Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00204/2026REG.PROV.COLL.
N. 00217/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 217 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocato Mariagrazia Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria Puglisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Domenico Condorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AZ DI in Palermo, via Rodi n. 1;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, pubblicata il 22 settembre 2023, nel ricorso proposto per l’annullamento: - del provvedimento a firma del Dirigente del VI Settore U.T.C. del Comune di -OMISSIS- in data 6 giugno 2017 con cui era rilasciato il permesso in sanatoria n. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001;
- del provvedimento a firma del Dirigente del VI Settore U.T.C. del Comune di -OMISSIS- in data 14 luglio 2017 con cui era rilasciato il permesso di costruire per l’intervento di “ Ampliamento ai sensi dell’art. 2 della l.r. 06/2010 e ss. mm. ii. “piano casa” e modifica dei prospetti, … ”;
con motivi aggiunti del 2019 per l’annullamento: - del parere dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento dell’Urbanistica, n. -OMISSIS- in data in data 3 ottobre 2018;
- della nota del medesimo Dipartimento n. -OMISSIS- in data 9 gennaio 2019, con cui era comunicato il voto del Consiglio Regionale dell’Urbanistica n. 108 in data 12 dicembre 2018 unitamente al citato parere n. 17 del 3 ottobre 2018;
- del voto del Consiglio Regionale dell’Urbanistica Sicilia n. -OMISSIS- del 2018;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune del -OMISSIS-, della Regione Siciliana -Assessorato Territorio e Ambiente e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il Cons. OL OG e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in appello sopra specificato, gli istanti premettono di essere proprietari di un immobile sito nel Comune di -OMISSIS- frazione -OMISSIS-, affiancato all’immobile dell’odierno controinteressato, come da mappe catastali in atti, specificando che la parete nord dell’edificio degli odierni appellanti, finestrata, dista circa 10 mt dal muro di confine con la proprietà del controinteressato, mentre il porticato-terrazzo insistente nell’immobile di proprietà di quest’ultimo diparte dal muro di confine sino alla abitazione dello stesso.
Gli istanti propongono appello avverso la sentenza di primo grado sopra specificata che ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto dell’interesse ad agire, deducendo, dunque, in primo luogo il seguente motivo: error in iudicando , violazione dell’art. 35 c.p.a. e 100 c.p.c. in relazione alla pronuncia di inammissibilità del ricorso di primo grado; violazione degli artt. 111 Cost., 6 e 13 CEDU e 47 Carta UE, in quanto la legittimazione anche in relazione all’interesse ad agire deriverebbe dall’insieme delle allegazioni contenute in ricorso, dai vizi di illegittimità sostanziale lamentate, dall’entità e dalla natura degli abusi denunziati; ciò sarebbe confermato dall’utilizzo dell’intera cubatura disponibile per la costruzione dei villini di proprietà; sicché i titoli gravati legittimerebbero opere tali da comportare il degrado urbanistico dell’intero contesto; ancora il controinteressato avrebbe sostenuto costi notevolmente inferiori a quelli affrontati dagli appellanti per la costruzione.
Di seguito, riproducono i vizi dedotti in primo grado: - in relazione al permesso in sanatoria n. 29/2017, la violazione e falsa interpretazione dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001 (come recepito in Sicilia), in relazione all’art. 22, il travisamento dei fatti e l’erroneità dei presupposti, per necessità del permesso di costruire, in quanto il portico di cui si discute sarebbe chiuso per quasi la metà della sua estensione, contrariamente a quanto indicato nel provvedimento impugnato n. 29/2017; la violazione dell’art. 37 cit. e l’eccesso di potere per contraddittorietà, essendo esaurita la cubatura relativa alla particella per effetto dell’asservimento finalizzato al rilascio della C.E. n. 71/89, che aveva assorbito interamente l’indice di densità fondiaria previsto dallo strumento urbanistico; ancora la violazione del medesimo art. 37 sotto l’ulteriore profilo di eccesso di potere e la carenza di istruttoria e di motivazione, poichè con la nota prot. n. 2031 del 16 febbraio 2016 si evidenziava l’intervenuta sospensione dei lavori;
