Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 05/01/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00104/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07288/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7288 del 2025, proposto da
Clini-Lab S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG ZEC3BA64D9, rappresentata e difesa dall'avvocato DA Gubiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via San Marco n. 11/C;
contro
Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Azienda Ulss 6 AN, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di A.n.a.c. del 21 maggio 2025, recante l'annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 a carico di Clini-Lab s.r.l. per la risoluzione contrattuale disposta dall'Azienda Ulss 6 AN il 18 settembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. DA AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Clini-Lab S.r.l. è risultata affidataria, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, della fornitura di n. 2 “Barriere mobili anti raggi X” per le necessità del Gruppo operatorio del Presidio ospedaliero di Cittadella dell’Azienda Ulss n. 6 “AN” di importo complessivo pari a € 10.298,00, giusta determinazione n. 2237 del 18 settembre 2023. L’ordinativo di fornitura n.10-A2023-37461 del 25 settembre 2023 prevedeva che la consegna avvenisse entro 15 giorni dal suo ricevimento.
1.1. Diffidata ad adempiere per la mancata consegna con nota n. 32754 del 28 febbraio 2024 la Clini-Lab ha rappresentato che il ritardo era imputabile a difficoltà di approvvigionamento in cui era incorsa la società fornitrice dell’acrilico al piombo (componente della fornitura) – XR Limited – alla quale si era rivolta, a causa sia della sospensione della produzione del materiale in Giappone per l’adeguamento degli stabilimenti alle norme antisismiche sia della crisi dei traffici nel Mar Rosso. L’Ulss 6 AN ha, tuttavia, optato, con la determinazione n. 2286 del 18 settembre 2024 per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche valorizzando il fatto che la Clini-Lab non fosse in grado di dare rassicurazioni sulle tempistiche necessarie al superamento delle criticità.
1.2. Su segnalazione della stazione appaltante l’A.n.a.c. ha, quindi, avviato in data 11 novembre 2024 il procedimento per l’iscrizione della notizia nel casellario informatico dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 213, c. 10, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e con delibera del 21 maggio 2025 ha disposto l’annotazione della risoluzione nel casellario, dando atto nel testo pubblicato delle osservazioni formulate dall’impresa in sede procedimentale, relative sia alla non imputabilità dell’inadempimento (già inutilmente prospettate al committente per opporsi alla risoluzione del contratto) sia delle misure di self-cleaning (revisione delle procedure di selezione dei propri fornitori) attuate.
2. La Clini-Lab ha, pertanto, adito questo T.a.r. chiedendo l’annullamento del provvedimento di annotazione sulla base dei seguenti motivi in diritto.
2.1. «Violazione dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016. Violazione degli artt. 8 e 17 del regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla delibera n. 861 del 02.10.2019. Violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza e insufficienza della motivazione, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria».
L’A.n.a.c. non avrebbe adeguatamente motivato sulle dirimenti circostanze dedotte dall’impresa in sede procedimentale, così contravvenendo all’obbligo previsto dall’art. 17 del regolamento per la gestione del casellario approvato con delibera n. 861/2019 e poi modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020 e, più in generale, dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, circa:
- l’esclusiva responsabilità della XR nel ritardo verificatosi nell’approvvigionamento del materiale;
- il modesto valore dell’affidamento (pari a circa € 10.000,00);
- il giudizio di affidabilità espresso da diverse stazioni appaltanti (che hanno ritenuto irrilevante il provvedimento di risoluzione nonostante questo sia stato loro sempre segnalato) e dalla stessa Ulss 6 AN (che ha ammesso la ricorrente ad una successiva procedura comparativa);
- i correttivi apportati dai sistemi di controllo interno ai criteri di selezione dei propri fornitori per evitare il ripetersi di problematiche analoghe a quelle oggetto di annotazione.
2.2. «Violazione dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016. Violazione degli artt. 8 e 17 del regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla delibera n. 861 del 2.10.2019. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, sproporzionalità e ingiustizia manifesta».
