Ordinanza cautelare 28 febbraio 2022
Sentenza 18 giugno 2025
Ordinanza collegiale 5 dicembre 2025
Decreto collegiale 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 00706/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00088/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 88 del -OMISSIS-0-OMISSIS--OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Barra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arenzano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Biscaglino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissione di concorso, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
degli atti del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 agente di polizia locale e per la formazione di una graduatoria - categoria C 1 e, in particolare, dei verbali della commissione n. -OMISSIS- in data -OMISSIS- in data -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-.-OMISSIS-, dei risultati delle prove scritte pubblicati il -OMISSIS--OMISSIS-, nonché dell’elenco delle domande della prova orale, della graduatoria pubblicata il -OMISSIS--OMISSIS-.-OMISSIS- e della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva, ove esistente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Arenzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio -OMISSIS-0-OMISSIS-5, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il -OMISSIS-8 gennaio -OMISSIS-0-OMISSIS--OMISSIS- e depositato l’11 febbraio -OMISSIS-0-OMISSIS--OMISSIS- il signor -OMISSIS- ha impugnato il giudizio di insufficienza della sua prova scritta e gli altri atti del concorso pubblico indetto dal Comune di Arenzano per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 agente di polizia locale.
Il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e del principio d’imparzialità, trasparenza e buon andamento della P.A. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1-OMISSIS-, 1-OMISSIS-, 1-OMISSIS- e 15 del d.p.r. n. -OMISSIS-87/199-OMISSIS-. Violazione e/o falsa applicazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e sull’accesso all’impiego. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. -OMISSIS- della legge n. -OMISSIS--OMISSIS-/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Illogicità. Falsità dei presupposti. Ingiustizia grave e manifesta . La seduta deputata alle operazioni di riunione delle buste ex art. 1-OMISSIS-, comma -OMISSIS-, del d.p.r. n. -OMISSIS-87/199-OMISSIS- si sarebbe tenuta il -OMISSIS-0 novembre -OMISSIS-0-OMISSIS-1, anziché entro ventiquattro ore dalla conclusione delle prove scritte.
II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e del principio d’imparzialità, trasparenza e buon andamento della P.A. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1-OMISSIS-, 1-OMISSIS-, 1-OMISSIS- e 15 del d.p.r. n. -OMISSIS-87/199-OMISSIS-. Violazione e/o falsa applicazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e sull’accesso all’impiego. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. -OMISSIS- della legge n. -OMISSIS--OMISSIS-/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Illogicità. Falsità dei presupposti. Ingiustizia grave e manifesta . I giudizi negativi attribuiti all’elaborato -OMISSIS-sarebbero irragionevoli ed eccessivamente penalizzanti. In particolare, il deducente avrebbe risposto esaurientemente al primo quesito, descrivendo in maniera completa la sequenza degli accertamenti da compiere nel caso sottoposto ai candidati, ivi inclusa l’effettuazione del test salivare al conducente, mentre il tempo a disposizione non sarebbe stato sufficiente per elencare analiticamente le infrazioni ad esso ascrivibili. Per contro, i compiti dei concorrenti ammessi all’orale risulterebbero lacunosi nella parte relativa agli accertamenti di rito. Con riguardo alla seconda domanda, l’esponente avrebbe redatto un testo più esaustivo rispetto a quelli dei candidati valutati sufficienti, alcuni dei quali avrebbero fornito risposte imprecise o sbagliate.
III) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e del principio d’imparzialità, trasparenza e buon andamento della P.A. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1-OMISSIS-, 1-OMISSIS-, 1-OMISSIS- e 15 del d.p.r. n. -OMISSIS-87/199-OMISSIS-. Violazione e/o falsa applicazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e sull’accesso all’impiego. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. -OMISSIS- della legge n. -OMISSIS--OMISSIS-/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Illogicità. Falsità dei presupposti. Ingiustizia grave e manifesta . Nel verbale della prova orale non sarebbero state trascritte le domande estratte a sorte e rivolte agli otto concorrenti interrogati. Inoltre, sul sito internet del Comune risulterebbero pubblicati solamente sedici quesiti riguardanti il codice della strada anziché ventiquattro domande vertenti, oltre che sulla normativa relativa alla circolazione stradale, anche sul diritto amministrativo e sulle restanti materie.
IV) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e del principio d’imparzialità, trasparenza e buon andamento della P.A. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1-OMISSIS-, 1-OMISSIS-, 1-OMISSIS- e 15 del d.p.r. n. -OMISSIS-87/199-OMISSIS-. Violazione e/o falsa applicazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e sull’accesso all’impiego. Violazione del bando di concorso. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Illogicità. Falsità dei presupposti. Ingiustizia grave e manifesta . La graduatoria sarebbe stata pubblicata sull’albo pretorio online prima di essere approvata dal dirigente dell’ufficio competente.
