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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 09/01/2026, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 255/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2684/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1111/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 22/01/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120249005881237000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7924/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
le parti si riportano alle conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 presentò ricorso nei confronti della Agenzia delle Entrate – Riscossione, della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio Territoriale di Napoli 2 e della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Caserta per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
07120249005881237000 emessa dall'DE notificata il 14 marzo 2024, riferita ad undici cartelle, con riferimento alle sottoindicate cartelle:
07120190103583702001,
07120190127476311001,
0712019014982889000,
07120190132095474000,
07120200005902141000
07120200035955903000
deducendone la nullità per omessa notifica.
La Resistente_1 sostenne, documentando l'assunto, che gli atti erano stati notificati nel Comune di Luogo_1 in Campania, in Indirizzo_1, nel mentre ella, a decorrere dal 28 settembre 2020, era residente anagraficamente in Luogo_2, Indirizzo_2.
Dedusse, inoltre la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dalla Camera di Commercio nonché
l'indeterminatezza della Camera di Commercio emittente il ruolo.
Si costituirono:
l'ADER la quale chiese il rigetto del ricorso;
la Camera di Commercio di Caserta sostenendo la propria estraneità alla fase di riscossione.
La Corte con sentenza n. 1111 emessa all'udienza del 14.1.2025 e depositata il 22.1.2025 annullò l'intimazione di pagamento impugnata nella parte in cui richiamava le cartelle di pagamento
07120190103583702001,
0712019012747631100,
0712019014982889000,
07120190132095474000,
07120200005902141000
07120200035955903000,
condannando l'ader al pagamento delle spese liquidate in euro 1.500,00.
La Corte motivò la decisione rilevando che la notifica delle cartelle, effettuate ai sensi dell'articolo 140 cpc, al domicilio di Luogo_1, fosse irregolare in quanto non effettuata nel luogo di residenza della contribuente, per cui la derivata intimazione era nulla.
La sentenza è stata appellata dall'DE con riferimento alla sola cartella 07120200035955903000, in quanto notificata a mezzo posta al domicilio di Luogo_2.
Sono intervenuti:
l'agenzia delle entrate che ha depositato controdeduzioni ed ha chiesto l'accoglimento dell'appello principale;
la contribuente che ha chiesto il rigetto dell'appello presentato dall'DE ed ha proposto appello incidentale.
Nella seduta del 22 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'DE va accolto.
Ddalla documentazione, depositata in primo grado dall'DE, risulta che la cartella 07120200035955903000, che aveva ad oggetto l'omesso versamento dell'imposta sostitutiva della cedolare secca, dell'Irpef e delle addizionali nell'anno di imposta 2016, fu notificata a mezzo posta all'indirizzo di Luogo_2, che, per espressa ammissione della contribuente, era la sua residenza, con consegna a mani del destinatario in data 7 febbraio
2022.
La notifica è regolare, per cui l'intimazione di pagamento con riferimento a questa cartella, è legittima, non essendo decorso, tra la notifica della cartella e quella della intimazione il termine decennale di prescrizione.
Peraltro la stessa appellata sostanzialmente ha riconosciuto la fondatezza dell'appello, formalmente rimettendosi alla decisione di questo collegio.
La contribuente ha presentato appello incidentale sostenendo il vizio di omessa pronuncia in quanto:
per le cartelle 07120190103583702001, 0712019014982889000, emesse per omesso pagamento dell'imposta di registro, relativi interessi e sanzioni, per trasferimento immobile rispettivamente per l'anno di imposta 2017 (importo € 6.530,63) e per l'anno di imposta 2018 (importo € 16.228,74) sarebbe intervenuta la decadenza essendo state emesse oltre i due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale. L'eccezione è infondata in quanto la cartella è stata emessa nei termini previsti dalla normativa.
per le cartelle 07120190132095474000 e 07120200005902141000 aveva eccepito la prescrizione, sostenendo la nullità della notifica delle cartelle;
per la cartella 07120200005902141000 aveva eccepito la mancata indicazione della Camera di commercio che aveva emesso il ruolo.
