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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/12/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3840/2021 promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 [...]
) tutti rappresentati e difesi dall'avv. MORCAVALLO Pt_4 C.F._4
IA e dall'avv. MORCAVALLO FRANCESCO, giusta procura speciale in atti;
ATTORI contro
( ), Controparte_1 C.F._5 Controparte_2
( ), ( ) in qualità di C.F._6 Controparte_3 C.F._7 eredi di ( ) deceduto nel corso del giudizio, Persona_1 C.F._8 rappresentati e difesi dall'avv. MESIANO ANDREA e dall'avv. GIOVANNI CASTORI giusta procura speciale in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 premesso di essere comproprietari di un lotto di terreno sito in Trevignano Romano, località
Montecchio, confinante con l'appezzamento di terreno di proprietà del convenuto Persona_1 in favore del quale la sentenza del Tribunale di Roma n. 7301 del 2004 aveva costituito una
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
servitù coattiva di passaggio attraverso alcune particelle del terreno di proprietà Pt_1 tracciato realizzato dal convenuto in assenza delle necessarie autorizzazioni dell' e CP_4 senza rispettare la normativa urbanistica per cui era pendente procedimento penale, hanno convenuto in giudizio per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Persona_1
Tribunale intestato dichiarare la illiceità della condotta del convenuto alla stregua delle ragioni sopra dedotte e per
l'effetto condannarlo: al ripristino dello stato dei luoghi, previa eliminazione delle opere poste in essere;
alla cessazione dell'esercizio del passaggio secondo le modalità sinora arbitrariamente adottate;
al risarcimento dei danni sofferti dagli attori in conseguenza del fatto illecito, ivi compreso il valore degli alberi e altri beni distrutti dal convenuto;
il costo delle opere di sostegno e rimboschimento, la mancata utilizzazione del fondo, secondo quantificazione che sarà specificata in prosieguo e da determinare eventualmente mediante CTU, ovvero in via equitativa. Con statuizione sulle spese processuali a favore degli attori”.
Deducevano in particolare gli attori che la legge istitutiva del (LR n. 36/1999), per l'area CP_4 interessata, all'art. 8, comma 3, lettera p) vietava la realizzazione di nuove opere di mobilità, quali ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici e nuovi tracciati stradali;
in base al d.p.g.r. Lazio 28 febbraio 1997 n. 466 per la medesima area è previsto il divieto di apertura di nuove strade e piste carrabili, per cui doveva ritenersi illecito l'operato del avendo egli proceduto all'apertura Per_1 di un tracciato stradale in zona sottoposta ai predetti vincoli, per cui doveva ritenersi violato l'art. 1065 c.c.
Si costituiva in giudizio che deduceva l'infondatezza della domanda attorea e ne Persona_1 chiedeva il rigetto.
A seguito del decesso del convenuto, il processo era interrotto e riassunto nei confronti degli eredi, i quali costituitisi in giudizio, insistevano nel rigetto delle domande attoree.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era decisa all'udienza del 2.12.2025, trattata in forma cartolare, con la presente sentenza, resa all'esito della camera di consiglio.
La domanda attorea volta alla rimozione della servitù di passaggio è infondata e deve essere rigettata.
Invero risulta pacificamente dagli atti di causa, ed è incontestato tra le parti, che il convenuto abbia realizzato la servitù di passaggio individuata dal CTU all'esito del giudizio definito con sentenza n. 7301/2004 dal Tribunale di Roma, la quale fa espresso rinvio all'elaborato peritale.
