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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/06/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2246/2024 VG promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FORMAGLIO TIZIANA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIRGILI CP_1 C.F._2
TULLIO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
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- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 29/10/2024 sentenza di separazione consensuale n. 526/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di porre la propria residenza ed il loro domicilio dove riterranno opportuno;
pagina 2 di 6 2) l'unità immobiliare costituente la residenza coniugale, sita in Mirandola (Mo), via
Luosi n. 104, viene assegnata alla moglie, la quale vi abiterà con i figli, rinunziando espressamente il Signor ad abitarvi;
Pt_1
3) si dà atto che il Signor ha già provveduto a lasciare la casa Parte_1
coniugale, con il consenso della moglie;
4) il Signor si obbliga e si impegna a vendere alla figlia OR Parte_1
, nata in [...] in data [...], la propria quota di proprietà Persona_1
pari ad ½ dell'immobile sito in MirandoLa (MO), via Luosi n.104, identificata al NCEU
del Comune di Mirandola (Mo) al foglio 111, particella 632, sub. 12, di proprietà di entrambi i coniugi con quota del 50% ciascuno, a fronte di un corrispettivo pari ad euro
15.00,00 (quindicimila/00);
5) la OR , si obbliga e si impegna ad acquistare la suddetta quota pari Persona_1
ad ½ della casa di proprietà dei genitori ed a tal fine corrispondendo al Signor Pt_1
la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00), sostenendo tutte le spese
[...]
relative al trasferimento dell'immobile. Tale somma verrà corrisposta all'atto di trasferimento dell'immobile;
6) in merito ai ratei corrisposti dalla sola OR relativi al mutuo CP_1
ipotecario contratto all'acquisto dell'immobile suddetto dai Signori e Pt_1 CP_1
con la Banca Cassa di Risparmio di Ferrara Spa (Rep. N. 268872 – raccolta 13434,
registrato a Mirandola in data 5.02.2003 n.182 – serie 1T), scaduto il 31.08.2023, la
OR rinuncia a richiedere al Signor il 50%; CP_1 Parte_1
7) inoltre, con la compravendita dell'immobile suddetto la OR si obbliga e CP_1
si impegna a rinunciare a richiedere al Signor ogni somma eventualmente dalla Pt_1
pagina 3 di 6 stessa anticipata per il completamento della pratica relativa alla ricostruzione post sisma 2012 dello stesso;
8) a tal fine si conviene che la stipula del rogito di compravendita e tutti gli incombenti descritti ai punti sopra verranno adempiuti ad una data concordata dalle parti,
comunque, previa formalizzazione del divorzio;
9) prima del suddetto evento, in merito all'immobile sito in Marocco e di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, il Signor si obbliga e si impegna a cedere alla moglie Pt_1
OR , la quale si obbliga e si impegna ad acquisire la suddetta quota CP_1
pari ad ½ della casa ed a tal fine corrispondendo al Signor la somma Parte_1
di euro 15.000,00 (quindicimila/00), sostenendo tutte le spese relative al trasferimento dell'immobile, ad una data concordata dalle parti, comunque, previa formalizzazione del divorzio;
10) il Signor lasciando l'abitazione costituente il domicilio coniugale non ha Pt_1
prelevato i suoi effetti personali e provvederà a farlo previo appuntamento;
11) i figli e continueranno a risiedere presso la madre;
i Persona_1 Persona_2
coniugi danno atto che i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti e conseguentemente nulla è dovuto dal Signor per il loro mantenimento;
Pt_1
12) i coniugi dichiarano di essere economicamente e patrimonialmente autosufficienti,
avendo entrambi redditi propri, e pertanto rinunziano espressamente e reciprocamente a richiedere l'uno nei confronti dell'altro assegni di mantenimento a titolo personale;
13) i coniugi dichiarano di avere regolato ogni ulteriore rapporto economico e di nulla avere a pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altra;
14) i coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto ed alla carta d'identità valida per l'espatrio, sia per motivi turistici che per lavoro;
pagina 4 di 6 15) ciascuna parte provvederà al saldo integrale del compenso del legale che la assiste,
mentre le spese vive, non imponibili, collegate al deposito del presente ricorso saranno sostenute al 50% da ciascuno dei coniugi.”
- rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato a FES (MAROCCO) il
03/08/1994 (matrimonio trascritto presso il comune di Mirandola) fra Pt_1
nato in [...] il [...] e , nata in
[...] CP_1
MAROCCO il 01/01/1973 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MIRANDOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2008 Atto n. 24 Parte II Serie C
3. DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
pagina 5 di 6 passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 11/06/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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