Osserva il collegio che le cartelle nn. 07120190132095474000 e 07120200005902141000 avevano ad oggetto il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio, anno 2016, e relativi interessi e sanzioni.
Dall'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso emerge che la cartella n.
07120190132095474000, asseritamente notificata il 2/12/2021, è emessa in forza di ruolo proveniente dalla
CCIAA di Caserta. Invece, per ciò che concerne la cartella n. 07120200005902141000, asseritamente notificata il 28/10/2021, l'intimazione non specifica quale ente camerale abbia emesso il ruolo.
La cartella n. 07120200005902141000, ruolo emesso da Camera di commercio di Napoli, è stata notificata in data in data 28.10.2021, ai sensi dell'art 140 c.p.c., come da relata di notifica del 2.10.2021, con invio dell'avviso di deposito nella Casa del Comune l'8.10.2021. Della notifica è stato informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento n. 573364677051, restituita per compiuta giacenza.
La cartella n.07120190132095474000, è stata notificata in data 02.12.2021,ai sensi dell'art 140 c.p.c., come risukta dalla relata di notifica del 12.11.2021, con invio dell'avviso di deposito nella Casa del Comune il
5.11.2021. Della notifica è stato informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevumento n.
573337222202, resitutita per compiuta giacenza.
La regolare notifica delle cartelle e la omessa impugnazione precludono eccezioni che dovevano essere sollevate con l'impugnazione delle cartelle e, quanto alla prescrizione, consentono di eccepirla solo considerando il periodo successivo alla loro notifica, avvenuta nel 2021, fino alla notifica della intimazione impugnata, avvenuta il 14 marzo 2024, termine non decorso.
Pertanto:
l'appello dell'DE va accolto, confermando l'intimazione con riferimento alla cartella
07120200035955903000;
l'appello incidentale va respinto.
Le spese del doppio grado, per la natura controvertibile delle questioni e per l'annullamento solo parziale della intimazione, vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie appello Agenzia delle Entrate-Riscossione e rigetta appello incidentale. Dichiara interamente compensate le spese del doppio grado
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2684/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1111/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 22/01/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120249005881237000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7924/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
le parti si riportano alle conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 presentò ricorso nei confronti della Agenzia delle Entrate – Riscossione, della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio Territoriale di Napoli 2 e della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Caserta per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
07120249005881237000 emessa dall'DE notificata il 14 marzo 2024, riferita ad undici cartelle, con riferimento alle sottoindicate cartelle:
07120190103583702001,
07120190127476311001,
0712019014982889000,
07120190132095474000,
07120200005902141000
07120200035955903000
deducendone la nullità per omessa notifica.
La Resistente_1 sostenne, documentando l'assunto, che gli atti erano stati notificati nel Comune di Luogo_1 in Campania, in Indirizzo_1, nel mentre ella, a decorrere dal 28 settembre 2020, era residente anagraficamente in Luogo_2, Indirizzo_2.
Dedusse, inoltre la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dalla Camera di Commercio nonché
l'indeterminatezza della Camera di Commercio emittente il ruolo.
Si costituirono:
l'ADER la quale chiese il rigetto del ricorso;
la Camera di Commercio di Caserta sostenendo la propria estraneità alla fase di riscossione.
La Corte con sentenza n. 1111 emessa all'udienza del 14.1.2025 e depositata il 22.1.2025 annullò l'intimazione di pagamento impugnata nella parte in cui richiamava le cartelle di pagamento
07120190103583702001,
0712019012747631100,
0712019014982889000,
07120190132095474000,
07120200005902141000
07120200035955903000,
condannando l'ader al pagamento delle spese liquidate in euro 1.500,00.
La Corte motivò la decisione rilevando che la notifica delle cartelle, effettuate ai sensi dell'articolo 140 cpc, al domicilio di Luogo_1, fosse irregolare in quanto non effettuata nel luogo di residenza della contribuente, per cui la derivata intimazione era nulla.
La sentenza è stata appellata dall'DE con riferimento alla sola cartella 07120200035955903000, in quanto notificata a mezzo posta al domicilio di Luogo_2.