Ritiene il giudicante che eventuali vincoli paesaggistici e il contrasto del tracciato individuato dal perito del Tribunale con i medesimi doveva essere fatto valere nel giudizio in cui è stata disposta la realizzazione della servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile, definito con sentenza del
Tribunale di Roma n. 7301/2004. Invero gli attori in questa sede contestano gli esiti della CTU
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(cfr. documentazione depositata in atti in cui si evidenzia che la perizia del Tribunale non tiene conto dei vincoli paesaggistici gravanti sull'area). La predetta CTU è stata posta a fondamento della sentenza del Tribunale di Roma 7301/2004 che ha costituito la servitù di passaggio. Detta sentenza non è stata impugnata dalle parti e risulta passata in giudicato, per cui è preclusa al sottoscritto giudice ogni ulteriore e differente valutazione sul punto.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che in tema di limiti oggettivi del giudicato sostanziale esterno, dopo il prevalere in giurisprudenza di un orientamento più restrittivo per il quale l'autorità del giudicato copre esclusivamente la decisione finale in relazione alla "causa petendi" dell'azione esercitata, sicché in un nuovo processo si ritiene ammissibile altra sezione anche se tendente ad ottenere lo stesso risultato (petitum) purché fondata su diversa fattispecie legale (Cass. 15.2.1963 n. 329, Cass.
5.5.1965 n. 810), si sono venuti affermando criteri meno restrittivi in forza dei quali è stata privilegiata la necessità, avvertita dagli operatori, di evitare accertamenti incompatibili con quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato;
e ciò anche al fine di tutelare la posizione della parte vittoriosa in giudizio, la quale ha diritto alla stabilità della pronuncia. Ed è per la salvaguardia di tali esigenze che la giurisprudenza ha in definitiva finito per far assumere il ruolo di un principio generale a quello per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, intendendo per "deducibile" non certamente la domanda o eccezione che si diversifica per diversità di "causa petendi", ma soltanto le ragioni giuridiche a sostegno della domanda, comprese nella sfera logico - giuridica della domanda stessa (e quindi della decisione), ragioni che nel corso del giudizio possono anche essere dedotte in via di azione o di eccezione.
Trattasi di ragioni diverse da quelle fatte valere che, ovviamente, non incidono sulla "causa petendi" ed anzi operano nell'ambito della "causa petendi" posta a fondamento dell'azione.
Nella regolamentazione del giudicato deve prevalere infatti l'interesse di natura pubblicistica alla intangibilità della statuizione giudiziaria, la quale è certamente messa in pericolo ove si allarghi, per la parte, la possibilità dell'esperimento di successive azioni giudiziarie per motivi diversi.
E ciò perché il diritto deve perseguire la finalità primaria di rendere indiscutibile l'accertamento giudiziario in relazione al bene dedotto in causa. A tal proposito è stato affermato che l'art. 2909 C.C., secondo il quale
l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto, costituisce proprio affermazione del principio della intangibilità del giudicato sostanziale "quale attribuzione (adde: o negazione) definitiva ed indiscutibile del bene della vita controverso in giudizio tra le parti: la indiscutibilità della attribuzione (adde: o negazione) del bene della vita ad una delle parti del giudizio definito con il provvedimento passato in giudicato preclude la possibilità, in altri giudizi tra le stesse parti, di ogni questione, sotto forma di domande od eccezioni (in senso proprio) la cui soluzione positiva possa annullare o diminuire nella sua portata il giudicato" (Cass.8.6.1979
n. 3265). E, bisogna aggiungere, che se le ragioni a sostegno di tali domande od eccezioni sussistevano al momento della proposizione della domanda, andavano dedotte nel giudizio nel quale si è formato il giudicato, trattandosi certamente di materia deducibile. [cfr. Cass. n. 11974 del 1990].
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Applicando i predetti principi al caso di specie, non può non rilevarsi come sia precluso al sottoscritto giudice sindacare i risultati della CTU resa nel giudizio definito con sentenza del
Tribunale di Roma 7301/2004, passata in giudicato, non potendo essere svolta alcuna ulteriore e diversa valutazione, rispetto a quella già accertata giudizialmente, in ordine alla legittimità della servitù oggetto di causa e all'individuazione di un diverso tracciato.
