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Articolo 18 della Legge 8 gennaio 1952, n. 6
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Legge 8 gennaio 1952, n. 6
Articolo 18 della Legge 8 gennaio 1952, n. 6
Versione
20 febbraio 1952
Art. 18.
I beni indicati nel n. 1 dell'art. 17 sono costituiti da contanti, crediti, titoli ed equipollenti.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1952
Vedi fonte istituzionale
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