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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/05/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 575/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 575/2024 promossa da coniugi
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Zanchetta (C.F. ) C.F._2
ATTRICE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Controparte_1 C.F._3
Arzenton
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni della ricorrente:
“ La procuratrice di parte ricorrente, riportandosi al proprio ricorso introduttivo, alla memoria istruttoria ed alla nota di deposito dell'estratto contributivo relativo alla posizione lavorativa CP_2
del resistente contumace, precisa le conclusioni come di seguito :
“Voglia il Tribunale adito: pagina 1 di 10 Per il prosieguo del giudizio si chiede che l'adito Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) dichiarare la separazione addebitabile a Controparte_1
3) affidare i figli minorenni in via esclusiva rafforzata alla ricorrente;
4) assegnare la casa coniugale, sita in EN Vic., via Roman. 42/12, con ogni arredo e pertinenza alla ricorrente;
5) porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile Controparte_1 di € 500,00, quale contributo al mantenimento dei figli minorenni con decorrenza dalla domanda e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
6) porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie necessarie Controparte_1
in favore della prole nella misura del 50% del loro ammontare;
7) autorizzazione al rilascio dei documenti per l'espatrio dei figli;
8) ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Uff. dello Stato Civile di EN EN perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Competenze e spese integralmente rifuse.
*********
Al contempo la ricorrente
CHIEDE che l'adito Tribunale Voglia
- dichiarare, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio contratto da CP_1
e , matrimonio celebrato con rito civile in data 06 novembre 2010 in
[...] Parte_1
Romania, trascritto nell'anno 2021, presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di EN EN, atto n. 52, p. II^, s. C;
- confermare i provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi.
Competenze e spese integralmente rifuse.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso cumulativo di separazione e divorzio ex artt. 473bis.49 e 51 c.p.c. depositato in data
13.2.2024 l'attrice, premesso di aver contratto matrimonio civile con in data Controparte_1
6.11.2010 in Romania, trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di EN EN al n. 52, p. II, serie C dell'anno 2021, che dalla relazione (iniziata nel 2008) erano nati i figli Per_1
pagina 2 di 10 (il 4.6.2009) e (il 15.2.2011) allegava che i coniugi posero Persona_2 Persona_3 la residenza familiare nell'abitazione di EN EN (Vi), via Roma 42/12, di proprietà del coniuge,
Rappresentava che già dal 2009 la serenità familiare era stata turbata da contrasti e litigi;
la situazione era peggiorata, sfociando in episodi di violenza, a partire dal 2019, episodi per cui l'attrice sporgeva il
5.8.2021 querela per il reato di maltrattamenti in famiglia, perché vittima di minacce, insulti e lesioni del marito (all'epoca disoccupato e in preda all'alcol) anche alla presenza di minori;
in particolare il
5.7.21 l'attrice chiedeva l'intervento del 112. Deduceva in particolare i seguenti episodi: l'11.9.2020 il marito la colpiva al costato sx, nel marzo aprile 2021 le lanciava il tavolo addosso, rompendolo, nel giugno 2021, in vacanza, la colpiva al volto con schiaffi, insultandola e minacciandola di morte;
l'1.8.2021 le lanciava al volto il cellulare, la sedia della cucina;
dopo questo episodio doveva CP_1 trovare riparo da amici. A seguito della denuncia l'attrice, per timore del marito, si allontanava di casa per 4 mesi, cercando riparo da amici in Vicenza, parcheggiando l'auto fuori casa per rimanere a disposizione dei figli e cercando supporto e aiuto dal centro Antiviolenza, senza buon esito.
Nel dicembre 2021 rimetteva la querela e il procedimento penale veniva archiviato. La convivenza riprendeva ma la tregua durava poco, già a capodanno 2022 riprendevano gli episodi di violenza, con schiaffi, lancio di oggetti anche alla presenza dei figli. Dalla ripresa della convivenza il convenuto si disinteressava di ogni esigenza familiare, non contribuendo alle spese, neppure alimentari, pur percependo l'attrice un reddito di appena € 200,00 mensili, venendo costretta a chiedere aiuto economico ai familiari all'estero.
Il 5.2.2023 si verificava un nuovo episodio: quel giorno prese a insultre la moglie già dalle 6 CP_1
del mattino, così anche nelle ore successive, anche in presenza del figlio . Al suo rientro, alle Per_1
17, la schiaffeggiava, la colpiva al volto col cellulare e la mordeva alla gamba. lanciava in aria CP_1 la macchina da cucire e una bicicletta, e la violenza veniva interrotta dall'arrivo dei C.C., chiamati dal figlio.
Il giorno successivo l'attrice si faceva refertare al P.S., ove venivano riscontrate lesioni per 3 giorni di prognosi. A seguito dell'episodio l'attrice sporgeva nuova querela (per cui veniva iscritto proc. penale n. 3265/2023) e il marito veniva allontanato dai CC di EN EN, non facendo più rientro nell'abitazione.
Dalla fuoriuscita dalla casa il marito non si sarebbe più interessato alla sorte della moglie e dei figli, sia per l'aspetto economico che per quello affettivo, non dando più notizie di sé, né contattandoli, salvo inviare un paio di messaggi ai figli.
L'attrice dava atto di abitare con i figli nella casa di proprietà del marito, sostenendo a fatica le spese pagina 3 di 10 per le utenze. Deduceva di svolgere l'attività di pulizia per tre società (Pulitecnica Friulana s.r.l., per
230,00 € mensili;
Pulitori e per € 80/70 ca, CRH srl per € 800/900,00 ca.) per uno stipendio CP_3 complessivo di € 1.100,00 ca., oltre all'AU di € 443,00 mensile. Deduceva di essere proprietaria di un'auto Alfa Romeo, acquistata di seconda mano.