Deve rilevarsi che è ben vero, come sostenuto dagli attori conformemente alla giurisprudenza di legittimità, che il giudice, allorché emette una sentenza costitutiva di una servitù di passaggio coattivo, deve evitare che il suo comando si ponga in contrasto con norme di carattere imperativo, come quelle stabilite dalle leggi urbanistiche e dai piani regolatori che pongano limiti o divieti all'esecuzione delle opere necessarie per la costituzione e/o l'esercizio della servitù, adottando, ove ciò non sia possibile, una soluzione differente, che consenta
l'imposizione in concreto del vincolo, senza consentire che il rispetto di tali norme di natura imperativa sia rimesso alla disponibilità delle parti (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 4431 del 20/03/2012).
Il rispetto nella normativa urbanistica doveva però essere fatto valere nel giudizio definito dalla sentenza citata che ha costituito la servitù, non potendosi chiedere in questa sede un diverso accertamento dei fatti, in contrasto con il giudicato e risultando, allo stato, inter partes vincolante l'accertamento svolto dal Tribunale di Roma e il tracciato individuato in detta sede dal CTU.
Altrettanto infondata è la domanda volta all'accertamento della violazione dell'art. 1065 c.c., atteso che, come già evidenziato, è incontestato che il convenuto abbia realizzato il tracciato della servitù di passaggio pedonale e carrabile conformemente a quanto indicato dal CTU Ing. Per_2 nel giudizio definito dal Tribunale di Roma e gli attori non hanno allegato né tantomeno dimostrato in cosa si sarebbe realizzata la violazione della norma, ovvero non hanno indicato eventuali difformità dell'opera dal titolo giudiziale legittimante, risultando l'unico profilo controverso quello relativo all'assenza dei permessi amministrativi per la realizzazione della servitù di passaggio.
Nondimeno la realizzazione della servitù di passaggio in assenza dei necessari permessi urbanistici, suscettibile dell'esercizio dei poteri repressivi della Pubblica Amministrazione poteva essere devoluta, in caso di inerzia dell'esercizio del potere repressivo, alla cognizione del giudice amministrativo e non legittimare la presente iniziativa dinanzi al giudice ordinario, non potendo, per le ragioni sovra esposte, il Tribunale contestare le risultanze di una sentenza definitiva.
Quanto alla domanda risarcitoria, anche la medesima è infondata per le ragioni sopra esposte, non potendosi ritenere di per sé contra ius l'esecuzione di un ordine giudiziale passato in giudicato. Inoltre la domanda, generica sin dalla sua prospettazione (cfr. conclusioni di parte attrice), non è stata supportata da idonea produzione probatoria, essendosi gli attori limitati a depositare una relazione peritale di parte volta a quantificare i danni patrimoniali derivanti dalla
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violazione della normativa paesaggistica. La perizia di parte in quanto tale non assume alcun valore probatorio all'interno del giudizio nel quale viene depositata, ma assume solo un connotato indiziario rispetto ai fatti accertati dal consulente di parte (cfr. Cassazione civ. Sentenza n.
2980/2023). Affinché il valore indiziario assurga a quello “probatorio”, la parte che ha prodotto la perizia di parte deve proporre istanza di prova testimoniale del perito sulle circostanze oggetto della perizia di parte. Nel caso di specie, tale istanza non risulta essere stata formulata dalla parte attrice (la quale nulla ha chiesto in ordine alla perizia depositata e si è limitata a chiedere l'escussione degli agenti verbalizzanti in rodine all'asserito illecito paesaggistico dedotto in atti, senza formulare alcun capitolo di prova, richiesta istruttoria quindi inammissibile ai sensi dell'art. 244 c.p.c.).
Né poteva essere disposta consulenza tecnica d'ufficio, atteso che, come noto, non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie o per alleggerire l'onere probatorio della parte istante.
Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., rimettendo l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, il cui intervento ha la finalità di valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr. Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 147/2022, per le cause di valore indeterminabile complessità bassa, ai minimi tariffari stante la limitata attività difensiva svolta e le ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
3840/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) Rigetta le domande attoree;
2) condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti in solido, che liquida in complessivi € 3.809 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Vitelli
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Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3840/2021 promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 [...]