L’A.n.a.c. avrebbe annotato una notizia non utile perché avente ad oggetto una risoluzione contrattuale priva – per le ragioni già indicate nel primo motivo – dei connotati di gravità e significatività richiesti dagli artt. 80, c. 5, lett. c- ter , del d.lgs. 50/2016 e 98, c. 3, lett. c, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ai fini dell’esclusione di un operatore economico per illecito professionale grave.
2.3. «(In subordine) Violazione dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016. Violazione degli artt. 8 e 17 del regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla delibera n. 861 del 2.10.2019. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, sproporzionalità e ingiustizia manifesta» .
Il testo dell’annotazione sarebbe, in ogni caso, parziale e inadeguato, perché non riprodurrebbe in maniera fedele «l’effettiva situazione sottesa alla risoluzione» , omettendo, in particolare, qualsiasi riferimento all’esiguo valore dell’affidamento, né darebbe conto degli affidamenti successivamente ottenuti dalla Clini-Lab, distorcendone in modo deleterio l’immagine.
3. L’A.n.a.c. si è costituita solo formalmente il 17 luglio 2025.
4. La Clini-Lab con memoria depositata in data 28 novembre 2025 ha insistito per l’accoglimento del ricorso, riportandosi agli argomenti già spesi nei precedenti scritti difensivi.
5. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
6. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le seguenti ragioni.
7. I primi 2 motivi di ricorso possono essere trattati nella stessa sede, in quanto strettamente connessi.
7.1. L’art. 213, c. 10, del d.lgs. 50/2016 attribuisce all’A.n.a.c. il potere di disporre l’iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici, «contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80» , nonché quelle «ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso [e] della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c)…» . Il rimando «alle iscrizioni previste dall’articolo 80» consente, quindi, alle risoluzioni contrattuali contemplate dalla lett. c-ter della disposizione, siccome potenzialmente indicative di «significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione» , di fare ingresso nel casellario, perché ritenute utili dallo stesso legislatore.
La scelta di dare visibilità alle risoluzioni contrattuali è, poi, confermata dal regolamento, che, all’art. 8, c. 2, lett. b, le inserisce tra «le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici» destinate alla pubblicazione.
7.2. La tesi sulla quale poggia l’impianto difensivo della ricorrente ruota intorno alla presunta irrilevanza e non gravità della risoluzione contrattuale disposta dall’Ulss 6 Eugenea, che, pertanto, non “meriterebbe” di essere inserita nel casellario informatico dei contratti pubblici in quanto idonea a fuorviare le stazioni appaltanti circa l’affidabilità dell’impresa.
Il ragionamento sotteso alla doglianza non può però essere condiviso, perché tenta di ribaltare sull’A.n.a.c. valutazioni che competono, invece, esclusivamente alle stazioni appaltanti.
7.2.1. In particolare, spetta alla stazione appaltante che ha instaurato con l’impresa il rapporto contrattuale – e poi al giudice civile – stabilire se un inadempimento è o meno grave agli effetti degli artt. 108, c. 3, del d.lgs. 50/2016 e 1455 c.c. L’A.n.a.c. si limita a prenderne atto, potendo archiviare la segnalazione solo se “manifestamente infondata”, ai sensi dell’art. 18 del regolamento, cioè quando «sia ictu oculi rilevabile un uso abnorme del potere di risoluzione contrattuale da parte della stazione appaltante, come, ad esempio, nei casi in cui non sia stato rispettato il procedimento disciplinato dall’art. 108, co.3 e 4, del d.lgs. n. 50/2016 (oggi dall’art. 10 dell’allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023), nonché in presenza di prove pronte e liquide, idonee a dimostrare con immediatezza – tenuto conto dell’accertamento inevitabilmente sommario che l’Autorità può effettuare nella disamina delle contrapposte versioni dei fatti concernenti l’esecuzione di un contratto rappresentate dalle due parti in conflitto – che l’inadempimento non è imputabile all’operatore economico» (T.a.r. Roma, I-quater, 11 marzo 2024, n. 4788) . È stato di recente chiarito anche che «la manifesta infondatezza postula l’immediata percepibilità, senza approfondimenti istruttori, di una questione di fatto o di diritto dotata di particolare forza persuasiva, che sovrasta sul piano logico e argomentativo tutti gli altri elementi di valutazione…Il che avviene, per le questioni di fatto, quando l’affermazione dell’istante (o del ricorrente) trovi immediata corrispondenza in una prova documentale o nell’incastro generato dal collegamento tra vari documenti e sia, quindi, all’esito del processo inferenziale, la conclusione più probabile; per le questioni di diritto, quando le proprie ragioni convergano inequivocabilmente con il portato di una norma giuridica ovvero di un principio di diritto non suscettibile, nel caso concreto, di alcun bilanciamento» (T.a.r. Roma, I-quater, 15 novembre 2025, n. 20424) .
