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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 13/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 138 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CAPRINO VERONICA, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. NOCITO ANTONI, giusta delega in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti dell'odierno giudizio hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale, in data
03.04.2022, è nato il figlio minore Con riferimento al regime di affidamento del figlio Per_1
minore delle parti ritiene il Collegio che debba essere confermato l'affidamento del minore al
Servizio Sociale territorialmente competente per la durata di 24 mesi. Infatti, nel corso del giudizio sono emersi criticità genitoriali in capo ad entrambi i genitori. In particolare, per ciò che attiene alla figura materna è emersa “una certa incapacità nel fissare e mantenere dei buoni confini e limiti con
l'altro (…) La donna appare molto fragile e a tratti immatura e disorientata rispetto alla capacità
di sintonizzazione con i vissuti del piccolo e di rilettura del contesto relazionale ed affettivo in
particolare in relazione con il (…) La donna sembra non poter ricontenere le proprie CP_1
angosce e i propri giudizi rispetto all'uomo con conseguente rischio di confondere il piano di ciò
che sente con ciò che sente o di cui ha paura la mamma. Tale aspetto sembrerebbe portare Per_1
con sé anche una conseguente tendenza alla patologizzazione di ciò che invece potrebbe essere
fisiologico. Tuttavia all'indicazione del pediatra di procedere alla visita con il neuropsichiatra, la
donna manifesta una reazione ancora più angosciata con aspetti che farebbero pensare ad una
reazione difensiva di evitamento, palesando la credenza/paura che sia traumatico per il piccolo
“fare una visita così”, a questo punto la donna sembra riferirsi al fatto di temere una visita così
connotata da significati vicini al disturbo mentale e quindi eccessivamente traumatica per il minore
(a detta sua); la donna sembra avere scarsa capacità di mentalizzare come le manifestazioni del
figlio potrebbero essere altresì inserite all'interno di un processo fisiologico di rielaborazione
dell'esperienza della ripresa dei contatti con la figura paterna, rimasta assente per 5 mesi” (cfr.
relazione redatta dai Servizi Sociali territorialmente competenti in data 16.09.2024).
È emersa in altre parole una certa resistenza della madre alla ripresa dei rapporti padre-figlio sia pure nella forma, massimamente tutelante per il minore, degli incontri protetti. A tal proposito,
sebbene sotto tale aspetto siano stati registrati successivi miglioramenti (cfr. relazione redatta dai
Servizi Sociali territorialmente competenti in data 11.11.2024 nella quale si dà atto che “la signora
ha espresso la sua maggiore serenità nel lasciare il minore agli incontri protetti con Per_1 l'educatrice dicendo che il bambino (…) apparirebbe particolarmente sereno al termine degli
stessi”), permane una forte difficoltà della madre a confrontarsi e a riporre fiducia nella figura paterna (cfr. medesima relazione dei Servizi Sociali nella quale si dà atto che la ricorrente ha affermato: “Ho solo il timore che più avanti, quando non ci saranno più i servizi ad aiutarci, lui
tornerà a comportarsi come prima”). Deve inoltre segnalarsi che le gravissime accuse rivolte dalla madre al padre nell'atto introduttivo del presente giudizio non hanno trovato piena conferma nell'istruttoria svolta nel corso del giudizio. Infatti, se da un lato pare potersi affermare che vi siano stati degli episodi di aggressione verbale e fisica tra le parti (cfr. anche richiesta di archiviazione dell'11.05.2023) non è chiaro in quale contesto gli stessi siano maturati ed appare possibile, anche alla luce delle conversazioni telefoniche versate in atti dal resistente e non contestate dalla ricorrente, oltre che dalle stesse dichiarazioni della ricorrente, che tali episodi di violenza fisica e verbale siano maturati nell'ambito di reciproca conflittualità. Del tutto sfornita di prova, invece, è
rimasta la gravissima accusa mossa dalla madre relativa ai comportamenti violenti ed aggressivi asseritamente tenuti dal padre nei confronti del figlio minore. A tal proposito si osserva che nel corso degli incontri protetti svolti tra il padre ed il figlio, le modalità relazionali del padre nei confronti del piccolo sono risultate assolutamente congrue ed adeguate, non sussistendo Per_1
alcun elemento tale da far anche solo ipotizzare una condotta violenta perpetrata dal padre nei confronti del figlio minore, mentre le dichiarazioni rese dall'unica teste di parte ricorrente – peraltro madre della – quand'anche ritenute attendibili non paiono da sole sufficienti a far ritenere Pt_1
sussistente un comportamento propriamente violento da parte del padre nei confronti del figlio.