) tutti rappresentati e difesi dall'avv. MORCAVALLO Pt_4 C.F._4
IA e dall'avv. MORCAVALLO FRANCESCO, giusta procura speciale in atti;
ATTORI contro
( ), Controparte_1 C.F._5 Controparte_2
( ), ( ) in qualità di C.F._6 Controparte_3 C.F._7 eredi di ( ) deceduto nel corso del giudizio, Persona_1 C.F._8 rappresentati e difesi dall'avv. MESIANO ANDREA e dall'avv. GIOVANNI CASTORI giusta procura speciale in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 premesso di essere comproprietari di un lotto di terreno sito in Trevignano Romano, località
Montecchio, confinante con l'appezzamento di terreno di proprietà del convenuto Persona_1 in favore del quale la sentenza del Tribunale di Roma n. 7301 del 2004 aveva costituito una
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servitù coattiva di passaggio attraverso alcune particelle del terreno di proprietà Pt_1 tracciato realizzato dal convenuto in assenza delle necessarie autorizzazioni dell' e CP_4 senza rispettare la normativa urbanistica per cui era pendente procedimento penale, hanno convenuto in giudizio per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Persona_1
Tribunale intestato dichiarare la illiceità della condotta del convenuto alla stregua delle ragioni sopra dedotte e per
l'effetto condannarlo: al ripristino dello stato dei luoghi, previa eliminazione delle opere poste in essere;
alla cessazione dell'esercizio del passaggio secondo le modalità sinora arbitrariamente adottate;
al risarcimento dei danni sofferti dagli attori in conseguenza del fatto illecito, ivi compreso il valore degli alberi e altri beni distrutti dal convenuto;
il costo delle opere di sostegno e rimboschimento, la mancata utilizzazione del fondo, secondo quantificazione che sarà specificata in prosieguo e da determinare eventualmente mediante CTU, ovvero in via equitativa. Con statuizione sulle spese processuali a favore degli attori”.
Deducevano in particolare gli attori che la legge istitutiva del (LR n. 36/1999), per l'area CP_4 interessata, all'art. 8, comma 3, lettera p) vietava la realizzazione di nuove opere di mobilità, quali ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici e nuovi tracciati stradali;
in base al d.p.g.r. Lazio 28 febbraio 1997 n. 466 per la medesima area è previsto il divieto di apertura di nuove strade e piste carrabili, per cui doveva ritenersi illecito l'operato del avendo egli proceduto all'apertura Per_1 di un tracciato stradale in zona sottoposta ai predetti vincoli, per cui doveva ritenersi violato l'art. 1065 c.c.
Si costituiva in giudizio che deduceva l'infondatezza della domanda attorea e ne Persona_1 chiedeva il rigetto.
A seguito del decesso del convenuto, il processo era interrotto e riassunto nei confronti degli eredi, i quali costituitisi in giudizio, insistevano nel rigetto delle domande attoree.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era decisa all'udienza del 2.12.2025, trattata in forma cartolare, con la presente sentenza, resa all'esito della camera di consiglio.
La domanda attorea volta alla rimozione della servitù di passaggio è infondata e deve essere rigettata.
Invero risulta pacificamente dagli atti di causa, ed è incontestato tra le parti, che il convenuto abbia realizzato la servitù di passaggio individuata dal CTU all'esito del giudizio definito con sentenza n. 7301/2004 dal Tribunale di Roma, la quale fa espresso rinvio all'elaborato peritale.
