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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 704/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
FERRAIUOLO ANDREA, Relatore
D'ONOFRIO GIOVANNI, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4618/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
resistente2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV.ESECUZIO n. 090109132025 IMU 2017
contro resistente2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3/2023 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2772/2023 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10702/2023 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 378/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 4618/25 il contribuente impugna atto di sollecito di pagamento n. 090/10913/2025 notificato il 23.09.2025 dal resistente2 quale concessionario del Comune di Aversa con riferimento ai seguenti titoli:
-Avviso di accertamento n. 3/2023, relativo all'omesso versamento imu anno 2017 per €. 5.562,00
-Avviso di accertamento n. 2772/2023, relativo all'omesso versamento imu anno 2019 per €. 3.318,00
-Avviso di accertamento n. 10702/2023, relativo all'omesso versamento imu anno 2020 per €. 3.053,00.
L'istante deduce l'omessa notifica degli atti presupposti all'atto impugnato, oltre che la prescrizione dei crediti ivi esposti.
Si è costituito l'ente locale creditore, il quale argomenta l'infondatezza del ricorso, tenuto conto della documentazione prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il resistente Comune di Aversa ha prodotto copia di rituale comunicazione al contribuente del 2.11.23 ed
24.1.24 circa 2.l'Avviso di accertamento n. 2772/2023, relativo all'omesso versamento imu anno 2019 per
€. 3.318,00 ed Avviso di accertamento n. 10702/2023, relativo all'omesso versamento imu anno 2020 per
€. 3.053,00, risultando omesso il deposito dell'attestato di comunicazione circa Avviso di accertamento n.
3/2023, relativo all'omesso versamento imu anno 2017 per €. 5.562,00.
In ragione di quanto esposto, quindi, deve affermarsi l'infondatezza del ricorso circa l'Avviso di accertamento n. 2772/2023 ed Avviso di accertamento n. 10702/2023, per i quali è stato prodotto l'attestato di notificazione e per i quali non si è consumato - alla data di notifica del sollecito opposto -il termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla data di notifica dell'avvisi de quiibus.
Per la restante parte di domanda formalizzata in ricorso, tenuto conto della mancata prova dell'avvenuta notifica dell'Avviso di accertamento n. 3/2023, relativo all'omesso versamento imu anno 2017, oltre che della consumazione del termine prerscrizionale quinquennale alla data della notifica dell'atto impugnato, il Collegio stima l'opposizione come fondata. Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, il ricorso è parzialmente fondato limitatamente all' dell'Avviso di accertamento n. 3/2023 con rigetto della domanda per la restante parte.
Circa il governo delle spese, premessa l'ascriibilità del motivo di accoglimento parziale al resistente ente locale, visto il principio di soccombenza, tenuto conto della non complessità in fatto e diritto delle questioni affrontate, del valore della domanda accolta e dell'attività procedimentale svolta, il Collegio decide come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Caserta, sez IV, così decide: -accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato limitatamente all' Avviso di accertamento n. 3/2023; -rigetta, nel resto, il ricorso;
- compensa per 1/2 le spese di lite e condanna il resistente Comune di Aversa al pagamento in favore del ricorrente della residua metà che liquida in € 30,00 per spese vive ed € 1500,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Difensore_1 per dichiarato anticipo;
-compensa le spese di lite tra il ricorrente e la resistente2. Così deciso in Caserta nella Camera di Consiglio del 6.2.26 Il Giudice rel Il Presidente Dott. Andrea Ferraiuolo
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
FERRAIUOLO ANDREA, Relatore
D'ONOFRIO GIOVANNI, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4618/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
resistente2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV.ESECUZIO n. 090109132025 IMU 2017
contro resistente2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3/2023 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2772/2023 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10702/2023 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 378/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 4618/25 il contribuente impugna atto di sollecito di pagamento n. 090/10913/2025 notificato il 23.09.2025 dal resistente2 quale concessionario del Comune di Aversa con riferimento ai seguenti titoli:
-Avviso di accertamento n. 3/2023, relativo all'omesso versamento imu anno 2017 per €. 5.562,00
-Avviso di accertamento n. 2772/2023, relativo all'omesso versamento imu anno 2019 per €. 3.318,00
-Avviso di accertamento n. 10702/2023, relativo all'omesso versamento imu anno 2020 per €. 3.053,00.
L'istante deduce l'omessa notifica degli atti presupposti all'atto impugnato, oltre che la prescrizione dei crediti ivi esposti.
Si è costituito l'ente locale creditore, il quale argomenta l'infondatezza del ricorso, tenuto conto della documentazione prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il resistente Comune di Aversa ha prodotto copia di rituale comunicazione al contribuente del 2.11.23 ed
24.1.24 circa 2.l'Avviso di accertamento n. 2772/2023, relativo all'omesso versamento imu anno 2019 per
€. 3.318,00 ed Avviso di accertamento n. 10702/2023, relativo all'omesso versamento imu anno 2020 per
€. 3.053,00, risultando omesso il deposito dell'attestato di comunicazione circa Avviso di accertamento n.
3/2023, relativo all'omesso versamento imu anno 2017 per €. 5.562,00.
In ragione di quanto esposto, quindi, deve affermarsi l'infondatezza del ricorso circa l'Avviso di accertamento n. 2772/2023 ed Avviso di accertamento n. 10702/2023, per i quali è stato prodotto l'attestato di notificazione e per i quali non si è consumato - alla data di notifica del sollecito opposto -il termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla data di notifica dell'avvisi de quiibus.
Per la restante parte di domanda formalizzata in ricorso, tenuto conto della mancata prova dell'avvenuta notifica dell'Avviso di accertamento n. 3/2023, relativo all'omesso versamento imu anno 2017, oltre che della consumazione del termine prerscrizionale quinquennale alla data della notifica dell'atto impugnato, il Collegio stima l'opposizione come fondata. Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, il ricorso è parzialmente fondato limitatamente all' dell'Avviso di accertamento n. 3/2023 con rigetto della domanda per la restante parte.
Circa il governo delle spese, premessa l'ascriibilità del motivo di accoglimento parziale al resistente ente locale, visto il principio di soccombenza, tenuto conto della non complessità in fatto e diritto delle questioni affrontate, del valore della domanda accolta e dell'attività procedimentale svolta, il Collegio decide come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Caserta, sez IV, così decide: -accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato limitatamente all' Avviso di accertamento n. 3/2023; -rigetta, nel resto, il ricorso;
- compensa per 1/2 le spese di lite e condanna il resistente Comune di Aversa al pagamento in favore del ricorrente della residua metà che liquida in € 30,00 per spese vive ed € 1500,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Difensore_1 per dichiarato anticipo;
-compensa le spese di lite tra il ricorrente e la resistente2. Così deciso in Caserta nella Camera di Consiglio del 6.2.26 Il Giudice rel Il Presidente Dott. Andrea Ferraiuolo
Dott.ssa Alessandra Piscitiello