Ordinanza cautelare 16 aprile 2025
Ordinanza cautelare 27 giugno 2025
Parere definitivo 16 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 21 gennaio 2026
Accoglimento
Sentenza 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00480/2026REG.PROV.COLL.
N. 00062/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 62 del 2025, proposto da
Comune di Roccapiemonte, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
LF Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1713 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di LF Costruzioni S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2025 il Cons. RI TI e uditi per le parti gli avvocati;
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione da parte della società LF Costruzioni S.r.l. del provvedimento prot. n. 10556 del 24 maggio 2024, emesso dal Comune di Roccapiemonte, con cui è stata respinta l’istanza depositata in data 03 ottobre 2012 (prot. n. 14631) dall’odierna appellata per l’ottenimento del rilascio di permesso di costruire concernente i lavori di “realizzazione di due fabbricati in Roccapiemonte alla via Ponte”, interessanti un’area di titolarità della medesima società identificata catastalmente al foglio n. 3, particelle nn. 1722-839.
2. Riferisce l’amministrazione comunale appellante che alla presentazione della predetta istanza seguiva, in data 27 dicembre 2012, la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del titolo edilizio, ritenendo il Comune che l’intervento fosse subordinato all’approvazione preventiva di un piano di lottizzazione. La LF Costruzioni S.r.l., con successiva nota, riscontrava detta comunicazione escludendo la necessità di previa approvazione di un piano di lottizzazione e adducendo che l’intervento fosse assentibile secondo la disciplina del permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28- bis del d.P.R. n. 380/2001.
3. In data 1 agosto 2015, la società diffidava l’amministrazione comunale affinché provvedesse a definire il procedimento pendente; con successiva istanza del 5 ottobre 2015 richiedeva la nomina del Commissario ad acta . Il Comune di Roccapiemonte, tuttavia, rigettava l’istanza, muovendo dai medesimi presupposti prefigurati in sede di comunicazione dei motivi ostativi.
Avverso tale provvedimento il ricorso veniva promosso innanzi al T.a.r. per la Campania, sez. staccata di Salerno che, con ordinanza n. 67 del 2016, disponeva che l’amministrazione riesaminasse l’atto impugnato in accoglimento dell’istanza cautelare presentata dalla società. Il Comune, con provvedimento prot. n. 5033 del 17 marzo 2017, respingeva l’istanza.
4. In sede di merito, con sentenza n. 1935 del 4 luglio 2022, il T.a.r. dichiarava sul punto improcedibile il ricorso introduttivo, ma accoglieva i motivi aggiunti, riconoscendo il diritto dell’allora ricorrente al rilascio del permesso di costruire convenzionato, con i conseguenti obblighi conformativi gravanti sul Comune resistente. Successivamente, con provvedimento prot. n. 10556 del 24 maggio 2024, il Comune di Roccapiemonte rigettava l’istanza (originariamente presentata in data 3 ottobre 2012, n. prot. 14631).
5. La LF Costruzioni S.R.L. ha, quindi, impugnato il predetto provvedimento, unitamente alla nota recante la comunicazione dei motivi ostativi del 07 marzo 2024 prot. n. 4939, innanzi al T.a.r. per la Campania, sez. staccata di Salerno che, con sentenza n. 1713 del 2024, ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il diniego gravato in quanto emesso in violazione del giudicato (rappresentato dalla sentenza T.a.r. Campania, sez. staccata di Salerno, n. 1935 del 04 luglio 2022).
6. Con l’odierno atto di appello, il Comune di Roccapiemonte ha, quindi, impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
I. ERROR IN JUDICANDO – ERROR IN PROCEDENDO – ECCESSO DI POTERE – ILLOGICITA’ MANIFESTA – CARENZA DI ISTRUTTORIA – CARENZA DI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA .
L’appellante censura la sentenza gravata, deducendone l’erroneità, in quanto l’intero impianto motivazionale si fonda sull’assunto della violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1935 del 2022 del medesimo T.a.r., che sarebbe stata perpetrata dal Comune di Roccapiemonte con il provvedimento di diniego del 24 maggio 2024. Tale assunto sarebbe erroneo, poiché la pronuncia del 2022 non avrebbe riconosciuto alcun diritto soggettivo al rilascio del permesso di costruire convenzionato, ma avrebbe unicamente imposto al Comune un obbligo di riesame sostanziale dell’istanza, nei limiti conformativi espressamente indicati, valutando la possibilità di assentire l’intervento ai sensi dell’art. 28- bis del d.P.R. n. 380 del 2001 quale alternativa al piano attuativo. Il T.a.r. avrebbe, dunque, travisato il contenuto del giudicato, desumendo da alcuni stralci estratti dalla motivazione della sentenza n. 1935 del 2022 un obbligo di rilascio non previsto, e attribuendo valore decisivo a elementi di fatto estranei al dictum .