Il Comune di Arenzano si è costituito in giudizio, difendendo la piena legittimità degli atti gravati ed instando per la reiezione dell’impugnativa.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-8 febbraio -OMISSIS-0-OMISSIS--OMISSIS- il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare accedente al ricorso, non ravvisando il fumus boni iuris .
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 7-OMISSIS-, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 9 maggio -OMISSIS-0-OMISSIS-5 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Il I) motivo di ricorso è destituito di fondamento.
Ai sensi dell’art. 1-OMISSIS-, comma -OMISSIS-, del d.p.r. n. -OMISSIS-87/199-OMISSIS-, vigente ratione temporis , successivamente alla conclusione dell’ultima prova di esame e, comunque, non oltre le ventiquattro ore, la commissione procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero all’interno di un unico plico, dando previa comunicazione orale del luogo, giorno ed ora di tale operazione ai candidati presenti in aula, con l’avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistervi.
Come evidenziato dalla difesa civica, tale procedura dev’essere seguita quando il concorso si articoli in più prove scritte distribuite in giorni diversi e, quindi, si renda necessario raccogliere in un solo plico tutte le buste contenenti i compiti svolti da ciascun candidato.
Nel caso di specie, invece, la selezione prevedeva un’unica prova scritta, sì che, per ogni partecipante, vi era una sola busta contenente l’elaborato d’esame. Di conseguenza, non si doveva (e non era materialmente possibile) procedere ad alcun raggruppamento, perché, appunto, il compito svolto da ogni candidato era già inserito in una busta anonima, recante all’interno anche la busta piccola sigillata con i dati anagrafici (v. verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS--OMISSIS-.11.-OMISSIS-0-OMISSIS-1, sub doc. -OMISSIS- resistente).
Tant’è vero che, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, nella seduta del -OMISSIS-0 novembre -OMISSIS-0-OMISSIS-1, tenutasi dopo l’ultimazione delle correzioni, non ha affatto avuto luogo una riunione di buste, bensì l’apertura delle bustine ed il relativo abbinamento con le buste grandi contenenti gli elaborati (v. verbale n. 5 del -OMISSIS--OMISSIS-, sub doc. 6 resistente).
-OMISSIS-. Il II) mezzo di gravame non merita condivisione.
-OMISSIS-.1. Alla stregua del sindacato sulla discrezionalità tecnica oggi riconosciuto al giudice amministrativo, le valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice in ordine alla prova scritta del ricorrente risultano immuni dai lamentati profili patologici.
Invero, come rilevato dall’organo esaminatore nel giudizio sintetico (v. verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS--OMISSIS-.11.-OMISSIS-0-OMISSIS-1 in relazione al compito contenuto nella busta n. -OMISSIS-5, sub doc. 5 resistente), la prima traccia, mirata ad accertare la conoscenza di nozioni fondamentali per un agente di polizia locale, è stata svolta dall’esponente in modo prolisso, confuso e disorganico. Segnatamente, egli ha dato rilievo ad aspetti secondari rispetto al tema centrale da trattare, ossia la guida in stato di ebbrezza con le sanzioni applicabili a seconda del tasso alcolemico nel sangue, cui ha fatto solo un insufficiente cenno nella parte finale dell’elaborato (v. doc. 19 resistente).
Per quanto riguarda il secondo quesito, concernente il potere regolamentare negli enti locali, non appare censurabile l’apprezzamento dei commissari secondo cui la risposta fornita non è aderente alla traccia. Infatti, il candidato si è concentrato sul procedimento di approvazione del piano regolatore, che oltretutto ha natura mista, mentre ha sostanzialmente omesso di affrontare il tema dei regolamenti locali (v. sempre doc. 19 resistente).
-OMISSIS-.-OMISSIS-. Si appalesa inaccoglibile la contestazione circa la disparità di trattamento rispetto ai candidati ammessi all’orale che, pur con una prova in tesi meno valida, avrebbero ricevuto valutazioni positive.
Secondo costante indirizzo pretorio, il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento non può essere utilmente dedotto quando venga rivendicata l’applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo: invero, in base al principio di legalità, un’eventuale disparità non può essere risolta estendendo il trattamento illegittimamente favorevole riservato ad altri a chi, pur versando in situazione analoga, sia stato destinatario di un provvedimento negativo, ma semmai reprimendo, ove ne sussistano le condizioni, i precedenti atti illegittimi (in tal senso cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. VII, 17 maggio -OMISSIS-0-OMISSIS--OMISSIS-, n. -OMISSIS--OMISSIS-; -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-7; con specifico riferimento alle prove concorsuali v. Cons. St., sez. III, -OMISSIS--OMISSIS- marzo -OMISSIS-0-OMISSIS-0, nn. -OMISSIS-066--OMISSIS--OMISSIS-).
