Articolo 38 della Legge 3 febbraio 1963, n. 530
Articolo 37Articolo 39
Versione
11 maggio 1963
Art. 38.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1953-54 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'e-
sercizio finanziario 1953-54 (articolo 34). L. 1.438.555 - Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 36).... " 50.000 - Somme riscosse e non versate (colonna s
del riepilogo dell'entrata)................ " -
----------------- Residui attivi al 30 giugno 1954... L. 1.488.555 -
-----------------
Entrata in vigore il 11 maggio 1963