- con riferimento al permesso di costruire n. -OMISSIS-, relativo all’ampliamento ai sensi dell’art. 2 della l. reg. n. 6/2010 e ss. mm. ii., illegittimità in via derivata e conseguenziale, in quanto emesso sul presupposto dell’intervenuta sanatoria; ed ancora per vizi propri quali la violazione e falsa interpretazione dell’art. 2 comma 3, l. reg. n. 6/2020, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, poiché la costruzione non rispetterebbe le distanze minime previste dalle norme (anche di P.R.G.) vigenti, in quanto l’area ricadrebbe in zona stralciata (zona agricola) per il quale le NTA all’art. 22 prevedono al punto 3) che la distanza fra i fabbricati non può essere inferiore a mt. 20,00 e che l’arretramento dal confine stradale deve essere calcolato in base a quanto prescritto nel d.m. 1° aprile 1968 n. 1444 e comunque non inferiore a mt 20,00; l’ampliamento di cui si verte avrebbe dovuto, comunque, rispettare la norma del codice civile (art. 873) che prevede il distacco di 3 metri tra le costruzioni non unite o aderenti tra loro; ancora violazione dell’art. 2 comma 4, l. reg. n. 6/2020, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti;
- con riguardo ai motivi aggiunti ad esito della procedura di annullamento ex art. 53 l. reg. n. 71/78 con riferimento al permesso in sanatoria n. 29/2017, violazione e falsa interpretazione dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti in quanto l’utilizzo del termine “ verosimilmente ” nell’accertamento operato dall’UTC del Comune nel verbale prot. n. -OMISSIS- con riferimento alla presenza nella cartografia del 1978 di “ una pertinenza sul lato sud – est ” che “ corrisponde con la terrazza di copertura del portico ” escluderebbe la certezza in ordine alla corrispondenza con la preesistenza dell’opera in contestazione; la presenza della costruzione originaria nella cartografia del 1978, in ogni caso, non proverebbe (come sarebbe stato necessario al fine della verifica della regolarità urbanistica), che il manufatto sia stato realizzato in epoca anteriore al 1 settembre 1967; inconducente sarebbe, poi, la dichiarazione, contenuta nelle controdeduzioni presentate dalla ditta proprietaria, quanto alla risalenza al 1965 dell’opera per essere attestato dal sindaco di allora; dalla nota n. -OMISSIS- del 2016 risulterebbe, peraltro, che la costruzione di cui alla pratica edilizia prot. n. -OMISSIS- fu oggetto di accertamento e fu sospesa; né varrebbero le dichiarazioni rese in sede di trasferimento; ancora, violazione dell’art. 37 cit., eccesso di potere, travisamento e violazione della l. n. 765/1967 in relazione al parere n. 17 del 3 ottobre 2018 espresso dall’U.O.4.1. - Serv. 4 D.R.U. sulla cui scorta è stato emesso il voto del Consiglio regionale dell’urbanistica n. 108 del 12 dicembre 2018, nella parte in cui ritiene legittimo il permesso in sanatoria n. 2-OMISSIS- “…considerando che la realizzazione di un portico aperto non produce volumetria urbanistica, tale realizzazione appare conforme allo strumento urbanistico alla data del 2016 ”; ed inoltre non si verterebbe nell’ipotesi di una pertinenza in senso urbanistico;
- quanto al permesso di costruire n. -OMISSIS-, violazione dell’art. 21 nonies , l. n. 241 del 1990, difetto di motivazione, eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti, carenza istruttoria e violazione e della l. n. 765/1967, in relazione alla mancata considerazione dell’interesse pubblico all’annullamento, poiché dovrebbero sommarsi i mc di cui all’ampliamento a quelli dell’intervento sanato e all’originaria costruzione che sarebbe abusiva; i provvedimenti impugnati sarebbero contraddittori nella parte in cui, al fine di dichiarare legittimo il permesso in sanatoria n. -OMISSIS-, affermano che l’area interessata dagli interventi edilizi ricade fuori dal perimetro del centro urbano e viceversa, nel dichiarare legittimo il permesso di costruire n. -OMISSIS-, ritengono la medesima area ricadente in “ ambito territoriale urbanizzato ”; ulteriore violazione dell’art. 2 comma e, l. reg. n. 6/2020, eccesso di potere, travisamento dei fatti e erroneità dei presupposti, per violazione delle distanze minime stabilite dalle norme legislative vigenti e della conformità alla normativa antisismica; violazione dell’art. 2 comma 4, l. reg. n. 6/2020 e eccesso di potere essendo consentiti gli interventi su edifici legittimamente realizzati.
Gli appellanti, da ultimo rinnovano la richiesta di CTU.