Rappresentava che i figli frequentassero il maggiore il liceo, il secondo la scuola media, e fossero entrambi appasionati di calcio e tesserati con due giovanile. Esponeva le spese scolastiche e per le attività sportive.
Deduceva che il marito si fosse reso irreperibile, che pur risultando operaio presso la Coelsans Industria conserve s.p.a. circolassero voci che avrebbe interrotto il rapporto di lavoro nel dicembre 2023 per tornare in Romania.
Chiedeva, alla luce di quanto dedotto, dichiararsi la separazione personale , con addebito al marito per violazione dei doveri ex art. 151 c.c. e le violenze subite;
l'affido esclusivo rafforzato dei figli, il collocamento degli stessi presso di lei, l'assegnazione della casa coniugale, porsi a carico del marito un contributo per il mantenimento dei figli di € 250,00 ciascuno e disporsi l'autorizzazione al rilascio dei documenti per l'espatrio dei figli;
concludeva come in epigrafe e decorsi i termini di legge, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione.
Veniva fissata ex art. 473bis.21 c.p.c. ma a tale udienza, rilevata la tardività della notifica, veniva disposta la rinnovazione della notifica, fissandosi l'udienza del 5.11.2024. Il convenuto non si costituiva e a detta udienza ne veniva dichiarata la contumacia e venivano adottati i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. disponendosi l'affido esclusivo dei minori alla madre, l'assegnazione della casa familiare alla madre, il diritto di visita del padre con il consenso della madre e subordinatamente al gradimento dei minori, e si disponeva che il padre contribuisse al mantenimento dei figli, versando, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 250,00 per ciascuno dei due figli, rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del
Tribunale di Vicenza. La causa veniva rinviata al 9.1.2025 per l'ascolto dei minori e l'attrice veniva autorizzata a estrarre l'estratto contributivo del marito per gli ultimi tre anni, poi depositato dalla CP_2
stessa con nota del 20.11.2024.
All'udienza del 9.1.2025 venivano ascoltati i figli minori;
all'esito la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, rigettate le richieste di prova orale articolate dall'attrice, rinviata al 6 maggio 2025 per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini massimi ex art. 473bis.28 c.p.c.; l'attrice depositava le note di p.c. concludendo come in epigrafe e gli scritti conclusivi. All'udienza la causa veniva trattenuta in decisione, mandandosi gli atti al PM per le conclusioni, rassegnate come in epigrafe in data 9.5.2025. Con nota del 15.5.2025 si costituiva il convenuto, che deduceva di aver pagina 4 di 10 lasciato la casa coniugale da un paio d'anni ma di non aver “comunicato questo fatto all'ufficio anagrafico di EN EN né alle Poste italiane” e di aver appreso solo il 6.5.2025, dall'avvocato che lo difendeva in altro procedimento penale che all'udienza di detto procedimento era comparsa la moglie, la quale gli aveva riferito che lo stesso giorno era in Tribunale per presenziare all'udienza dell'odierno giudizio. Ciò premesso il convenuto chiedeva “all'On. Tribunale adito di revocare la contumacia del resistente sig. e, accertata la sussistenza dei Controparte_1 presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 153 co. 2 c.p.c., voglia, previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, disporre la rimessione in termini del resistente per il deposito della comparsa conclusionale procedimento pendente con R.G. n. 575/2024.”
2. Muovendo l'esame da queste ultime conclusioni, deve anzitutto darsi atto della costituzione – ultratardiva – del convenuto e dunque revocarsi la declaratoria di contumacia.
Quanto all'istanza di rimessione in termini articolata nella comparsa, la stessa non può trovare accoglimento. Deve evidenziarsi che il ricorso introduttivo e il verbale dell'udienza del 6.6.2024, in cui veniva fissata l'udienza del 5.11.2024, è stato regolarmente notificato al convenuto, ex art. 143 c.p.c., perché assolutamente irreperibile all'epoca della notifica, non avendo il convenuto mai modificato la propria residenza anagrafica né avendo mai comunicato/essendo desumibile aliunde una diversa residenza di fatto.
Il convenuto nel costituirsi tardivamente non ha poi provato i presupposti per la rimessione in termini ex art. 153, co. 2 c.p.c. ossia di essere incorso nelle decadenze/mancato rispetto dei termini per causa ad egli non imputabile. Anzi, dallo stesso tenore della comparsa – in cui ha dichiarato Controparte_1 di non aver mai comunicato l'abbandono della casa coniugale (e la nuova residenza) all'anagrafe o all'ufficio postale emerge al contrario la condotta colpevole del convenuto, che di fatto si è reso per anni irreperibile.
3. Deve poi essere poi confermato il rigetto delle istanze di prova orale articolate dall'attrice, per le ragioni già indicate all'udienza del 9.1.2025, ossia perché relative a circostanze il cui approfondimento
è superfluo, (i) anche alla luce dell'ascolto del minore (capp. da 1 a 14 e 16-19) (ii) non rilevanti, anche in ragione dell'onere probatorio gravante sulle parti (cap. 15 e da 20 a 23) e che la causa sia matura per la decisione;
4. La domanda di separazione proposta dalle parti va accolta, in conformità anche alle conclusioni del
PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c.
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni delle parti in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale e la circostanza, documentata in atti, che i coniugi conducono pagina 5 di 10 da tempo vite autonome e separate.
5. L'attrice ha poi chiesto che la separazione venga addebitata al marito per avere quest'ultimo violato i doveri di assistenza morale, materiale e di collaborazione derivanti dal vincolo matrimoniale.