7.2.2. Nel caso di specie i fatti alla base della risoluzione – il notevole ritardo (ordinativo di fornitura recante un tempo di esecuzione di 15 giorni ed effettuato il 25 settembre 2023-diffida ad adempiere inviata il 28 febbraio 2024) nella fornitura degli apparecchi elettromedicali commissionata all’impresa – non sono controversi; ad essere contestata è l’imputabilità dell’inadempimento, che la ricorrente intesta al soggetto terzo al quale si è rivolta per l’approvvigionamento del materiale, cioè la qualificazione giuridica della condotta operata dal committente. In senso contrario si osserva, però, che l’ordinamento riconduce gli inadempimenti degli ausiliari nella sfera di responsabilità di chi se ne avvale (art. 1228 c.c.) e che la Clini-Lab non ha introdotto nella sede procedimentale alcun altro “principio di diritto”, gerarchicamente superiore o concorrente, capace di escludere o ridimensionare l’addebito nei suoi confronti con l’immediatezza che si richiede per orientare la decisione dell’A.n.a.c. verso l’archiviazione.
7.2.3. In secondo luogo, la ricorrente “confonde” le valutazioni che compie l’A.n.a.c. con quelle devolute alle stazioni appaltanti che consultano il casellario per attingere informazioni sull’affidabilità delle imprese che partecipano alle procedure di gara dalle stesse bandite, sostenendo che non sempre la risoluzione contrattuale integra quelle «significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione» che, ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. c- ter , giustificano l’esclusione dalla selezione.
L’errore è nella premessa, perché il “grave illecito professionale” disciplinato dall’art. 80, co. 5, lett. c- ter , del d.lgs. 50/2016 (oggi art. 98, c. 3, lett. c, del d.lgs. 36/2023) non è uno stigma permanente che l’A.n.a.c. “certifica” mediante l’iscrizione nel casellario di una risoluzione contrattuale né una condizione che preesiste rispetto alla procedura di gara in seno alla quale matura l’esclusione bensì il frutto di una valutazione compiuta ogni volta dalla singola stazione appaltante prendendo in esame l’intero curriculum dell’impresa partecipante e, soprattutto, le specifiche caratteristiche e la complessità delle prestazioni contrattuali da affidare; non riposa, cioè, su un giudizio formulato una volta per tutte dall’Autorità ma su una pluralità di elementi – uno solo dei quali è eventualmente l’annotazione – sui quali ciascun committente deve “cucire” la propria valutazione sull’affidabilità dell’impresa.
È stato, infatti, affermato, da un lato, che l’interpretazione della nozione di “grave illecito professionale” è interamente rimessa alla P.A. (appaltante) (Cons. Stato, V, 12 agosto 2025, n. 7031) – tant’è che si parla di “causa di esclusione non automatica” proprio per indicare l’esistenza di ampi margini di discrezionalità a favore della stazione appaltante – e, dall’altro, che «la pubblicità del casellario informatico non è costitutiva e neppure vincolante per quanto riguarda le modalità con cui il fatto viene descritto. Se un episodio della vita professionale viene inserito nel casellario informatico, le stazioni appaltanti non possono ignorarlo, ma sono autonome nel valutarne la rilevanza nelle gare di loro competenza» (Cons. Stato, V, 17 settembre 2025, n. 7352).
7.2.4. Ciò implica che l’A.n.a.c., in sede di annotazione, non deve sostituirsi alle stazioni appaltanti nel valutare il “peso” dell’annotazione di una risoluzione contrattuale (cfr. Cons. Stato, V, 25 novembre 2025, n. 9226) ma limitarsi ad «un’attività di ricognizione e di mero accertamento di un fatto nei limiti della sua esistenza (escluso ogni profilo di natura valutativa)» (Cons. Stato, V, 7 giugno 2021, n. 4299), in modo da offrire agli operatori pubblici notizie utili per le valutazioni a questi riservate.
