Art. 20.
Coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente, da almeno cinque anni, l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica in sedi diverse dalle Amministrazioni ospedaliere o da enti pubblici, saranno ammessi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a sostenere la stessa prova di esame, orale e pratica, prevista dal precedente articolo 8 per il conseguimento del diploma di abilitazione.
Coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente, da almeno cinque anni, l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica in sedi diverse dalle Amministrazioni ospedaliere o da enti pubblici, saranno ammessi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a sostenere la stessa prova di esame, orale e pratica, prevista dal precedente articolo 8 per il conseguimento del diploma di abilitazione.