riprendere i propri beni personali. In tale occasione, alla presenza dei rispettivi difensori, le parti si divisero i beni come da verbale versato in atti (del 14.03.2024) ed anche per tale ragione la scrivente difesa ha infine rinunciato alla relativa domanda nella comparsa conclusionale, riservandosi di incardinare separata azione per le ulteriori rivendicazioni e restituzioni non ottenute con questo processo (e peraltro la Sig.ra è costretta a fare altrettanto per ottenere la metà delle CP_1 spese straordinarie non corrisposte e per ogni altro diritto leso)…”.
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'esito del giudizio in relazione alle domande proposte dalle parti . P.T.M. il Tribunale di Taranto, I sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso Parte_1 Controparte_1 depositato in data 13.10.2021, così provvede:
1) RIGETTA la domanda di addebito della separazione avanzata dal sig.
nei confronti della sig.ra Parte_1 Controparte_1
2) PRENDE atto della rinuncia della domanda di addebito della separazione nei confronti dello avanzata dalla Parte_1 CP_1
3) AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
4) PONE a carico del sig. la somma mensile di euro 400,00 in favore Parte_1 della NO a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 Per_1 con decorrenza dal mese di dicembre 2025 , con scadenza anticipata il 05 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale, oltre il 50% dell'assegno unico come per legge;
5) COFERMA a carico del sig. la somma mensile di euro 200,00 a Parte_1 titolo di mantenimento della NO , come precedentemente disposto CP_1 con ordinanza presidenziale del 14.10.2022;
6) DISPONE che il diritto di vista del minore con il genitore non collocatario sia disciplinato come meglio specificato nella parte motiva;
7) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 23.10.2025. Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi