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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00297/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 11/02/2026
N. 00424 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00297/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2025, proposto dalla società Bros
S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Pellingra Contino, Iolanda Pinto e Rosario Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliata in Palermo,
Via Dante n. 58/A;
contro il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
per l'annullamento N. 00297/2025 REG.RIC.
- del provvedimento emesso dal Comune di Palermo - Area SUAP, Sviluppo
Economico, Mercati e Lavoro - Ufficio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità in data 28.11.2024 - notificato a mezzo p.e.c. in pari data - di cui all'istanza di concessione di suolo pubblico n. prot. 206664 del 24/02/2024 - n. pratica
20242020899;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale in relazione ai profili che saranno di seguito specificati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. PI BU
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente (una s.r.l. operante nel settore della ristorazione) domanda l'annullamento:
- del provvedimento di diniego emesso dal Comune di Palermo - Area SUAP,
Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro - Ufficio Concessioni Suolo Pubblico e
Pubblicità in data 28.11.2024 - notificato a mezzo p.e.c. in pari data - di cui all'istanza di concessione di suolo pubblico n. prot. 206664 del 24/02/2024 - n. pratica
20242020899, sul presupposto che “L'OSP relativo alla via Maqueda ricade in parte all'interno del triangolo di visibilità generato dall'intersezione con la via Bandiera - art. 18 comma 2 del NCdS, così come prescritto dall'ufficio Mobilità con nota prot.
n. 887882 del 09.08.2023”;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale in relazione ai profili che saranno di seguito specificati. N. 00297/2025 REG.RIC.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del regolamento dehors del Comune di
Palermo allegato alla deliberazione di C.C. n. 548 del 22/12/2022 e s.m.i. - contraddittorietà con precedenti provvedimenti amministrativi, illogicità manifesta, carenza di istruttoria, difetto dei presupposti di fatto e di diritto;
b) Violazione e falsa applicazione dell'ordinanza n. 557 del 27.07.2020 - Violazione
e falsa applicazione dell'ordinanza n. 1157 de 28.08.2018 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 comma 3 regolamento dehors e 18 comma 2 NCdS, oltre che degli artt. e 3 del Codice della Strada - contraddittorietà con precedenti provvedimenti amministrativi, illogicità manifesta, carenza di istruttoria, difetto dei presupposti di fatto e di diritto;
c) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis, difetto di istruttoria - illogicità manifesta e contraddittorietà;
d) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2 bis, l. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell'art. 2 e 97 della Costituzione, violazione del principio di buona fede, ragionevolezza, di affidamento e leale collaborazione con la P.A.
2.- Con D.P. n. 91/2025 del 18.02.2025, veniva respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche.
3.- Si costituiva il Comune di Palermo con memoria di stile.
4.- Con ordinanza cautelare n. 112/2025 dell'11.3.2025 veniva accolta l'istanza cautelare, sotto il profilo del dedotto difetto di istruttoria e di motivazione e della violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/90, con ordine di riesame della vicenda da parte dell'Amministrazione comunale intimata, sulla base dei profili di censura dedotti con il ricorso.
5.- In data 22.05.2025, il Comune di Palermo depositava documenti, dai quali si evinceva che il provvedimento impugnato era stato annullato in autotutela (con nota N. 00297/2025 REG.RIC.
n. 318379 del 2.4.2025) e che l'ufficio competente stava operando il riesame dell'istanza avanzata dalla società ricorrente.
6.- In data 8.7.2025, su richiesta di parte ricorrente, il Presidente disponeva il rinvio della celebrazione dell'udienza pubblica, sul presupposto che “è interesse della Bros
S.r.l.s. attendere la conclusione dell'iter già incardinato ed in attesa del solo parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo avendo il SUAP dichiarato che: “… dal punto di vista LA RS ( D.C.C. 548 del
22/12/2022 - art. 54 del regolamento Tipo Edilizio Unico e Regolamento Tipo Edilizio
Comunale - integrazione giusta Delibera C.C. n. 07/2023 ed alla nota del Servizio
Mobilità prot. n. 325272 del 04/04/2025) l'occupazione di suolo pubblico per la posa di un dehors sito in via Maqueda civv. 339 e 341 è conforme, ai regolamenti comunali”.
7.- Con atto del 9.2.2026, parte ricorrente concludeva per la cessazione della materia del contendere (avendo ottenuto il bene della vita nelle more del giudizio) con richiesta di compensazione delle spese processuali.
8.- All'udienza pubblica del 10.02.2026, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
9.- Il Collegio rileva la cessazione della materia del contendere, atteso che il Comune di Palermo, con determinazione n. 2072 del 9.2.2026, ha rilasciato il provvedimento di concessione del suolo pubblico anelato dal ricorrente.