Si ricorda, sul punto, che l'obbligo di assistenza morale e materiale consiste nell'impegno dei coniugi a rispettarsi, a sostenersi reciprocamente e a comprendersi nella vita quotidiana.
Tra le violazioni assumono particolare rilievo le violenze fisiche. Si deve infatti ricordare – avendo parte attrice dedotto che tutt'ora è pendente un procedimento penale tra le parti – che diverso è il parametro sotteso alle valutazioni di carattere strettamente civilistico, non essendo – ai fini dell'addebito – necessaria la dimostrazione di una condotta maltrattante reiterata, con le caratteristiche di cui all'art. 572 c.p., posto che “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. Sez. VI, ord. n. 7388 del 22/3/2017; cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. VI, sent.
n. 433 del 14/1/2016; Cass. Sez. I, ord. n. 30721 del 29/11/2024).
Tanto premesso, nel caso di specie deve ritenersi dimostrato se non altro in base al criterio probatorio che informa il presente giudizio (quello tipicamente civilistico della “preponderanza dell'evidenza) può ritenersi provato che l'attrice sia stata vittima dell'episodio di violenza del 5.2.2023, menzionato nel ricorso introduttivo.
L'episodio è stato confermato in sede di ascolto dal figlio Questi, sentito Persona_4 all'udienza del 9.1.2025 e da ritenersi senz'altro dotato di discernimento (sia perché di quindici anni compiuti al momento dell'ascolto, sia per la chiarezza e precisione nel racconto) richiesto di quando fosse l'ultima volta che avesse visto il padre ha riferito “ricordo che era una domenica, PA si era svegliato alle 6 ed era di cattivo umore sin dalla mattina, ha iniziato a litigare con mamma e a guardare la tv ad alto volume, verso sera, all'1 o mezzanotte ha iniziato a picchiare mia mamma, poi le ha lanciato una torta addosso ma per fortuna lei si è spostata e la torta ha colpito il muro. Verso le 2.45 di notte ho chiamato i carabinieri che sono arrivati e poi dopo lui se ne è andato. Non ricordo esattamente che giorno
era, però era febbraio 2023. Da allora non ho più visto PA… a un certo punto aveva scritto a me e mio fratello su whatsapp per vederci, ci eravamo anche messi d'accordo, ma lui all'ultimo ci ha scritto dicendo che aveva un impegno e non ci siamo più visti”.
pagina 6 di 10 Le dichiarazioni del minore trovano conferma anche nel referto di p.s. del 6.2.2023 (doc. 1ob minore) in cui all'attrice furono diagnosticati un trauma nell'area tibiale anteriore prossimale con ematoma e un trauma alla guancia sinistro e al naso.
Deve dunque ritenersi dimostrato che il 5.2.2023 il marito percosse la moglie più volte, procurandole ferite in due parti del corpo, il tutto alla presenza del figlio minore.
Tanto premesso, considerata provata la commissione dell'episodio di violenza, è fondata la domanda di addebito della separazione, articolata dall'attrice
Sempre in base al medesimo criterio, considerata l'età del minore, il fatto che lo stesso fosse pacificamente seguito e curato dalla madre, può ritenersi che almeno in un episodio (se non altro,
l'ultimo, quello dell'auto nel febbraio 2023) questi abbia potuto assistere alla violenza a danno della madre
6. Quanto all'affido, collocamento e diritto di visita dei figli minori e assegnazione della casa coniugale, l'attrice ha chiesto i. c.d. affido esclusivo rafforzato o “super-esclusivo”. Sul punto va ricordato che la S.C. ha chiarito che “il giudice, quando abbia accertato - come nel presente caso - che un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ha la possibilità di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e di graduare le misure applicabili, come previsto dall'art. 333 c.c., secondo il quale, quando la condotta appare comunque pregiudizievole per al figlio, il giudice "può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore convivente che maltratta o abusa del minore": il dettato evidenzia che le previsioni ivi contenute sono solo esemplificative, giacché è riservato al giudice stabilire la misura che in concreto si riveli più adatta, anche facendo applicazione - in un caso come il presente in cui non vi era già più la convivenza familiare - all'istituto dell'affido declinato secondo la modalità più pertinente ex art. 337 quater c.c. e, quindi, anche nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato, per cui la pronuncia in esame non presenta alcuna contraddittorietà” (Cass. n. 29999/2020). La giurisprudenza di merito ha poi statuito che “In presenza di una grave inadeguatezza di uno dei genitori ad esercitare le funzioni genitoriali, il tribunale può affidare i figli in via esclusiva al genitore idoneo, attribuendo a questi l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti la prole - istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti etc. - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, decisioni da assumere anche senza il consenso dell'altro genitore (cd. affidamento esclusivo rafforzato o superesclusivo)" (Trib. Roma, 16.06.2017 in Banca Dati Leggi d'Italia).
Nel caso di specie deve ritenersi provata la grave inadeguatezza genitoriale del convenuto: CP_1
pagina 7 di 10 non solo ha posto in essere atti di violenza ai danni della moglie alla presenza di uno dei figli CP_1
(che procedette a chiamare i carabinieri), il che già di per sé sarebbe sufficiente a ritenerlo un genitore pregiudizievole per entrambi i minori (per averli costretti ad assistere ad episodi del tutto inadatti agli stessi, con evidenti riflessi nella loro crescita psico-fisica), ma successivamente a tale episodio si è reso sostanzialmente irreperibile, non cercando quasi mai il contatto con i figli.