Emerge, pertanto, dal contegno complessivamente tenuto dalla ricorrente (resistenza alla ripresa dei rapporti padre-figlio pur nella forma massimamente tutelante degli incontri protetti;
accuse di comportamenti violenti che non hanno trovato pieno riscontro e tenore delle comunicazioni rivolte al padre – cfr. docc. nn.
3-7 fascicolo parte resistente – ove la minaccia più volte il Pt_1 CP_1
di non fargli vedere il figlio a fronte di comportamenti dalla stessa ritenuti poco rispettosi nei propri confronti) una certa tendenza escludente della madre, che rappresenta per ciò stessa un profilo di criticità genitoriale.
Quanto alla figura paterna dall'istruttoria svolta in corso di causa è emersa “una carenza nelle
relazioni interpersonali, in particolare rispetto alle relazioni altamente conflittuali sia con la
famiglia della prima moglie ai quali è stata delegata anni fa la crescita dei due primogeniti, sia
rispetto alla sua famiglia di origine (…) infine anche con la famiglia della signora ”. È Pt_1
emersa altresì “la tendenza dell'uomo a negare le proprie responsabilità rispetto agli accadimenti
intercorsi che hanno portato alla valutazione richiesta: l'uomo infatti tenderebbe nelle sue varie
riletture dei fatti a spostare cause e colpe all'esterno (…) modalità che porterebbe il signor CP_1
a mantenere continui e ripetuti conflitti famigliari, di coppia, che in alcuni casi scaturirebbero in
battaglie legali. In questo senso si potrebbe parlare di sindrome da risarcimento così come ben
spiega l'uomo prima parlando di sé “Devo contro denunciare una serie di calunnie nei miei
confronti” (…) aggiungendo in un primo momento: “Mio figlio deve rimanere fuori da queste
guerre” salvo poi confondere i piani tra ciò che è un suo bisogno e ciò che è un bisogno del figlio e
sostenere di dover “fare giustizia per mio figlio” (cfr. relazione redatta dai Servizi Sociali in data
16.09.2024). Sebbene anche per ciò che riguarda la figura paterna debba darsi atto di un miglioramento nel corso del giudizio - ci si riferisce, in particolare, alla situazione abitativa del nonché al positivo andamento degli incontri protetti con il figlio minore e alla CP_1
frequentazione da parte del resistente del percorso di sostegno alla genitorialità, i cui incontri “sono
stati anche occasione di approfondire i suoi vissuti da padre in riferimento anche al rapporto che
ha con gli altri due figli”, con ciò dimostrando una buona adesione al percorso – tuttavia le criticità
genitoriali del non paiono ancora superate e l'accesa conflittualità tuttora esistente con la CP_1
figura materna, nonché le modalità di frequentazione attualmente sussistenti ostano alla previsione di un affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori o addirittura esclusivo al padre.
Pertanto, tenuto conto delle criticità riscontrate in capo ad entrambi i genitori, il Collegio ritiene di dover confermare l'affidamento del figlio minore delle parti ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il periodo di 24 mesi, conferendo all'ente affidatario il potere di adottare,
nell'esclusivo interesse del minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie (ivi inclusa la decisione relativa all'iscrizione del minore alla scuola materna per il prossimo anno scolastico, che dovrà essere adottata dai Servizi
Sociali nell'esclusivo interesse del minore, sentiti i genitori e senza che la volontà dell'uno o dell'altra risulti vincolante) con ciò limitando la responsabilità genitoriale dei genitori.
I Servizi Sociali territorialmente competenti devono inoltre essere incaricati di attivare e/o proseguire, in favore del minore, ogni intervento ritenuto utile.
Considerate le lacune genitoriali sopra evidenziate ed al fine di superare la conflittualità tuttora esistente tra i genitori, migliorando la comunicazione tra gli stessi, il Collegio ritiene di dover,
altresì, incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di proseguire e/o attivare, in favore di entrambi i genitori, qualora dagli stessi richiesti, idoneo percorso di sostegno alla genitorialità
Quanto alla collocazione del minore, stante la tenera età dello stesso e considerato che ha Per_1
sempre convissuto con la madre anche nel periodo successivo alla disgregazione famigliare, deve disporsi che il figlio minore delle parti resti stabilmente collocato presso l'abitazione materna.