Dall’adesione ad una simile impostazione deriva che tutte quelle circostanze – gli inviti alle procedure di gara bandite da altre stazioni appaltanti e dalla stessa Ulss 6 Eugenea nonostante la risoluzione del contratto, le misure di self cleaning realizzate con le migliorie alle procedure di controllo interno sull’affidabilità dei fornitori e il modesto valore dell’affidamento oggetto di risoluzione contrattuale – che, secondo la ricorrente, avrebbero dovuto indurre l’A.n.a.c. ad archiviare la segnalazione e a non iscrivere la notizia nel casellario fanno, invece, parte del materiale informativo destinato a confluire nel procedimento dinanzi alle stazioni appaltanti per essere da queste utilizzato per ponderare l’affidabilità della Clini-Lab nell’esecuzione dello specifico contratto che si trovano, in concreto, ad affidare, senza alcun automatismo espulsivo.
L’A.n.a.c. deve esclusivamente aver cura di riportare nel testo dell’annotazione le osservazioni dell’impresa, in modo da mettere le stazioni appaltanti che consultano il casellario in condizione di decidere autonomamente se e cosa approfondire in sede di soccorso istruttorio, potendosi anche determinare per l’incondizionata ammissione di un’impresa iscritta al casellario per un fatto “isolato” che non incide minimamente sul suo “rating” e, in via prognostica, sulla sua capacità di eseguire correttamente il contratto (come quando la risoluzione riguarda altro tipo di prestazioni o è dipesa da difficoltà contingenti ormai superate).
7.3. In conclusione non si intravede alcun deficit istruttorio e motivazionale nella disamina delle osservazioni prodotte dalla Clini-Lab effettuata dall’A.n.a.c. in sede procedimentale, tenuto conto che «memorie e osservazioni che esorbitano dall’oggetto del procedimento di annotazione, ricalcando il contenuto di un atto di citazione, non possono costringere l’A.n.a.c. a sostituirsi al giudice civile, che è il giudice naturale delle risoluzioni contrattuali, al fine di prendere posizione in una controversia tra committente e appaltatore e stabilire a chi sia imputabile l’inadempimento, l’errore o la mala fede» (T.a.r. Roma, I-quater, 15 dicembre 2025, n. 22594).
8. Da ultimo va respinto anche il terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata al fine di denunciare la presunta incompletezza dell’annotazione.
Il testo pubblicato dà, infatti, sufficiente spazio alle osservazioni dell’impresa circa le responsabilità del soggetto terzo nella causazione del ritardo e le iniziative di adeguamento delle politiche aziendali nella futura scelta dei propri partner commerciali, così assolvendo a quel dovere di completezza al quale è tenuta l’A.n.a.c. nell’alimentazione del casellario. Il fatto che non sia menzionato il valore dell’affidamento non appare da solo in grado di inficiare la legittimità dell’annotazione, trattandosi di un elemento informativo che, oltre a poter essere acquisito aliunde dalle stazioni appaltanti, sia chiedendolo direttamente all’impresa sia ricercando il c.i.g. nella sezione “amministrazione trasparente” del profilo internet del committente (sul quale l’affidamento dovrebbe essere stato pubblicato in ottemperanza all’art. 29 del d.lgs. 50/2016), l’impresa aveva rapidamente richiamato nella memoria prodotta all’A.n.a.c. unicamente allo scopo di dimostrare la non gravità dell’inadempimento (e, quindi, di chiedere l’archiviazione del procedimento).
Ciò non esclude che la Clini-Lab possa avanzare specifica richiesta all’A.n.a.c. per integrare con tale dato il contenuto dell’annotazione e che l’A.n.a.c., in assenza di motivi ostativi, debba provvedere in tal senso.
9. In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.
10. La costituzione solo formale dell’A.n.a.c. milita per l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AZ ER, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
DA AG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA AG | AZ ER |
IL SEGRETARIO