All'udienza del 9.1.2025 il figlio minore, ha infatti confermato di aver visto Persona_3 sporadicamente il padre dopo l'episodio del febbraio 2023 […] “ma per poco tempo una mezz'oretta a volte, ma poche volte. Dopo l'ho intravisto qualche volta in paese, ma per caso, non c'ho parlato.
Ancora nel 2023 mi ha scritto un po' di volte, per whatsapp, io non gli rispondevo subito, lo facevo dopo un po' e solo perché mia mamma mi diceva comunque di risondergli, ma comunque sono stati degli scambi molto sintetici tipi “ciao ciao”.Una volta ci scrisse chiedendo di vederci a me e mio fratello ma all'ultimo non si è fatto vedere. Gli ultimi messaggi credo siano dell'inizio del 2024. Non ho interesse a rivederlo”.
Il convenuto ha quindi manifestato, anche successivamente all'abbandono della casa coniugale, il totale disinteresse dei minori, sostanzialmente abdicando alla propria funzione genitoriale.
Deve dunque essere stabilito che il i figli minori e siano Persona_4 Persona_3
affidati in via esclusiva alla madre, con residenza e collocamento presso la medesima, a cui conseguentemente deve essere assegnata la casa familiare e stabilendo che la stessa possa prendere da sola anche le decisioni di maggior importanza per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
Quanto al regime di vista, stante il comprovato episodio di violenza assistita, deve essere stabilito che il padre possa vedere i figli, su sua iniziativa, presso i Servizi Sociali competenti in ambiente protetto, secondo un calendario che i S.S. medesimi predisporranno e con facoltà per gli stessi di interrompere immediatamente gli incontri se disturbanti per i minori, attesi la manifestata volontà di questi ultimi di non vedere il padre.
7. Quanto al mantenimento dei figli, parte attrice al ricorso introduttivo ha allegato documentazione
(docc. 12-14) comprovante la percezione, dall'attività lavorativa di addetta alle pulizie per varie società, di € 1.100,00 netti ca. al mese. All'udienza del 9.1.2025 l'attrice ha allegato di aver ridotto l'attività lavorativa, svolgendo l'attività di pulizie per una sola società, percependo € 800/900,00 netti, oltre all'AU pari ad € 467,00 ca.
Può osservarsi che l'attrice, dotata di capacità lavorativa, possa senz'altro aumentare il proprio orario di lavoro, pur considerate la mancanza di specifiche competenze, per percepire un reddito almeno in linea pagina 8 di 10 con quello percetto all'inizio del giudizio.
Non consta o è stato provato che l'attrice sia dotata di un patrimonio significativo: è intestataria di c.c. dal saldo risibile, di una automobile usata e non è stato provato che sia titolare di immobili, abitando nella casa di proprietà del marito.
Quanto a quest'ultimo, è provato che sia titolare dell'immobile costituente la casa coniugale.
Dall'estratto prodotto in corso di causa in data 20.11.2024 emerge che nel 2023 il convenuto ha CP_2 percepito redditi per € 27.767,00 e per i primi nove mesi del 2024 per € 18.193,00. Il convenuto percepisce quindi un reddito lordo di € 2.313,91 ca. mensili
Ciò chiarito, si rammenta che il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione 13.12.2016 n. 25531).
Tutto ciò considerato, tenuto conto delle presumibili esigenze dei figli correlate alla loro età, della collocazione esclusiva dei figli presso la madre e degli altri parametri di cui all'art. 337 ter comma 4
c.c., anche considerato che verosimilmente il convenuto (pur contumace, ma pacificamente residente altrove) debba sostenere spese per una diversa soluzione abitativa, si ritiene di determinare, in linea con i provvisori, la misura del contributo nella misura di € 250,00 per figlio (€ 500,00 complessivi), oltre al
50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo del Tribunale adito a decorrere dalla domanda e, dunque, dal perfezionamento della notifica del ricorso (nei primi giorni di luglio 2024 sicché la domanda viene accolta con decorrenza dall'agosto del 2024, compreso).
8. Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza definitiva.
9. Con separata ordinanza si provvede a fissare la successiva udienza, decorso il termine di legge, per la prosecuzione del procedimento ai fini della pronuncia di divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti sulla domanda di separazione personale, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
i) revoca la declaratoria di contumacia di;
Controparte_1
ii) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
l'11.9.1979 e di , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio civile il Controparte_1
6.11.2010 in Romania con atto trascritto al n. 52, parte II, serie C, dell'atto 2021 del registro degli atti di matrimonio di EN EN, con addebito al marito;
iii) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata pagina 9 di 10 in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EN EN (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge;
iv) affida i figli minori e in via esclusiva alla Persona_5 Persona_3
madre , con collocamento e stabile residenza presso la stessa e con previsione che la Parte_1
stessa possa prendere da sola anche le decisioni di maggior importanza per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
v) assegna a la casa coniugale sita in EN EN (VI), via Roma, 42/12; Parte_1
vi) dispone che possa vedere i figli e Controparte_1 Persona_5 Persona_3
, su sua iniziativa, in ambiente protetto presso i competenti Servizi Sociali, secondo un
[...]
calendario dagli stessi predisposto e con facoltà di sospensione immediata degli incontri se disturbanti per i minori;
vii) fa obbligo a di contribuire, con decorrenza dal mese di agosto 2024 compreso e Controparte_1
fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori emessi in corso di causa, al mantenimento dei figli minori e con l'importo mensile di € 250,00 per figlio (€ Persona_5 Persona_3
500,00 complessivi) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi a Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente
[...]