In aggiunta parte appellante ha evidenziato che il T.a.r. non aveva proceduto ad alcuna pronuncia di accertamento sul diritto della società al conseguimento del titolo abilitante, non avendo pronunciato affatto sul merito tecnico dell’assentibilità della richiesta, sulla quale peraltro il potere dell’amministrazione comunale non risultava ancora esaurito. Il giudicato in parola avrebbe limitato l’obbligo conformativo del Comune al riesame dell’istanza, nei termini delineati dal motivo aggiunto accolto, concernente la possibilità di soddisfare le esigenze di urbanizzazione mediante permesso di costruire convenzionato, in luogo del piano attuativo. Il giudice di primo grado ha ritenuto illegittimo il diniego comunale perché fondato esclusivamente sull’assenza del P.U.A., senza valutare l’alternativa offerta dal p.d.c. convenzionato. Nessuna violazione o elusione del giudicato può ravvisarsi, poiché il Comune di Roccapiemonte ha riesercitato il potere valutativo, esaminando nel merito il progetto e respingendolo per motivi sostanziali, diversi dall’assenza del P.U.A., attinenti alla non conformità tecnica e urbanistica dell’intervento alle previsioni di piano.
Secondo l’amministrazione comunale la sentenza appellata errerebbe nel ritenere cristallizzata la normativa applicabile alla data anteriore all’adozione del P.U.C. del 7 dicembre 2022, sulla base di una presunta richiesta di LF e del richiamo all’Adunanza Plenaria n. 1/1986, non pertinente al caso di specie.
7. Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il T.a.r., in relazione al provvedimento di diniego del 24 maggio 2024 del Comune di Roccapiemonte, ha ritenuto sussistente la violazione ed elusione del giudicato, in quanto lo stesso T.a.r., con sentenza n. 1935 del 2022, riconosceva il diritto al rilascio del richiesto permesso di costruire convenzionato “ con i conseguenti obblighi, riteneva erroneo il rilievo opposto dalla PA relativo ad un presunto contrasto con il sopravvenuto PUC, solo adottato, sul presupposto dell’“identità di disciplina tra vecchie e nuove prescrizioni urbanistiche generali (e quindi in punto di potenziale valenza derogatoria, rispetto anche alla nuova zonizzazione dello strumento del pdc convenzionato) ”; chiariva, con riferimento all’azione di accertamento del silenzio-assenso sull’istanza citata, che “ conformemente alle suddette considerazioni, il ricorso per motivi aggiunti andava accolto ed il provvedimento, reso dal Comune di Roccapiemonte, conseguentemente annullato, senza che occorra, atteso il tenore della decisione, scendere all’esame dell’azione d’accertamento, circa l’asserita formazione del titolo edilizio, per silentium, subordinatamente esercitata da parte ricorrente ”.
9. Parte appellante, invece, contesta la sentenza di primo grado, perché non ci sarebbe alcuna violazione/elusione del giudicato alla sentenza n. 1935/22 del TAR Salerno perché da quest’ultima pronuncia non emergeva alcun obbligo al rilascio del titolo abilitativo.
10. Al fine di valutare la fondatezza dell’appello è necessario esaminare il contenuto della sentenza ottemperanda (sentenza n. 1935 del 2022).
Il T.a.r. ha annullato il provvedimento, di cui alla nota prot. n. 16585 del 12.11.2015, con il quale il Dirigente dell’U. T. C. del Comune di Roccapiemonte ha respinto l’istanza, depositata dalla ricorrente, volta al rilascio di un permesso di costruire, per la realizzazione di due fabbricati alla via Ponte di detto Comune.
10. Il T.a.r. ha evidenziato che:
a) la ricorrente in primo grado ha chiesto il rilascio di un permesso di costruire convenzionato”, ma “tale richiesta è stata totalmente ignorata, in tal modo, dunque, omettendo la P. A. di pronunciarsi su una richiesta fondamentale del privato, idonea a superare i rilievi opposti, disattendendo le finalità cui detta disposizione normativa tende”;
b) ha ritenuto non condivisibile la motivazione del Comune che ha ritenuto necessario l’approvazione di un preventivo piano di lottizzazione;
c) ha poi respinto tutte le altre motivazioni esposte dal Comune perché tutte adeguatamente contrastate, da parte ricorrente, nei successivi motivi di gravame.
11. Il Comune, successivamente alla predetta sentenza del T.a.r., con provvedimento prot. n. 10556 del 24.05.2024, ha nuovamente respinto l’istanza, perché ha ritenuto di non poter esaminare gli altri parametri urbanistici ed edilizi atteso che questi ultimi dovranno essere disciplinati dalle norme del successivo PUA, come previsto dall’art. 25 delle NTA del Puc adottato il 7 dicembre 2022.
