Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 18/03/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
| Sentenza n. 28/2026 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai seguenti Magistrati Angelo AX Presidente ES UZ CE relatore
NA LE CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 63231 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di
RR CO ([...]), nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. Monica Giommetti e dall’avv. Francesco Alessandro Magni ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi pec dei suddetti difensori: avvocatogiommetti@wdpec.it; francescoalessandromagni@ordineavvocatiroma.org;
uditi, all’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026, il relatore e il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Fabio Alpini, nonché l’avv. Magni per il convenuto;
ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio il dott. AC RI, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore dell’Azienda USL Toscana Sud Est nella misura di euro 796.140,52, oltre accessori.
Secondo la prospettazione della Procura contabile il dott. AC RI, in servizio come Responsabile della struttura semplice otorino presso l’Ospedale del Valdarno, avrebbe arrecato un danno patrimoniale indiretto all’azienda sanitaria nella misura indicata in considerazione delle condotte gravemente colpose tenute in occasione dell’intervento chirurgico di etmoidectomia del 6 gennaio 2011, eseguito unitamente al dott. Pier Guido Ciabatti, a seguito del quale, il 13 gennaio 2011, era deceduta la paziente -.
La Procura ha, in proposito, riferito che, nel corso del procedimento penale, il dott. RI è stato ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo in primo ed in secondo grado, mentre la Corte di Cassazione, con sentenza n. 27237/2019, ha dichiarato l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Nel giudizio civile intentato dagli eredi della signora -, il Tribunale di Arezzo ha condannato l’Azienda USL Toscana Sud Est al pagamento della somma complessiva di euro 753.745,58 e la sentenza risulta, dagli atti, oggetto di appello da parte del dott. RI.
La Procura contabile, sulla base delle risultanze del procedimento penale e di quello civile ed, in particolare, delle consulenze tecniche d’ufficio espletate nell’ambito di entrambi i giudizi, ha richiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno patito dall’azienda sanitaria, ritenendo che il convenuto, con le sue condotte gravemente colpose, avrebbe causato il decesso per edema cerebrale della paziente per una lesione iatrogena dell’area celebrale, con conseguente emorragia sub aracnoidea massiva.
Il dott. RI si è ritualmente costituito e, negando la propria responsabilità nella causazione del decesso della paziente, ha chiesto, in via preliminare, la definizione del giudizio con rito abbreviato, offrendo il pagamento della somma di euro 200.000,00 e riferendo di avere già ricevuto, in data 8 settembre 2025, il favorevole parere del Pubblico Ministero. In via subordinata, ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Con decreto n. 9 del 13 ottobre 2025, il Collegio, ritenuto che la predetta richiesta sia stata presentata nei modi e nei termini previsti dalla legge e che non sussistano elementi ostativi all’ammissibilità, ha accolto l’istanza di rito abbreviato presentata dal convenuto, determinando in euro 200.000,00 la somma dovuta e stabilendo il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento, per il versamento in unica soluzione, in favore dell’Amministrazione danneggiata, Azienda USL Toscana Sud Est, con onere a carico della parte convenuta di depositare, presso la segreteria della Sezione giurisdizionale, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento.
Veniva, inoltre, fissata l’udienza in camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, ai fini della definizione con sentenza del giudizio, previo accertamento dell’avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma come sopra determinata.
In data 5 novembre 2025 il legale del convenuto ha depositato, presso il fascicolo telematico del giudizio abbreviato, copia del bonifico di euro 200.00,00 effettuato in data 24 ottobre 2025 in favore dell’Azienda USL Toscana Sud Est con riferimento al decreto della Corte dei conti n. 9 del 2025, nonché copia dell’ordinativo di incasso n. 111353 del 3 novembre 2025 emesso dall’Azienda USL Toscana Sud Est della somma di euro 200.000,00 con causale “STORNO CONTABILEDa 2025/DECRETO 9/25-63231 RR CO”.
All’udienza camerale del giorno 11 febbraio 2026 il Pubblico Ministero ha preso atto della documentazione depositata ed ha chiesto che il giudizio sia definito ai sensi dell’art. 130 co. 8 c.g.c., con liquidazione delle spese secondo soccombenza, mentre il difensore del convenuto ha chiesto la definizione del giudizio, rimettendosi al Collegio sulla ripartizione delle spese di lite.
Chiusa la discussione, il giudizio è passato in decisione.
DIRITTO
Con decreto n. 9 del 2025 il Collegio ha accolto la richiesta di giudizio abbreviato formulata dal convenuto e, come previsto dall’art. 130 co. 7 c.g.c., ha determinato la somma dovuta dal convenuto in euro 200.000,00, ha stabilito il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per il versamento ed ha fissato l'udienza in camera di consiglio al fine dell’accertamento, sentite le parti, dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata.
Poiché, dalla documentazione depositata in atti e sopra richiamata, emerge il tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma di € 200.000,00 in favore dell’Azienda USL Toscana Sud Est, sussistono tutti i presupposti per poter definire il giudizio ai sensi dell’articolo 130 co. 8 c.g.c..
Come condivisibilmente evidenziato da questa Sezione, “tale definizione deve essere qualificata come alternativa al giudizio, secondo lo stesso tenore letterale della norma, non configurandosi una cessazione della materia del contendere, dal momento che il pagamento è stato solo parziale, ma una fattispecie estintiva speciale, non conforme né al modello processuale civile (ex artt. 306 e ss. c.p.c. per rinuncia agli atti, rinuncia all’ azione ed inattività delle parti) né alle ipotesi previste dal codice di giustizia contabile ai sensi dell’ art. 110 (rinuncia agli atti del processo) e dell’ art. 111 (inattività delle parti)” (ex multis Sez. Regione Toscana n. 114/2023).
Conclusivamente, pertanto, deve essere dichiarata la definizione del giudizio nei confronti di AC RI ai sensi dell’art.130, comma 8, c.g.c..
Alla definizione agevolata del processo segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese del giudizio (cfr. Sez. Regione Toscana n. 61/2024), quantificate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra eccezione e istanza, dichiara definito il giudizio nei confronti di AC RI ai sensi dell’art. 130, comma 8, del c.g.c..
Le spese del giudizio vengono liquidate nella misura di euro 320,00 (Trecentoventi/00) a carico del convenuto.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026.
Il CE estensore Il Presidente ES UZ Angelo AX f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 18/03/2026 Il Funzionario
DA LI
f.to digitalmente Il Presidente, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 con riferimento alla vittima del sinistro.
Il Presidente Angelo AX f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione devono essere omesse le generalità e gli altri elementi identificativi della vittima del sinistro.
Firenze, 18/03/2026 Il Funzionario
DA LI
f.to digitalmente