Protocollo del Tribunale di Vicenza;
viii) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
ix) spese al definitivo.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 575/2024 promossa da coniugi
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Zanchetta (C.F. ) C.F._2
ATTRICE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Controparte_1 C.F._3
Arzenton
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni della ricorrente:
“ La procuratrice di parte ricorrente, riportandosi al proprio ricorso introduttivo, alla memoria istruttoria ed alla nota di deposito dell'estratto contributivo relativo alla posizione lavorativa CP_2
del resistente contumace, precisa le conclusioni come di seguito :
“Voglia il Tribunale adito: pagina 1 di 10 Per il prosieguo del giudizio si chiede che l'adito Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) dichiarare la separazione addebitabile a Controparte_1
3) affidare i figli minorenni in via esclusiva rafforzata alla ricorrente;
4) assegnare la casa coniugale, sita in EN Vic., via Roman. 42/12, con ogni arredo e pertinenza alla ricorrente;
5) porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile Controparte_1 di € 500,00, quale contributo al mantenimento dei figli minorenni con decorrenza dalla domanda e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
6) porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie necessarie Controparte_1
in favore della prole nella misura del 50% del loro ammontare;
7) autorizzazione al rilascio dei documenti per l'espatrio dei figli;
8) ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Uff. dello Stato Civile di EN EN perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Competenze e spese integralmente rifuse.
*********
Al contempo la ricorrente
CHIEDE che l'adito Tribunale Voglia
- dichiarare, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio contratto da CP_1
e , matrimonio celebrato con rito civile in data 06 novembre 2010 in
[...] Parte_1
Romania, trascritto nell'anno 2021, presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di EN EN, atto n. 52, p. II^, s. C;
- confermare i provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi.
Competenze e spese integralmente rifuse.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso cumulativo di separazione e divorzio ex artt. 473bis.49 e 51 c.p.c. depositato in data
13.2.2024 l'attrice, premesso di aver contratto matrimonio civile con in data Controparte_1
6.11.2010 in Romania, trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di EN EN al n. 52, p. II, serie C dell'anno 2021, che dalla relazione (iniziata nel 2008) erano nati i figli Per_1
pagina 2 di 10 (il 4.6.2009) e (il 15.2.2011) allegava che i coniugi posero Persona_2 Persona_3 la residenza familiare nell'abitazione di EN EN (Vi), via Roma 42/12, di proprietà del coniuge,
Rappresentava che già dal 2009 la serenità familiare era stata turbata da contrasti e litigi;
la situazione era peggiorata, sfociando in episodi di violenza, a partire dal 2019, episodi per cui l'attrice sporgeva il
5.8.2021 querela per il reato di maltrattamenti in famiglia, perché vittima di minacce, insulti e lesioni del marito (all'epoca disoccupato e in preda all'alcol) anche alla presenza di minori;
in particolare il
5.7.21 l'attrice chiedeva l'intervento del 112. Deduceva in particolare i seguenti episodi: l'11.9.2020 il marito la colpiva al costato sx, nel marzo aprile 2021 le lanciava il tavolo addosso, rompendolo, nel giugno 2021, in vacanza, la colpiva al volto con schiaffi, insultandola e minacciandola di morte;
l'1.8.2021 le lanciava al volto il cellulare, la sedia della cucina;
dopo questo episodio doveva CP_1 trovare riparo da amici. A seguito della denuncia l'attrice, per timore del marito, si allontanava di casa per 4 mesi, cercando riparo da amici in Vicenza, parcheggiando l'auto fuori casa per rimanere a disposizione dei figli e cercando supporto e aiuto dal centro Antiviolenza, senza buon esito.
Nel dicembre 2021 rimetteva la querela e il procedimento penale veniva archiviato. La convivenza riprendeva ma la tregua durava poco, già a capodanno 2022 riprendevano gli episodi di violenza, con schiaffi, lancio di oggetti anche alla presenza dei figli. Dalla ripresa della convivenza il convenuto si disinteressava di ogni esigenza familiare, non contribuendo alle spese, neppure alimentari, pur percependo l'attrice un reddito di appena € 200,00 mensili, venendo costretta a chiedere aiuto economico ai familiari all'estero.
Il 5.2.2023 si verificava un nuovo episodio: quel giorno prese a insultre la moglie già dalle 6 CP_1
del mattino, così anche nelle ore successive, anche in presenza del figlio . Al suo rientro, alle Per_1
17, la schiaffeggiava, la colpiva al volto col cellulare e la mordeva alla gamba. lanciava in aria CP_1 la macchina da cucire e una bicicletta, e la violenza veniva interrotta dall'arrivo dei C.C., chiamati dal figlio.
Il giorno successivo l'attrice si faceva refertare al P.S., ove venivano riscontrate lesioni per 3 giorni di prognosi. A seguito dell'episodio l'attrice sporgeva nuova querela (per cui veniva iscritto proc. penale n. 3265/2023) e il marito veniva allontanato dai CC di EN EN, non facendo più rientro nell'abitazione.
Dalla fuoriuscita dalla casa il marito non si sarebbe più interessato alla sorte della moglie e dei figli, sia per l'aspetto economico che per quello affettivo, non dando più notizie di sé, né contattandoli, salvo inviare un paio di messaggi ai figli.
L'attrice dava atto di abitare con i figli nella casa di proprietà del marito, sostenendo a fatica le spese pagina 3 di 10 per le utenze. Deduceva di svolgere l'attività di pulizia per tre società (Pulitecnica Friulana s.r.l., per
230,00 € mensili;
Pulitori e per € 80/70 ca, CRH srl per € 800/900,00 ca.) per uno stipendio CP_3 complessivo di € 1.100,00 ca., oltre all'AU di € 443,00 mensile. Deduceva di essere proprietaria di un'auto Alfa Romeo, acquistata di seconda mano.