In altri termini, l’accertata insufficienza dell’elaborato impedisce al ricorrente di superare la c.d. prova di resistenza e, pertanto, resta insensibile al fatto che un altro concorrente abbia ottenuto valutazioni generose, alla stregua del consolidato principio per cui “ il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l’onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, non potendo egli far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse dell’ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, se tale corretta formulazione non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto ” (così, ex multis , Cons. St., sez. V, -OMISSIS--OMISSIS- agosto -OMISSIS-019 n. 58-OMISSIS-7; C.G.A. Reg. Sic., sez. giur., 1-OMISSIS- giugno -OMISSIS-0-OMISSIS--OMISSIS-, n. -OMISSIS-; T.A.R. Liguria, sez. I, 1° dicembre -OMISSIS-0-OMISSIS--OMISSIS-, n. 10-OMISSIS--OMISSIS-; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, -OMISSIS-0 settembre -OMISSIS-0-OMISSIS--OMISSIS-, n. -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, -OMISSIS- -OMISSIS-0-OMISSIS-1, n. -OMISSIS--OMISSIS-6; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III--OMISSIS- -OMISSIS-0-OMISSIS-1, n. -OMISSIS--OMISSIS-9).
Per completezza, comunque, si osserva che il vincitore del concorso ha sviluppato approfonditamente la prima traccia ed ha svolto in modo corretto la seconda (doc. 11 resistente). Gli altri partecipanti ammessi al colloquio hanno esposto in maniera esaustiva o, perlomeno, soddisfacente la disciplina rilevante ai fini del primo quesito, anche se alcuni di loro hanno in effetti commesso qualche errore sulla seconda domanda, di taglio teorico e indubbiamente più ostica per un aspirante agente di polizia locale (docc. 1-OMISSIS--18 resistente).
-OMISSIS-. Il III) ed il IV) motivo sono inaccoglibili.
Anzitutto, il ricorrente non nutre un interesse giuridicamente tutelato a censurare le prove orali, non essendovi stato ammesso, né, tantomeno, gli adempimenti inerenti all’approvazione e pubblicazione della graduatoria (cfr. Cons. St., sez. IV, -OMISSIS-1 ottobre -OMISSIS-01-OMISSIS-, n. -OMISSIS-).
In ogni caso, la mancata verbalizzazione delle domande rivolte a ciascun candidato in sede di esame orale non inficia la legittimità della prova, in quanto non esiste alcuna norma che imponga l’obbligo di trascrivere i quesiti formulati (cfr., ex multis , T.A.R. Toscana, sez. I, -OMISSIS--OMISSIS- febbraio -OMISSIS-0-OMISSIS--OMISSIS-, nn. 195-196-197-199; T.A.R. Basilicata, sez. I, -OMISSIS-6 febbraio -OMISSIS-01-OMISSIS-, n. 8-OMISSIS-; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, 1-OMISSIS- febbraio -OMISSIS-011, n. 1-OMISSIS-71).
Inoltre, come risulta dal verbale n. 6 del -OMISSIS--OMISSIS- dicembre -OMISSIS-0-OMISSIS-1, a ciascun concorrente sono state poste tre domande nelle materie previste dal bando, oltre a due quesiti volti ad appurare le conoscenze informatiche e di lingua inglese (v. verbale n. 6 del -OMISSIS--OMISSIS-.-OMISSIS-, sub doc. 7 resistente, nonché elenco delle domande allegato al verbale, sub doc. 9 resistente).
Da ultimo, non risponde al vero che la graduatoria ufficiale del concorso sia stata pubblicata prima dell’approvazione da parte del dirigente competente. In realtà, il -OMISSIS--OMISSIS- dicembre -OMISSIS-0-OMISSIS-1, al termine della seduta dedicata alla prova orale, è stato inserito nel sito dell’ente il documento con i risultati dell’esame e la votazione complessiva per ciascun candidato, firmato dal presidente della commissione (doc. 8 ricorrente), in ottemperanza all’art. 80 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (doc. 15 ricorrente). In seguito, la graduatoria è stata formata e poi approvata con determinazione del responsabile del servizio in data -OMISSIS-7 gennaio -OMISSIS-0-OMISSIS--OMISSIS- (doc. 10 resistente), nonché successivamente pubblicata sul sito istituzionale dell’amministrazione.
-OMISSIS-. In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa infondato e va, quindi, rigettato.
5. In considerazione della natura della controversia, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 maggio -OMISSIS-0-OMISSIS-5 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Liliana Felleti, Primo Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Liliana Felleti | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.