In particolare, dal citato provvedimento emerge che il progetto “ non soddisfa quantitativamente e qualitativamente gli standard attesi in base alle previsioni di piano ” e che non si può procedere alla verifica degli altri parametri edilizi/urbanistici atteso che questi ultimi “ dovranno essere disciplinati dalle norme del successi P.U.A., così come stabilito dal richiamato art. 25.a delle N.T.A. dell’adottato (ad oggi approvato) P.U.C. ”
12. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il provvedimento impugnato è stato adottato in violazione ed elusione della sentenza del T.a.r. n. 1935 del 2022, passata in giudicato, che sostanzialmente ha riconosciuto in astratto il diritto dei ricorrenti in primo grado ad accedere ad un permesso di costruire convenzionato, lasciando comunque l’ente competente libero di valutare in concreto la fattibilità dell’intervento alla luce del quadro normativo cristallizzatosi al momento della notifica della predetta senteza.
In particolare, il T.a.r., nella sentenza n. 1935 del 2022, ha evidenziato che “ il ricorso si presta ad essere accolto, con i conseguenti obblighi conformativi che ne scaturiscono, a carico del Comune resistente, il quale del resto già in fase cautelare aveva ricevuto dal Collegio un ordine di riesaminare la questione dedotta in giudizio, “alla luce dei motivi di ricorso”, riesame che s’è invece mantenuto su un piano sostanzialmente formale, senza scendere al nucleo essenziale del problema, come sopra tratteggiato ”.
Il T.a.r. ha poi specificato che “ non può ritenersi che le altre ragioni, ad avviso dell’ente ostative all’accoglimento dell’istanza di p. d. c. convenzionato de quo, come sopra dettagliatamente riferite, possano autonomamente ed efficacemente sorreggerlo, essendo state – le stesse – adeguatamente contrastate, da parte ricorrente, nei successivi motivi di gravame ”. Sotto questo profilo, il T.a.r. ha punto per punto ritenute illegittime tutte le motivazioni addotte dal Comune nel provvedimento impugnato.
Ciò posto, l’ente ha nuovamente respinto l’istanza, dando unicamente rilievo alla sopravvenienza del P.u.a. che è stato approvato dal Comune dopo che la sentenza è passata in giudicato in data 12.09.2022 e dopo che la stessa, in data 21.10.2022, è stata notificata al Comune.
Successivamente il Comune ha adottato il 7.12.2022 ed approvato il 29.12.2023 il nuovo P.U.C., sulla cui scorta è stato emesso il provvedimento di diniego.
13. Ritiene, quindi, il Collegio che l’appello sia infondato perché, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, si è cristallizzato il diritto della ricorrente in primo grado a conseguire il rilascio del richiesto p.d.c. sulla base della normativa vigente al momento della notificazione della sentenza di accoglimento del T.a.r. per la Campania, Salerno, n. 1935/2022, essendo inopponibile alla stessa qualsivoglia variazione lesiva sopravvenuta della destinazione di zona; solo in seguito alla notifica della sentenza, il Comune ha, infatti, adottato il 7.12.2022 ed approvato il 29.12.2023 il nuovo P.U.C.
13.1. La giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato ha, infatti, evidenziato che “ l'esecuzione del giudicato trova ostacolo e limite nelle sopravvenienze di fatto (e di diritto) verificatesi anteriormente alla notificazione della sentenza, restando irrilevanti solo le sopravvenienze successive alla notificazione medesima ” (cfr., Consiglio di Stato sez. IV, 22/09/2025, n. 7443).
13.2. Ne consegue, pertanto, che il Comune non avrebbe potuto respingere nuovamente l’istanza dando unicamente rilievo alla sopravvenienza del P.u.a., che è stato, come visto, approvato e adottato dal Comune dopo che la sentenza è passata in giudicato in data 12.09.2022 e dopo che la stessa, in data 21.10.2022, è stata notificata al Comune.
14. Né rileva la circostanza, dedotta dal Comune appellante, circa “l’identità delle norme applicate nel diniego rispetto al P.U.C. 2017, a quello del 7/12/2022 e al P.U.C. approvato nel 2023”, trattandosi di argomentazioni che non sono contenute nel provvedimento di rigetto e che sono, comunque, inammissibili in questa sede, perché configurano una illegittima motivazione postuma (cfr., Consiglio di Stato, sez. IV, 1/09/2025, n. 7163), così come tutte le altre argomentazioni dedotte dal Comune nella memoria di replica del 25 settembre 2025 e non facenti parte della motivazione del provvedimento impugnato.
15. Ne consegue che l’appello va respinto, con salvezza del potere del Comune di rideterminarsi, applicando la normativa vigente al momento della notificazione della sentenza del T.a.r. per la Campania, Salerno, n. 1935/2022.
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IG RB, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
RI TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI TI | IG RB |
IL SEGRETARIO