Rappresentava che i figli frequentassero il maggiore il liceo, il secondo la scuola media, e fossero entrambi appasionati di calcio e tesserati con due giovanile. Esponeva le spese scolastiche e per le attività sportive.
Deduceva che il marito si fosse reso irreperibile, che pur risultando operaio presso la Coelsans Industria conserve s.p.a. circolassero voci che avrebbe interrotto il rapporto di lavoro nel dicembre 2023 per tornare in Romania.
Chiedeva, alla luce di quanto dedotto, dichiararsi la separazione personale , con addebito al marito per violazione dei doveri ex art. 151 c.c. e le violenze subite;
l'affido esclusivo rafforzato dei figli, il collocamento degli stessi presso di lei, l'assegnazione della casa coniugale, porsi a carico del marito un contributo per il mantenimento dei figli di € 250,00 ciascuno e disporsi l'autorizzazione al rilascio dei documenti per l'espatrio dei figli;
concludeva come in epigrafe e decorsi i termini di legge, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione.
Veniva fissata ex art. 473bis.21 c.p.c. ma a tale udienza, rilevata la tardività della notifica, veniva disposta la rinnovazione della notifica, fissandosi l'udienza del 5.11.2024. Il convenuto non si costituiva e a detta udienza ne veniva dichiarata la contumacia e venivano adottati i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. disponendosi l'affido esclusivo dei minori alla madre, l'assegnazione della casa familiare alla madre, il diritto di visita del padre con il consenso della madre e subordinatamente al gradimento dei minori, e si disponeva che il padre contribuisse al mantenimento dei figli, versando, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 250,00 per ciascuno dei due figli, rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del
Tribunale di Vicenza. La causa veniva rinviata al 9.1.2025 per l'ascolto dei minori e l'attrice veniva autorizzata a estrarre l'estratto contributivo del marito per gli ultimi tre anni, poi depositato dalla CP_2
stessa con nota del 20.11.2024.
All'udienza del 9.1.2025 venivano ascoltati i figli minori;
all'esito la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, rigettate le richieste di prova orale articolate dall'attrice, rinviata al 6 maggio 2025 per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini massimi ex art. 473bis.28 c.p.c.; l'attrice depositava le note di p.c. concludendo come in epigrafe e gli scritti conclusivi. All'udienza la causa veniva trattenuta in decisione, mandandosi gli atti al PM per le conclusioni, rassegnate come in epigrafe in data 9.5.2025. Con nota del 15.5.2025 si costituiva il convenuto, che deduceva di aver pagina 4 di 10 lasciato la casa coniugale da un paio d'anni ma di non aver “comunicato questo fatto all'ufficio anagrafico di EN EN né alle Poste italiane” e di aver appreso solo il 6.5.2025, dall'avvocato che lo difendeva in altro procedimento penale che all'udienza di detto procedimento era comparsa la moglie, la quale gli aveva riferito che lo stesso giorno era in Tribunale per presenziare all'udienza dell'odierno giudizio. Ciò premesso il convenuto chiedeva “all'On. Tribunale adito di revocare la contumacia del resistente sig. e, accertata la sussistenza dei Controparte_1 presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 153 co. 2 c.p.c., voglia, previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, disporre la rimessione in termini del resistente per il deposito della comparsa conclusionale procedimento pendente con R.G. n. 575/2024.”
2. Muovendo l'esame da queste ultime conclusioni, deve anzitutto darsi atto della costituzione – ultratardiva – del convenuto e dunque revocarsi la declaratoria di contumacia.
Quanto all'istanza di rimessione in termini articolata nella comparsa, la stessa non può trovare accoglimento. Deve evidenziarsi che il ricorso introduttivo e il verbale dell'udienza del 6.6.2024, in cui veniva fissata l'udienza del 5.11.2024, è stato regolarmente notificato al convenuto, ex art. 143 c.p.c., perché assolutamente irreperibile all'epoca della notifica, non avendo il convenuto mai modificato la propria residenza anagrafica né avendo mai comunicato/essendo desumibile aliunde una diversa residenza di fatto.
Il convenuto nel costituirsi tardivamente non ha poi provato i presupposti per la rimessione in termini ex art. 153, co. 2 c.p.c. ossia di essere incorso nelle decadenze/mancato rispetto dei termini per causa ad egli non imputabile. Anzi, dallo stesso tenore della comparsa – in cui ha dichiarato Controparte_1 di non aver mai comunicato l'abbandono della casa coniugale (e la nuova residenza) all'anagrafe o all'ufficio postale emerge al contrario la condotta colpevole del convenuto, che di fatto si è reso per anni irreperibile.
3. Deve poi essere poi confermato il rigetto delle istanze di prova orale articolate dall'attrice, per le ragioni già indicate all'udienza del 9.1.2025, ossia perché relative a circostanze il cui approfondimento
è superfluo, (i) anche alla luce dell'ascolto del minore (capp. da 1 a 14 e 16-19) (ii) non rilevanti, anche in ragione dell'onere probatorio gravante sulle parti (cap. 15 e da 20 a 23) e che la causa sia matura per la decisione;
4. La domanda di separazione proposta dalle parti va accolta, in conformità anche alle conclusioni del
PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c.
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni delle parti in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale e la circostanza, documentata in atti, che i coniugi conducono pagina 5 di 10 da tempo vite autonome e separate.
5. L'attrice ha poi chiesto che la separazione venga addebitata al marito per avere quest'ultimo violato i doveri di assistenza morale, materiale e di collaborazione derivanti dal vincolo matrimoniale.