Ritiene il giudicante che eventuali vincoli paesaggistici e il contrasto del tracciato individuato dal perito del Tribunale con i medesimi doveva essere fatto valere nel giudizio in cui è stata disposta la realizzazione della servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile, definito con sentenza del
Tribunale di Roma n. 7301/2004. Invero gli attori in questa sede contestano gli esiti della CTU
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(cfr. documentazione depositata in atti in cui si evidenzia che la perizia del Tribunale non tiene conto dei vincoli paesaggistici gravanti sull'area). La predetta CTU è stata posta a fondamento della sentenza del Tribunale di Roma 7301/2004 che ha costituito la servitù di passaggio. Detta sentenza non è stata impugnata dalle parti e risulta passata in giudicato, per cui è preclusa al sottoscritto giudice ogni ulteriore e differente valutazione sul punto.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che in tema di limiti oggettivi del giudicato sostanziale esterno, dopo il prevalere in giurisprudenza di un orientamento più restrittivo per il quale l'autorità del giudicato copre esclusivamente la decisione finale in relazione alla "causa petendi" dell'azione esercitata, sicché in un nuovo processo si ritiene ammissibile altra sezione anche se tendente ad ottenere lo stesso risultato (petitum) purché fondata su diversa fattispecie legale (Cass. 15.2.1963 n. 329, Cass.
5.5.1965 n. 810), si sono venuti affermando criteri meno restrittivi in forza dei quali è stata privilegiata la necessità, avvertita dagli operatori, di evitare accertamenti incompatibili con quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato;
e ciò anche al fine di tutelare la posizione della parte vittoriosa in giudizio, la quale ha diritto alla stabilità della pronuncia. Ed è per la salvaguardia di tali esigenze che la giurisprudenza ha in definitiva finito per far assumere il ruolo di un principio generale a quello per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, intendendo per "deducibile" non certamente la domanda o eccezione che si diversifica per diversità di "causa petendi", ma soltanto le ragioni giuridiche a sostegno della domanda, comprese nella sfera logico - giuridica della domanda stessa (e quindi della decisione), ragioni che nel corso del giudizio possono anche essere dedotte in via di azione o di eccezione.
Trattasi di ragioni diverse da quelle fatte valere che, ovviamente, non incidono sulla "causa petendi" ed anzi operano nell'ambito della "causa petendi" posta a fondamento dell'azione.
Nella regolamentazione del giudicato deve prevalere infatti l'interesse di natura pubblicistica alla intangibilità della statuizione giudiziaria, la quale è certamente messa in pericolo ove si allarghi, per la parte, la possibilità dell'esperimento di successive azioni giudiziarie per motivi diversi.
E ciò perché il diritto deve perseguire la finalità primaria di rendere indiscutibile l'accertamento giudiziario in relazione al bene dedotto in causa. A tal proposito è stato affermato che l'art. 2909 C.C., secondo il quale
l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto, costituisce proprio affermazione del principio della intangibilità del giudicato sostanziale "quale attribuzione (adde: o negazione) definitiva ed indiscutibile del bene della vita controverso in giudizio tra le parti: la indiscutibilità della attribuzione (adde: o negazione) del bene della vita ad una delle parti del giudizio definito con il provvedimento passato in giudicato preclude la possibilità, in altri giudizi tra le stesse parti, di ogni questione, sotto forma di domande od eccezioni (in senso proprio) la cui soluzione positiva possa annullare o diminuire nella sua portata il giudicato" (Cass.8.6.1979
n. 3265). E, bisogna aggiungere, che se le ragioni a sostegno di tali domande od eccezioni sussistevano al momento della proposizione della domanda, andavano dedotte nel giudizio nel quale si è formato il giudicato, trattandosi certamente di materia deducibile. [cfr. Cass. n. 11974 del 1990].
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Applicando i predetti principi al caso di specie, non può non rilevarsi come sia precluso al sottoscritto giudice sindacare i risultati della CTU resa nel giudizio definito con sentenza del
Tribunale di Roma 7301/2004, passata in giudicato, non potendo essere svolta alcuna ulteriore e diversa valutazione, rispetto a quella già accertata giudizialmente, in ordine alla legittimità della servitù oggetto di causa e all'individuazione di un diverso tracciato.
