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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore
10:00 in composizione monocratica:
SCHIAVONE GAETANO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 117/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pontedera - Corso G. Matteotti, 37 56025 Pontedera PI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2368 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: La rappresentante dell'ufficio dichiara che le parti hanno raggiunto accordo conciliativo come da memoria depositata nel fascicolo telematico in data 21/01/2026 e pertanto chiede venga dichiarato estinto il giudizio con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento esecutivo del Comune di Pontedera n. 2368 del 19/11/2024, per IMU relativo all'anno 2021, anche quale contestuale atto di irrogazione delle sanzioni, per sentir dichiarare l'inesistenza delle obbligazioni tributarie, anche sanzionatorie, ivi dedotte in relazione ad un preteso mancato pagamento IMU, anno 2021.
Si costituiva parte resistente concludendo come in epigrafe e replicando puntualmente ai motivi di ricorso che, data l'evoluzione subita dalla causa, non ha senso qui scrutinare.
Infatti, nel prosieguo le parti hanno depositato atto dichiarativo di cessazione della materia del contendere concludendo concordemente a verbale anche in punto di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa non ha più ragione di essere, in quanto le parti hanno dato sistemazione alla questione fra loro pendente, dichiarando la cessazione della materia del contendere, anche in punto di spese di lite che hanno dichiarato essere state compensate.
La dichiarazione è stata confermata in udienza.
La Corte, preso atto di quanto sopra, rilevato che fra le parti non permane più alcuna ragione di conflitto, nemmeno in punto di spese che hanno dichiarato di compensare, pronuncia come da sottoesteso dispositivo
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere. Spese di lite compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore
10:00 in composizione monocratica:
SCHIAVONE GAETANO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 117/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pontedera - Corso G. Matteotti, 37 56025 Pontedera PI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2368 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: La rappresentante dell'ufficio dichiara che le parti hanno raggiunto accordo conciliativo come da memoria depositata nel fascicolo telematico in data 21/01/2026 e pertanto chiede venga dichiarato estinto il giudizio con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento esecutivo del Comune di Pontedera n. 2368 del 19/11/2024, per IMU relativo all'anno 2021, anche quale contestuale atto di irrogazione delle sanzioni, per sentir dichiarare l'inesistenza delle obbligazioni tributarie, anche sanzionatorie, ivi dedotte in relazione ad un preteso mancato pagamento IMU, anno 2021.
Si costituiva parte resistente concludendo come in epigrafe e replicando puntualmente ai motivi di ricorso che, data l'evoluzione subita dalla causa, non ha senso qui scrutinare.
Infatti, nel prosieguo le parti hanno depositato atto dichiarativo di cessazione della materia del contendere concludendo concordemente a verbale anche in punto di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa non ha più ragione di essere, in quanto le parti hanno dato sistemazione alla questione fra loro pendente, dichiarando la cessazione della materia del contendere, anche in punto di spese di lite che hanno dichiarato essere state compensate.
La dichiarazione è stata confermata in udienza.
La Corte, preso atto di quanto sopra, rilevato che fra le parti non permane più alcuna ragione di conflitto, nemmeno in punto di spese che hanno dichiarato di compensare, pronuncia come da sottoesteso dispositivo
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere. Spese di lite compensate.