Si sono costituite le Amministrazioni intimate ed il controinteressato per resistere.
Con memoria quest’ultimo ribadisce i profili di inammissibilità, evidenziando che le opere sono state realizzate prima dell’acquisto della proprietà da parte degli appellanti. A supporto della contro dedotta strumentalità delle azioni intentate dagli appellanti richiama la condanna di cui alla sentenza del Tribunale penale di -OMISSIS- del 19 marzo 2025. Ribadisce, peraltro, che il portico di cui si verte accede ad immobile regolarmente edificato in seguito alla pratica edilizia del 1965 e non costituisce aumento di cubatura.
Con riferimento al provvedimento con cui il controinteressato è stato autorizzato all’ampliamento della sua abitazione (di circa 29 mq) usufruendo della l. reg. n.6/2010 (Piano Casa), contesta per quanto sopra evidenziato, ogni illegittimità derivata e riafferma il rispetto delle distanze, essendo la casa ed il portico preesistente alla costruzione delle villette di proprietà del ricorrente e collocandosi ad oltre 17 metri dal muro nord delle stesse e sul confine ad ovest, con la terrazza di proprietà di terzi, priva di costruzioni.
Eccepisce, peraltro, l’inammissibilità dei motivi aggiunti anche per mancata notifica al legale del controinteressato già costituito in giudizio e al difensore del Comune, essendo stati notificati personalmente alle parti. Con riferimento allo stato legittimo dell’immobile riferisce la validità degli indizi di prova circa l’esistenza del titolo edilizio risalente e la circostanza che l’appellante non si presentò alla conferenza dei servizi indetta a richiesta del controinteressato.
Anche il Comune resistente evidenzia che l’appellante non ha prodotto alcuna allegazione né alcuna perizia di parte che dimostri il dedotto pregiudizio alla luminosità dell’immobile di proprietà o alla salute, al valore dell’immobile, al rispetto delle distanze nonché alla tenuta sismica.
Di contro, sarebbe accertato, a seguito dell’attività istruttoria eseguita dall’Ufficio Urbanistica del comune di -OMISSIS- dal 10 settembre 2015 per istruire la pratica edilizia di cui si verte che:
- il fabbricato è di costruzione antecedente al 1967 (P.E. n. 1469/1965);
- il sottostante locale cantina con il portico ed il sovrastante ampliamento della terrazza per le caratteristiche costruttive risalgono agli anni ‘80 per come peraltro comprovato dalla Cartografia in scala1:2000 redatta nel 1978 allegata al P.R.G. approvato nel 1991 ove risulta la pertinenza sul lato sud-est che corrisponde con la terrazza di copertura del locale portico;
- il porticato oggetto di sanatoria è posto immediatamente a ridosso sul lato sud del locale cantina situato sotto il perimetro esterno del soprastante fabbricato per civile abitazione, esso è costituito da una serie di pilastri che, ad est, confinano con una rampa di accesso e con uno spazio a cielo aperto di proprietà della stessa ditta, a nord con il locale cantina, ad ovest con il muro perimetrale di un terrapieno e a sud in parte con una zona scoperta ed in parte con il terreno di proprietà dell’appellante con innesto sul muro di confine fra le due proprietà;
- la costruzione del portico ed il soprastante ampliamento della terrazza avvennero prima dell’edificazione delle villette oggi di proprietà dell’appellante (il cui progetto fu presentato nel 1988), quando ancora il terreno era esclusivamente di proprietà del dante causa e solo successivamente lo stesso venne frazionato e parzialmente ceduto con il progetto approvato con atto rep. 2514 del 22 settembre 1990 rogato dal Notaio -OMISSIS- di -OMISSIS- alla Società costruttrice per l’edificazione delle villette poi vendute all’appellante.
Pertanto, ripropone in tale fase di giudizio l’eccezione d’inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dei motivi di ricorso e l’inammissibilità dei motivi aggiunti per violazione dell’art 43 c.p.a. nonché della richiesta istruttoria.
All’udienza del 5 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I - La sentenza appellata ha richiamato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22/2021, nonché la sentenza di questo Consiglio n. 490 del 27 luglio 2023, ribadendo “ che la c.d. vicinitas non è sufficiente di per sé a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, essendo necessario dimostrare, con puntuali e oggettive allegazioni, lo specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato ”.
Pertanto, il Collegio deve procedere nel suo esame – prima degli altri profili di inammissibilità eccepiti - iniziando dalla disamina delle censure relative alla statuizione di difetto di interesse a ricorrere, di cui al primo motivo di appello.
