Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/06/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 7 marzo 2025, iscritta al n. 595 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Civita Castellana (VT), alla C.F._1
Via Rio Fratta n. 4, presso lo studio degli Avv.ti Chiara Bartoloni e Chiara Ferrauti che li rappresentano e difendono per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Piazza della C.F._2
Rocca n. 3, presso lo studio dell'Avv. Savina Forgittoni che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 3 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio, nato Persona_1
fuori dal matrimonio a Viterbo il 16 febbraio 2022.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“1. Affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio minore Persona_2
[...
nato a [...] il [...], (C.F , e residente a [...]C.F._3
scania (VT), Via Papa Martino V n. 4, con collocamento prevalente presso la ma- dre. In considerazione dei rispettivi impegni lavorativi e della tenera età del piccolo le Parti hanno determinato le modalità di frequentazione del padre con Per_1
il figlio minore nei seguenti termini, prendendo in riferimento ciclicamente due settimane: 1^ settimana: mercoledì dalle 14.30 – o, quando andrà a scuola, dall'uscita dalla stessa ivi andandolo a prendere – fino alle 20,30 (in inverno)/21.30
(in estate), provvedendo a prenderlo e ricondurlo presso l'abitazione materna;
ve- nerdì dalle 14.30 – o, quando andrà a scuola, dall'uscita dalla stessa ivi andandolo a prendere, fino al sabato pomeriggio alle 14.30, quando provvederà a riportarlo presso l'abitazione materna;
2^ settimana: mercoledì: come sopra;
sabato e dome- nica dalle 14.30 di sabato fino alle 20.30 (in inverno) /21.30 (in estate) di domenica, quando provvederà a riportarlo presso l'abitazione materna;
e così di seguito, sem- pre ripetendo la sopra indicata turnazione.
2. Per le ipotesi e per i periodi in cui il padre fosse, per motivi di lavoro o di salute, lontano dal suo domicilio e quindi impossibilitato a tenere con sé il bimbo, do- vendo così rinunciare ai periodi di permanenza con il figlio che in detto periodo ricadono, il predetto potrà essere presso i nonni paterni nelle sole giornate del mer- coledì che eventualmente intercorrano nel periodo suddetto, dalle 14.30 – o, quando andrà a scuola, dall'uscita dalla stessa ivi andandolo a prendere – fino alle
20,30 (in inverno)/21.30 (in estate), provvedendo a ricondurlo presso l'abitazione materna.
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3. Per quanto concerne le festività natalizie, pasquali e per ogni altra festività prevista in calendario, le Parti hanno ritenuto di determinare le modalità di frequentazione del figlio minore con il padre nei seguenti termini: e , alter- CP_1 CP_2
nandoli tra loro. In particolare: dal 24 dicembre alle 10.30 al 25 dicembre alle 18.00 con un genitore, incluso il pernotto;
dal 25 dicembre alle 18.00 al 26 dicembre alle
20.30 con l'altro, incluso il pernotto;
con inversione delle date nell'anno successivo e così ogni anno a seguire;
Capodanno e l'Epifania, alternandoli tra loro. In parti- colare: dal 31 dicembre alle 10.30 al 1° gennaio alle 20.30 con un genitore, incluso il pernotto;
dal 5 gennaio alle 10.30 al 6 gennaio alle 20.30 con l'altro genitore, incluso il pernotto;
con inversione delle date nell'anno successivo e così ogni anno a seguire;
Pasqua e Pasquetta: dalle 10.30 del giorno di Pasqua alle 20.30 del giorno di Pasquetta, incluso il pernotto, ad anni alterni;
25 aprile e 1° maggio, alternandoli tra loro: dalle 10.30 di ciascun giorno, alle 20.30 del medesimo giorno, con inver- sione delle date nell'anno successivo e così ogni anno a seguire;
2 giugno e 15 ago- sto, alternandoli tra loro: dalle 10.30 di ciascun giorno, alle 20.30 del medesimo giorno;
con inversione delle date nell'anno successivo e così ogni anno a seguire;
1° novembre e 8 dicembre, alternandoli tra loro: dalle 10.30 di ciascun giorno, alle
20.30 del medesimo giorno;
con inversione delle date nell'anno successivo e così ogni anno a seguire. Il minore sarà altresì con il padre per la festa del patrono ad anni alterni, sempre dalle ore 10,30 alle ore 21,30. Il bimbo trascorrerà l'intera giornata del suo compleanno con entrambi i genitori, che la organizzeranno com- patibilmente alle loro disponibilità e a quelle del minore, anche tenendo conto dei suoi impegni scolastici trascorrerà con il padre il giorno del compleanno Per_1
di quest'ultimo e il giorno della Festa del Papà dalle ore 10.30 del giorno stesso oppure solo il pomeriggio dei detti giorni se ed in quanto nella mattinata il bimbo fosse impegnato a scuola, sempre fino alle 20.30(in inverno) /21.30 (in estate); Da- miano trascorrerà con la madre il giorno del compleanno di quest'ultima ed il giorno della Festa della Mamma, indipendentemente dal fatto che tali giorni pos- sano cadere in quelli che, secondo il regime ordinario di frequentazione, sarebbero pag. 3 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
di pertinenza del padre. Il tutto, salvo diverso e preventivo accordo dei genitori e fatto salvo il regime ordinario di affidamento del figlio minore, a cui il regime delle festività si aggiunge.
