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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 5801/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 19 Settembre 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- nata il [...] a [...], residente a [...]Parte_1
Salentina (LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato
Giulio Insalata
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'Avvocato Marcello Raho
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 24/5/2021, la ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere titolare di pensione cat. INVCIV n. 07104052 con decorrenza
Dicembre 2013 – espone di aver ricevuto missiva dell'11/4/2021 con la quale comunicava di aver ricalcolato la predetta pensione a decorrere dall'1 luglio CP_1
2020, con risultato di indebito di € 1.428,30 per il periodo Gennaio 2021 –
Maggio 2021, deduce la mancanza di motivazione del provvedimento di indebito, avverso il quale rappresenta di aver proposto, invano, ricorso amministrativo, sostiene che l'indebito sia derivato dal riconoscimento della pensione tedesca e che l' abbia tardivamente revocato la prestazione di invalidità civile in CP_2 violazione dell'art.3 D.L. 850/76, si richiama all'art.3, comma 9, D.L. 173/1988
e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in tema di indebito assistenziale, afferma la ripetibilità delle somme indebitamente versate soltanto a partire dal momento successivo all'accertamento della perdita dei requisiti, ad eccezione delle ipotesi in cui non sia da escludere l'affidamento dell'interessato o in cui vi sia dolo comprovato dello stesso, assume mancanza di dolo da parte sua e chiede: “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
- Dichiarare illegittimo ed annullare, per i motivi di cui in narrativa, il provvedimento dell'11.04.2021 con cui l' richiedeva la ripetizione delle CP_1 CP_2 somme indebitamente percepite pari ad €1.418,29;
- Per l'effetto, condannare l' alla restituzione delle somme eventualmente CP_1 trattenute, oltre interessi e/o rivalutazione;
- Condannare il predetto convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione ai sottoscritti procuratori antistatari.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Si è costituito in giudizio l' con memoria di costituzione nella quale chiede il CP_1 rigetto del ricorso, affermando la correttezza del proprio operato e rilevando che l'indebito è scaturito da una ricostituzione d'ufficio in data 11/4/2021 e dalla conseguente revoca della prestazione con riferimento all'anno 2021 per avvenuto superamento di limiti reddituali di legge.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Occorre in primo luogo ricordare il principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo cui il pensionato ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, CP_2 ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (cfr.
Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n. 198 del 5 Gennaio 2011).
Si deve, inoltre, osservare che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 26036 del
15/10/2019 ha affermato che “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento
2 dell'accipiens", principio ribadito con sentenza n. 13915 del 20/5/2021: “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -
, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che
i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che
l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Orbene, l'art. 3 ter del D.L. n. 850 del 1976, convertito in L. n. 29 del 1977 recita: “Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”.
Inoltre, l'art. 3, commi 9 e 10, D.L. n. 173 del 1988, convertito nella L. n. 291 del
1988 prevedono che: “
9. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per
l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo. 10. Con decreto del
Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte".
Queste norme prevedono dunque che, nel caso di indebito su prestazioni di invalidità civile (il primo comma dell'art.3 richiamato nel comma 10 fa riferimento alle pensioni e agli assegni ex L. 118/71 e alla indennità di accompagnamento ex L.18/1980), non sono ripetibili le somme percepite indebitamente nel periodo antecedente all'accertamento del venir meno dei requisiti che danno diritto alle prestazioni.
Si evidenzia, inoltre, che la Corte di Cassazione, fondando tutte le considerazioni delineate in tema di indebito assistenziale sull'esigenza di tutelare l'affidamento
3 del percipiente, ha anche specificato alcune ipotesi in cui tale affidamento sia da escludersi, quali il caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), il caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n.
5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o il caso di dolo comprovato dell'accipiens, che, nell'ipotesi di indebito derivante da ragioni reddituali, può configurarsi nel caso di omessa comunicazione di dati reddituali, purchè non si tratti di dati che l'istituto già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. 13223/2020) e quando l'incremento di reddito sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio (Cass. n. 28771 del 2018).
Ciò premesso in generale, passando all'analisi del caso di specie, si osserva che la missiva del 11/04/2021 inviata da e allegata al ricorso afferma: “La CP_1 informo che la pensione numero 07104052 categoria INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 luglio 2020. (…) Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 maggio 2021, un debito a suo carico di euro 1.418,29”.
Con la memoria di costituzione l' ha così sinteticamente esplicitato le CP_2 ragioni dell'indebito: “Nel merito, si precisa che come riportato nella nota amministrativa che si deposita in allegato, e comprovato dalla documentazione a corredo, l'indebito per cui è causa scaturisce da una ricostituzione online del
11.04.2021, da lista pensioni da verificare, con la quale si è proceduto alla revoca della prestazione Inv Civ fascia 30 per l'anno 2021 per avvenuto superamento dei limiti di reddito previsti ex lege”.
