Articolo 91 della Legge 2 aprile 1968, n. 461
Articolo 90Articolo 92
Versione
9 maggio 1968
Art. 91.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere per la com-
petenza propria dell'esercizio 1956-57 (ar-
ticolo 86)................................. L. 44.295.524.401
Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 89).... " 18.752.393.925
Residui attivi al 30 giugno 1957... L. 63.047.918.326
Entrata in vigore il 9 maggio 1968