Per ciò che attiene al regime di visita da disporre in favore del genitore non collocatario, tenuto conto della tenera età del minore ed al fine di consentire la definitiva ripresa del rapporto padre-
figlio, rimasto interrotto per diverso tempo, nonché nell'ottica di implementare le competenze genitoriali paterne, ritiene il Collegio di dover incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di calendarizzare incontri protetti padre-figlio alla presenza di un educatore o di altra figura professionale, da svolgersi secondo le tempistiche e le modalità ritenute opportune - tenendo conto, per il periodo attuale, delle condizioni di salute della madre e della sua temporanea impossibilità di spostamento - con facoltà, in caso di esito positivo, qualora ritenuto opportuno e sempre che ciò non risulti pregiudizievole per il minore di una graduale e progressiva liberalizzazione di tali incontri. Passando all'aspetto economico si osserva quanto segue:
1. la madre, di anni 42, vive in una casa di proprietà del suo ex marito, dal quale ha avuto altri due figli ( , nato il [...] e , Per_2 Per_3
nato il [...]) che le è stata assegnata in sede di divorzio e per la quale, pertanto, non sostiene oneri alloggiativi;
2. la lavora come commessa presso un supermercato con contratto a Pt_1
tempo indeterminato ed orario part-time ed ha dichiarato di percepire da tale attività uno stipendio netto mensile pari ad Euro 950,00; 3. la ricorrente ha altresì dichiarato di percepire l'assegno unico per i figli minori, ammontante a complessivi Euro 300,00 mensili, nonché di ricevere dal suo ex marito, quale contributo al mantenimento dei figli minori l'importo complessivo di Euro 350,00; 4.
dalle certificazioni uniche relative al triennio anteriore alla radicazione del presente giudizio, si evince che per l'attività lavorativa svolta, la ricorrente ha percepito un reddito annuo medio lordo pari ad Euro 14.503,00 (e, segnatamente Euro 14.932,00 nell'anno 2019, Euro 14.556,00 nell'anno
2020 ed Euro 14.021,00 nell'anno 2021) mentre nell'anno 2022 la ha percepito un reddito Pt_1
annuo lordo da lavoro dipendente pari ad Euro 10.564,00; 5. la ricorrente non risulta intestataria,
neppure pro quota, di beni immobili;
6. la ha versato in atti gli estratti di un conto corrente Pt_1
a sé intestato acceso presso Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. con saldo attivo alla data del 31.03.2023
pari ad Euro 3.353,00: tale conto corrente risulta alimentato dagli stipendi percepiti dalla ricorrente,
dai bonifici effettuati dall'ex marito per il mantenimento degli altri due figli della e Pt_1
dall'assegno unico percepito dalla ricorrente, ammontante sino all'anno 2023 a complessivi Euro
850,00 circa;
7. la ricorrente ha contratto un finanziamento di Euro 4.000,00 in data 02.01.2024 con causale “lavori di ristrutturazione”, impegnandosi al pagamento di rate mensili pari ad Euro 103,00
fino al 01.01.2028; risulta inoltre in essere un altro finanziamento contratto con banca Intesa con scadenza 09.06.2029 e con rate mensili di circa Euro 300,00; 8. passando alla posizione del resistente, in sede di udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. il ha affermato di vivere in un immobile CP_1
condotto in locazione insieme alla di lui madre, provvedendo al pagamento integrale del canone ammontante ad Euro 420,00 mensili;
9. nel corso del giudizio, il resistente ha reperito altra unità
abitativa, nella quale attualmente convive con il figlio (nato il [...]) avuto dal suo Per_4 precedente matrimonio, senza tuttavia specificare l'esatto ammontare del canone attualmente pagato;
10. sempre in sede di udienza ex art. 473bis.22 c.p.c., celebrata il 22.03.2024, il ha CP_1
dichiarato di lavorare come operaio dipendente percependo una retribuzione mensile pari ad Euro
1.600,00/1.700,00; nel corso del giudizio ed ancora in sede di scritti conclusivi (redatti in data
06.11.2024), il resistente ha invece dato atto di essere disoccupato;
dall'ultima relazione redatta dai
Servizi Sociali territorialmente competenti in data 11.11.2024 è emerso, tuttavia, che: “il signor
riferisce, come in passato, di essere in procinto di riprendere l'attività di muratore CP_1
piastrellista, non appena avrà terminato la valutazione delle varie proposte ricevute da svariate
ditte del settore. Al momento, tuttavia, da circa quattro mesi starebbe lavorando senza contratto”;
11. il resistente ha versato in atti unicamente la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta
2022, nella quale è indicato quale reddito annuo lordo complessivo l'importo di Euro 23.987,00;
mentre per gli anni 2020 e 2021 ha versato in atti due certificazioni uniche, peraltro rilasciate da diversi datori di lavoro, ammontanti, rispettivamente, ad Euro 8.388,00 e ad Euro 9.040,00 per il periodo luglio-dicembre; 12. il resistente ha ritualmente versato in atti mediante deposito sul PCT
unicamente gli estratti di un conto corrente a sé intestato acceso presso BancoPosta con saldo attivo alla data del 31.03.2023 pari ad Euro 2.250,37: da tali estratti si evince, tuttavia, che il abbia CP_1
investito nel mese di gennaio 2023 la somma complessiva di Euro 55.000,00 in buoni dematerializzati;
trattasi comunque di rapporto bancario evidentemente utilizzato per i soli investimenti, in quanto non movimentato, né in entrata, né in uscita almeno negli anni 2022 e 2023;
13. il resistente ha altresì versato in atti, seppur irritualmente a mezzo di supporto USB non autorizzato, gli estratti di una carta Poste Pay Evolution a sé intestata: tale rapporto risulta alimentato dagli stipendi o dalle indennità NASPI percepite dal resistente, oltre che dall'importo di circa Euro 370,00 a titolo di assegno unico per due figli minori (verosimilmente da riferire ai due figli avuti dal resistente dal precedente matrimonio), nonché da un ulteriore importo, mai dichiarato dal resistente, pari a circa Euro 600,00 mensili erogati dall'INPS con causale “accreditamento