Deve rilevarsi che è ben vero, come sostenuto dagli attori conformemente alla giurisprudenza di legittimità, che il giudice, allorché emette una sentenza costitutiva di una servitù di passaggio coattivo, deve evitare che il suo comando si ponga in contrasto con norme di carattere imperativo, come quelle stabilite dalle leggi urbanistiche e dai piani regolatori che pongano limiti o divieti all'esecuzione delle opere necessarie per la costituzione e/o l'esercizio della servitù, adottando, ove ciò non sia possibile, una soluzione differente, che consenta
l'imposizione in concreto del vincolo, senza consentire che il rispetto di tali norme di natura imperativa sia rimesso alla disponibilità delle parti (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 4431 del 20/03/2012).
Il rispetto nella normativa urbanistica doveva però essere fatto valere nel giudizio definito dalla sentenza citata che ha costituito la servitù, non potendosi chiedere in questa sede un diverso accertamento dei fatti, in contrasto con il giudicato e risultando, allo stato, inter partes vincolante l'accertamento svolto dal Tribunale di Roma e il tracciato individuato in detta sede dal CTU.
Altrettanto infondata è la domanda volta all'accertamento della violazione dell'art. 1065 c.c., atteso che, come già evidenziato, è incontestato che il convenuto abbia realizzato il tracciato della servitù di passaggio pedonale e carrabile conformemente a quanto indicato dal CTU Ing. Per_2 nel giudizio definito dal Tribunale di Roma e gli attori non hanno allegato né tantomeno dimostrato in cosa si sarebbe realizzata la violazione della norma, ovvero non hanno indicato eventuali difformità dell'opera dal titolo giudiziale legittimante, risultando l'unico profilo controverso quello relativo all'assenza dei permessi amministrativi per la realizzazione della servitù di passaggio.
Nondimeno la realizzazione della servitù di passaggio in assenza dei necessari permessi urbanistici, suscettibile dell'esercizio dei poteri repressivi della Pubblica Amministrazione poteva essere devoluta, in caso di inerzia dell'esercizio del potere repressivo, alla cognizione del giudice amministrativo e non legittimare la presente iniziativa dinanzi al giudice ordinario, non potendo, per le ragioni sovra esposte, il Tribunale contestare le risultanze di una sentenza definitiva.
Quanto alla domanda risarcitoria, anche la medesima è infondata per le ragioni sopra esposte, non potendosi ritenere di per sé contra ius l'esecuzione di un ordine giudiziale passato in giudicato. Inoltre la domanda, generica sin dalla sua prospettazione (cfr. conclusioni di parte attrice), non è stata supportata da idonea produzione probatoria, essendosi gli attori limitati a depositare una relazione peritale di parte volta a quantificare i danni patrimoniali derivanti dalla
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violazione della normativa paesaggistica. La perizia di parte in quanto tale non assume alcun valore probatorio all'interno del giudizio nel quale viene depositata, ma assume solo un connotato indiziario rispetto ai fatti accertati dal consulente di parte (cfr. Cassazione civ. Sentenza n.
2980/2023). Affinché il valore indiziario assurga a quello “probatorio”, la parte che ha prodotto la perizia di parte deve proporre istanza di prova testimoniale del perito sulle circostanze oggetto della perizia di parte. Nel caso di specie, tale istanza non risulta essere stata formulata dalla parte attrice (la quale nulla ha chiesto in ordine alla perizia depositata e si è limitata a chiedere l'escussione degli agenti verbalizzanti in rodine all'asserito illecito paesaggistico dedotto in atti, senza formulare alcun capitolo di prova, richiesta istruttoria quindi inammissibile ai sensi dell'art. 244 c.p.c.).
Né poteva essere disposta consulenza tecnica d'ufficio, atteso che, come noto, non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie o per alleggerire l'onere probatorio della parte istante.
Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., rimettendo l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, il cui intervento ha la finalità di valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr. Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 147/2022, per le cause di valore indeterminabile complessità bassa, ai minimi tariffari stante la limitata attività difensiva svolta e le ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
3840/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) Rigetta le domande attoree;
2) condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti in solido, che liquida in complessivi € 3.809 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Vitelli
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