Si ricorda, sul punto, che l'obbligo di assistenza morale e materiale consiste nell'impegno dei coniugi a rispettarsi, a sostenersi reciprocamente e a comprendersi nella vita quotidiana.
Tra le violazioni assumono particolare rilievo le violenze fisiche. Si deve infatti ricordare – avendo parte attrice dedotto che tutt'ora è pendente un procedimento penale tra le parti – che diverso è il parametro sotteso alle valutazioni di carattere strettamente civilistico, non essendo – ai fini dell'addebito – necessaria la dimostrazione di una condotta maltrattante reiterata, con le caratteristiche di cui all'art. 572 c.p., posto che “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. Sez. VI, ord. n. 7388 del 22/3/2017; cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. VI, sent.
n. 433 del 14/1/2016; Cass. Sez. I, ord. n. 30721 del 29/11/2024).
Tanto premesso, nel caso di specie deve ritenersi dimostrato se non altro in base al criterio probatorio che informa il presente giudizio (quello tipicamente civilistico della “preponderanza dell'evidenza) può ritenersi provato che l'attrice sia stata vittima dell'episodio di violenza del 5.2.2023, menzionato nel ricorso introduttivo.
L'episodio è stato confermato in sede di ascolto dal figlio Questi, sentito Persona_4 all'udienza del 9.1.2025 e da ritenersi senz'altro dotato di discernimento (sia perché di quindici anni compiuti al momento dell'ascolto, sia per la chiarezza e precisione nel racconto) richiesto di quando fosse l'ultima volta che avesse visto il padre ha riferito “ricordo che era una domenica, PA si era svegliato alle 6 ed era di cattivo umore sin dalla mattina, ha iniziato a litigare con mamma e a guardare la tv ad alto volume, verso sera, all'1 o mezzanotte ha iniziato a picchiare mia mamma, poi le ha lanciato una torta addosso ma per fortuna lei si è spostata e la torta ha colpito il muro. Verso le 2.45 di notte ho chiamato i carabinieri che sono arrivati e poi dopo lui se ne è andato. Non ricordo esattamente che giorno
era, però era febbraio 2023. Da allora non ho più visto PA… a un certo punto aveva scritto a me e mio fratello su whatsapp per vederci, ci eravamo anche messi d'accordo, ma lui all'ultimo ci ha scritto dicendo che aveva un impegno e non ci siamo più visti”.
pagina 6 di 10 Le dichiarazioni del minore trovano conferma anche nel referto di p.s. del 6.2.2023 (doc. 1ob minore) in cui all'attrice furono diagnosticati un trauma nell'area tibiale anteriore prossimale con ematoma e un trauma alla guancia sinistro e al naso.
Deve dunque ritenersi dimostrato che il 5.2.2023 il marito percosse la moglie più volte, procurandole ferite in due parti del corpo, il tutto alla presenza del figlio minore.
Tanto premesso, considerata provata la commissione dell'episodio di violenza, è fondata la domanda di addebito della separazione, articolata dall'attrice
Sempre in base al medesimo criterio, considerata l'età del minore, il fatto che lo stesso fosse pacificamente seguito e curato dalla madre, può ritenersi che almeno in un episodio (se non altro,
l'ultimo, quello dell'auto nel febbraio 2023) questi abbia potuto assistere alla violenza a danno della madre
6. Quanto all'affido, collocamento e diritto di visita dei figli minori e assegnazione della casa coniugale, l'attrice ha chiesto i. c.d. affido esclusivo rafforzato o “super-esclusivo”. Sul punto va ricordato che la S.C. ha chiarito che “il giudice, quando abbia accertato - come nel presente caso - che un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ha la possibilità di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e di graduare le misure applicabili, come previsto dall'art. 333 c.c., secondo il quale, quando la condotta appare comunque pregiudizievole per al figlio, il giudice "può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore convivente che maltratta o abusa del minore": il dettato evidenzia che le previsioni ivi contenute sono solo esemplificative, giacché è riservato al giudice stabilire la misura che in concreto si riveli più adatta, anche facendo applicazione - in un caso come il presente in cui non vi era già più la convivenza familiare - all'istituto dell'affido declinato secondo la modalità più pertinente ex art. 337 quater c.c. e, quindi, anche nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato, per cui la pronuncia in esame non presenta alcuna contraddittorietà” (Cass. n. 29999/2020). La giurisprudenza di merito ha poi statuito che “In presenza di una grave inadeguatezza di uno dei genitori ad esercitare le funzioni genitoriali, il tribunale può affidare i figli in via esclusiva al genitore idoneo, attribuendo a questi l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti la prole - istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti etc. - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, decisioni da assumere anche senza il consenso dell'altro genitore (cd. affidamento esclusivo rafforzato o superesclusivo)" (Trib. Roma, 16.06.2017 in Banca Dati Leggi d'Italia).
Nel caso di specie deve ritenersi provata la grave inadeguatezza genitoriale del convenuto: CP_1
pagina 7 di 10 non solo ha posto in essere atti di violenza ai danni della moglie alla presenza di uno dei figli CP_1
(che procedette a chiamare i carabinieri), il che già di per sé sarebbe sufficiente a ritenerlo un genitore pregiudizievole per entrambi i minori (per averli costretti ad assistere ad episodi del tutto inadatti agli stessi, con evidenti riflessi nella loro crescita psico-fisica), ma successivamente a tale episodio si è reso sostanzialmente irreperibile, non cercando quasi mai il contatto con i figli.