4. Al fine di agevolare i genitori nella gestione del minore, gli stessi saranno coadiu- vati dai rispettivi genitori (nonni del bambino), serbando ed usando, ciascuno anche per i genitori dell'altro, rispetto e massima educazione.
5. Per le vacanze estive e, laddove programmate, invernali, i genitori hanno concor- dato le modalità di frequentazione con il figlio minore nei seguenti termini: nel
2025, anche in considerazione della tenera età del minore, trascorrerà Per_1
con il padre 3 giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordare, salvo di- verso accordo tra le parti, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. A partire dal
2026 trascorrerà durante il periodo estivo con il padre 7 giorni consecu- Per_1
tivi da concordare, salvo diverso accordo tra le parti, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Per eventuali vacanze invernali, intese nel senso di spostamento dal consueto luogo di vita ad una località vacanziera, il padre potrà avere con sé il figlio e i genitori valuteranno anno per anno il se e il quanto, anche e soprattutto in con- siderazione di ogni altro impegno del minore, tenendo presente che nel detto pe- riodo non debbono ricadere i giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epi- fania. In ogni caso il padre potrà avere con sé il figlio nel periodo delle dette vacanze ad anni alterni per garantire che l'anno successivo possa trascorrerle con la madre, se ed in quanto essa lo richieda.
6. Sempre escluso ogni viaggio all'estero per il bambino, sia nel periodo in cui è con la madre, sia quando è con il padre.
7. Ogni volta che il bimbo sarà con il padre fuori dal domicilio conosciuto del padre stesso per più di 24 ore, quest'ultimo dovrà comunicare alla madre il nuovo indi- rizzo e recapito affinché questa possa comunque conoscere tutti gli spostamenti del figlio e possa contattarlo. La stessa cosa nel caso in cui il figlio sia con la madre per più di 24 ore lontano dal domicilio consueto di quest'ultima, che avrà dunque il medesimo onere nei confronti del padre.
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8. In ragione di quanto concordato in termini di collocamento ed affidamento del figlio minore, il Sig si impegna ed obbliga a corrispondere a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento per la prole la somma mensile di €. 250,00, da riva- lutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
9. Tale importo dovrà essere versato entro il 18 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul C/C Intesa San Paolo intestato alla Sig.ra e recante IBAN Pt_2
[...] indicando come causale “assegno di manteni- ment mese di ….. anno …..”. Per_1
10. L'Assegno Unico Universale verrà incamerato e trattenuto interamente dalla madre e il Sig si impegna a porre tempestivamente in essere tutti i compor- Pt_1
tamenti utili richiesti dalla legge ai fini del perfezionamento della richiesta dell'as- segno (a solo titolo di esempio, comunque non esaustivo: consegna documenta- zione reddituale).
11. In punto di spese straordinarie, i coniugi provvederanno a ripartirsi i relativi importi al 50%, nel rispetto di quanto prescritto dal “Protocollo per la regolamen- tazione delle spese straordinarie” adottato presso il Tribunale di Viterbo e da in- tendersi parte integrante e sostanziale del presente atto (doc. 13 – Protocollo spese straordinarie Tribunale di Viterbo) con espressa specificazione ed accettazione che nelle spese straordinarie andranno ricomprese, oltre ai cappotti, piumini, giubbotti di cui all'art. 5 lett. f) del protocollo, anche le calzature delle singole stagioni.
12. Le conversazioni telefoniche tra padre e figlio e madre e figlio, nelle giornate di esclusiva permanenza tanto con l'uno quanto con l'altro, potranno avvenire quoti- dianamente dalle ore 19.00 alle ore 20.00, così da garantire la piena libertà delle comunicazioni delle diadi in questione”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
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Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
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