10.- Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate. N. 00297/2025 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL VE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
PI BU, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
PI BU AL VE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 11/02/2026
N. 00424 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00297/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2025, proposto dalla società Bros
S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Pellingra Contino, Iolanda Pinto e Rosario Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliata in Palermo,
Via Dante n. 58/A;
contro il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
per l'annullamento N. 00297/2025 REG.RIC.
- del provvedimento emesso dal Comune di Palermo - Area SUAP, Sviluppo
Economico, Mercati e Lavoro - Ufficio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità in data 28.11.2024 - notificato a mezzo p.e.c. in pari data - di cui all'istanza di concessione di suolo pubblico n. prot. 206664 del 24/02/2024 - n. pratica
20242020899;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale in relazione ai profili che saranno di seguito specificati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. PI BU
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente (una s.r.l. operante nel settore della ristorazione) domanda l'annullamento:
- del provvedimento di diniego emesso dal Comune di Palermo - Area SUAP,
Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro - Ufficio Concessioni Suolo Pubblico e
Pubblicità in data 28.11.2024 - notificato a mezzo p.e.c. in pari data - di cui all'istanza di concessione di suolo pubblico n. prot. 206664 del 24/02/2024 - n. pratica
20242020899, sul presupposto che “L'OSP relativo alla via Maqueda ricade in parte all'interno del triangolo di visibilità generato dall'intersezione con la via Bandiera - art. 18 comma 2 del NCdS, così come prescritto dall'ufficio Mobilità con nota prot.
n. 887882 del 09.08.2023”;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale in relazione ai profili che saranno di seguito specificati. N. 00297/2025 REG.RIC.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del regolamento dehors del Comune di
Palermo allegato alla deliberazione di C.C. n. 548 del 22/12/2022 e s.m.i. - contraddittorietà con precedenti provvedimenti amministrativi, illogicità manifesta, carenza di istruttoria, difetto dei presupposti di fatto e di diritto;
b) Violazione e falsa applicazione dell'ordinanza n. 557 del 27.07.2020 - Violazione
e falsa applicazione dell'ordinanza n. 1157 de 28.08.2018 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 comma 3 regolamento dehors e 18 comma 2 NCdS, oltre che degli artt. e 3 del Codice della Strada - contraddittorietà con precedenti provvedimenti amministrativi, illogicità manifesta, carenza di istruttoria, difetto dei presupposti di fatto e di diritto;
c) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis, difetto di istruttoria - illogicità manifesta e contraddittorietà;
d) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2 bis, l. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell'art. 2 e 97 della Costituzione, violazione del principio di buona fede, ragionevolezza, di affidamento e leale collaborazione con la P.A.
2.- Con D.P. n. 91/2025 del 18.02.2025, veniva respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche.
3.- Si costituiva il Comune di Palermo con memoria di stile.
4.- Con ordinanza cautelare n. 112/2025 dell'11.3.2025 veniva accolta l'istanza cautelare, sotto il profilo del dedotto difetto di istruttoria e di motivazione e della violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/90, con ordine di riesame della vicenda da parte dell'Amministrazione comunale intimata, sulla base dei profili di censura dedotti con il ricorso.
5.- In data 22.05.2025, il Comune di Palermo depositava documenti, dai quali si evinceva che il provvedimento impugnato era stato annullato in autotutela (con nota N. 00297/2025 REG.RIC.
n. 318379 del 2.4.2025) e che l'ufficio competente stava operando il riesame dell'istanza avanzata dalla società ricorrente.
6.- In data 8.7.2025, su richiesta di parte ricorrente, il Presidente disponeva il rinvio della celebrazione dell'udienza pubblica, sul presupposto che “è interesse della Bros
S.r.l.s. attendere la conclusione dell'iter già incardinato ed in attesa del solo parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo avendo il SUAP dichiarato che: “… dal punto di vista LA RS ( D.C.C. 548 del
22/12/2022 - art. 54 del regolamento Tipo Edilizio Unico e Regolamento Tipo Edilizio
Comunale - integrazione giusta Delibera C.C. n. 07/2023 ed alla nota del Servizio
Mobilità prot. n. 325272 del 04/04/2025) l'occupazione di suolo pubblico per la posa di un dehors sito in via Maqueda civv. 339 e 341 è conforme, ai regolamenti comunali”.
7.- Con atto del 9.2.2026, parte ricorrente concludeva per la cessazione della materia del contendere (avendo ottenuto il bene della vita nelle more del giudizio) con richiesta di compensazione delle spese processuali.
8.- All'udienza pubblica del 10.02.2026, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
9.- Il Collegio rileva la cessazione della materia del contendere, atteso che il Comune di Palermo, con determinazione n. 2072 del 9.2.2026, ha rilasciato il provvedimento di concessione del suolo pubblico anelato dal ricorrente.
10.- Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate. N. 00297/2025 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL VE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
PI BU, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
PI BU AL VE
IL SEGRETARIO