All'udienza del 9.1.2025 il figlio minore, ha infatti confermato di aver visto Persona_3 sporadicamente il padre dopo l'episodio del febbraio 2023 […] “ma per poco tempo una mezz'oretta a volte, ma poche volte. Dopo l'ho intravisto qualche volta in paese, ma per caso, non c'ho parlato.
Ancora nel 2023 mi ha scritto un po' di volte, per whatsapp, io non gli rispondevo subito, lo facevo dopo un po' e solo perché mia mamma mi diceva comunque di risondergli, ma comunque sono stati degli scambi molto sintetici tipi “ciao ciao”.Una volta ci scrisse chiedendo di vederci a me e mio fratello ma all'ultimo non si è fatto vedere. Gli ultimi messaggi credo siano dell'inizio del 2024. Non ho interesse a rivederlo”.
Il convenuto ha quindi manifestato, anche successivamente all'abbandono della casa coniugale, il totale disinteresse dei minori, sostanzialmente abdicando alla propria funzione genitoriale.
Deve dunque essere stabilito che il i figli minori e siano Persona_4 Persona_3
affidati in via esclusiva alla madre, con residenza e collocamento presso la medesima, a cui conseguentemente deve essere assegnata la casa familiare e stabilendo che la stessa possa prendere da sola anche le decisioni di maggior importanza per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
Quanto al regime di vista, stante il comprovato episodio di violenza assistita, deve essere stabilito che il padre possa vedere i figli, su sua iniziativa, presso i Servizi Sociali competenti in ambiente protetto, secondo un calendario che i S.S. medesimi predisporranno e con facoltà per gli stessi di interrompere immediatamente gli incontri se disturbanti per i minori, attesi la manifestata volontà di questi ultimi di non vedere il padre.
7. Quanto al mantenimento dei figli, parte attrice al ricorso introduttivo ha allegato documentazione
(docc. 12-14) comprovante la percezione, dall'attività lavorativa di addetta alle pulizie per varie società, di € 1.100,00 netti ca. al mese. All'udienza del 9.1.2025 l'attrice ha allegato di aver ridotto l'attività lavorativa, svolgendo l'attività di pulizie per una sola società, percependo € 800/900,00 netti, oltre all'AU pari ad € 467,00 ca.
Può osservarsi che l'attrice, dotata di capacità lavorativa, possa senz'altro aumentare il proprio orario di lavoro, pur considerate la mancanza di specifiche competenze, per percepire un reddito almeno in linea pagina 8 di 10 con quello percetto all'inizio del giudizio.
Non consta o è stato provato che l'attrice sia dotata di un patrimonio significativo: è intestataria di c.c. dal saldo risibile, di una automobile usata e non è stato provato che sia titolare di immobili, abitando nella casa di proprietà del marito.
Quanto a quest'ultimo, è provato che sia titolare dell'immobile costituente la casa coniugale.
Dall'estratto prodotto in corso di causa in data 20.11.2024 emerge che nel 2023 il convenuto ha CP_2 percepito redditi per € 27.767,00 e per i primi nove mesi del 2024 per € 18.193,00. Il convenuto percepisce quindi un reddito lordo di € 2.313,91 ca. mensili
Ciò chiarito, si rammenta che il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione 13.12.2016 n. 25531).
Tutto ciò considerato, tenuto conto delle presumibili esigenze dei figli correlate alla loro età, della collocazione esclusiva dei figli presso la madre e degli altri parametri di cui all'art. 337 ter comma 4
c.c., anche considerato che verosimilmente il convenuto (pur contumace, ma pacificamente residente altrove) debba sostenere spese per una diversa soluzione abitativa, si ritiene di determinare, in linea con i provvisori, la misura del contributo nella misura di € 250,00 per figlio (€ 500,00 complessivi), oltre al
50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo del Tribunale adito a decorrere dalla domanda e, dunque, dal perfezionamento della notifica del ricorso (nei primi giorni di luglio 2024 sicché la domanda viene accolta con decorrenza dall'agosto del 2024, compreso).
8. Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza definitiva.
9. Con separata ordinanza si provvede a fissare la successiva udienza, decorso il termine di legge, per la prosecuzione del procedimento ai fini della pronuncia di divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti sulla domanda di separazione personale, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
i) revoca la declaratoria di contumacia di;
Controparte_1
ii) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
l'11.9.1979 e di , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio civile il Controparte_1
6.11.2010 in Romania con atto trascritto al n. 52, parte II, serie C, dell'atto 2021 del registro degli atti di matrimonio di EN EN, con addebito al marito;
iii) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata pagina 9 di 10 in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EN EN (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge;
iv) affida i figli minori e in via esclusiva alla Persona_5 Persona_3
madre , con collocamento e stabile residenza presso la stessa e con previsione che la Parte_1
stessa possa prendere da sola anche le decisioni di maggior importanza per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
v) assegna a la casa coniugale sita in EN EN (VI), via Roma, 42/12; Parte_1
vi) dispone che possa vedere i figli e Controparte_1 Persona_5 Persona_3
, su sua iniziativa, in ambiente protetto presso i competenti Servizi Sociali, secondo un
[...]
calendario dagli stessi predisposto e con facoltà di sospensione immediata degli incontri se disturbanti per i minori;
vii) fa obbligo a di contribuire, con decorrenza dal mese di agosto 2024 compreso e Controparte_1
fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori emessi in corso di causa, al mantenimento dei figli minori e con l'importo mensile di € 250,00 per figlio (€ Persona_5 Persona_3
500,00 complessivi) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi a Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente
[...]
Protocollo del Tribunale di Vicenza;
viii) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
ix) spese al definitivo.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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