TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 05/01/2026, n. 104
TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione normativa e eccesso di potere per carenza di motivazione, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria

    L'ANAC ha correttamente preso atto della risoluzione contrattuale senza sostituirsi alla stazione appaltante nella valutazione della gravità dell'inadempimento. Le circostanze addotte dalla ricorrente sono elementi informativi per le stazioni appaltanti, non ostacoli all'annotazione.

  • Rigettato
    Violazione normativa e eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, sproporzionalità e ingiustizia manifesta

    La valutazione del grave illecito professionale spetta alla stazione appaltante in sede di gara, non all'ANAC in fase di annotazione. L'annotazione fornisce informazioni, non costituisce uno stigma permanente.

  • Rigettato
    Violazione normativa e eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, sproporzionalità e ingiustizia manifesta

    Il testo pubblicato riporta sufficienti osservazioni dell'impresa e le misure di adeguamento. L'omissione del valore dell'affidamento non inficia la legittimità dell'annotazione, potendo tale dato essere acquisito autonomamente dalle stazioni appaltanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 05/01/2026, n. 104
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 104
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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