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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 24/07/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
n. 96/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 96 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 9.7.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Corso Garibaldi n.101 presso lo studio dell'avv.to Claudia Remotti che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via Volta n.80 presso lo studio dell'avv.to Anna Russo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 96/2024 R.G.A.C.C.
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 16.1.2024 - premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Taggia il 17.8.2019 con e che dall'unione è nata la CP_1 figlia 6 anni, essendo nata il [...]), ancora minorenne;
che il Tribunale Per_1 di Imperia, con provvedimento in data 21.12.2022, omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare lo scioglimento civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre, che la figlia minore fosse congiuntamente affidata ad entrambi i genitori e presso di sé collocata, con regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, infine, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 200,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di CP_1 costituzione, nulla opponendo alla domanda in punto status né a quanto richiesto da controparte in punto affidamento della figlia minore, dall'altro chiedeva che la stessa fosse collocata in modo paritario presso i due genitori e che ciascuno provvedesse in forma diretta al suo mantenimento per i periodi di competenza;
quanto precede con suddivisione in pari quota delle spese straordinarie ed accessorie.
Adottati dal Tribunale con ordinanza in data 28.8.2024 i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22, c.1 c.p.c. in conformità ad accordo provvisoriamente raggiunto all'udienza del 24.7.2024, le parti riferivano successivamente di aver raggiunto un'intesa definitiva al fine di rassegnare conclusioni congiunte nella causa divorzile. Disposta dal Tribunale la discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo fissazione di udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Il ricorso per lo scioglimento del matrimonio presentato da è fondato e Parte_1 deve essere accolto in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra i coniugi sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità implicitamente dimostrata da quanto dalle parti dichiarato nei rispettivi atti di costituzione e resa esplicita dalla riferita volontà di non volersi riconciliare. E' inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione consensuale.
Ciò premesso in punto status, osserva il Collegio come le parti, nelle conclusioni da ultimo formulate, abbiano dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto, in seno al processo, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio;
accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti affidamento e collocazione della figlia minore Per_1
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 96/2024 R.G.A.C.C.
delineando un regime di visite che appare adeguatamente rispettoso del suo diritto ad accedere in modo paritario alla figura di entrambi i genitori nonché adeguato all'età della stessa. Hanno, inoltre, previsto un contributo paterno al suo mantenimento adeguato alle sue esigenze e proporzionato alla situazione reddituale dell'obbligato.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Taggia il 17.8.2019 tra i coniugi nato a [...] il [...] e CP_1 Parte_1
, nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli atti dello Stato
[...] Civile del predetto Comune dell'anno 2019, al n. 16, parte I;
2) affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore con Per_1 residenza della stessa presso l'abitazione del padre;
3) dispone che la figlia minore permanga presso ciascuno dei genitori Per_1 con tempi sostanzialmente “paritari”, nel rispetto delle esigenze della stessa e compatibilmente con gli orari lavorativi di entrambi i genitori;
quanto precede rispettando, nei limiti del possibile, abitudini e routine della minore secondo gli assetti in concreto già attualmente praticati;
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore ediante versamento alla madre di un assegno dell'importo Per_1 di € 150,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
dr. Andrea CANCIANI 3 n. 96/2024 R.G.A.C.C.
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) dispone che venga percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno l'assegno unico universale per la figlia minore Per_1
6) dispone che venga interamente percepito dal padre l'importo del bonus celiachia riconosciuto in favore della figlia minore Per_1
7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 22.7.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 96 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 9.7.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Corso Garibaldi n.101 presso lo studio dell'avv.to Claudia Remotti che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via Volta n.80 presso lo studio dell'avv.to Anna Russo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 96/2024 R.G.A.C.C.
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 16.1.2024 - premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Taggia il 17.8.2019 con e che dall'unione è nata la CP_1 figlia 6 anni, essendo nata il [...]), ancora minorenne;
che il Tribunale Per_1 di Imperia, con provvedimento in data 21.12.2022, omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare lo scioglimento civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre, che la figlia minore fosse congiuntamente affidata ad entrambi i genitori e presso di sé collocata, con regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, infine, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 200,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di CP_1 costituzione, nulla opponendo alla domanda in punto status né a quanto richiesto da controparte in punto affidamento della figlia minore, dall'altro chiedeva che la stessa fosse collocata in modo paritario presso i due genitori e che ciascuno provvedesse in forma diretta al suo mantenimento per i periodi di competenza;
quanto precede con suddivisione in pari quota delle spese straordinarie ed accessorie.
Adottati dal Tribunale con ordinanza in data 28.8.2024 i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22, c.1 c.p.c. in conformità ad accordo provvisoriamente raggiunto all'udienza del 24.7.2024, le parti riferivano successivamente di aver raggiunto un'intesa definitiva al fine di rassegnare conclusioni congiunte nella causa divorzile. Disposta dal Tribunale la discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo fissazione di udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Il ricorso per lo scioglimento del matrimonio presentato da è fondato e Parte_1 deve essere accolto in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra i coniugi sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità implicitamente dimostrata da quanto dalle parti dichiarato nei rispettivi atti di costituzione e resa esplicita dalla riferita volontà di non volersi riconciliare. E' inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione consensuale.
Ciò premesso in punto status, osserva il Collegio come le parti, nelle conclusioni da ultimo formulate, abbiano dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto, in seno al processo, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio;
accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti affidamento e collocazione della figlia minore Per_1
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 96/2024 R.G.A.C.C.
delineando un regime di visite che appare adeguatamente rispettoso del suo diritto ad accedere in modo paritario alla figura di entrambi i genitori nonché adeguato all'età della stessa. Hanno, inoltre, previsto un contributo paterno al suo mantenimento adeguato alle sue esigenze e proporzionato alla situazione reddituale dell'obbligato.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Taggia il 17.8.2019 tra i coniugi nato a [...] il [...] e CP_1 Parte_1
, nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli atti dello Stato
[...] Civile del predetto Comune dell'anno 2019, al n. 16, parte I;
2) affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore con Per_1 residenza della stessa presso l'abitazione del padre;
3) dispone che la figlia minore permanga presso ciascuno dei genitori Per_1 con tempi sostanzialmente “paritari”, nel rispetto delle esigenze della stessa e compatibilmente con gli orari lavorativi di entrambi i genitori;
quanto precede rispettando, nei limiti del possibile, abitudini e routine della minore secondo gli assetti in concreto già attualmente praticati;
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore ediante versamento alla madre di un assegno dell'importo Per_1 di € 150,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
dr. Andrea CANCIANI 3 n. 96/2024 R.G.A.C.C.
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) dispone che venga percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno l'assegno unico universale per la figlia minore Per_1
6) dispone che venga interamente percepito dal padre l'importo del bonus celiachia riconosciuto in favore della figlia minore Per_1
7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 22.7.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 4