Art. 2.
Il trattamento economico, che eventualmente potra' essere assegnato alle persone militarizzate in applicazione della presente legge, sara' stabilito con decreti dei Ministri competenti di concerto con quello per le finanze.
Il trattamento economico, che eventualmente potra' essere assegnato alle persone militarizzate in applicazione della presente legge, sara' stabilito con decreti dei Ministri competenti di concerto con quello per le finanze.