pensione”. Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come sopra riportate e valutata in particolare la capacità lavorativa del resistente, considerata l'età del figlio delle parti ( Per_1
compirà 3 anni il prossimo 3 aprile), valutati i periodi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, tenuto altresì conto dell'accordo delle parti in relazione alla percezione integrale dell'assegno unico in favore della madre, il Collegio ritiene di dover porre a carico del padre a titolo di mantenimento del figlio minore la somma complessiva di Euro 250, oltre al 50% delle spese straordinarie. A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie, ritiene il Collegio
di effettuare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità con la giurisprudenza maggioritaria e più recente.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante,
la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a)
occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c)
voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate: * SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università
private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola,
doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal
SSN; b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30
giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Attesa la soccombenza reciproca sussistono le ragioni per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto tra la ricorrente ed il resistente. Viceversa, i genitori devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese sostenute per la costituzione in giudizio del
Curatore Speciale, con distrazione in favore dell'Erario. A tal proposito, infatti, si osserva che nel caso specifico la nomina di un soggetto terzo che rappresentasse l'interesse del minore si è resa necessaria a causa delle lacune genitoriali manifestate da entrambi i genitori, che, dunque, con il loro comportamento hanno dato causa alla nomina del Curatore, le cui spese devono, pertanto, sugli stessi gravare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone, visti gli artt. 333 c.c., 5 bis legge 4 maggio 1983 n. 184, l'affidamento del figlio minore delle parti ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il periodo di 24 mesi, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre;
- conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse del minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie
(ivi inclusa la decisione relativa all'iscrizione del minore alla scuola materna per il prossimo anno scolastico, che dovrà essere adottata dai Servizi Sociali nell'esclusivo interesse del minore, sentiti i genitori e senza che la volontà dell'uno o dell'altro risulti vincolante) con ciò limitando la responsabilità genitoriale dei genitori;
L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19
bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. I genitori conservano la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi
Sociali. In particolare le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente;
- incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, ove occorra con la collaborazione con i
Servizi Sanitari:
- di attivare e/o proseguire, in favore del minore, ogni intervento ritenuto utile;
- di predisporre e/o proseguire in favore di entrambi i genitori, qualora dagli stessi richiesto, idoneo percorso di sostegno alla genitorialità;
- di calendarizzare incontri protetti padre-figlio alla presenza di un educatore o di altra figura professionale, da svolgersi secondo le tempistiche e le modalità ritenute opportune - tenendo conto, per il periodo attuale, delle condizioni di salute della madre e della sua temporanea impossibilità di spostamento - con facoltà, in caso di esito positivo, qualora ritenuto opportuno e sempre che ciò non risulti pregiudizievole per il minore di una graduale e progressiva liberalizzazione di tali incontri;
- dispone che decorso il periodo di affido: se si riterranno raggiunti gli obiettivi di cui alla parte motiva, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sia da intendersi automaticamente cessato;
qualora il Servizio Sociale ravvisi la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela del minore, con limitazione della responsabilità genitoriale, provveda ad effettuare opportuna segnalazione al P.M. per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo cui: “A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala
al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga”;
- dispone che i Servizi Sociali riferiscano al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza semestrale, salvo comunicazioni urgenti,
precisando che in caso di criticità ovviabili solo con una modifica del vigente regime i Servizi
Sociali dovranno effettuare la relativa comunicazione alla Procura della Repubblica per le richieste del caso;
- dispone la trasmissione del presente decreto al G.T. per l'apertura del procedimento di vigilanza ex art. 337 cc.;
* pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore CP_1
la somma mensile di euro 250,00 da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, Per_1
rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come in motivazione;
* compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra ricorrente e resistente;
* condanna e in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 CP_1
spese di lite necessarie per la costituzione in giudizio del Curatore Speciale, che liquida in Euro
3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Erario. Savona, 11 febbraio 2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo