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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 07/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1373/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nato a [...] l'[...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...]. Parte_2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. ACQUARONE GIUSEPPE del
Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a Imperia in data 23/04/1989;
• hanno avuto e , entrambi maggiorenni ed autosufficienti Per_1 Per_2
economicamente.
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Imperia Parte_1 Parte_2
il 23/04/1989, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 1989, parte II, serie A, atto n. 25), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) I coniugi vivranno separati, liberi di trasferirsi ove vorranno, anche all'estero, ritenendolo, per il che si prestano l'assenso per il rilascio del documento di espatrio.
2) Stante il fatto che la moglie, è disoccupata e casalinga, a carico Parte_2 del marito è posto l'obbligo di versarle l'assegno mensile di euro 1.000,00 (milleeuro), a titolo di contributo al mantenimento di quest'ultima.
Detto importo dovrà essere versato al domicilio della moglie, anticipatamente entro il giorno
10 di ogni mese, a mezzo bonifico, assegno, od altro mezzo equipollente, a partire dal decorso mese di novembre 2024.
2 Inoltre, a partire dal prossimo novembre dell'anno 2025, detto importo dovrà essere annualmente rivalutato secondo l'indice ISTAT-FOI relativo all'anno precedente e così di seguito.
3) La casa coniugale, che è e resta di esclusiva proprietà di è Parte_2 assegnata in uso esclusivo a quest'ultima con tutte le pertinenze, nonché con gli arredi e mobili che vi si trovano.
4) Con quanto sopra, le parti dichiarano di aver definito ogni questione anche patrimoniale tra esse esistente e di non avere altro a pretendere reciprocamente e comunque vi rinunciano anche in via transattiva.
Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Imperia, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 2/1/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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