Relativamente a tale statuizione, va osservato che gli appellanti deducono che il pregiudizio sarebbe comunque ricavabile dai motivi di ricorso articolati in primo grado.
Sul punto, tuttavia, la tesi risulta smentita alla luce del principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (9 dicembre 2021 n. 22), che ha distinto la legittimazione ad impugnare dall’interesse a ricorrere con motivazioni che assumono una valenza di carattere generale.
Con la pronuncia richiamata, l’Adunanza plenaria ha evidenziato che “ Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato ”.
In termini generali, va ricordato – come più volte evidenziato dalla giurisprudenza - che legittimazione e l’interesse al ricorso trovano giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non risulta preordinata ad assicurare la generale legittimità dell’operato pubblico, bensì tende a tutelare la situazione soggettiva del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell’esercizio dell’azione autoritativa oggetto di censura (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4).
Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato, dunque, dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., ovvero dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato (Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4).
Differentemente, la legittimazione a ricorrere consiste nella titolarità di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, inteso come posizione qualificata - di tipo oppositivo o pretensivo - che distingue il soggetto dal “ quisque de populo ” in rapporto all'esercizio dell'azione amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, 19 giugno 2025, n. 5372)
Ne discende che anche ove risulti accertata la legittimazione a ricorrere, deve essere allegato l’interesse ad agire, a giustificazione della tutela domandata con la proposizione del ricorso.
II – Ciò posto in termini generali, nel caso di specie, la fattispecie all’esame si inserisce in una lunga storia di cattivi rapporti di vicinato, come risulta dalla vicenda penale richiamata in atti, tuttavia appare carente, come affermato dal T.A.R., dei presupposti dell’azione.
Ai fini della prioritaria valutazione dell’interesse a ricorrere (prima ancora della fondatezza del ricorso) va evidenziato che risulta dagli atti che gli appellanti hanno acquistato le loro proprietà dopo l’edificazione della proprietà acquistata dal controinteressato in seguito alla pratica edilizia del 1965, e della realizzazione degli interventi oggetto di sanatoria.
Peraltro, con riferimento alla idoneità dei principi di prova versati in atti in relazione all’edificazione risalente appare sufficiente richiamare i principi affermati da questo Consiglio con la sentenza 6 giugno 2025, n. 446.
Perdono di forza, dunque, tutte le argomentazioni dell’appellante tese a contrastare i provvedimenti gravati sull’affermazione di una intervenuta compromissione dell’assetto urbanistico successivamente all’acquisto della proprietà.
Inoltre, per quanto qui più rileva gli appellanti, neppure in questa fase, hanno fornito allegazioni puntuali o prove adeguate, in ordine alla concretezza della suddetta compromissione affermata in termini del tutto generici, senza allegare come il porticato e la terrazza inciderebbero sulla veduta, la godibilità dello spazio verde o quant’altro.
L’interesse della parte istante, ancora, viene in fatto smentito dalla assenza di partecipazione alla riunione indetta dal Comune al fine di esaminare eventuali problematiche e consentire la partecipazione procedimentale.
Rimangono fuori dal perimetro della rilevanza giuridica le doglianze di parte appellante circa il risparmio economico che parte controinteressata avrebbe conseguito attraverso l’utilizzo dei meccanismi di regolarizzazione e del ‘piano casa’.
Conseguentemente, le censure proposte nel primo motivo di appello avverso il capo della sentenza che ha dichiarato il difetto di interesse a ricorrere devono essere respinte, né può trovare accoglimento la domanda istruttoria che assume un inammissibile carattere esplorativo.
III - Dal passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha dichiarato il difetto dell’interesse a ricorrere discende l’inammissibilità dei rimanenti motivi di appello e dei motivi di primo grado riproposti (in termini, Cons. Stato, sez. IV, 25 gennaio 2023 n. 848). L'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti, peraltro non notificati ai sensi dell’art. 43 c.p.a. come eccepito dalle parti appellate, non potendo sanare l’originaria inammissibilità del primo.
IV - In definitiva, dunque, per le motivazioni sin qui esposte, l’appello va respinto.
V – In ragione della soccombenza, gli appellanti sono condannati in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che sono determinate in complessivi euro 2000,00 (duemila/00) a favore di ciascuna parte costituita, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AG, Presidente
OL OG, Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL OG | TO AG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.