Va, tuttavia, evidenziato che alla memoria risulta allegato un solo documento, il modello TE08 dell'11/4/2021 dal quale non è dato evincersi quali redditi avrebbero determinato l'asserito superamento del limite reddituale.
Dal canto suo parte ricorrente, a fronte dell'assenza di qualsivoglia specificazione da parte di in ordine ai redditi considerati ai fini della verifica del diritto a CP_1 percepire la prestazione di invalidità civile, ha rilevato, nel punto B) a foglio 2 dell'atto introduttivo, che “Da informazioni verbali raccolte (prive di riscontro scritto), sembrerebbe che, a seguito di riconoscimento di pensione tedesca (cfr. all.
3 e 4), l' abbia tardivamente revocato la pensione di inabilità civile, pur CP_2 essendo a conoscenza della rendita estera appena liquidata, come da comunicazione in atti. Ed in effetti, la domanda di pensione estera, come da procedura, risulta trasmessa telematicamente mediante sito , la cui CP_1 comunicazione di accoglimento veniva proprio trasmessa dall'Istituto alla ricorrente in data 13.01.2021”.
4 La ricorrente ha, inoltre, allegato al ricorso la domanda di pensione di vecchiaia a carico di stato estero, inoltrata ad il 30/9/2020, e la missiva del CP_1
13/1/2021 inviatale dall'Istituto in cui si legge: “Gentile Signora, La Sua domanda di PENSIONE DI VECCHIAIA presentata il 30/09/2020 è stata esaminata, in collegamento con gli organismi assicuratori della . CP_3
Per l'assicurazione previdenziale italiana si comunica quanto segue.
La pensione già liquidata sarà ricalcolata per effetto della concessione della pensione estera.
Con provvedimento successivo sarà comunicata la nuova situazione pensionistica.
Tenga presente che, per effetto del ricalcolo, la pensione italiana potrà subire una riduzione con recupero delle somme eventualmente percepite in più, dalla decorrenza della pensione estera.
Si comunica che la Cassa tedesca, con provvedimento notificatole direttamente, ha concesso una pensione dal 1/1/2021”.
Pertanto, dalla missiva del 13/1/2021 si evince che la pensione estera decorre dall'1/1/2021.
Orbene, nel modello TE08 dell'11/4/2021 si legge che l'indebito riguarda la prestazione erogata nel 2021 (per l'anno 2020, infatti, viene evidenziato solo un credito di € 10,01).
È, quindi, ragionevole ritenere, anche considerata l'assenza di contestazioni sul punto da parte dell' , che il superamento del limite reddituale sia CP_2 effettivamente derivato dall'erogazione della pensione estera.
Deve, a questo punto, evidenziarsi che parte ricorrente non contesta l'avvenuto superamento del limite reddituale, ma invoca l'applicazione dei principi giurisprudenziali affermatisi in materia di indebito assistenziale e, quindi, la tutela del proprio incolpevole affidamento in ordine alla spettanza delle somme indebitamente percepite (del resto non ha prodotto alcuna documentazione reddituale al fine di dimostrare il proprio diritto alla prestazione nel periodo oggetto dell'indebito), evidenziando la conoscenza da parte di di tutti i CP_1 redditi da lei percepiti, ivi compresa la rendita estera.
Si deve, dunque, ritenere che non sia in contestazione la circostanza che le somme chieste in restituzione siano state indebitamente erogate e che le doglianze di parte ricorrente riguardino esclusivamente la loro asserita irripetibilità.
Tanto premesso, si deve osservare che dalla missiva del 13/1/2021 sopra riportata, allegata al ricorso, si evince che la ricorrente, nel momento in cui è stata informata dell'avvenuta liquidazione della pensione estera, è stata anche posta a conoscenza della possibilità che la prestazione erogata dall' potesse CP_1
5 subire una riduzione e che, quindi, l' potesse successivamente chiederle CP_2 in restituzione le somme indebitamente erogate.
Pertanto, in applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità con le citate pronunce, secondo cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, si ritiene che nel caso di specie debba escludersi la sussistenza di un ragionevole affidamento sulla perdurante spettanza della prestazione da parte della ricorrente, considerato che ella era stata preavvertita della potenziale indebita percezione di somme che avrebbe dovuto restituire.
Deve, quindi, ritenersi che l'indebito sia ripetibile e che, pertanto, il ricorso debba essere respinto.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., per come modificato dall' art. dall'art. 42, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326, ricorrendo in capo all' istante le condizioni reddituali ivi previste e non sussistendo temerarietà della lite, le spese di giudizio vanno considerate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, 19 Settembre – 24 Settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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