CASS
Sentenza 5 maggio 2023
Sentenza 5 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2023, n. 19089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19089 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IR RI nato il [...] avverso il decreto del 28/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette sentite le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha dichiarato inammissibile il reclamo, proposto da DI AN, avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi dell'art. 1, legge 26 novembre 2010, n. 199, "trattandosi di reclamo proposto da difensore sprovvisto di mandato". Penale Sent. Sez. 1 Num. 19089 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 01/02/2023 Il Presidente 2. Propone ricorso per ON DI AN, per il tramite del difensore, articolando un solo motivo con cui deduce la violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Evidenzia che, come emerge confrontando l'orario indicato nell'estratto dell'Ufficio matricola del carcere di Teramo e la PEC di invio, documenti entrambi allegati al ricorso, il difensore di fiducia che aveva proposto il reclamo era stato nominato circa due ore prima del deposito dell'atto di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione è divenuta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Risulta, infatti, dalla certificazione del DAP in atti, che il ricorrente, in pendenza del presente giudizio, è stato ammesso alla misura denegata dal provvedimento impugnato ossia alla esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi dell'art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199, in data 10 agosto 2022. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. (cfr. Sez. 1, 19 settembre 2017, n. 11302, Rezmuves, Rv. 272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
lette sentite le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha dichiarato inammissibile il reclamo, proposto da DI AN, avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi dell'art. 1, legge 26 novembre 2010, n. 199, "trattandosi di reclamo proposto da difensore sprovvisto di mandato". Penale Sent. Sez. 1 Num. 19089 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 01/02/2023 Il Presidente 2. Propone ricorso per ON DI AN, per il tramite del difensore, articolando un solo motivo con cui deduce la violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Evidenzia che, come emerge confrontando l'orario indicato nell'estratto dell'Ufficio matricola del carcere di Teramo e la PEC di invio, documenti entrambi allegati al ricorso, il difensore di fiducia che aveva proposto il reclamo era stato nominato circa due ore prima del deposito dell'atto di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione è divenuta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Risulta, infatti, dalla certificazione del DAP in atti, che il ricorrente, in pendenza del presente giudizio, è stato ammesso alla misura denegata dal provvedimento impugnato ossia alla esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi dell'art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199, in data 10 agosto 2022. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. (cfr. Sez. 1, 19 settembre 2017, n. 11302, Rezmuves, Rv. 272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2023 Il Consigliere estensore