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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere
dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 4/3/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2211/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Zega)
PARTE APPELLANTE
E
già Controparte_1 [...]
Controparte_2
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 221 del 22/2/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento delle domande proposte da Parte_1
(personale ATA) nei confronti del , si dichiarava che la ricorrente aveva diritto, Controparte_1 durante l'intero servizio di pre-ruolo svolto a partire dall'anno scolastico 1996/1997 sino all'immissione in ruolo avvenuta nel mese di settembre 2017, alle progressioni stipendiali previste per i dipendenti a tempo indeterminato e, per l'effetto, si condannava il a corrisponderle la complessiva somma di € CP_1
1.489,29, a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, compensando le spese di lite e ponendo quelle di CTU contabile a carico del resistente.
La interponeva appello, mentre il optava per la contumacia. Pt_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 12-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello - sviluppato in ben 39 pagine - risulta articolato in due motivi di gravame.
Con il primo - dedotto solo a partire dalla pagina 28 - l'appellante si lamenta del mancato riconoscimento del risarcimento del danno c.d. comunitario conseguente all'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato dal settembre 1996 al giugno 2017, invocando, per la determinazione del quantum, stante l'abrogazione dell'art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010, la disciplina contenuta nell'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, che prevede il riconoscimento di un'indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Tale doglianza, però, non si confronta con la ratio decidendi adottata sul punto dal primo giudice, il quale ha sottolineato che l'avvenuta stabilizzazione della , prevista dalla legge n. 107/2015, “integra Pt_1 una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso stesso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione europea”.
Invero, risulta oramai consolidato il principio - v., tra le altre, Cass. nn. 37274/2021, 14815/2021,
29779/2018, 7061/2018, 6935/2018 - secondo cui, nel lavoro pubblico privatizzato, in caso di abusiva successione di contratti a termine, l'avvenuta immissione in ruolo del lavoratore, già impiegato a tempo determinato, ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dall'Amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente, puntualizzando che la suddetta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'Ente
pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva (v. Cass. n. 7982/2018) e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso (v. Cass. n. 15353/2020).
In particolare, la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione, per assumere la valenza riparatoria di cui sopra, deve essere “diretta ed immediata”, e il suddetto rapporto diretto ed immediato sussiste - come nel caso di specie - quando: 1) vi è effettiva assunzione in ruolo per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine, come è accaduto nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento;
2) vi è effettiva assunzione in ruolo all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato,
che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, anche se attraverso blande procedure selettive, come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale della scuola ai sensi della legge n. 107/2015 e delle procedure avviate ai sensi dell'art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006. Con il secondo (ed ultimo) motivo di gravame, l'appellante si lamenta del fatto che il primo giudice, nonostante avesse condannato il al pagamento delle differenze retributive derivanti dagli CP_1 incrementi previsti dalla contrattazione collettiva per il personale a tempo indeterminato, non le avesse riconosciuto gli scatti di anzianità, sul fondante assunto per cui “gli scatti di anzianità previsti dall'art. 53 della legge n. 312/1980 si applicano soltanto ai docenti di religione”, scomputando, tra l'altro, gli anni scolastici successivi all'immissione in ruolo.
La doglianza si rivela fondata.
Invero, la questione può ritenersi ormai risolta dal nuovo intervento della giurisprudenza di legittimità - successivo alla nota pronuncia della Corte di Giustizia c.d. Motter - con cui si è affermato che, in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569
del d.lgs. n. 297/1994 si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi, sicché il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere, a ogni effetto, al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'Amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato (v., ex plurimis, Cass. n. 31150/2019, Cass. n.
2924/2020, Cass. n. 3472/2020 e successive conformi).
I giudici di legittimità hanno, altresì, statuito (v. Cass. n. 22558/2016 e Cass. n. 20918/2019), che, nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del
Comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.
Ne consegue che vanno disapplicate le disposizioni dei suddetti CCNL che, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
L'art. 53 della legge n. 312/1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del Comparto scuola, ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 del d.lgs. n. 165/2001, dal CCNL 4/8/1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione.
Le ragioni espresse dai giudici di legittimità, alle quali ex art. 118 disp att. c.p.c. si rinvia integralmente, in assenza di ogni contestazione svolta dal - che non si è costituito nel presente giudizio CP_1
(dimostrando totale disinteresse alla lite ed al suo esito) - in ordine ai servizi pre-ruolo prestati dall'appellante, sono sufficienti ad affermare la fondatezza su tale punto del gravame.
Alla luce delle summenzionate considerazioni, poiché non risulta contestato che alla , Pt_1 pacificamente appartenente al personale ATA, non sia stata effettuata la corretta ricostruzione della carriera, con riconoscimento integrale dei periodi di servizio pre-ruolo prestati, né riconosciuta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, deve ritenersi che la stessa abbia subìto una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Deve, pertanto, affermarsi il diritto dell'odierna appellante al riconoscimento, ad ogni effetto, alla stregua di quanto previsto dalla contrattazione collettiva del Comparto Scuola, dell'intero servizio effettivo pre-ruolo prestato, ivi compresi gli scatti contrattuali maturati in virtù dell'anzianità di servizio maturata durante i contratti a tempo determinato, nel corso dei quali ha pacificamente svolto mansioni identiche a quelle poi espletate una volta assunta a tempo indeterminato (spettando, comunque, alla controparte provare il contrario).
Ne consegue il diritto dell'odierna appellante alla maturazione di maggiori retribuzioni, correlate al suddetto riconoscimento, per il servizio di c.d. precariato, della progressione stipendiale e dei relativi incrementi contemplati dalla contrattazione di settore, tenendo conto dell'integrale ricostruzione della carriera di cui sopra;
retribuzioni da quantificarsi, alla stregua dei conteggi sviluppati dalla CTU acquisita nel giudizio di primo grado, in complessivi € 6.416,42, importo che, maggiorato di interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, deve essere riconosciuto alla . Pt_1
Per quanto fin qui esposto, l'appello merita parziale accoglimento, in parziale riforma della gravata sentenza, il va condannato al pagamento dell'ulteriore somma di € 4.927,13, tenendo conto di CP_1 quanto corrisposto nelle more dall'odierno appellato, pari a € 1.489,29, in esecuzione della stessa sentenza.
Atteso l'esito complessivo del giudizio, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate per
1/3 alla luce della parziale soccombenza, mentre il resto - da distrarre - va posto a carico del nella CP_1 misura liquidata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
a - accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, condanna il al pagamento, in favore dei , dell'ulteriore somma di € 4.927,13, oltre gli CP_1 Parte_1 accessori di legge;
b - compensa per 1/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio, e pone a carico dell'appellato la restante parte, che si determina, per l'intero a titolo di compensi, quanto al primo grado, in € 3.500,00 e, quanto al secondo, in € 5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma, 4/3/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)