Sono intervenuti:
l'agenzia delle entrate che ha depositato controdeduzioni ed ha chiesto l'accoglimento dell'appello principale;
la contribuente che ha chiesto il rigetto dell'appello presentato dall'DE ed ha proposto appello incidentale.
Nella seduta del 22 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'DE va accolto.
Ddalla documentazione, depositata in primo grado dall'DE, risulta che la cartella 07120200035955903000, che aveva ad oggetto l'omesso versamento dell'imposta sostitutiva della cedolare secca, dell'Irpef e delle addizionali nell'anno di imposta 2016, fu notificata a mezzo posta all'indirizzo di Luogo_2, che, per espressa ammissione della contribuente, era la sua residenza, con consegna a mani del destinatario in data 7 febbraio
2022.
La notifica è regolare, per cui l'intimazione di pagamento con riferimento a questa cartella, è legittima, non essendo decorso, tra la notifica della cartella e quella della intimazione il termine decennale di prescrizione.
Peraltro la stessa appellata sostanzialmente ha riconosciuto la fondatezza dell'appello, formalmente rimettendosi alla decisione di questo collegio.
La contribuente ha presentato appello incidentale sostenendo il vizio di omessa pronuncia in quanto:
per le cartelle 07120190103583702001, 0712019014982889000, emesse per omesso pagamento dell'imposta di registro, relativi interessi e sanzioni, per trasferimento immobile rispettivamente per l'anno di imposta 2017 (importo € 6.530,63) e per l'anno di imposta 2018 (importo € 16.228,74) sarebbe intervenuta la decadenza essendo state emesse oltre i due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale. L'eccezione è infondata in quanto la cartella è stata emessa nei termini previsti dalla normativa.
per le cartelle 07120190132095474000 e 07120200005902141000 aveva eccepito la prescrizione, sostenendo la nullità della notifica delle cartelle;
per la cartella 07120200005902141000 aveva eccepito la mancata indicazione della Camera di commercio che aveva emesso il ruolo.
Osserva il collegio che le cartelle nn. 07120190132095474000 e 07120200005902141000 avevano ad oggetto il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio, anno 2016, e relativi interessi e sanzioni.
Dall'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso emerge che la cartella n.
07120190132095474000, asseritamente notificata il 2/12/2021, è emessa in forza di ruolo proveniente dalla
CCIAA di Caserta. Invece, per ciò che concerne la cartella n. 07120200005902141000, asseritamente notificata il 28/10/2021, l'intimazione non specifica quale ente camerale abbia emesso il ruolo.
La cartella n. 07120200005902141000, ruolo emesso da Camera di commercio di Napoli, è stata notificata in data in data 28.10.2021, ai sensi dell'art 140 c.p.c., come da relata di notifica del 2.10.2021, con invio dell'avviso di deposito nella Casa del Comune l'8.10.2021. Della notifica è stato informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento n. 573364677051, restituita per compiuta giacenza.
La cartella n.07120190132095474000, è stata notificata in data 02.12.2021,ai sensi dell'art 140 c.p.c., come risukta dalla relata di notifica del 12.11.2021, con invio dell'avviso di deposito nella Casa del Comune il
5.11.2021. Della notifica è stato informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevumento n.
573337222202, resitutita per compiuta giacenza.
La regolare notifica delle cartelle e la omessa impugnazione precludono eccezioni che dovevano essere sollevate con l'impugnazione delle cartelle e, quanto alla prescrizione, consentono di eccepirla solo considerando il periodo successivo alla loro notifica, avvenuta nel 2021, fino alla notifica della intimazione impugnata, avvenuta il 14 marzo 2024, termine non decorso.
Pertanto:
l'appello dell'DE va accolto, confermando l'intimazione con riferimento alla cartella
07120200035955903000;
l'appello incidentale va respinto.
Le spese del doppio grado, per la natura controvertibile delle questioni e per l'annullamento solo parziale della intimazione, vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie appello Agenzia delle Entrate-Riscossione e rigetta appello incidentale. Dichiara interamente compensate le spese del doppio grado